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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9384 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.12.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14773/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Monda, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro, rappresentato e difeso ex art. 10 D.L. 203/2005, convertito in CP_1
legge 248/2005, dal funzionario Giulio Sassoli, con quest'ultimo elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2025, il ricorrente in epigrafe, premesso che con decreto di omologa emesso nell'ambio del giudizio avente r.g. n. 8531/2020 il GL riconosceva la sussistenza del requisito sanitario volto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° ottobre 2020; che, stante l'inadempimento dell' , adiva l'autorità giudiziaria CP_1 per ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_2
maturati e maturandi;
che tale giudizio si concludeva con sentenza n. 177/2023 del 12.01.2023, con
CP_ cui il Tribunale di Napoli gli riconosceva il diritto a percepire dall' a i ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 01.10.2020 al 07.03.2022, oltre interessi maturati e maturandi a partire dal 120° successivo alla notifica del decreto di omologa;
che l' , pur ottemperando alla CP_2
sentenza quanto alle somme già maturate, non provvedeva alla corresponsione dei ratei successivi;
chiedeva pertanto condannarsi l'ente convenuto al pagamento dei ratei scaduti e non liquidati, con decorrenza dal 7.03.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , il quale, premesso il pagamento dei ratei, chiedeva che fosse dichiarata cessata CP_1
la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note di trattazione del 16.12.2025 il ricorrente, stante l'intervenuto pagamento dei ratei, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , insistendo per CP_1
la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 18.12.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Nel caso di specie, la liquidazione dei ratei della prestazione richiesta avvenuta in data 2.10.2025, con successivo pagamento in data 20.10.2025 (cfr. produzione di parte resistente), è idonea senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' – nella misura di cui in dispositivo – che ha provveduto al pagamento dei ratei CP_1
successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
€850,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.12.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14773/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Monda, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro, rappresentato e difeso ex art. 10 D.L. 203/2005, convertito in CP_1
legge 248/2005, dal funzionario Giulio Sassoli, con quest'ultimo elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2025, il ricorrente in epigrafe, premesso che con decreto di omologa emesso nell'ambio del giudizio avente r.g. n. 8531/2020 il GL riconosceva la sussistenza del requisito sanitario volto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° ottobre 2020; che, stante l'inadempimento dell' , adiva l'autorità giudiziaria CP_1 per ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_2
maturati e maturandi;
che tale giudizio si concludeva con sentenza n. 177/2023 del 12.01.2023, con
CP_ cui il Tribunale di Napoli gli riconosceva il diritto a percepire dall' a i ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 01.10.2020 al 07.03.2022, oltre interessi maturati e maturandi a partire dal 120° successivo alla notifica del decreto di omologa;
che l' , pur ottemperando alla CP_2
sentenza quanto alle somme già maturate, non provvedeva alla corresponsione dei ratei successivi;
chiedeva pertanto condannarsi l'ente convenuto al pagamento dei ratei scaduti e non liquidati, con decorrenza dal 7.03.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , il quale, premesso il pagamento dei ratei, chiedeva che fosse dichiarata cessata CP_1
la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note di trattazione del 16.12.2025 il ricorrente, stante l'intervenuto pagamento dei ratei, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , insistendo per CP_1
la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 18.12.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Nel caso di specie, la liquidazione dei ratei della prestazione richiesta avvenuta in data 2.10.2025, con successivo pagamento in data 20.10.2025 (cfr. produzione di parte resistente), è idonea senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' – nella misura di cui in dispositivo – che ha provveduto al pagamento dei ratei CP_1
successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
€850,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori