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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 23171/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23171 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti C.F._1
Luigi Rossi e Franco F.Grieco presso cui elettivamente domicilia in Quarto (NA) al C.so Italia
n.154
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv.
SCIALOJA VALERIO presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via
Conocchiella n.5
RESISTENTE NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi agli accordi intervenuti tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi disciplinando le condizioni accessorie in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2020 Parte_1
premesso che aveva contratto matrimonio con in NAPOLI in data CP_1
14.02.2017; che ella era già madre di una figlia maggiorenne, nata da una precedente Per_1
relazione; che dalla relazione con il , prima del matrimonio, era nata CP_1 Per_2
(30.06.2009); che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del il quale, assuntore abituale di sostanze alcoliche, aveva perpetrato CP_1
comportamenti violenti e vessatori nei suoi confronti anche in presenza della figlia minore che dopo l'ennesima aggressione subìta dal marito, quest'ultimo aveva lasciato la casa Per_2
coniugale in data 6.12.2019 senza farvi più ritorno per poi rendersi nuovamente autore di un'altra vicenda violenta in data 9.04.2020 allorquando l'aveva aggredita unitamente alla figlia primogenita per cui ella aveva sporto denuncia;
che per le ripercussioni che le condotte violente del marito avevano ingenerato sulla salute psicofisica della figlia si erano resi Per_2
necessari percorsi di psicoterapia;
che il nascondendosi dietro il suo status di invalido CP_1
civile, aveva sempre sostenuto di non possedere alcuna consistenza economica, ma in realtà egli era un imprenditore nel settore dei trasporti come emerso da una dettagliata ricognizione degli archivi pubblici, tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel domicilio che ciascuno di essi sceglierà;
b) la sig.ra continuerà a risiedere nell'attuale residenza coniugale in Parte_1
Napoli alla via Gentileschi n° 4, mentre il IG. trasferirà altrove la propria residenza CP_1
anagrafica avendo già trasferito altrove la sua effettiva dimora;
c) Disporre l'affidamento esclusivo della minore a favore della madre prevedendo che il IG.
potrà esercitare il suo diritto di visita, nei tempi che questo Tribunale vorrà CP_1
determinare nella minima misura, in modalità di protezione a favore della minore e quindi in presenza di operatori socio-assistenziali adeguati, e con la supervisione dei servizi sociali territorialmente competenti a cui il Tribunale vorrà dare specifico incarico di presenziare alle visite paterne e porre in essere ogni forma di tutela della minore;
d) Disporre a carico esclusivo del IG. la corresponsione di un assegno mensile di CP_1 mantenimento per la figlia pari ad € 800,00 nonché € 1.000,00 per essa ricorrente per un importo complessivo di € 1.800,00 (milleottocento//00) oltre rivalutazione ISTAT ovvero in quella misura ritenuta giusta ed equa, ed in ogni caso commisurata alle reali esigenze economiche della ricorrente, tenuto conto della disagiata situazione economica in cui versa le stessa e delle occorrende spese come sopra indicate;
e) Nominare il sig. G.I. e fissare l'udienza di comparizione innanzi allo stesso per la trattazione e perchè l'On. Tribunale di Napoli possa provvedere all'accoglimento delle seguenti conclusioni:
I) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità nei confronti del
IG. , per i motivi esposti nella premessa del presente atto, con l'adozione di tutti i CP_1
conseguenziali provvedimenti di legge, anche in ordine all'affidamento esclusivo della minore alla madre, con incontri protetti per il diritto di visita del padre a carico del quale stabilire il contributo al mantenimento del coniuge e della figlia nella misura sopra indicata;
II) Condannare il IG. al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio;
CP_1
III) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
IV) Emettere ogni altro provvedimento di legge ritenuto necessario e pertinente”
Fissata l'udienza presidenziale, si costituiva il resistente il quale, nel contestare tutto quanto rappresentato e dedotto dalla ricorrente, aderiva alla domanda di separazione da quest'ultima formulata confermando la intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e spiegava domanda riconvenzionale tesa ad addebitare alla resistente la separazione. Il
, in particolare, negava qualsiasi condotta violenta da parte sua ed invero evidenziava CP_1
condotte aggressive e violente tenute dalla ricorrente nei suoi confronti a seguito delle quali aveva sporto denuncia.
Ciò premesso, chiedeva:
“1) Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151
c.c., e per lo effetto, autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) In caso di affidamento della figlia alla madre che vengano stabiliti i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, determinando in favore del padre la quotidianità del rapporto e in favore della madre tempi certi, con obbligo di ricevere e tenere la figlia almeno per tre giorni alla settimana, secondo quanto sarà ritenuto opportuno;
3) Venga comunque stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della figlia presso ognuno;
4) In caso di affidamento della figlia alla madre, venga posto a carico del resistente un assegno mensile di € 300,00= quale contributo per il mantenimento della stessa”.
All'udienza presidenziale del 27.09.2021, il Presidente, dopo aver ascoltato i coniugi separatamente, autorizzava gli stessi a vivere separatamente, disponeva l'affido della minore alla madre alla quale assegnava la casa coniugale, regolamentava i tempi di permanenza della minore con il padre in spazio neutro presso i SS territorialmente competenti e poneva a carico del padre l'obbligo a contribuire al mantenimento della minore con un importo mensile di Euro
600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Investiva altresì i SS territorialmente competenti a relazionare sull'andamento degli incontri padre/figlia.
La causa veniva rimessa davanti al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
Attivati da parte dei Servizi Sociali gli incontri padre-figlia in spazio neutro, ammesse le prove orali, i difensori, in corso di causa, davano atto di una progressiva distensione dei rapporti tra le parti, anche a seguito della sentenza di non doversi procedere emessa dal giudice penale nei confronti della attesa la rimessione della querela da parte del , chiedevano Parte_1 CP_1 rinviarsi l'espletamento dell'istruttoria anche in ragione della pendenza tra le parti di trattative per addivenire ad una disciplina concordata delle condizioni accessorie della separazione.
All'udienza dell'8.06.2023, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale veniva rimodulato (da
€ 600,00 a 700,00) l'importo a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia e disposta la ripresa degli incontri in spazio protetto con possibilità di liberalizzazione degli stessi.
Dalla relazione di aggiornamento inviata dai Servizi Sociali emergeva che gli incontri in spazio neutro erano stati interrotti in quanto il aveva manifestato il suo malcontento in ordine CP_1
all'andamento degli stessi atteso che la figlia, a suo dire, lo trattava “come un bancomat” avanzando solo richieste economiche e mostrandosi di contro anaffettiva nei suoi confronti e aveva Per_2
dichiarato da ultimo di non essere interessata al rapporto col padre, in ogni caso davano atto che tutti i componenti del nucleo avevano sempre agito senza confrontarsi col servizio sociale se non per esprimere lamentele circa l'altra parte e che era stato appurato che anche quando lo spazio neutro era attivo, si recava talvolta a casa del padre, il ché, evidenziavano, era Per_2
incompatibile con lo spirito dello spazio neutro. Le parti davano atto di aver raggiunto un accordo che depositavano, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi riservata al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1-I coniugi vivranno separatamente nel domicilio che ciascuno di essi sceglierà;
2-La IG.ra continuerà a risiedere nell'attuale residenza coniugale Parte_1
in Napoli alla Via Gentileschi n.4, mentre il IG. trasferirà altrove la propria residenza CP_1
anagrafica avendo già trasferito altrove la sua effettiva dimora;
3-La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la Per_2
madre, con la quale coabiterà e che sovrintenderà alla sua cura e gestione;
4-Il padre potrà vedere la figlia (con incontri protetti) previa riattivazione dei colloqui Per_2
preparatori che i servizi sociali riterranno opportuni;
5-Il IG. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, CP_1
la somma mensile di Euro 700,00 (settecento/00) con rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dal 01.04.2023 oltre spese straordinarie secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di
Napoli del 7.03.2018;
6-Le parti rinunciano espressamente alle domande di addebito reciproco della separazione così come formulate nelle proprie domande.
7-Spese di lite compensate.
In ordine ai suddetti accordi, il Tribunale ritiene di poterli porre alla base della presente decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore, che a giugno compirà sedici anni, anche con riguardo all'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, non essendo emersi in corso di causa elementi tali da giustificare una valutazione in termini di inidoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore, con la precisazione quanto al punto quattro che i Servizi Sociali dovranno essere attivati su istanza del . CP_1
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo sopraggiunto tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.3 , parte I, Serie Sez.W,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23171 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti C.F._1
Luigi Rossi e Franco F.Grieco presso cui elettivamente domicilia in Quarto (NA) al C.so Italia
n.154
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv.
SCIALOJA VALERIO presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via
Conocchiella n.5
RESISTENTE NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi agli accordi intervenuti tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi disciplinando le condizioni accessorie in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2020 Parte_1
premesso che aveva contratto matrimonio con in NAPOLI in data CP_1
14.02.2017; che ella era già madre di una figlia maggiorenne, nata da una precedente Per_1
relazione; che dalla relazione con il , prima del matrimonio, era nata CP_1 Per_2
(30.06.2009); che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del il quale, assuntore abituale di sostanze alcoliche, aveva perpetrato CP_1
comportamenti violenti e vessatori nei suoi confronti anche in presenza della figlia minore che dopo l'ennesima aggressione subìta dal marito, quest'ultimo aveva lasciato la casa Per_2
coniugale in data 6.12.2019 senza farvi più ritorno per poi rendersi nuovamente autore di un'altra vicenda violenta in data 9.04.2020 allorquando l'aveva aggredita unitamente alla figlia primogenita per cui ella aveva sporto denuncia;
che per le ripercussioni che le condotte violente del marito avevano ingenerato sulla salute psicofisica della figlia si erano resi Per_2
necessari percorsi di psicoterapia;
che il nascondendosi dietro il suo status di invalido CP_1
civile, aveva sempre sostenuto di non possedere alcuna consistenza economica, ma in realtà egli era un imprenditore nel settore dei trasporti come emerso da una dettagliata ricognizione degli archivi pubblici, tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel domicilio che ciascuno di essi sceglierà;
b) la sig.ra continuerà a risiedere nell'attuale residenza coniugale in Parte_1
Napoli alla via Gentileschi n° 4, mentre il IG. trasferirà altrove la propria residenza CP_1
anagrafica avendo già trasferito altrove la sua effettiva dimora;
c) Disporre l'affidamento esclusivo della minore a favore della madre prevedendo che il IG.
potrà esercitare il suo diritto di visita, nei tempi che questo Tribunale vorrà CP_1
determinare nella minima misura, in modalità di protezione a favore della minore e quindi in presenza di operatori socio-assistenziali adeguati, e con la supervisione dei servizi sociali territorialmente competenti a cui il Tribunale vorrà dare specifico incarico di presenziare alle visite paterne e porre in essere ogni forma di tutela della minore;
d) Disporre a carico esclusivo del IG. la corresponsione di un assegno mensile di CP_1 mantenimento per la figlia pari ad € 800,00 nonché € 1.000,00 per essa ricorrente per un importo complessivo di € 1.800,00 (milleottocento//00) oltre rivalutazione ISTAT ovvero in quella misura ritenuta giusta ed equa, ed in ogni caso commisurata alle reali esigenze economiche della ricorrente, tenuto conto della disagiata situazione economica in cui versa le stessa e delle occorrende spese come sopra indicate;
e) Nominare il sig. G.I. e fissare l'udienza di comparizione innanzi allo stesso per la trattazione e perchè l'On. Tribunale di Napoli possa provvedere all'accoglimento delle seguenti conclusioni:
I) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità nei confronti del
IG. , per i motivi esposti nella premessa del presente atto, con l'adozione di tutti i CP_1
conseguenziali provvedimenti di legge, anche in ordine all'affidamento esclusivo della minore alla madre, con incontri protetti per il diritto di visita del padre a carico del quale stabilire il contributo al mantenimento del coniuge e della figlia nella misura sopra indicata;
II) Condannare il IG. al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio;
CP_1
III) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
IV) Emettere ogni altro provvedimento di legge ritenuto necessario e pertinente”
Fissata l'udienza presidenziale, si costituiva il resistente il quale, nel contestare tutto quanto rappresentato e dedotto dalla ricorrente, aderiva alla domanda di separazione da quest'ultima formulata confermando la intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e spiegava domanda riconvenzionale tesa ad addebitare alla resistente la separazione. Il
, in particolare, negava qualsiasi condotta violenta da parte sua ed invero evidenziava CP_1
condotte aggressive e violente tenute dalla ricorrente nei suoi confronti a seguito delle quali aveva sporto denuncia.
Ciò premesso, chiedeva:
“1) Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151
c.c., e per lo effetto, autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) In caso di affidamento della figlia alla madre che vengano stabiliti i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, determinando in favore del padre la quotidianità del rapporto e in favore della madre tempi certi, con obbligo di ricevere e tenere la figlia almeno per tre giorni alla settimana, secondo quanto sarà ritenuto opportuno;
3) Venga comunque stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della figlia presso ognuno;
4) In caso di affidamento della figlia alla madre, venga posto a carico del resistente un assegno mensile di € 300,00= quale contributo per il mantenimento della stessa”.
All'udienza presidenziale del 27.09.2021, il Presidente, dopo aver ascoltato i coniugi separatamente, autorizzava gli stessi a vivere separatamente, disponeva l'affido della minore alla madre alla quale assegnava la casa coniugale, regolamentava i tempi di permanenza della minore con il padre in spazio neutro presso i SS territorialmente competenti e poneva a carico del padre l'obbligo a contribuire al mantenimento della minore con un importo mensile di Euro
600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Investiva altresì i SS territorialmente competenti a relazionare sull'andamento degli incontri padre/figlia.
La causa veniva rimessa davanti al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
Attivati da parte dei Servizi Sociali gli incontri padre-figlia in spazio neutro, ammesse le prove orali, i difensori, in corso di causa, davano atto di una progressiva distensione dei rapporti tra le parti, anche a seguito della sentenza di non doversi procedere emessa dal giudice penale nei confronti della attesa la rimessione della querela da parte del , chiedevano Parte_1 CP_1 rinviarsi l'espletamento dell'istruttoria anche in ragione della pendenza tra le parti di trattative per addivenire ad una disciplina concordata delle condizioni accessorie della separazione.
All'udienza dell'8.06.2023, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale veniva rimodulato (da
€ 600,00 a 700,00) l'importo a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia e disposta la ripresa degli incontri in spazio protetto con possibilità di liberalizzazione degli stessi.
Dalla relazione di aggiornamento inviata dai Servizi Sociali emergeva che gli incontri in spazio neutro erano stati interrotti in quanto il aveva manifestato il suo malcontento in ordine CP_1
all'andamento degli stessi atteso che la figlia, a suo dire, lo trattava “come un bancomat” avanzando solo richieste economiche e mostrandosi di contro anaffettiva nei suoi confronti e aveva Per_2
dichiarato da ultimo di non essere interessata al rapporto col padre, in ogni caso davano atto che tutti i componenti del nucleo avevano sempre agito senza confrontarsi col servizio sociale se non per esprimere lamentele circa l'altra parte e che era stato appurato che anche quando lo spazio neutro era attivo, si recava talvolta a casa del padre, il ché, evidenziavano, era Per_2
incompatibile con lo spirito dello spazio neutro. Le parti davano atto di aver raggiunto un accordo che depositavano, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi riservata al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1-I coniugi vivranno separatamente nel domicilio che ciascuno di essi sceglierà;
2-La IG.ra continuerà a risiedere nell'attuale residenza coniugale Parte_1
in Napoli alla Via Gentileschi n.4, mentre il IG. trasferirà altrove la propria residenza CP_1
anagrafica avendo già trasferito altrove la sua effettiva dimora;
3-La minore verrà affidata ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la Per_2
madre, con la quale coabiterà e che sovrintenderà alla sua cura e gestione;
4-Il padre potrà vedere la figlia (con incontri protetti) previa riattivazione dei colloqui Per_2
preparatori che i servizi sociali riterranno opportuni;
5-Il IG. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, CP_1
la somma mensile di Euro 700,00 (settecento/00) con rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dal 01.04.2023 oltre spese straordinarie secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di
Napoli del 7.03.2018;
6-Le parti rinunciano espressamente alle domande di addebito reciproco della separazione così come formulate nelle proprie domande.
7-Spese di lite compensate.
In ordine ai suddetti accordi, il Tribunale ritiene di poterli porre alla base della presente decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore, che a giugno compirà sedici anni, anche con riguardo all'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, non essendo emersi in corso di causa elementi tali da giustificare una valutazione in termini di inidoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore, con la precisazione quanto al punto quattro che i Servizi Sociali dovranno essere attivati su istanza del . CP_1
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo sopraggiunto tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.3 , parte I, Serie Sez.W,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino