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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 25259/2010 promossa da
nata a [...] il giorno 8 giugno 1956, C.F.: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Torino, via Chiesa della Salute 47/A C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Valeria Rabbone e dalla medesima rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti
-Parte attrice-
Contro
CP_1
- parte convenuta contumace –
E nel contraddittorio con il creditore delle parti
Il , C.F. Controparte_2
, in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mior
C.F. (PEC numero di C.F._2 Email_1
fax 011.013.30.18) ed elettivamente domiciliato per lo studio dello stesso in Torino, Via
Dante di Nanni n. 11, giusta procura alle liti in atti
- creditore intervenuto-
Oggetto: scioglimento della comunione
CONCLUSIONI
Parte attrice ed il Condominio intervenuto hanno precisato le proprie conclusioni come da note autorizzate rispettivamente datate 19.2.2025 e 18.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione esistente sul bene sito in Torino,
[...]
(identificato al C.F. al Foglio 1109, particella 544, sub. 2, già Foglio 35, CP_2
particella 1691, sub. 2), di cui chiedeva disporsi la vendita, con ripartizione del ricavato tra i condividenti in proporzione delle rispettive quote.
Nessuno si costituiva per parte convenuta.
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica estimativa del compendio. Par Con comparsa del 7.6.2018 e del 22.2.2023, interveniva in giudizio il creditore di e di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
al fine di vedere soddisfatto il proprio credito.
[...]
Sentite le parti all'udienza, con ordinanza del 14.8.2014, il Giudice disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra e , per la Parte_1 CP_1
quota di ½ ciascuno, relativamente agli immobili di cui sopra, delegando il Notaio dott.
per la vendita e la formazione del progetto di divisione. Persona_1
Alla vendita tenutasi in data 6.10.2023, l'immobile veniva venduto per il prezzo di Euro
65.001,00.
Con ordinanza del 2.11.2024, il Giudice assegnava:
- a la somma di € 629,18 Parte_2
- a (quota di 1/2) e, per esso, al condominio – CP_1 CP_2 [...]
, Torino la somma di € 10.836,44 (oltre eventuali interessi ed al netto di CP_2
eventuali spese maturate e/o maturande nella misura del 18,22%);
- a la somma di € 10.409,2 previa detrazione da quella CP_1 originariamente spettantegli di Euro 18.905,93 dell'importo di Euro 8.496,73 dal medesimo dovuto a , in forza della sentenza n. 4441/08, emessa Parte_1
dal Tribunale di Torino in data 19.6.2008, (oltre eventuali interessi ed al netto di eventuali spese maturate e/o maturande nella misura del 31,78%); pertanto,
- a , la summenzionata somma di Euro 8.496,73 (oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo)
pag. 2 di 5 - a (quota di 1/2) e, per essa, al condominio Parte_1 Controparte_2
, Torino la somma di € 10.836,44 (oltre eventuali interessi ed al netto di
[...]
eventuali spese maturate e/o maturande nella misura del 18,22%);
- a la somma di € 18.905,92 (oltre eventuali interessi ed al netto Parte_1
di eventuali spese maturate e/o maturande nella misura del 31,78%),
e fissava udienza per discussione del progetto e, per il caso di sua approvazione, anche per assunzione a decisione della vertenza in punto spese (con rinuncia ai termini ex art.190 c.p.c.) al 21.1.2025, quest'ultima poi rinviata al 25.2.2025.
All'udienza del 25.2.2025, le parti dichiaravano di approvare il progetto di divisione/assegnazione, che veniva dichiarato esecutivo dal giudice. La causa, previa rinuncia dei termini di cui all'art.190 c.p.c. da parte dei difensori, era trattenuta a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite.
* * *
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste
'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso, qui pag. 3 di 5 non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti, di spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, le spese della c.t.u - finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione - e di trascrizione della domanda giudiziale, devono ripartirsi tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) e dunque, nel caso di specie, per la quota di 1/2 a carico di e di 1/2 a carico di Parte_1 CP_1
[...]
Nei rapporti tra debitore e creditori intervenuti in giudizio opera, invece, il principio della soccombenza, perché i creditori non hanno un interesse alla divisione analogo a quello dei comproprietari, ma sono costretti a partecipare al giudizio per soddisfare il proprio credito, in conseguenza dell'inadempimento del proprio debitore.
Tutti i creditori intervenuti, in linea di principio, devono pertanto ottenere dal proprio debitore il rimborso per intero delle spese sostenute.
Nel caso di specie, poichè il è Controparte_2
intervenuto quale creditore di entrambi i condividenti, le spese dallo stesso sostenute dovranno essere corrisposte per intero dai secondi, in solido tra loro.
Pertanto, nei rapporti tra i condividenti, da una parte, ed il intervenuto, CP_2 dall'altra, tenuto conto del concreto svolgimento del procedimento, dovranno essere liquidate le fasi del giudizio (scaglione di riferimento da Euro 5.201 a 26.000 considerato il valore del credito per cui il è intervenuto) con esclusione CP_2 della fase decisoria che non ha avuto luogo stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc ed applicazione dei valori minimi, con conseguente quantificazione dei compensi in € 1.689,00 oltre a spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
pag. 4 di 5 -Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 CP_1
rifusione a favore del creditore intervenuto Controparte_2
, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.689,00,
[...]
oltre ad Euro 264,00 per contributo unificati e marca da bollo, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e di Parte_1 CP_1
per la quota di ½ ciascuno;
[...]
- pone le spese di iscrizione a ruolo, di trascrizione, di notifica e di pubblicità immobiliare per complessivi Euro 2.531,00 a carico di e di Parte_1 CP_1
per la quota di ½ ciascuno.
[...]
- Restanti spese a carico della massa.
Così deciso in Torino in data 16 marzo 2025
Il giudice
Dr.ssa Paola Demaria
(Minuta redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela C.M.Quaini).
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 25259/2010 promossa da
nata a [...] il giorno 8 giugno 1956, C.F.: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Torino, via Chiesa della Salute 47/A C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Valeria Rabbone e dalla medesima rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti
-Parte attrice-
Contro
CP_1
- parte convenuta contumace –
E nel contraddittorio con il creditore delle parti
Il , C.F. Controparte_2
, in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mior
C.F. (PEC numero di C.F._2 Email_1
fax 011.013.30.18) ed elettivamente domiciliato per lo studio dello stesso in Torino, Via
Dante di Nanni n. 11, giusta procura alle liti in atti
- creditore intervenuto-
Oggetto: scioglimento della comunione
CONCLUSIONI
Parte attrice ed il Condominio intervenuto hanno precisato le proprie conclusioni come da note autorizzate rispettivamente datate 19.2.2025 e 18.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione esistente sul bene sito in Torino,
[...]
(identificato al C.F. al Foglio 1109, particella 544, sub. 2, già Foglio 35, CP_2
particella 1691, sub. 2), di cui chiedeva disporsi la vendita, con ripartizione del ricavato tra i condividenti in proporzione delle rispettive quote.
Nessuno si costituiva per parte convenuta.
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica estimativa del compendio. Par Con comparsa del 7.6.2018 e del 22.2.2023, interveniva in giudizio il creditore di e di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
al fine di vedere soddisfatto il proprio credito.
[...]
Sentite le parti all'udienza, con ordinanza del 14.8.2014, il Giudice disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra e , per la Parte_1 CP_1
quota di ½ ciascuno, relativamente agli immobili di cui sopra, delegando il Notaio dott.
per la vendita e la formazione del progetto di divisione. Persona_1
Alla vendita tenutasi in data 6.10.2023, l'immobile veniva venduto per il prezzo di Euro
65.001,00.
Con ordinanza del 2.11.2024, il Giudice assegnava:
- a la somma di € 629,18 Parte_2
- a (quota di 1/2) e, per esso, al condominio – CP_1 CP_2 [...]
, Torino la somma di € 10.836,44 (oltre eventuali interessi ed al netto di CP_2
eventuali spese maturate e/o maturande nella misura del 18,22%);
- a la somma di € 10.409,2 previa detrazione da quella CP_1 originariamente spettantegli di Euro 18.905,93 dell'importo di Euro 8.496,73 dal medesimo dovuto a , in forza della sentenza n. 4441/08, emessa Parte_1
dal Tribunale di Torino in data 19.6.2008, (oltre eventuali interessi ed al netto di eventuali spese maturate e/o maturande nella misura del 31,78%); pertanto,
- a , la summenzionata somma di Euro 8.496,73 (oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo)
pag. 2 di 5 - a (quota di 1/2) e, per essa, al condominio Parte_1 Controparte_2
, Torino la somma di € 10.836,44 (oltre eventuali interessi ed al netto di
[...]
eventuali spese maturate e/o maturande nella misura del 18,22%);
- a la somma di € 18.905,92 (oltre eventuali interessi ed al netto Parte_1
di eventuali spese maturate e/o maturande nella misura del 31,78%),
e fissava udienza per discussione del progetto e, per il caso di sua approvazione, anche per assunzione a decisione della vertenza in punto spese (con rinuncia ai termini ex art.190 c.p.c.) al 21.1.2025, quest'ultima poi rinviata al 25.2.2025.
All'udienza del 25.2.2025, le parti dichiaravano di approvare il progetto di divisione/assegnazione, che veniva dichiarato esecutivo dal giudice. La causa, previa rinuncia dei termini di cui all'art.190 c.p.c. da parte dei difensori, era trattenuta a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite.
* * *
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste
'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso, qui pag. 3 di 5 non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti, di spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, le spese della c.t.u - finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione - e di trascrizione della domanda giudiziale, devono ripartirsi tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) e dunque, nel caso di specie, per la quota di 1/2 a carico di e di 1/2 a carico di Parte_1 CP_1
[...]
Nei rapporti tra debitore e creditori intervenuti in giudizio opera, invece, il principio della soccombenza, perché i creditori non hanno un interesse alla divisione analogo a quello dei comproprietari, ma sono costretti a partecipare al giudizio per soddisfare il proprio credito, in conseguenza dell'inadempimento del proprio debitore.
Tutti i creditori intervenuti, in linea di principio, devono pertanto ottenere dal proprio debitore il rimborso per intero delle spese sostenute.
Nel caso di specie, poichè il è Controparte_2
intervenuto quale creditore di entrambi i condividenti, le spese dallo stesso sostenute dovranno essere corrisposte per intero dai secondi, in solido tra loro.
Pertanto, nei rapporti tra i condividenti, da una parte, ed il intervenuto, CP_2 dall'altra, tenuto conto del concreto svolgimento del procedimento, dovranno essere liquidate le fasi del giudizio (scaglione di riferimento da Euro 5.201 a 26.000 considerato il valore del credito per cui il è intervenuto) con esclusione CP_2 della fase decisoria che non ha avuto luogo stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc ed applicazione dei valori minimi, con conseguente quantificazione dei compensi in € 1.689,00 oltre a spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
pag. 4 di 5 -Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 CP_1
rifusione a favore del creditore intervenuto Controparte_2
, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.689,00,
[...]
oltre ad Euro 264,00 per contributo unificati e marca da bollo, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e di Parte_1 CP_1
per la quota di ½ ciascuno;
[...]
- pone le spese di iscrizione a ruolo, di trascrizione, di notifica e di pubblicità immobiliare per complessivi Euro 2.531,00 a carico di e di Parte_1 CP_1
per la quota di ½ ciascuno.
[...]
- Restanti spese a carico della massa.
Così deciso in Torino in data 16 marzo 2025
Il giudice
Dr.ssa Paola Demaria
(Minuta redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela C.M.Quaini).
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