Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l'incarico, è inammissibile, anche nel regime previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 21 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., proposto avverso l'ordinanza resa dalla corte di appello in sede di reclamo contro il provvedimento del competente presidente del tribunale e relativa alla quantificazione del compenso, trattandosi di provvedimento adottato nell'ambito di una attività non giurisdizionale contenziosa ma sostanzialmente privatistica e, dunque, priva di natura decisoria ed attitudine al giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2013, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa M. - rel. Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20182-2010 proposto da:
IN MA (c.f. [...]), nella qualità di Presidente del Collegio Arbitrale Spinozzi-Viozzi-Borsci, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso l'avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentato e difeso dall'avvocato CUCCHIERI ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA S.P.A. (C.F./P.I. 00223360447), nella qualità di mandataria e capogruppo dell'AT TT CA costituita con le mandanti Asja AM Italia s.p.a. (già s.r.l.), Palo Atlante s.r.l. e Depuracque Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLAT 76, presso lo STUDIO TO WE E ASSOCIAT, rappresentata e difesa dagli avvocati MANUEL VIRGILI, GIAMPIERO PAOLI, ROSSOMANDO MATTEO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
sul ricorso 20395-2010 proposto da:
SC CO (c.f. [...]), in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso l'avvocato DE LUCA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato CIMINO MAURO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CA S.P.A. (C.F./P.I. 00223360447), nella qualità di mandataria e capogruppo dell'AT TT CA costituita con le mandanti Asja AM Italia s.p.a. (già s.r.l.)r Palo Atlante s.r.l. e Depuracque Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLAT 76, presso lo STUDIO TO WE E ASSOCIAT, rappresentata e difesa dagli avvocati MANUEL VIRGHI, ROSSOMANDO MATTEO, GIAMPIERO PAOLI, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
IO OL, IN MA, FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGIA ENERGIA S.R.L.;
- intimati -
Nonché da:
FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGIA ENERGIA S.R.L. - FERMO TE S.R.L. (p.i. 01746510443), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso l'avvocato AGOSTINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SC CO, IO OL, AT TT CA, IN MA;
- intimati -
sul ricorso 23594-2010 proposto da:
IO OL (C.F. [...]), in proprio e nella qualità di componente del Collegio Arbitrale Spinozzi-Viozzi-Borsci, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 16, presso l'avvocato ROSSI FEDERICO, rappresentato e difeso da se medesimo, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CA S.P.A. (C.F./P.I. 00223360447), nella qualità di mandataria e capogruppo dell'AT TT CA costituita con le mandanti Asja AM Italia s.p.a. (già s.r.l.), Palo Atlante s.r.l. e Depuracque Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLAT 76, presso lo STUDIO TO WE E ASSOCIAT, rappresentata e difesa dagli avvocati MANUEL VIRGILI, ROSSOMANDO MATTEO, GIAMPIERO PAOLI, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso il provvedimento della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 28/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato A. COCCHIERI che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per la controricorrente AT, l'Avvocato A. GIOVANNETTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, inammissibilità altri ricorsi, in subordine rigetto;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale C. SC, l'Avvocato G. DE LUCA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale P. VIOTTI, l'Avvocato M. MILITI che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza depositata il 28 giugno 2010, la Corte d'appello di Ancona, in parziale accoglimento del reclamo proposto ex art. 814 c.p.c., comma 3 dalla RM AM Servizi Impianti Tecnologici
Energia (TE) s.r.l. e del reclamo proposto da "AT TT EC, avverso l'ordinanza del 5/1/2010 del Tribunale di RM, di liquidazione in Euro 324.000,00 del compenso ai componenti del collegio arbitrale della controversia tra le due società, ha rideterminato in complessivi Euro 28500,00, spese generali comprese, oltre accessori di legge, il compenso globale spettante agli arbitri, da dividersi in ragione del 40% in favore del presidente ed in ragione del 30% in favore dei due componenti del collegio, disponendo la restituzione alle reclamanti di quanto eventualmente corrisposto in maggiore misura, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale, ed ha compensato le spese dell'intero procedimento.
La Corte del merito, respinta la richiesta delle reclamanti, di sospensione del procedimento sino all'esito del giudizio di impugnativa del lodo, non sussistendo pregiudizialità riferibile a detto giudizio, ha rilevato che la determinazione del valore della causa e la relativa qualificazione come avente valore indeterminato o determinato non può ritenersi automaticamente operata sulla base del petitum indicato nella domanda, ma "va invece comparativamente calibrata in relazione alla verifica operata con la decisione"; che la presa d'atto da parte degli arbitri del valore indeterminato della controversia come dichiarate dalle parti, non poteva assumere valore vincolante;
che nel caso, poteva ritenersi di valore indeterminato solo la parte della controversia riferibile all'ulteriore fase di efficacia del contratto, in riferimento alla parte variabile dello stesso, mentre in relazione ad altri profili della decisione, la causa aveva valore determinato, superando comunque la soglia della fascia più elevata di valore come prevista in tariffa. Ritenute pertanto in linea di principio correttamente individuate dal primo giudice le fasce di valore, la Corte anconetana ha ritenuto ingiustificatamente parametrato il compenso in rapporto al massimo degli onorari, senza tener conto della non elevata, ed anzi alquanto contenuta portata dell'impegno "quantitativo" della prestazione. Ciò premesso, valutati gli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione, e tenuto conto, quanto al primo profilo, dell'assai considerevole impegno richiesto dalla complessità della controversia;
ritenuta, sotto il profilo quantitativo, la forma concentrata e limitata nel tempo dell'attività istruttoria, di collazione ed organizzazione del materiale probatorio, vagliate le attività di studio, consultazione, collazione delle fonti di valutazione e decisione, la Corte del merito ha ritenuto "conforme a giustizia" il compenso quantificato in Euro 28500,00, ivi comprese le spese generali, oltre ulteriori accessori di legge. Ricorre l'avv. Massimo Spinozzi, quale presidente del collegio arbitrale sulla base di tre motivi, indirizzando il ricorso nei confronti della sola associazione temporanea di imprese "AT TA EC.
L'Associazione temporanea d'impresa ha depositato controricorso. Autonomo ricorso articolato in tre motivi è stato presentato dall'avv. Cosimo Borsci;
AT TA CA e RM TE hanno depositato controricorso, e RM TE ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
Anche l'avv. Paolo Viozzi ha depositato ricorso sulla base di tre motivi, nei confronti dell'AT, che ha depositato controricorso. All'udienza del 25/1/2012, la Corte, riuniti i ricorsi, ha disposto rinvio, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, influente sulla questione.
Intervenuta detta pronuncia, fissata udienza al 16/1/2013, gli avv. Borsci e Spinozzi hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Si dà atto che i ricorsi sono stati riuniti, ex art. 335 c.p.c.. I ricorsi degli avv. Spinozzi, Borsci e Viozzi sono da ritenersi inammissibili, restando così assorbito il ricorso incidentale condizionato di RM AM.
Il Presidente ed i due membri del Collegio arbitrale hanno proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso la pronuncia del Tribunale di Ancona, resa in sede di reclamo avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale, di determinazione delle spese e degli onorari spettanti agli arbitri, ex art. 814 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 21. Si pone, in via assolutamente preliminare, la questione di ammissibilità dei ricorsi in oggetto.
L'art. 814 c.p.c., applicabile ratione temporis (e comunque applicato nella specie, senza che alcuna delle parti ne abbia censurato l'applicabilità), nella parte che qui interessa, dispone che, ove le parti non accettino la liquidazione delle spese operata direttamente dagli arbitri, che non è vincolante per le parti, "l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'art. 810, comma 2, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'art. 830, comma 4". Nella previgente formulazione, l'art. 814 c.p.c. prevedeva che, ove non accettata dalla parti la liquidazione effettuata direttamente dagli arbitri, l'ammontare delle spese e dell'onorario fosse determinato con ordinanza non impugnabile, costituente titolo esecutivo, emessa dal presidente del tribunale indicato nell'art. 810 c.p.c., comma 2, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. La nuova formulazione della norma ha quindi previsto il reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, che non è più definita "non impugnabile", nonché la possibilità di sospensione del provvedimento reclamato.
Nella vigenza dell'art. 814 c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma, le Sezioni Unite, con la pronuncia 15586/2009, prendendo posizione in relazione alle due contrapposte tesi, contrattualistica o processualistica, sulla natura della determinazione adottata dal presidente del tribunale, si sono espresse nel senso di ritenere che la norma in oggetto, sul piano strettamente letterale, realizza in sostanza un' inserzione automatica di clausole nel contratto di arbitrato, ex art. 1339 c.c., e, nell'interpretazione letterale e sistematica, il procedimento previsto si palesa funzionale all'accertamento non del diritto soggettivo al rimborso delle spese ed al pagamento dell'onorario, già riconosciuto ex lege, ma alla sola determinazione quantitativa delle pretese, che il legislatore ha rimesso ad un terzo qualificato, analogamente a quanto avrebbero potuto fare le parti, prevedendo l'intervento del terzo con l'inserimento nel contratto di una corrispondente clausola ex art. 1349 c.c.. Il presidente del tribunale pertanto svolge un'attività non giurisdizionale contenziosa, ma sostanzialmente privatistica, di integrazione del contratto, con esclusione della natura decisoria e dell'attitudine al giudicato;
ne', secondo la pronuncia citata, si può prospettare la minorata difesa degli interessi delle parti, atteso che le stesse possono utilmente contestare, con tutte le garanzie della giurisdizione, il titolo di formazione stragiudiziale, mediante le opposizioni all'esecuzione, e, d'altro lato, la previsione normativa dell'agile strumento di liquidazione del quantum non impedisce che le parti possano ottenere il medesimo risultato con un ordinario processo di cognizione. Alla stregua dei connotati della non conflittualità e della stragiudizialita del procedimento, le Sezioni unite hanno pertanto escluso la ricorribilità ex art. 111 Cost. del provvedimento in oggetto.
Sollecitate dall'ordinanza della seconda sezione, in data 11/8/20110, che chiedeva una rimeditazione della questione, facendo propri anche i rilievi rivolti da attenta dottrina, le Sezioni Unite si sono nuovamente espresse in materia con la recentissima pronuncia 13620/2012, confermando l'orientamento in precedenza assunto. In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato la valenza della interpretazione resa quale direttiva immanente nel nostro ordinamento, escludendo ogni ragione d'essere di una diversa interpretazione allorché entrambe le interpretazioni possibili siano compatibili con la lettera della legge, e dovendosi preferire quella sulla quale si è formata una certa stabilità, tanto più in materia di interpretazione di norme processuali. Tanto premesso, venendo all'esame della questione di specie, v'è da chiedersi se nella nuova formulazione dell'art. 814 c.p.c., comma 3 si ponga diversamente la questione della ricorribilità in cassazione dell'ordinanza resa dalla Corte d'appello in sede di reclamo. Il rilievo immediato è che la previsione del reclamo, che indubbiamente rappresenta una migliore garanzia per le parti, non può avere inciso sulla natura del provvedimento, che, come sopra si è visto, deve ritenersi non decisoria, da cui l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.. Attenta dottrina ha prospettato che il reclamo potrebbe avere trasformato la situazione sostanziale dedotta da non decisoria in decisoria, richiamando a sostegno del proprio assunto l'interpretazione giurisprudenziale in tema di vendite fallimentari, ed in particolare l'orientamento che ritiene ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento reso in sede di reclamo nei confronti dei decreti del giudice delegato ex art. 108 l.f.. Non può peraltro ritenersi operabile tale raffronto, stante la diversità in radice delle situazioni poste a confronto. Ed infatti, il richiamato orientamento motiva la ricorribilità ex art. 111 l.f. perché il procedimento di reclamo svolge, relativamente agli atti della liquidazione forzata fallimentare, una funzione corrispondente a quella propria dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nell'espropriazione singolare, perché la pronuncia sul reclamo risolve un incidente di tipo cognitorio sulla ritualità dell'atto esecutivo del giudice delegato(vedi a riguardo le pronunce 8832/96 e 4893/92). L'argomento non è seriamente spendibile nella specie, attesa la natura sostanzialmente privatistica del provvedimento reclamato, come si deve ritenere in forza dell'orientamento delle Sezioni unite. 2.1.- Vanno pertanto dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli avv. Spinozzi, Borsci e Viozzi, assorbito il ricorso incidentale condizionato di RM TE s.r.l..
I ricorrenti in solido, secondo la regola della soccombenza, vanno condannati alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili i ricorsi proposti dagli avv. Spinozzi, Borsci e Viozzi, assorbito il ricorso incidentale condizionato di RM TE s.r.l.; condanna i ricorrenti Avv. Spinozzi, Borsci e Viozzi in solido al pagamento a favore di AT TA CA e di RM TE delle competenze, liquidate a favore di ciascuna di dette parti in Euro 3500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi;
oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013