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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2895/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2895 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
con sede legale in Perugia, Str. Tiberina Nord 26/P, Fraz. Ponte Parte_1
Felcino, (P.I. in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Sig. P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...], cod. fisc. e Sig.
[...] CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], cod. fisc. e della Parte_2 CodiceFiscale_2
con sede legale in Perugia, Viale Centova n. 6 e con sede Controparte_2
operativa in Perugia, Strada Tiberina Nord n. 26/P, (P.I. ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro-tempore Sig. come sopra generalizzato, rappresentate e Controparte_1
difese, giusta procura a margine al presente atto, dall'Avv. Francesco D. Pugliese ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Giada Solinas in C.so V. Emanuele, 11 -
07046, Porto Torres (SS)
attore
contro pagina 1 di 10 , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Stazione 17, C.F.: difeso e rappresentato dall'avv. Roberto Marras, C.F._3
giusta delega in calce al presente atto, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Sassari,
Via Olbia civico 9
convenuto
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse delle attrici: come da atto di citazione del 18.9.2019 e come da comparsa conclusionale del 07.10.2024; nell'interesse del convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2019 e come da comparsa conclusionale del 08.10.2024;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con i propri atti di citazione, ritualmente notificati, la e Parte_1 Controparte_2
esponevano:
[...]
- di aver sottoscritto, in data 15.03.2012, un contratto tra e l' CP [...]
, per la fornitura e installazione di n. 2 generatori eolici, ivi Controparte_4
compresi gli accessori e le opere edili;
- in tale contesto, il Sig. , quale professionista che si occupava Controparte_3
dell'ottenimento della convenzione da sottoscrivere tra produttore di energia e SE, veniva incaricato da di eseguire la progettazione elettrica per la realizzazione dell'anzidetto CP
impianto, tale incarico prevedeva anche la richiesta di connessione in rete e di riconoscimento della qualifica IAFR2 rilasciata da SE (Gestore dei Servizi Energetici) al fine di poter ottenere tariffe incentivanti;
- nell'estate 2015 venivano iniziate le opere edili per la realizzazione dell'impianto eolico;
- in data 01.02.2016 il contratto sottoscritto da e l' veniva CP Controparte_4
pagina 2 di 10 gratuitamente ceduto alla Parte_1
- con tale cessione si impegnava a completare l'esecuzione e messa in opera Parte_1
dell'impianto, mentre la si impegnava: “a garantire l'adempimento al contratto CP
15/03/2012 da parte della cessionaria, si che è tenuta, per il caso in cui quest'ultima fosse
inadempiente, anche lei stessa ad adempiere e, per il caso di risoluzione, a rispondere
anch'essa in solido dei danni”;
- l' accettando la cessione, si impegnava a corrispondere alla Controparte_4
cessionaria l'importo residuo già dovuto a per l'esecuzione e messa in opera CP
dell'impianto, con un ulteriore sconto di € 4.243,00, per un totale di € 124.792,00;
- in data 22.6.2017 veniva connesso l'impianto dell' Controparte_4
- quanto alla pratica per la richiesta di tariffe incentivanti, se ne occupava il sig. CP_3
contattando la nella persona della sig.ra ; Parte_1 Parte_3
- trasmessa la pratica in data 20.9.2017, il 26.4.2018 il trasmetteva alla CP_3 Parte_1
la “dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali per il riconoscimento delle
tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici”, emessa dal SE, la quale veniva immediatamente inoltrata all'
[...]
per la sottoscrizione;
tuttavia quest'ultima contattava l'attrice per avere CP_4
chiarimenti in ordine al motivo per cui nella convenzione veniva riportata una tariffa incentivante pari a 0,19 €/kwh in luogo di 0,268 €/kwh;
- la chiedeva chiarimenti al sig. , il quale girava la richiesta alla SE;
Parte_1 CP_3
- emergeva, dunque, che la ragione della diversa tariffa incentivante risiedeva nel fatto che il sig. avrebbe depositato in ritardo la documentazione richiesta a SE (in data CP_3
20/9/2017 anziché in data 21/07/2017);
- a seguito di ciò, per la perdita di incentivi più vantaggiosi per la cessione di energia elettrica per colpa dell'attrice, la ditta si rifiutava di provvedere al saldo di quanto CP_4
pagina 3 di 10 dovuto alla per la realizzazione dell'impianto eolico. Parte_1
Concludevano, previo accertamento del ritardato adempimento del Sig. CP_3
(che avrebbe cagionato un danno alla ditta che non è parte del giudizio),
[...] CP_4
chiedendone la condanna al pagamento del saldo da quest'ultima dovuto pari a €.
124.792,00. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il sig. , contestando la ricostruzione in fatto e Controparte_3
diritto delle attrici. In particolare:
- eccepiva l'inammissibilità della domanda, facendo presente che il presunto accordo transattivo intervenuto tra la e la ditta con cui la prima avrebbe Parte_1 CP_4
riconosciuto il danno subito dalla seconda e rinunciato al pagamento del saldo ancora dovuto, non sarebbe a lui opponibile, per cui non potrebbe dirsi sussistente alcun accertamento della responsabilità del professionista e del supposto danno subito dalla ditta
Sechi;
- eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda in quanto il professionista avrebbe dovuto essere chiamato solo come terzo in un giudizio incardinato tra e la ditta Parte_1
Sechi per il recupero del saldo dovuto e non in via autonoma;
- eccepiva, in terzo luogo, l'impossibilità di quantificare l'eventuale danno subito dalla ditta
Sechi, stante la mancata valutazione di una serie di fattori (quali gli agenti atmosferici, danni all'impianto, ecc.).
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda per i motivi che seguono:
- il professionista, infatti, non sarebbe stato incaricato di ottenere tariffe incentivanti ma solo di richiedere la qualifica IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili), come si trarrebbe dall'All. 1 del preventivo del 9.3.2012;
- nel mese di luglio 2012 il sig. provvedeva a predisporre tutta la documentazione CP_3
occorrente per la richiesta di qualificazione IAFR, ottenibile sulla base del solo progetto;
pagina 4 di 10 - nonostante esistesse un termine temporale entro il quale doveva essere richiesta ed ottenuta la qualificazione IAFR per poter accedere ai meccanismi d'incentivazione previsti nel
Decreto D.M. MSE del 18/12/2008 (più vantaggiosi di quelli previsti dai due successivi
D.M.), condizione che non era riportata nel contratto del 15/03/2012, sottoscritto da CP
e l' , detto termine temporale non Controparte_4
veniva mai esplicitato all'atto dell'incarico al convenuto come condizione e clausola contrattuale;
- la data prevista di entrata in esercizio dell'impianto dalla era il 30 settembre 2012; CP
- il SE riceveva la documentazione in data 18.07.2012 – inviata il precedente 14/07 -
pertanto a quella data l'incarico sarebbe stato completato, tanto che la qualifica IAFR veniva riconosciuta con protocollo SE/P20120169523 del 04.10.2012 e il professionista emetteva fattura per il lavoro svolto;
- lamentava l'inerzia della in diverse situazioni, compresa l'accettazione del preventivo CP
di Enel che il professionista avrebbe dovuto redigere nuovamente il 16.4.2013, poiché il primo sarebbe stato lasciato decadere dalla (connessione avvenuta solo il 22/06/2017); CP
- quanto agli incentivi, esponeva di aver accettato solo per agevolare in quanto Parte_1
titolare di credenziali di accesso al portale SE (quindi senza stabilire alcun compenso,
alcun termine e alcuna condizione, avendo già cessato la propria attività professionale al
31.12.2016), ma che SE faceva presente, in data prossima alla scadenza delle domande,
che sarebbero stati necessari nuovi lavori sull'impianto (e che pertanto non sarebbe stato in alcun modo possibile adempiere entro la data di scadenza);
- che a mero titolo di cortesia si sarebbe occupato di accedere al portale SE, contattare tale società per impossibilità di accesso, studiare le nuove modalità di presentazione della domanda, procurare la documentazione necessaria e caricarla sul portale, sempre senza che fosse stato pattuito o indicato un termine da Parte_1
pagina 5 di 10 - che avrebbe, tuttavia, fatto presente alla che, secondo il DM 23/06/2016 “La Parte_1
violazione del termine di cui al primo periodo del comma 1 avrebbe comportato il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione al SE”,
commentando che questo: “significa che ritardando di qualche giorno, si perdono gli
incentivi per i giorni di mancata comunicazione. Tra l'altro, ci risulta che gli impianti non
stanno attualmente producendo per cui allo stato attuale non si perde niente”;
- ribadiva che la presentazione della richiesta d'incentivi entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, sarebbe stata oggettivamente impossibile da rispettare nel caso in specie, poiché essendo avvenuta la connessione in data 22/06/2017 (termine ultimo possibile 29/06/2017), la richiesta d'incentivi al SE si sarebbe dovuta trasmettere entro il
21/07/2017. Ed essendovi stato, nelle more, un cambio di assetto societario della ditta CP_4
non comunicato al , non vi sarebbe stato il tempo per aggiornare l'anagrafica sul CP_3
portale SE;
- che, in sostanza, il mancato riconoscimento degli incentivi attesi (del D.M. del 6/07/2012
anziché quelli del D.M. del 23/06/2016), sarebbe stata dovuta alla negligenza e ai ritardi nell'adempimento delle pratiche di competenza di e delle altre società coinvolte Parte_1
(cfr. e-mail del 31.07.2019 e 08.08.2019).
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda per i motivi esposti in ricorsi e sopra riportati;
nel merito il rigetto della domanda. Con vittoria di spese.
La causa veniva istruita dinanzi al Tribunale con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in atti, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
pagina 6 di 10 La domanda è infondata nei termini di seguito indicati.
Innanzitutto, è pacifico e risulta documentalmente che, in data 09.03.2012, sia stato stipulato un contratto tra e il Sig. , quale professionista che si occupava CP Controparte_3
dell'ottenimento della convenzione da sottoscrivere tra produttore di energia e SE, il quale veniva incaricato da di eseguire la progettazione elettrica per la realizzazione CP
dell'anzidetto impianto, tale incarico prevedeva anche la richiesta di connessione in rete e di riconoscimento della qualifica IAFR rilasciata da SE (Gestore dei Servizi Energetici), al fine di poter ottenere tariffe incentivanti;
è incontestata altresì la realizzazione del progetto e della richiesta di connessione in rete. Ciò che viene contestato è, sostanzialmente, la correttezza delle tempistiche per l'evasione delle pratiche di competenza del sig. , in CP_3
quanto le parti attrici lamentano che, per l'inerzia del professionista, la ditta avrebbe CP_4
ottenuto incentivi minori di quelli attesi e, di conseguenza, non avrebbe versato il saldo dovuto alla Parte_4
a) Innanzitutto, non hanno pregio le diverse eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente. Infatti, la presunta sussistenza di un accordo transattivo (che nulla accerta) e la scelta di agire in separato giudizio nei confronti del sig. attengono a strategie CP_3
processuali che sono nella totale disposizione delle parti, le quali se ne assumono le relative conseguenze. Per quanto riguarda la mancata quantificazione del danno, trattasi di questione di prova che attiene al merito e sulla quale è stata esperita specifica attività istruttoria.
b) Nel merito, il preventivo del 09.3.2012 indica chiaramente l'incarico affidato al sig.
, ossia quello di “progettazione delle sole opere elettriche occorrenti per la CP_3
realizzazione dell'impianto eolico e includono le prestazioni di richiesta di connessione alla
rete del Distributore e di riconoscimento della qualifica IAFR dell'impianto realizzato”.
Parti attrici hanno confermato di aver accettato tale preventivo, in cui non è prevista l'attività
relativa alla predisposizione della domanda per ottenere i contributi e le agevolazioni di pagina 7 di 10 legge;
c) Emerge dagli atti, e anche questa è circostanza pacifica, che successivamente all'espletamento dell'incarico, il sig. abbia (secondo lui “a titolo di cortesia”) CP_3
raccolto documentazione e si sia occupato di redigere la domanda per le agevolazioni,
caricandola a suo nome sul portale SE. Ciò costituisce un supplemento dell'incarico originariamente stipulato, o un nuovo incarico, che non necessita di forma scritta, che per la natura e la complessità dell'attività prestata e l'impegno non indifferente profuso dal sig.
, certamente esorbita dalla mera cortesia. Ciò lo dimostrano le diverse comunicazioni CP_3
tra il professionista e gli altri soggetti della vicenda, con cui il primo sollecita gli altri all'invio della documentazione richiesta, facendo presente che “la pratica va avanti da ben 5
anni”. E' incontestato, comunque, che il sig. abbia adempiuto anche alla trasmissione CP_3
di tale domanda a SE, sebbene in tempi in cui l'ammontare degli incentivi era stato modificato da un decreto ministeriale (peraltro, la prestazione del professionista, nel caso di specie, è da qualificarsi di mezzi e non di risultato). Al deposito della domanda sotto la vigenza del D.M. 23/06/2016, ha contribuito anche il comportamento inerte e poco collaborativo delle ditte attrici che, non fornendo prontamente la documentazione richiesta,
hanno certamente allungato i tempi del lavoro del sig. . Ciò è stato accertato dalla CP_3
Consulenza Tecnica d'ufficio disposta dal Giudice con ordinanza del 28.10.2022, nella quale, al quesito: “Verifichi il Ctu l'attività svolta del convenuto in Controparte_3
favore delle attrici e e la stessa sia stata Parte_1 Controparte_2
rispettosa dell'incarico contenuto nel preventivo in data 09.03.2012 doc.1 parte convenuta,
ovvero se il convenuto abbia adempiuto a tutti e 4 punti indicati nell'offerta”, così
rispondeva: “Dall'analisi della documentazione risulta che il ha correttamente CP_3
adempiuto all'incarico di cui al preventivo del 9 marzo 2012 (all. 1 di parte convenuta)
adempiendo a tutti e 3 i punti previsti ovvero alla progettazione elettrica dell'impianto, alla
pagina 8 di 10 richiesta di connessione dello stesso all'Ente Distributore e alla richiesta di riconoscimento
della qualifica IAFR per l'impianto in progetto”. E ancora, al quesito “Verifichi il CTU se
per l'impianto eolico dell' , come da Controparte_4
preventivo del convenuto , sia stata ottenuta la qualificazione IAFR a Controparte_3
progetto ne avrebbe garantito un tariffa pari a euro 0,30 KWH di energia prodotta, come da
documento 6) allegato alla comparsa di costituzione di costituzione di parte convenuta”,
rispondeva che “Per l'impianto eolico dell Parte_5
così come da preventivo del , non solo è stata presentata al SE
[...] CP_3
domanda di qualifica IAFR, ma la stessa è stata accolta identificando l'impianto in progetto
con il numero N = 7459. La comunicazione di accoglimento è avvenuta in data 04/10/2012
con protocollo SE/P20120169523 (all. 6 di parte convenuta). Per l'impianto il SE
riconosceva la possibilità di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al DM MSE 18
dicembre 2008, che per gli impianti eolici di potenza inferiore ai 200kW prevedeva una
tariffa omnicomprensiva pari a 0,30 euro/kWh di energia prodotta ed immessa in rete”.
Pertanto, non essendovi ragioni per discostarsi dalla CTU in quanto esaustiva e priva di profili di irrazionalità e contraddizioni, deve concludersi che nessuna responsabilità debba essere ascritta al sig. , come invece lamentato dalle parti attrici (il quesito 3, alla luce CP_3
dei primi due, appare relativo a domanda infondata e/o assorbita).
d) Per completezza, va detto che è stata espletata anche prova testimoniale: tuttavia il teste oltre a essere incapace a testimoniare in quanto potenzialmente corresponsabile con Tes_1
il dell'inadempimento, non ha fornito alcuna informazione utile;
parimenti, il teste CP_3
Tes_
nulla ha riferito di utile.
e) La documentazione in atti, corrobora le conclusioni cui è giunta l'istruttoria sin qui descritte, essendoci diverse mail di sollecito da parte del sig. e nessuna fattiva e CP_3
soprattutto tempestiva collaborazione da parte della Parte_1
pagina 9 di 10 A tale stregua, non essendo stato accertato alcun inadempimento da parte del sig. CP_3
agli incarichi da lui assunti, cui non può collegarsi causalmente alcun danno cagionato a terzi
(peraltro estranei al giudizio) e/o a SIPE - Wind4Life, le domande delle parti attrici devono essere rigettate, ogni altra questione disattesa, rigettata o assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. vigente,
parametri medi, con spese della CTU confermate a carico delle parti attrici in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande delle parti attrici;
- condanna le parti attrici, in solido tra loro, alla rifusione al convenuto delle spese di lite che liquida in €. 14.103,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge. Spese della CTU a carico delle parti attrici in solido.
Così deciso in Sassari, in data 07.01.2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2895 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
con sede legale in Perugia, Str. Tiberina Nord 26/P, Fraz. Ponte Parte_1
Felcino, (P.I. in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Sig. P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...], cod. fisc. e Sig.
[...] CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], cod. fisc. e della Parte_2 CodiceFiscale_2
con sede legale in Perugia, Viale Centova n. 6 e con sede Controparte_2
operativa in Perugia, Strada Tiberina Nord n. 26/P, (P.I. ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro-tempore Sig. come sopra generalizzato, rappresentate e Controparte_1
difese, giusta procura a margine al presente atto, dall'Avv. Francesco D. Pugliese ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Giada Solinas in C.so V. Emanuele, 11 -
07046, Porto Torres (SS)
attore
contro pagina 1 di 10 , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Stazione 17, C.F.: difeso e rappresentato dall'avv. Roberto Marras, C.F._3
giusta delega in calce al presente atto, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Sassari,
Via Olbia civico 9
convenuto
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse delle attrici: come da atto di citazione del 18.9.2019 e come da comparsa conclusionale del 07.10.2024; nell'interesse del convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2019 e come da comparsa conclusionale del 08.10.2024;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con i propri atti di citazione, ritualmente notificati, la e Parte_1 Controparte_2
esponevano:
[...]
- di aver sottoscritto, in data 15.03.2012, un contratto tra e l' CP [...]
, per la fornitura e installazione di n. 2 generatori eolici, ivi Controparte_4
compresi gli accessori e le opere edili;
- in tale contesto, il Sig. , quale professionista che si occupava Controparte_3
dell'ottenimento della convenzione da sottoscrivere tra produttore di energia e SE, veniva incaricato da di eseguire la progettazione elettrica per la realizzazione dell'anzidetto CP
impianto, tale incarico prevedeva anche la richiesta di connessione in rete e di riconoscimento della qualifica IAFR2 rilasciata da SE (Gestore dei Servizi Energetici) al fine di poter ottenere tariffe incentivanti;
- nell'estate 2015 venivano iniziate le opere edili per la realizzazione dell'impianto eolico;
- in data 01.02.2016 il contratto sottoscritto da e l' veniva CP Controparte_4
pagina 2 di 10 gratuitamente ceduto alla Parte_1
- con tale cessione si impegnava a completare l'esecuzione e messa in opera Parte_1
dell'impianto, mentre la si impegnava: “a garantire l'adempimento al contratto CP
15/03/2012 da parte della cessionaria, si che è tenuta, per il caso in cui quest'ultima fosse
inadempiente, anche lei stessa ad adempiere e, per il caso di risoluzione, a rispondere
anch'essa in solido dei danni”;
- l' accettando la cessione, si impegnava a corrispondere alla Controparte_4
cessionaria l'importo residuo già dovuto a per l'esecuzione e messa in opera CP
dell'impianto, con un ulteriore sconto di € 4.243,00, per un totale di € 124.792,00;
- in data 22.6.2017 veniva connesso l'impianto dell' Controparte_4
- quanto alla pratica per la richiesta di tariffe incentivanti, se ne occupava il sig. CP_3
contattando la nella persona della sig.ra ; Parte_1 Parte_3
- trasmessa la pratica in data 20.9.2017, il 26.4.2018 il trasmetteva alla CP_3 Parte_1
la “dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali per il riconoscimento delle
tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici”, emessa dal SE, la quale veniva immediatamente inoltrata all'
[...]
per la sottoscrizione;
tuttavia quest'ultima contattava l'attrice per avere CP_4
chiarimenti in ordine al motivo per cui nella convenzione veniva riportata una tariffa incentivante pari a 0,19 €/kwh in luogo di 0,268 €/kwh;
- la chiedeva chiarimenti al sig. , il quale girava la richiesta alla SE;
Parte_1 CP_3
- emergeva, dunque, che la ragione della diversa tariffa incentivante risiedeva nel fatto che il sig. avrebbe depositato in ritardo la documentazione richiesta a SE (in data CP_3
20/9/2017 anziché in data 21/07/2017);
- a seguito di ciò, per la perdita di incentivi più vantaggiosi per la cessione di energia elettrica per colpa dell'attrice, la ditta si rifiutava di provvedere al saldo di quanto CP_4
pagina 3 di 10 dovuto alla per la realizzazione dell'impianto eolico. Parte_1
Concludevano, previo accertamento del ritardato adempimento del Sig. CP_3
(che avrebbe cagionato un danno alla ditta che non è parte del giudizio),
[...] CP_4
chiedendone la condanna al pagamento del saldo da quest'ultima dovuto pari a €.
124.792,00. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il sig. , contestando la ricostruzione in fatto e Controparte_3
diritto delle attrici. In particolare:
- eccepiva l'inammissibilità della domanda, facendo presente che il presunto accordo transattivo intervenuto tra la e la ditta con cui la prima avrebbe Parte_1 CP_4
riconosciuto il danno subito dalla seconda e rinunciato al pagamento del saldo ancora dovuto, non sarebbe a lui opponibile, per cui non potrebbe dirsi sussistente alcun accertamento della responsabilità del professionista e del supposto danno subito dalla ditta
Sechi;
- eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda in quanto il professionista avrebbe dovuto essere chiamato solo come terzo in un giudizio incardinato tra e la ditta Parte_1
Sechi per il recupero del saldo dovuto e non in via autonoma;
- eccepiva, in terzo luogo, l'impossibilità di quantificare l'eventuale danno subito dalla ditta
Sechi, stante la mancata valutazione di una serie di fattori (quali gli agenti atmosferici, danni all'impianto, ecc.).
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda per i motivi che seguono:
- il professionista, infatti, non sarebbe stato incaricato di ottenere tariffe incentivanti ma solo di richiedere la qualifica IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili), come si trarrebbe dall'All. 1 del preventivo del 9.3.2012;
- nel mese di luglio 2012 il sig. provvedeva a predisporre tutta la documentazione CP_3
occorrente per la richiesta di qualificazione IAFR, ottenibile sulla base del solo progetto;
pagina 4 di 10 - nonostante esistesse un termine temporale entro il quale doveva essere richiesta ed ottenuta la qualificazione IAFR per poter accedere ai meccanismi d'incentivazione previsti nel
Decreto D.M. MSE del 18/12/2008 (più vantaggiosi di quelli previsti dai due successivi
D.M.), condizione che non era riportata nel contratto del 15/03/2012, sottoscritto da CP
e l' , detto termine temporale non Controparte_4
veniva mai esplicitato all'atto dell'incarico al convenuto come condizione e clausola contrattuale;
- la data prevista di entrata in esercizio dell'impianto dalla era il 30 settembre 2012; CP
- il SE riceveva la documentazione in data 18.07.2012 – inviata il precedente 14/07 -
pertanto a quella data l'incarico sarebbe stato completato, tanto che la qualifica IAFR veniva riconosciuta con protocollo SE/P20120169523 del 04.10.2012 e il professionista emetteva fattura per il lavoro svolto;
- lamentava l'inerzia della in diverse situazioni, compresa l'accettazione del preventivo CP
di Enel che il professionista avrebbe dovuto redigere nuovamente il 16.4.2013, poiché il primo sarebbe stato lasciato decadere dalla (connessione avvenuta solo il 22/06/2017); CP
- quanto agli incentivi, esponeva di aver accettato solo per agevolare in quanto Parte_1
titolare di credenziali di accesso al portale SE (quindi senza stabilire alcun compenso,
alcun termine e alcuna condizione, avendo già cessato la propria attività professionale al
31.12.2016), ma che SE faceva presente, in data prossima alla scadenza delle domande,
che sarebbero stati necessari nuovi lavori sull'impianto (e che pertanto non sarebbe stato in alcun modo possibile adempiere entro la data di scadenza);
- che a mero titolo di cortesia si sarebbe occupato di accedere al portale SE, contattare tale società per impossibilità di accesso, studiare le nuove modalità di presentazione della domanda, procurare la documentazione necessaria e caricarla sul portale, sempre senza che fosse stato pattuito o indicato un termine da Parte_1
pagina 5 di 10 - che avrebbe, tuttavia, fatto presente alla che, secondo il DM 23/06/2016 “La Parte_1
violazione del termine di cui al primo periodo del comma 1 avrebbe comportato il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione al SE”,
commentando che questo: “significa che ritardando di qualche giorno, si perdono gli
incentivi per i giorni di mancata comunicazione. Tra l'altro, ci risulta che gli impianti non
stanno attualmente producendo per cui allo stato attuale non si perde niente”;
- ribadiva che la presentazione della richiesta d'incentivi entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, sarebbe stata oggettivamente impossibile da rispettare nel caso in specie, poiché essendo avvenuta la connessione in data 22/06/2017 (termine ultimo possibile 29/06/2017), la richiesta d'incentivi al SE si sarebbe dovuta trasmettere entro il
21/07/2017. Ed essendovi stato, nelle more, un cambio di assetto societario della ditta CP_4
non comunicato al , non vi sarebbe stato il tempo per aggiornare l'anagrafica sul CP_3
portale SE;
- che, in sostanza, il mancato riconoscimento degli incentivi attesi (del D.M. del 6/07/2012
anziché quelli del D.M. del 23/06/2016), sarebbe stata dovuta alla negligenza e ai ritardi nell'adempimento delle pratiche di competenza di e delle altre società coinvolte Parte_1
(cfr. e-mail del 31.07.2019 e 08.08.2019).
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda per i motivi esposti in ricorsi e sopra riportati;
nel merito il rigetto della domanda. Con vittoria di spese.
La causa veniva istruita dinanzi al Tribunale con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in atti, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
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pagina 6 di 10 La domanda è infondata nei termini di seguito indicati.
Innanzitutto, è pacifico e risulta documentalmente che, in data 09.03.2012, sia stato stipulato un contratto tra e il Sig. , quale professionista che si occupava CP Controparte_3
dell'ottenimento della convenzione da sottoscrivere tra produttore di energia e SE, il quale veniva incaricato da di eseguire la progettazione elettrica per la realizzazione CP
dell'anzidetto impianto, tale incarico prevedeva anche la richiesta di connessione in rete e di riconoscimento della qualifica IAFR rilasciata da SE (Gestore dei Servizi Energetici), al fine di poter ottenere tariffe incentivanti;
è incontestata altresì la realizzazione del progetto e della richiesta di connessione in rete. Ciò che viene contestato è, sostanzialmente, la correttezza delle tempistiche per l'evasione delle pratiche di competenza del sig. , in CP_3
quanto le parti attrici lamentano che, per l'inerzia del professionista, la ditta avrebbe CP_4
ottenuto incentivi minori di quelli attesi e, di conseguenza, non avrebbe versato il saldo dovuto alla Parte_4
a) Innanzitutto, non hanno pregio le diverse eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente. Infatti, la presunta sussistenza di un accordo transattivo (che nulla accerta) e la scelta di agire in separato giudizio nei confronti del sig. attengono a strategie CP_3
processuali che sono nella totale disposizione delle parti, le quali se ne assumono le relative conseguenze. Per quanto riguarda la mancata quantificazione del danno, trattasi di questione di prova che attiene al merito e sulla quale è stata esperita specifica attività istruttoria.
b) Nel merito, il preventivo del 09.3.2012 indica chiaramente l'incarico affidato al sig.
, ossia quello di “progettazione delle sole opere elettriche occorrenti per la CP_3
realizzazione dell'impianto eolico e includono le prestazioni di richiesta di connessione alla
rete del Distributore e di riconoscimento della qualifica IAFR dell'impianto realizzato”.
Parti attrici hanno confermato di aver accettato tale preventivo, in cui non è prevista l'attività
relativa alla predisposizione della domanda per ottenere i contributi e le agevolazioni di pagina 7 di 10 legge;
c) Emerge dagli atti, e anche questa è circostanza pacifica, che successivamente all'espletamento dell'incarico, il sig. abbia (secondo lui “a titolo di cortesia”) CP_3
raccolto documentazione e si sia occupato di redigere la domanda per le agevolazioni,
caricandola a suo nome sul portale SE. Ciò costituisce un supplemento dell'incarico originariamente stipulato, o un nuovo incarico, che non necessita di forma scritta, che per la natura e la complessità dell'attività prestata e l'impegno non indifferente profuso dal sig.
, certamente esorbita dalla mera cortesia. Ciò lo dimostrano le diverse comunicazioni CP_3
tra il professionista e gli altri soggetti della vicenda, con cui il primo sollecita gli altri all'invio della documentazione richiesta, facendo presente che “la pratica va avanti da ben 5
anni”. E' incontestato, comunque, che il sig. abbia adempiuto anche alla trasmissione CP_3
di tale domanda a SE, sebbene in tempi in cui l'ammontare degli incentivi era stato modificato da un decreto ministeriale (peraltro, la prestazione del professionista, nel caso di specie, è da qualificarsi di mezzi e non di risultato). Al deposito della domanda sotto la vigenza del D.M. 23/06/2016, ha contribuito anche il comportamento inerte e poco collaborativo delle ditte attrici che, non fornendo prontamente la documentazione richiesta,
hanno certamente allungato i tempi del lavoro del sig. . Ciò è stato accertato dalla CP_3
Consulenza Tecnica d'ufficio disposta dal Giudice con ordinanza del 28.10.2022, nella quale, al quesito: “Verifichi il Ctu l'attività svolta del convenuto in Controparte_3
favore delle attrici e e la stessa sia stata Parte_1 Controparte_2
rispettosa dell'incarico contenuto nel preventivo in data 09.03.2012 doc.1 parte convenuta,
ovvero se il convenuto abbia adempiuto a tutti e 4 punti indicati nell'offerta”, così
rispondeva: “Dall'analisi della documentazione risulta che il ha correttamente CP_3
adempiuto all'incarico di cui al preventivo del 9 marzo 2012 (all. 1 di parte convenuta)
adempiendo a tutti e 3 i punti previsti ovvero alla progettazione elettrica dell'impianto, alla
pagina 8 di 10 richiesta di connessione dello stesso all'Ente Distributore e alla richiesta di riconoscimento
della qualifica IAFR per l'impianto in progetto”. E ancora, al quesito “Verifichi il CTU se
per l'impianto eolico dell' , come da Controparte_4
preventivo del convenuto , sia stata ottenuta la qualificazione IAFR a Controparte_3
progetto ne avrebbe garantito un tariffa pari a euro 0,30 KWH di energia prodotta, come da
documento 6) allegato alla comparsa di costituzione di costituzione di parte convenuta”,
rispondeva che “Per l'impianto eolico dell Parte_5
così come da preventivo del , non solo è stata presentata al SE
[...] CP_3
domanda di qualifica IAFR, ma la stessa è stata accolta identificando l'impianto in progetto
con il numero N = 7459. La comunicazione di accoglimento è avvenuta in data 04/10/2012
con protocollo SE/P20120169523 (all. 6 di parte convenuta). Per l'impianto il SE
riconosceva la possibilità di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al DM MSE 18
dicembre 2008, che per gli impianti eolici di potenza inferiore ai 200kW prevedeva una
tariffa omnicomprensiva pari a 0,30 euro/kWh di energia prodotta ed immessa in rete”.
Pertanto, non essendovi ragioni per discostarsi dalla CTU in quanto esaustiva e priva di profili di irrazionalità e contraddizioni, deve concludersi che nessuna responsabilità debba essere ascritta al sig. , come invece lamentato dalle parti attrici (il quesito 3, alla luce CP_3
dei primi due, appare relativo a domanda infondata e/o assorbita).
d) Per completezza, va detto che è stata espletata anche prova testimoniale: tuttavia il teste oltre a essere incapace a testimoniare in quanto potenzialmente corresponsabile con Tes_1
il dell'inadempimento, non ha fornito alcuna informazione utile;
parimenti, il teste CP_3
Tes_
nulla ha riferito di utile.
e) La documentazione in atti, corrobora le conclusioni cui è giunta l'istruttoria sin qui descritte, essendoci diverse mail di sollecito da parte del sig. e nessuna fattiva e CP_3
soprattutto tempestiva collaborazione da parte della Parte_1
pagina 9 di 10 A tale stregua, non essendo stato accertato alcun inadempimento da parte del sig. CP_3
agli incarichi da lui assunti, cui non può collegarsi causalmente alcun danno cagionato a terzi
(peraltro estranei al giudizio) e/o a SIPE - Wind4Life, le domande delle parti attrici devono essere rigettate, ogni altra questione disattesa, rigettata o assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. vigente,
parametri medi, con spese della CTU confermate a carico delle parti attrici in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande delle parti attrici;
- condanna le parti attrici, in solido tra loro, alla rifusione al convenuto delle spese di lite che liquida in €. 14.103,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge. Spese della CTU a carico delle parti attrici in solido.
Così deciso in Sassari, in data 07.01.2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
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