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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1154/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta NT Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avv.to RONCHESE FRANCESCA ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2 difeso e rappresentato dall'avv.to TOGNON GIORGIA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Teheran l'11.4.2014 con le annotazioni di legge e rimettere la causa sul ruolo per le successive determinazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 30.4.2024 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
giorno 11/04/2014 con e che Controparte_1
dalla loro unione non erano nati figli, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore e a carico del marito di un contributo economico.
Si è costituito il resistente, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto che venisse rigettata la pretesa economica della moglie. In via riconvenzionale ha chiesto altresì, decorso il termine previsto per legge, la pronuncia della sentenza di divorzio.
Le parti non hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 10.9.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere nulla prevedendo, in via provvisoria, a titolo di assegni.
Alla successiva udienza del 26.3.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22
c.p.c.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
2 L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi,
[...]
nata nella REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN il Parte_1
09/07/1981, e , nato nella Controparte_1
REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN l'11/07/1977, uniti in matrimonio in data 11/04/2014 in TEHERAN e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TORVISCOSA dell'anno 2021 al n. 3 parte 2 serie C;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta NT
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta NT Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avv.to RONCHESE FRANCESCA ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2 difeso e rappresentato dall'avv.to TOGNON GIORGIA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Teheran l'11.4.2014 con le annotazioni di legge e rimettere la causa sul ruolo per le successive determinazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 30.4.2024 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
giorno 11/04/2014 con e che Controparte_1
dalla loro unione non erano nati figli, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore e a carico del marito di un contributo economico.
Si è costituito il resistente, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto che venisse rigettata la pretesa economica della moglie. In via riconvenzionale ha chiesto altresì, decorso il termine previsto per legge, la pronuncia della sentenza di divorzio.
Le parti non hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 10.9.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere nulla prevedendo, in via provvisoria, a titolo di assegni.
Alla successiva udienza del 26.3.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22
c.p.c.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
2 L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi,
[...]
nata nella REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN il Parte_1
09/07/1981, e , nato nella Controparte_1
REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN l'11/07/1977, uniti in matrimonio in data 11/04/2014 in TEHERAN e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TORVISCOSA dell'anno 2021 al n. 3 parte 2 serie C;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta NT
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