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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Fossò (VE), Via Pava n. 35, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Michele
Ometto (C.F. ), del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio dello stesso, sito in Dolo (VE), Via Guolo n. 15, al cui indirizzo di posta elettronica certificata ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al Email_1
presente procedimento, come risulta dal mandato in atti
Parte ricorrente in riassunzione - reclamante contro
Controparte_1
già , , CF: e Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
P.I. con sede in Fanzolo di Vedelago (TV), in via Spada n.2, in persona del Presidente P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paladin Francesco (C.F. ), procuratore C.F._3
e difensore in virtù di procura in atti, domiciliata presso lo studio di San Vendemiano (TV), Viale
1 Europa n. 30, PEC: – fax. Email_2 P.IVA_3
Parte resistente in riassunzione - reclamata
OGGETTO: riassunzione a seguito di cassazione, con rinvio, della sentenza n. 81/2021 della Corte
d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro
IN PUNTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Conclusioni:
Per : “accertata a dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato alla Sig.ra per violazione degli Parte_1 Pt_1 artt. 3, 5 e 7 L. 604/1966, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18/7 l. 300/1970, nonché accertata l'attuale impossibilità di reintegra della ricorrente nella sua pregressa posizione lavorativa nella Banca, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, a risarcire la Sig.ra di ogni e qualsivoglia danno
[...] Parte_1 la stessa abbia avuto a subire dall'illecito da questa compiuto nella misura che risulterà da una espletando consulenza tecnica, o che sarà ritenuta di giustizia. Con rivalutazione ed interessi di legge dal dì della domanda al definitivo saldo. Con vittoria di spese ed onorari di tutte le fasi del giudizio.” Per la BANCA: “1. dichiararsi inammissibili le domande avversarie.
2. rigettarsi il reclamo avverso la Sentenza del Tribunale di Treviso n, 181/19 del 3.4.19-4.4.19. Per l'effetto dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi, per i titoli di cui in premessa, tutte le domande avversarie.
3. In via subordinata, nel denegato caso di ritenuti vizi procedurali / formali del licenziamento, applicarsi la sola tutela indennitaria, determinata nella metà del minimo e comunque limitandosi al minimo la statuizione di condanna ivi prevista, e dichiararsi comunque ed in ogni caso risolto e definitivamente cessato il rapporto di lavoro alla data del 15/09/15 o a quella diversa data che dovesse risultare di giustizia;
4. in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità e/o invalidità del recesso, applicarsi la sola tutela indennitaria ex art. 18, 5 comma, L. 300/1970 esclusa ogni reintegrazione e limitata alla meta' del minimo o comunque al minimo di legge la condanna ivi prevista, e dichiararsi comunque ed in ogni caso risolto e definitivamente cessato il rapporto di lavoro alla data del 15/09/15;
o a quella diversa data che dovesse risultare di giustizia.
5. in via ulteriormente subordinata: in caso di applicazione dell'art. 18, comma 4, S.L., anche in connessione alla disposizione di cui all'art. 18, comma 7, S.L., limitarsi ogni condanna alla sola reintegrazione, e, in ogni caso, limitarsi la indennità risarcitoria alla misura massima prevista dalla legge di 12 mensilità.
6. in ogni caso di accertamento o liquidazione di un qualche danno in favore del ricorrente, anche ex art. 18 S.L., ed in particolare nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del ridetto articolo, ex DLGS n. 23/15, e/o in ogni caso di condanna della convenuta al pagamento di retribuzioni, indennizzi o danni:
6.1. accertarsi e dichiararsi in ogni caso che la ricorrente avrebbe potuto evitare i danni richiesti a seguito del recesso di cui è causa con l'ordinaria diligenza, e per l'effetto rigettarsi la domanda di risarcimento, anche ex art. 18 S.L., applicato l'articolo 1227 comma 2 c.c., o in subordine, accertato il concorso colposo della ricorrente nella causazione del danno richiesto, ridursi la indennità che risultasse dovuta o il danno che venisse ravvisato, anche ex art. 18 S.L., nella misura del 75%, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, ex art. 1227 comma i c.c., per i motivi tutti esposti in narrativa;
6.2. detrarsi dalle retribuzioni dichiarate dovute o dal danno / indennizzo liquidato al ricorrente anche ex art. 18 S.L. l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, nella misura che risulteranno in corso di causa, detraendosi in particolare da quanto ritenuto dovuto per danni o retribuzione dalla opponente a quanto la ricorrente avrebbe potuto percepire o quanto dalla ricorrente percepito – a far data dal licenziamento dichiarato illegittimo in poi o comunque per il periodo per il quale è disposta condanna a carico della stessa - a titolo di retribuzioni o comunque corrispettivi e/o redditi per attività lavorativa medio tempore esercitata (dal licenziamento alla reintegra), comunque qualificata o denominata, ed anche subordinata, parasubordinata, imprenditoriale o autonoma, nonché detrarsi tutti gli emolumenti o indennità percepite dalla ricorrente, anche da Enti pubblici, anche a causa o in connessione dello stato di disoccupazione, rigettandosi conseguentemente ogni domanda di risarcimento o indennizzo o limitandosi comunque ogni risarcimento e/o condanna alla data di prima rioccupazione del ricorrente dopo il licenziamento di cui è causa, in una qualsivoglia attività lavorativa, ed anche autonoma, libero professionale, parasubordinata o subordinate, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
6.3. escludersi ogni condanna al versamento di contributi previdenziali o, in caso di condanna alla reintegrazione, contenersi la stessa nei limiti di cui all'art. 18 l. 300/70 e comunque nei termini di legge.
Con vittoria di spese e compenso forfettario, anche della fase del reclamo, oltre accessori.” Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza la Corte d'Appello di Venezia aveva confermato la sentenza n. 181/2019 del Tribunale di Treviso, che, a sua volta, aveva rigettato le domande di Pt_1
, confermando la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole
[...]
dalla (successivamente, anche “ ). Controparte_1 CP_1
Con ordinanza n. 34415/2024, la Corte di ON ha accolto il quarto motivo di ricorso
2 per ON proposto dalla lavoratrice e ha cassato la sopra indicata sentenza della Corte
d'Appello di Venezia, rinviando a codesta Corte per la decisione relativa al motivo accolto (inerente l'obbligo di repechage).
1.1. La sig.ra è stata dipendente del dal 17.4.2008, con mansioni Pt_1 Controparte_2
di addetta al servizio amministrazione del personale, e, dal 5.7.2010, è divenuta responsabile del servizio amministrazione paghe, con qualifica di Impiegato Quadro Direttivo di 3° livello del CCNL
per i dipendenti da banche di credito cooperativo. Con lettera del 21.9.2015, le è stato comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'esito della procedura ex art. 7 L. 604/1966.
Lamentando l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo e la violazione dell'obbligo di repechage, la lavoratrice ha impugnato il licenziamento e ha instaurato la presente causa.
1.2. Il Tribunale di Treviso – con sentenza n. 181/2019, confermata dalla Corte d'Appello di
Venezia – rigettava le domande della lavoratrice, ritenendo sussistente ed effettiva la riorganizzazione aziendale e assolto l'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro. In
particolare, per quanto qui ancora di interesse, in punto repechage il primo giudice così motivava:
“ … Quanto all'asserita violazione dell'obbligo di repêchage, l'istruttoria svolta ha escluso che siano state fatte nuove assunzioni successivamente al licenziamento della ricorrente ad eccezione del direttore generale (ruolo apicale) e del responsabile area affari (di inquadramento superiore a quello posseduto dalla ricorrente e con una professionalità diversa da quella della ricorrente). In ordine alla possibilità di assegnare la ricorrente a mansioni anche inferiori, si rileva che se è pur vero che il datore di lavoro è onerato di prospettare al dipendente licenziando una possibilità di ricollocazione anche svolgendo mansioni inferiori (preservando il posto di lavoro), è altrettanto vero che ciò sarà possibile alla duplice condizione che tali inferiori posizioni lavorative siano disponibili e che la ricollocazione del lavoratore non alteri l'assetto organizzativo voluto dal datore di lavoro. Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, 'in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore' (così Cass. sez. lav., 8 marzo 2016, n. 4509). La mancanza di assunzioni, anche relative a posizioni inferiori, esclude che vi fossero delle posizioni vacanti nell'organico aziendale stabilito dalla banca. Il fatto poi che alcuni dipendenti siano stati assegnati ad altri uffici rispetto a quelli di originaria adibizione nel corso degli anni 2015 – 2016 (il riferimento, in particolare, è ai sig.ri LI, e presi in considerazione da parte ricorrente) non Parte_2 Parte_3 significa che vi fossero delle posizioni disponibili ma, semplicemente, che la banca ha operato un'articolata riorganizzazione del personale in forze senza procedere a nuove assunzioni (il che esclude la presenza di posizioni lavorative disponibili, cioè non occupate da alcun lavoratore). In relazione a tali soggetti, peraltro, non si pone astrattamente neppure un problema di applicazione di criteri di scelta del lavoratore da licenziare in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, tali criteri vengono in rilievo (nell'ambito dei licenziamenti individuali per g.m.o.) solo laddove il giustificato motivo oggettivo di licenziamento si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale assolutamente omogeneo e fungibile. Un'eventuale comparazione – al più – avrebbe potuto essere fatta con Testimone_1 (alla luce delle mansioni comuni svolte) ma, a ben vedere, quest'ultima ha un'anzianità di servizio ben superiore alla ricorrente (è stata Persona_ assunta nel 1994 mentre al ricorrente nel 2008) ed ha due figli a carico. Lo stesso dicasi anche per (assunta nel 1998 e con due figli a carico). Inoltre, ad abundantiam, si rileva che 'in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perchè occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio dell'impossibilità di ″repechage″, il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede;
in questo contesto l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 offre uno ″standard″ idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone, ma non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati' (Cass. sez. lav., 7 dicembre 2016, n. 25192 in cui la Suprema Corte la S.C. ha considerato ragionevoli i criteri del maggior costo della retribuzione, del minore rendimento lavorativo e delle condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore. Tale sentenza viene richiamata anche da Cass.. sez. lav., 6.12.2018, n. 31652, prodotta dall'opponente e che fa riferimento all'esigenza di una maggior tutela del lavoratore socialmente più debole, rispetto a quello più avvantaggiato richiamando anche Cass. n. 11124 del 2004). Nel caso di specie, sul punto, appare dunque rilevante che la ricorrente avesse già maturato il diritto a pensione, come indicato nella missiva di licenziamento, rendendo così meno esposta sul piano sociale la propria posizione in caso di recesso datoriale rispetto agli altri lavoratori che tale diritto non avevano ancora maturato. Ciò, ovviamente, non significa certo che si possa comminare il licenziamento per il sol fatto che il lavoratore abbia raggiunto i requisiti pensionistici ma che laddove, nell'ambito di un licenziamento per g.m.o., la posizione lavorativa da eliminare (anche con ridistribuzione delle mansioni) coinvolga più lavoratori tra di loro fungibili, nella scelta tra questi possono venire in rilievo criteri di scelta ragionevoli che tengano in debito conto anche delle
3 condizioni obiettive di tali lavoratori, su cui certamente può incidere, al pari dei carichi di famiglia, anche la possibilità di poter beneficiare o meno, all'indomani del licenziamento, del trattamento di quiescenza. ”.
1.3. La sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 81/2021 ha rigettato il reclamo della lavoratrice ed ha confermato la sentenza del primo giudice, così motivando, per quanto qui ancora rileva, in punto repechage:
“Passando all'esame dell'altro elemento decisivo quale fatto costitutivo del gmo, ossia l'inevitabilità del recesso in quanto non sussiste altro posto di lavoro nel quale collocare la unità in esubero, osserva il Collegio che l'accordo aziendale 22.6.15 , a fronte di impegni di riduzione dei costi del personale tramite incidenza sul livelli salariali, riduzione orari lavoro, trattenuta di parte dello stipendio, riduzione degli straordinari, accesso a benefici previdenziali e normativi di legge ( DM 20.6.2014) ha imposto il blocco delle assunzioni, ed è stato rispettato (docc in atti). Dopo il 2015 nessuna nuova assunzione, eccetto direttore generale-dirigente- e a far tempo dal aprile 2016 (7 mesi dopo i fatti in esame) del responsabile area businness- quadro di 4° livello;
costui aveva un livello superiore a quello della ricorrente;
il contratto era a termine biennale, aveva laurea in economia, esperienza dirigenziale in altri istituti nel settore elaborazione/politiche commerciali-aziendali, ossia settore affatto diverso da quello amministrazione/buste paga cui era addetta la
. Il gl ha valorizzato questi dati laddove l'assenza di assunzioni anche a livelli inferiori attestava la esistenza di posizioni vacanti Pt_1 nell'organico bancario (pag.10 sent sopra riportata). Quanto al profilo di inevitabilità del recesso potendosi offrire mansioni inferiori, giova da subito premettere che se da un lato l'azienda non ha formalizzato la proposta di posto lavoro in mansioni inferiori (non risulta offerta scritta in tal senso), dall'altro è altrettanto vero che non vi è alcuno scritto della lavoratrice di disponibilità a svolgere mansioni inferiori. Infatti la si è limitata ad allegare che vi erano 3 persone cui l'azienda aveva mutato posto e profilo a supporto che lei stessa Pt_1 poteva essere tra questi ed al posto di uno di loro;
da qui la dimostrazione che il licenziamento non era la extrema ratio e ben la banca poteva collocare ivi la . Il Collegio non può che fare una valutazione prognostica e presuntiva con riferimento alle specifiche Pt_1 predette allegazioni ed osserva in primo luogo che la allocazione delle 3 risorse in diverso luogo di lavoro sta a significare che non vi erano posizioni astrattamente libere e disponibili in se e per se (cioè vacanti) ma anzi è confermativo della articolata riorganizzazione del personale. In secondo luogo costoro avevano formazione lavorativa, inquadramento, esperienze, carichi di famiglia assai diversi da quelli della : certamente LI, laureata in giurisprudenza ed avvocato con figlio a carico aveva esperienze pregresse nel settore 'area Pt_1 controllo/compliance – doc 14.1 , ed è stata assegnata a tali funzioni dal febbraio 2015 anche in ragione delle dimissioni di Parte_4 ad allora le espletate. Affatto diverso il titolo di studio e la esperienza della reclamante. Quanto a (impiegato 4° livello) il Pt_5 Tes_2 posto di risulta era la segreteria generale/affari societari, privo di responsabilità ed affatto diverso da ufficio amministrativo/paghe. Per altro costei aveva 2 figli a carico. Infine (impiegato1°livello, 1 figlio a carico) è stato addetto per 2 ore al dì al servizio affari Per_2 societari/soci ed in parte all'ufficio legale – ove comunque non vi era posto vacante-. Nessuno di questi 3 aveva maturato diritto a pensione e gli ultimi due avevano pure anzianità aziendale superiore a quella della reclamante. Dunque anche sotto questo profilo e con riferimento alle allegazioni di causa non risulta violato il parametro del repechage”.
1.4. La Corte di ON, con l'ordinanza n. 34415/2024, ha accolto il ricorso della lavoratrice con riferimento al quarto motivo, in cui era stata dedotta la violazione dei principi in materia di repechage, così motivando:
“4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata l'impossibilità del repechage. Il motivo è fondato. La Corte d'appello si è limitata ad osservare che la non aveva dichiarato alcuna disponibilità ad essere adibita anche a Pt_1 mansioni inferiori e che le altre tre posizioni lavorative da lei dedotte come possibili erano state affidate a dipendenti che avevano formazione, inquadramento, esperienze, carichi di famiglia assai diversi da quelli della . Pt_1 Dunque non è stato rispettato il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, co. 2, c.c., è certo limitato alla ricollocazione in mansioni anche inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione (Cass. ord. n. 17036/2024). Ma resta fermo che il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e, quindi, di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. n. 29099/2019). La Corte territoriale ha completamente omesso questo accertamento, trincerandosi dietro una mancata dichiarazione di diponibilità della licenzianda, mancanza che, nella prospettiva del principio di diritto sopra visto, non ha alcuna rilevanza se non vi sia stata un'offerta datoriale. La sentenza impugnata va pertanto sul punto cassata. Il giudice di rinvio dovrà compiere il predetto accertamento del possibile repechage in mansioni anche inferiori, ma pur sempre compatibili con le competenze professionali della (escluso ogni obbligo Pt_1 formativo o di riqualificazione professionale in capo al datore di lavoro) e con possibilità di far ricorso anche alle presunzioni semplici, pur sempre nell'ambito del regime anteriore al d.lgs. n. 23/2015.”.
2. La sig.ra ha proposto ricorso in riassunzione sulla base della suddetta Pt_1
ordinanza della Corte di ON, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi.
La ha riassunto la vicenda, ribadendo che la non le ha mai prospettato Pt_1 CP_1
l'opportunità di impiegarla in mansioni analoghe o inferiori né l'ha mai invitata a esprimere una sua
4 eventuale disponibilità al riguardo;
ha rilevato, altresì, che la posizione lavorativa cui ella era adibita non è stata soppressa. Ha precisato che, essendo ormai divenuta impossibile la reintegra nel posto di lavoro per ragioni anagrafiche, l'illegittimità del licenziamento dovrà essere sanzionata attraverso un risarcimento che tenga conto delle retribuzioni globali di fatto spettanti dal licenziamento sino al termine della successiva teorica durata residua dell'attività lavorativa.
3. Si è costituita la (già ) contestando il Controparte_1 Controparte_2
ricorso in riassunzione e chiedendone il rigetto.
La ha ripercorso la vicenda, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi, ed CP_1
evidenziando che la lavoratrice, dal 2011, ha maturato il requisito contributivo per percepire la pensione di anzianità e, dal 4.2.23, ha conseguito il diritto a percepire la pensione di vecchiaia. Ha
ribadito di aver allegato e provato che, alla data del licenziamento per cui è causa, vi era una eccedenza di organico di circa il 20-25%; che dopo detto licenziamento non è stato assunto personale adibito alle mansioni assegnabili alla sig.ra e che non vi erano comunque altre Pt_1
mansioni inferiori disponibili.
La ha eccepito, ex art. 394 c.p.c., l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, in CP_1
quanto controparte ha formulato conclusioni diverse da quelle rassegnate nel giudizio in cui fu emessa la sentenza cassata. In subordine, ha eccepito la tardività della sollevata censura di illegittimità del licenziamento ex art. 7 L. 604/1966, in quanto non formulata in sede di impugnazione del licenziamento in primo grado (né in sede di reclamo), e comunque ne ha contestato la fondatezza. Ha, altresì, eccepito la tardività della domanda di risarcimento del danno, in quanto nuova, e comunque la sua inammissibilità.
La Banca ha precisato che si è formato il giudicato circa la soppressione della posizione lavorativa della sig.ra , relativamente sia alla sussistenza delle ragioni economico- Pt_1
organizzative sia al nesso di causalità fra tali ragioni e il licenziamento de quo e che il presente giudizio è circoscritto alla valutazione circa il rispetto dell'obbligo di repechage.
4. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione ex art. 394 c.p.c. (“In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa.”) e art. 1, co. 58 ss., L.
5 92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso in riassunzione è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
Va preliminarmente puntualizzato che, in considerazione della natura “chiusa” del giudizio di rinvio da ON (v. Cass. n. 4075/2025; Cass. n. 5042/2022), in questa sede è legittimamente devoluta solo la questione relativa alla sussistenza o meno da parte della della violazione CP_1
dell'obbligo di repechage. Resta precluso l'esame della sussistenza delle ragioni addotte dalla quale GMO (ragioni della soppressione del posto di lavoro) e del nesso di causalità con la CP_1
soppressione del posto della . Pt_1
5.1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione. Le conclusioni ivi formulate costituiscono una riduzione del thema decidendum dei precedenti gradi di giudizio (in quanto non viene più riproposta la domanda di accertamento della ritorsività del licenziamento), coerentemente con il perimetro tracciato dalla Suprema Corte di
ON al presente giudizio di rinvio. Quanto al richiamo all'art. 7 della L. 604/1966 contenuto nelle conclusioni, si tratta di un richiamo a cui non corrisponde, nella parte narrativa del ricorso in riassunzione, alcuna argomentazione estranea al dictum della Suprema Corte. Quanto al richiesto risarcimento del danno, trattasi di domanda formulata anche nel precedente grado di reclamo e comunque formulata, in questo grado, quale conseguenza della allegata sopravvenuta “attuale impossibilità di reintegra” (pag. 10 del ricorso in riassunzione).
Nondimeno, il ricorso in riassunzione è infondato nel merito.
6. Questa Corte ritiene che l'obbligo di repechage non sia stato violato e che la valutazione complessiva delle allegazioni non specificamente contestate e degli elementi istruttori in atti porti a ritenere che non sussisteva la possibilità di reimpiegare la , nemmeno in mansioni inferiori. Pt_1
La ha, invero, allegato e provato che, al tempo del licenziamento per cui è causa, CP_1
sussisteva una eccedenza di personale pari al 20/25 % dell'organico aziendale (v. doc. 8 CP_1
documento le cui risultanze non sono state specificamente contestate).
E', inoltre, pacifico che, successivamente al licenziamento della , la ha Pt_1 CP_1
6 effettuato solo due nuove assunzioni, in profili e qualifiche che comportavano lo svolgimento di mansioni pacificamente superiori a quelle svolte, sino al licenziamento, dalla : dopo circa Pt_1
quattro mesi dall'inizio della procedura di licenziamento è stato, infatti, assunto , con CP_4
mansioni di direttore generale e qualifica di dirigente;
dopo circa 7 mesi dall'inizio della procedura di licenziamento è stato assunto, quale responsabile Area Affari, con contratto a Persona_3
termine della durata di due anni e qualifica di Quadro D4 (laddove la possedeva la qualifica Pt_1
di Quadro D3). E', del resto, altresì pacifico che i due neo assunti avevano titoli di studio più elevati ed esperienze lavorative più qualificate della (v. pag. 63 ss. del ricorso in riassunzione, Pt_1
circostanze non in contestazione), sì da giustificare l'attribuzione di mansioni superiori a quelle della
. Pt_1
Quanto precede è stato, del resto, confermato anche dai testi e Testimone_3 Tes_4
, che hanno deposto anche in ordine alla soppressione del posto della (questione,
[...] Pt_1
per quanto precede, non più esaminabile in questa sede).
La sussistenza di una significativa percentuale di esuberi, dell'ordine di grandezza di 1/4 -
1/5 dell'organico complessivo, lo svolgimento di una “articolata” riorganizzazione aziendale, come accertato nei precedenti gradi di giudizio (v. sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n.
181/2019 e anche sentenza della Corte d'Appello 81/2021), l'assunzione, in un altrettanto significativamente ampio arco temporale successivo all'avvio della procedura di licenziamento della
(circa due anni e mezzo, v. allegazioni e documentazione richiamata dalla a pag. 64 Pt_1 CP_1
della memoria e non specificamente contestata) di solo due unità per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle della , costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti tali da portare a Pt_1
ritenere - sulla base di un ragionamento di stampo presuntivo che ben può essere adottato nella valutazione in ordine al rispetto del repechage (v. anche l'ordinanza di rinvio della ON nel presente giudizio, pag. 7) – che non sussistevano mansioni analoghe o anche inferiori ma compatibili con il bagaglio professionale della al momento del licenziamento, in cui reimpiegare la Pt_1
lavoratrice. Di qui l'impossibilità, per la Banca, di formulare un'offerta lavorativa alla , in Pt_1
mansioni analoghe o inferiori, compatibili con il suo bagaglio professionale al momento del licenziamento. In altri termini, l'omessa prospettazione da parte della alla di una CP_1 Pt_1
7 diversa collocazione lavorativa non è imputabile alla violazione dei doveri di solidarietà (art. 2 Cost.),
correttezza e buona fede richiamati dalla ON, bensì all'oggettiva impossibilità di ricollocazione, anche in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.
7. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione (in particolare con riferimento alla domanda di risarcimento del danno), il reclamo proposto da deve Parte_1
essere rigettato.
8. Quanto alle spese di lite del giudizio di reclamo, del giudizio in ON e della presente fase di giudizio in riassunzione, per il principio della prevalente soccombenza, in una valutazione unitaria dell'esito della lite, esse devono essere poste a carico di . Parte_1
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore della Parte_1 CP_1
reclamata delle spese di lite del giudizio di reclamo, del giudizio in ON e del presente grado di riassunzione, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa,
in una considerazione unitaria dell'esito della lite che, tuttavia, tiene conto dell'esito del giudizio in
ON, (solo) parzialmente favorevole alla , oltre rimborso spese forfetario e IVA e Pt_1
CPA come per legge.
9.
Considerato che
il ricorso in riassunzione è stato rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo a . Parte_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del giudizio di reclamo, del giudizio in ON e del presente
[...]
grado che liquida, quanto al giudizio di reclamo, in euro 3.473,00 quanto al giudizio in
8 ON, in euro 2.757,00 e, quanto al presente grado, in euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte ricorrente in riassunzione per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in riassunzione a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, camera di consiglio del giorno 3.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gaetano Campo
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