TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/10/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1015 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe D'Angelo e dall'avv. Adriano Ruisi e
, CF/p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: CIA - compenso individuale accessorio definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver lavorato per il resistente come CP_1 collaboratrice scolastica nell'a.s. 2020/21 e nel successivo a.s. 2021/22, giusta contratti a tempo determinato per supplenza breve. Si duole di non aver percepito il compenso individuale accessorio di cui all'art. art. 82 del CCNL 2007 e chiede la condanna dell'Amministrazione al pagamento di € 1.057,02.
Il resistente è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Occorre prendere atto della giurisprudenza di Cassazione recentemente formatasi (anche con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti), la quale tende a ravvisare una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato laddove, ai secondi, non venga corrisposto l'integrale trattamento economico riservato ai primi.
In particolare, per quanto concerne l'emolumento in oggetto, la contrattazione collettiva lo riserva esclusivamente al personale precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ossia, per l'intera durata delle lezioni.
1 La ragione di tale limitazione non è chiara, né il , rimasto contumace, ha CP_1 chiarito le ragioni per le quali l'esclusione dei dipendenti assunti per supplenze temporanee sarebbe logica. Si deve quindi disapplicare la disposizione contrattuale in esame per contrarietà all'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70 CE.
Conseguentemente, ravvisata ad un esame sommario la congruità della quantificazione del credito operato alla ricorrente, l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento dell'importo chiesto in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (fino a € 1.100) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa. Viene applicata una decurtazione del 30% in ragione del carattere non particolarmente complesso delle questioni trattate.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, di € 1.057,02 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei singoli crediti fino al saldo,
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 260,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 15/10/2025 Il giudice
MA TR
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe D'Angelo e dall'avv. Adriano Ruisi e
, CF/p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: CIA - compenso individuale accessorio definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver lavorato per il resistente come CP_1 collaboratrice scolastica nell'a.s. 2020/21 e nel successivo a.s. 2021/22, giusta contratti a tempo determinato per supplenza breve. Si duole di non aver percepito il compenso individuale accessorio di cui all'art. art. 82 del CCNL 2007 e chiede la condanna dell'Amministrazione al pagamento di € 1.057,02.
Il resistente è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Occorre prendere atto della giurisprudenza di Cassazione recentemente formatasi (anche con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti), la quale tende a ravvisare una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato laddove, ai secondi, non venga corrisposto l'integrale trattamento economico riservato ai primi.
In particolare, per quanto concerne l'emolumento in oggetto, la contrattazione collettiva lo riserva esclusivamente al personale precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ossia, per l'intera durata delle lezioni.
1 La ragione di tale limitazione non è chiara, né il , rimasto contumace, ha CP_1 chiarito le ragioni per le quali l'esclusione dei dipendenti assunti per supplenze temporanee sarebbe logica. Si deve quindi disapplicare la disposizione contrattuale in esame per contrarietà all'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70 CE.
Conseguentemente, ravvisata ad un esame sommario la congruità della quantificazione del credito operato alla ricorrente, l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento dell'importo chiesto in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (fino a € 1.100) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa. Viene applicata una decurtazione del 30% in ragione del carattere non particolarmente complesso delle questioni trattate.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, di € 1.057,02 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei singoli crediti fino al saldo,
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 260,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 15/10/2025 Il giudice
MA TR
2