Sentenza 15 marzo 2013
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti dell'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è certamente il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2013, n. 46788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46788 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 15/03/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 527
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 3282/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IV ST, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 28/12/2012 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, su richiesta di riesame proposta ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di IV ST avverso un decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 13/11/2012 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, rigettava il gravame con provvedimento adottato il 28/12/2012: la motivazione veniva depositata il successivo 07/01/2013. Il collegio rappresentava che a carico dello IV, nonché della di lui moglie RA NA e del commercialista ON GO, il P.M. procedeva per i delitti di concorso in bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali ed omesso versamento di ritenute, fatti relativi alla gestione della T.M.R. s.r.l., già corrente in Ariccia e dichiarata fallita nel luglio 2011, di cui la suddetta RA era stata legale rappresentante. Secondo l'ipotesi accusatoria, i due coniugi avrebbero realizzato un piano volto a far indebitare la predetta società, svuotandone le risorse e dirottando alcune forniture (non pagate) verso una diversa società di nuova costituzione, la T.E.M.E.R.O. s.r.l., attraverso la quale continuare l'esercizio dell'attività imprenditoriale di quella decotta;
nel frattempo, in concomitanza con le condotte di spoliazione e indebitamento, nella carica di amministratore di diritto erano subentrati meri prestanome, fra cui tale De CH CO (disoccupato e in stato di indigenza) ed in seguito certo SA RD (che nel novembre 2011, all'atto di operazioni di verifica curate dalla Guardia di Finanza, risultava in detenzione domiciliare per espiazione di pena definitiva).
Richiamate, a sostegno degli elementi di accusa, le deposizioni di alcune persone informate sui fatti, in particolare quelle del dipendente IN IR e di tale TO IL, il Tribunale dava atto che nel decreto di perquisizione e sequestro il P.M. aveva da un lato enunciato le ipotesi criminose ascrivibili agli indagati (facendo anche riferimento alla circostanza che i reati ipotizzati riguardavano la gestione della società fallita), e dall'altro disposto che venissero ricercati i macchinari indicati in un elenco allegato al provvedimento: era perciò da disattendere la doglianza difensiva - prospettata nell'interesse dello IV, quale legale rappresentante della anzidetta T.E.M.E.R.O. - secondo cui il decreto medesimo non avrebbe contenuto una puntuale indicazione dei beni da sottoporre a vincolo reale e delle ragioni sottese a quelle necessità istruttorie. In ogni caso, il Procuratore della Repubblica di Velletri aveva inviato al Tribunale del riesame ulteriore documentazione, consentendo alla difesa un ancor più avanzato contraddittorio, realizzatosi in concreto con la produzione di documenti anche ad opera della parte privata.
La difesa aveva infatti segnalato che i macchinari de quibus sarebbero stati non già ceduti gratuitamente alla T.E.M.E.R.O., così depauperando la T.M.R., bensì acquistati da quest'ultima presso la venditrice LI IA s.p.a. (allegazione comprovata producendo una scrittura privata, peraltro non autenticata e priva di data certa): il corrispettivo sarebbe stato versato mediante rilascio di cambiali, regolarmente incassate dall'alienante, previo accollo di quel debito proprio da parte della T.E.M.E.R.O. Tuttavia, riteneva il Tribunale che attraverso quella operazione fosse stata realizzata un'ulteriore condotta di rilievo penale - L. Fall., ex art. 216, comma 3, - "atteso che la società LI IA s.p.a. parrebbe avere ottenuto (unica fra tutti i creditori insoddisfatti della società T.M.R. s.r.l.) il corrispettivo ad essa spettante e ciò, evidentemente, al fine di far proseguire alla società T.E.M.E.R.O. la medesima attività della T.M.R., potendo contare sul fornitore più importante".
Il collegio sottolineava quindi la perdurante confusione realizzata dai due coniugi tra i soggetti societari loro riferibili, tanto che non risultava che i conti correnti della T.M.R. fossero diversi da quelli della T.E.M.E.R.O., ed anzi doveva ritenersi coincidessero con quelli personali della coppia;
dal rilievo che i beni attraverso cui la nuova società stava proseguendo l'attività costituivano dunque oggetto di evidente distrazione dal patrimonio della fallita, assurgendo così a corpo del reato, il Tribunale osservava che non poteva pretendersi che il P.M. si dilungasse in una puntuale ed approfondita illustrazione del rapporto fra quei macchinari e le ipotesi criminose oggetto di indagini preliminari, essendo in re ipsa l'immediata rilevanza probatoria di un corpus delicti e dovendosi comunque ritenere i beni in questione suscettibili anche di sequestro preventivo.
2. Propone ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi, il difensore dello IV.
2.1 Con il primo, la difesa lamenta mancanza assoluta di motivazione del provvedimento inizialmente impugnato, e comunque difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Quanto al decreto di perquisizione e sequestro, il ricorrente ribadisce le censure già svolte circa l'insufficienza del mero richiamo alle norme di legge che si assumerebbero violate per poter ritenere che l'atto sia motivato, mancandovi peraltro una descrizione delle condotte in ipotesi addebitate agli indagati: il difensore richiama in proposito i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5876 del 28/01/2004, ric. ZI, anche in ordine all'impossibilità per il Tribunale del riesame di colmare lacune motivazionali concernenti le ragioni di un sequestro probatorio, censurando invece gli argomenti apoditticamente adottati nell'ordinanza oggetto di ricorso, ove l'interpretazione fatta propria dalla sentenza in questione è stata considerata non condivisibile.
Il Tribunale di Roma avrebbe in pratica ribadito che in caso di beni da intendere corpo del reato non sarebbe necessario illustrare le esigenze probatorie che ne giustifichino il sequestro, andando però di contrario avviso rispetto al massimo organo di nomofilachia e senza enunciare opportunamente le ragioni di tale scelta ermeneutica. Il ricorrente evidenzia altresì che dalle indagini compiute emergerebbe un ruolo attivo di proprietario ed amministratore da parte del De CH, che dunque non potrebbe intendersi un mero prestanome: sarebbe perciò sfornito di prova l'assunto che la merce ordinata e non pagata dalla società fallita, durante la gestione del De CH, fosse stata destinata ai coniugi IV - RA.
2.2 Con il secondo motivo, sviluppando i temi di cui al punto precedente, il ricorrente deduce identici vizi dell'ordinanza impugnata giacché - considerando i beni in ipotesi ceduti dalla T.M.R. quali corpi del reato, in difetto di qualunque descrizione della presunta condotta illecita - il Tribunale si sarebbe inammissibilmente sostituito al P.M. nell'esercizio di poteri di iniziativa tipici dell'organo inquirente, incorrendo in palese contraddittorietà della motivazione per avere espressamente dato atto dell'impossibilità di procedere a qualsivoglia integrazione sul piano motivazionale. Nè potrebbe dirsi sufficiente, per consentire di sanare un vizio originario di carenza assoluta di motivazione, limitarsi a registrare il deposito di ulteriori atti da parte della Procura della Repubblica.
2.3 Con il terzo e ultimo motivo, si lamenta ancora difetto (ovvero contraddittorietà e manifesta illogicità) della motivazione e violazione degli artt. 250, 252 e 253 c.p.p., atteso che la difesa non avrebbe concretamente avuto alcuna possibilità di controdedurre sulle ragioni a sostegno del provvedimento di sequestro, essendosi limitata a produrre copia di un contratto giustificativo della cessione dei beni, peraltro già nella disponibilità del Pubblico Ministero. Quanto alla possibile ravvisabilità di una bancarotta preferenziale in quella operazione, il difensore argomenta che a quel punto corpo del reato avrebbero dovuto intendersi le cambiali attraverso cui i pagamenti sarebbero avvenuti, piuttosto che i macchinari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve innanzi tutto prendersi atto che è lo stesso Tribunale di Roma a precisare che "la tecnica di redazione del gravato decreto è alquanto modesta"; non di meno, ad avviso dei giudici del riesame vi si potrebbe ravvisare una sufficiente esposizione degli elementi essenziali a sostegno della necessità di acquisire al procedimento quanto ivi indicato, stante la precisa indicazione:
- dei beni da sequestrare, "che non lascia alcun margine di discrezionalità alla polizia giudiziaria";
- del luogo e del tempus commissi delicti;
- dei reati contestati, tutti riferibili esclusivamente ad un'attività societaria.
Esaminando il decreto de quo, si rileva che ai tre indagati (RA NA, IV ST e ON GO) si addebitano reati ex art. 110 c.p., L. Fall., artt. 216 e 223, art. 2621 c.c., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, in ipotesi commessi in Cave ed in Ariccia tra il 01/01/2009 e il 20/11/2011; al provvedimento è allegato un elenco di macchinari, con la specificazione di marche e modelli vari (si tratta, peraltro, di un elenco ricavato dallo stesso documento poi prodotto in copia dalla difesa al Tribunale del riesame).
Va considerato, già ad un primo e sommario esame, che l'indicazione dei reati sopra ricordati non è contenuta in una contestazione più o meno analitica di condotte determinate, ma risulta semplicemente da un richiamo alle norme anzidette;
inoltre, nel corpo del provvedimento non si fa alcun riferimento al fallimento della T.M.R. (che dall'esame degli atti risulta essere stato dichiarato il 20 luglio 2011).
Tanto premesso, in ordine alla necessità di offrire una adeguata motivazione del perché il Procuratore della Repubblica aveva inteso dare corso a quella perquisizione, è evidente che non ha alcun significato il primo degli elementi sottolineati invece dal Tribunale: vero è che, contando su un preciso elenco dei macchinari da rinvenire e sequestrare, la polizia giudiziaria non avrebbe potuto incorrere in equivoci, ma il problema sottoposto all'attenzione dei giudici del riesame non era quello di comprendere se i beni acquisiti al procedimento fossero stati o meno adeguatamente individuati, bensì se risultasse chiarita la ragione di acquisirli. Ragione che avrebbe dovuto riguardare sia la precisazione delle ipotesi criminose presupposte, sia le esigenze istruttorie da perseguire. Altrettanto insufficiente deve considerarsi l'indicazione del luogo e del tempo di commissione dei reati, ed il generico riferimento degli stessi ad un ambito di attività societaria: come detto, il fallimento della T.M.R. (dichiarato in una data compresa nell'ambito del ben più ampio periodo in cui i reati oggetto di indagini preliminari si assumevano essere stati realizzati) non era neppure menzionato, fermo restando che gli ipotetici fatti di bancarotta avrebbero dovuto semmai intendersi commessi presso il luogo dove era intervenuta la dichiarazione di fallimento. Niente affatto univoca appariva poi la citazione delle norme di legge violate, attesa la pluralità di fattispecie astratte sussumibili nelle previsioni di cui alla L. Fall., artt. 216 e 223. 3. La già ricordata sentenza delle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004, ZI, ha stabilito alcuni principi di assoluta chiarezza, che si ricavano dalle massime ufficiali: "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Rv 226711); qualora il Pubblico Ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Rv 226712); nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal P.M. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di Cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti" (Rv 226713).
Nella giurisprudenza degli anni successivi si rinvengono, in effetti, pronunce di orientamento difforme, laddove si sostiene che "in tema di sequestro probatorio, non è richiesta la dimostrazione in relazione alle cose che costituiscono il corpo di reato, della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa" (Cass., Sez. 4, n. 8662 del 15/01/2010, Bertoni, Rv 246850, intervenuta in un caso di sequestro di sostanze stupefacenti;
v. anche Sez. 4, n. 11843 del 02/03/2010, Bottino, concernente il rigetto della richiesta di restituzione di un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale). Entrambe le pronunce appena segnalate vengono citate dal Tribunale di Roma nell'ordinanza oggi impugnata:
è peraltro significativo rilevare che nelle motivazioni delle due sentenze in questione - come detto, relative a fattispecie concrete assai peculiari - non viene affatto menzionato il precedente delle Sezioni Unite del 2004.
Più diffusamente, una recente pronuncia di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 5, n. 6247 del 19/01/2011, Tosoni, in un caso di sequestro di articoli sportivi recanti marchi contraffatti) ha ricordato che la sentenza ZI aveva "stabilito - come è noto - che, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. Ma detta motivazione, osserva questo collegio, data la strumentalità del sequestro probatorio, non potrà che far riferimento alla natura del bene sequestrato e alla necessità di assicurarlo al processo, per poterlo poi esibire al giudice. Va da sè che, nel caso in cui la natura di corpo del reato emerga ictu oculi, a chi è gravato dell'obbligo della motivazione non potrà chiedersi, pena il ricorso a mortificanti formule tautologiche, di aggiungere un quid pluris alla mera descrizione della cosa;
e questo perché l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa ..., per cui non appare necessario offrire la dimostrazione della necessità in concreto del sequestro stesso, in funzione dell'accertamento dei fatti .... Insomma: quando la finalità probatoria è chiaramente intelligibile con riferimento alla res in sequestro per la sua relazione con il fatto-reato, sarebbe inesigibile richiedere al P.M. una motivazione che non sia di carattere meramente descrittivo".
Nel contempo, altre pronunce risultano avere invece confermato in toto l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite nel 2004; si è infatti ribadito che "è nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su cose costituenti corpo di reato, in difetto di idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti" (Cass., Sez. 5, n. 1769 del 07/10/2010, Cavone, Rv 249740) e che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla finalità perseguita" (Cass., Sez. 2, n. 32941 del 13/07/2012, Albanese, Rv 253658).
4. Ritiene il collegio che sia necessario riprendere gli spunti offerti nella motivazione della sentenza ZI, laddove si segnalava che "a differenza del previgente codice di rito, che all'art. 337, prevedeva un unico e indifferenziato strumento di coercizione reale (il sequestro per il procedimento penale di cose pertinenti al reato), non subordinato ad alcuna finalità predeterminata, il codice del 1988 ha distinto varie forme di sequestro, in ossequio ai criteri dettati in materia dalla legge delega n. 81 del 1987, che, da un lato, attribuiva al Pubblico Ministero il potere di disporre sequestri "in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici" (direttiva n. 37), e dall'altro prefigurava la disciplina di misure reali "in relazione a specifiche esigenze cautelari" (direttiva n. 65). Tale organica risistemazione, fondata essenzialmente sulle autonome specificità funzionali dell'istituto, è stata tradotta dal legislatore delegato nella previsione di apposite tipologie di sequestro, topograficamente collocate, il sequestro probatorio nel libro terzo, titolo terzo, attinente ai "mezzi di ricerca della prova", il sequestro conservativo e quello preventivo nel libro quarto, titolo secondo, riguardante le "misure cautelari reali", la cui disciplina trova un momento unificante nel regime delle impugnazioni. Elementi significativi del chiaro intento del legislatore di disciplinare separatamente gli ambiti e le regole del sequestro finalizzato all'acquisizione del materiale probatorio dalle misure coercitive reali possono trarsi dalla Relazione al prog. prel., laddove, in considerazione della funzione probatoria del primo tipo di sequestro - denominato nell'art. 265 "sequestro penale" o "sequestro per il procedimento penale" -, è sottolineata "la decisa caratterizzazione in senso processuale dell'istituto, attraverso il riferimento dell'art. 253, comma 1, alla finalità di accertamento dei fatti", volendosi in tal modo escludere che il sequestro penale possa servire per fini diversi da quelli probatori - cioè per fini di cautela sostanziale o di prevenzione - rispetto ai quali è stata dettata una apposita disciplina .... E la peculiare autonomia di tale finalità viene ribadita con riguardo alle regole dettate dall'art. 262 circa la durata del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate, evidenziandosi come, da un lato, "la vicenda estintiva del vincolo sulle cose acquisite a fini di prova sia da ricollegarsi anzitutto al venir meno delle esigenze probatorie che hanno indotto ad emanare il provvedimento acquisitivo" (comma 1) e, dall'altro, che, pure nella regolamentazione dei rapporti tra il sequestro penale e le altre forme di sequestro, conservativo e preventivo (commi 2 e 3), "si è data veste autonoma a tale forma di coercizione reale finalizzata a tutela di interessi sostanziali, quali l'interruzione dell'iter criminoso o la prevenzione di nuovi reati", la cui disciplina sotto il profilo della restituzione è "regolata da principi estranei alle esigenze probatorie" (pag. 69). In considerazione della diversa funzione del sequestro preventivo di prevenire un pericolo (ovvero di anticipare l'effetto della confisca), si sottolinea nella Relazione (pag. 80) che fondamento dell'istituto resta l'esigenza cautelare: più precisamente quella di tutela della collettività con riferimento al protrarsi della attività criminosa e dei suoi effetti, donde il preciso obbligo per il giudice di "enunciare le finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire sempre, alla persona che ne è colpita, di provocare un controllo sul merito e sulla legittimità della stessa, anche per quanto attiene alla ragione d'essere della sua persistenza". E si indica, tra gli obiettivi della disciplina della nuova misura cautelare, quello "di rendere razionale e controllabile il passaggio dall'una all'altra forma di sequestro, per evitare che la pluralità dei fini, in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose protrazioni dell'indisponibilità della cosa a danno dell'avente diritto". Quanto all'oggetto del sequestro probatorio di cui all'art. 253, si avverte (pag. 68) che "si è preferito distinguere subito tra corpo del reato e cose pertinenti al reato (comma 1) anche per consentire una definizione sufficientemente comprensiva del concetto di corpo, poi richiamato da altre disposizioni, così da includervi anche le cose il cui uso, porto, detenzione, ecc. costituisce reato (comma 2)", mentre per la definizione delle cose pertinenti al reato "è parso opportuno affidarsi all'interpretazione giurisprudenziale". Con riferimento alla distinta fattispecie del sequestro preventivo, si afferma (pag. 80) che "si pone invece l'accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere (la formula pertinente al reato assume infatti un significato scarsamente delimitativo)". ... Orbene, se è questa l'effettiva intentio legis ravvisabile a fondamento dell'architettura codicistica in materia, deve convenirsi innanzi tutto che il vigente codice di rito non prevede affatto, accanto alle tre forme tipiche di sequestro - probatorio, preventivo e conservativo -, la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all'apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali. Corollario di tale principio è che se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova - a prescindere dall'ambigua e non dirimente declinazione al femminile plurale dell'aggettivo "necessaria" di cui all'art. 253 c.p.p., comma 1, - debbano essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 c.p.p., in funzione cioè dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore.
D'altra parte, che l'apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l'accertamento dei fatti, oltre che dalla comune esperienza dettata dalla varietà delle vicende processuali, emerge inequivocamente dalla lettura coordinata della norma del primo comma dell'art. 253 con quella dell'art. 262, comma 1, la quale, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle "cose sequestrate" a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova". Si riconosce così, per evidenti ragioni di economia processuale, che, perché trovi legittima giustificazione l'esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene. E, a sostegno di tale interpretazione, può utilmente richiamarsi anche il disposto del secondo comma dell'art. 354 c.p.p., che, pur non replicando i presupposti indicati dall'art. 253, comma 1, sembra, con l'inciso "se del caso", facoltizzare, senza renderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria sia del corpo di reato che delle cose a questo pertinenti, postulando perciò ancora una volta la necessaria motivazione circa la rilevanza funzionale dell'atto sul terreno dell'accertamento dei fatti .... Infine, le norme (art. 103 c.p.p., comma 2, artt. 235 e 240 c.p.p.) che sembrano imporre il sequestro del corpo di reato ex lege, anche in assenza di un onere argomentativo per l'accusa, riguardano ipotesi speciali dettate dalla necessità di non disperdere peculiari mezzi di prova, dalle quali non appare lecito inferire la sussistenza di una regola generale circa la rilevanza probatoria tout court del corpo del reato.
... In definitiva, non può condividersi l'assunto ... secondo cui il corpo del reato implica, "per definizione", un'idoneità dimostrativa immediata del collegamento della cosa con l'illecito, con conseguente efficacia probatoria diretta, in re ipsa, in ordine all'avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilità ad un soggetto:
ciò significa che per acquisire il bene in tal modo definito non rileva la sua idoneità rappresentativa "in concreto", cioè rispetto ai fatti per cui si procede, ma è sufficiente l'idoneità tendenziale ed "astratta" a rivestire la qualità, generica e immanente, di fonte di prova. Il rilievo, pur corretto quanto al peso probatorio sicuramente significativo che il corpus delicti può astrattamente rivestire per la ricostruzione del fatto storico, non coglie nel segno perché non tiene conto della circostanza che la giustificazione delle esigenze investigative in concreto perseguite è stabilita in funzione dell'effettivo controllo da parte del giudice sovraordinato sulla legittimità del sacrificio di una libertà fondamentale, subito mediante l'apprensione della res, in relazione alle risposte da dare alle pertinenti censure dell'interessato. Questi, nell'approntare un'adeguata linea difensiva, intende invero smentire la pretesa coessenzialità dell'esigenza probatoria con il corpo del reato e sollecitarne la restituzione, evidenziando come, non essendo stata esplicitata alcuna valenza investigativa dell'atto coercitivo, il temporaneo vincolo d'indisponibilità sulla cosa - pur rientrante nella suddetta categoria - non sia in realtà necessario, in concreto, per l'accertamento dei fatti. ... Ritiene infine il collegio che la suesposta soluzione interpretativa (per la quale "il decreto di sequestro a fini di prova del corpo di reato dev'essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti") sia l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, quale è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost., e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo".
5. I principi appena richiamati consentono di superare la apparente doverosità di una interpretazione meramente letterale dell'art. 253 c.p.p., laddove sembra suggerirsi una distinzione concettuale, anche sul piano delle conseguenze concretamente da trarne in rito, fra l'acquisizione al procedimento del corpo del reato, da un lato, e delle cose pertinenti al reato, dall'altro: la norma ora ricordata prevede infatti che occorra decreto motivato per disporre "il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti". Al di là della nozione di corpus delicti, offerta dal comma 2, parrebbe pertanto che l'imprescindibile esigenza di finalità istruttorie riguardi le sole cose pertinenti al reato, avendo il legislatore utilizzato il plurale femminile quanto all'aggettivo "necessarie", da riferire perciò alle sole "cose" evocate immediatamente prima (potrebbe cioè ritenersi che, ove il requisito avesse dovuto riguardare anche il sequestro del corpo del reato, sarebbe stato utilizzato il plurale maschile "necessari").
L'esame della relazione al progetto preliminare del codice vigente, come pure la necessità di una esegesi costituzionalmente orientata, impongono però di ritenere che anche per il corpo del reato - per quanto concettualmente in rapporto immediato con la condotta criminosa - l'acquisizione al procedimento non possa prescindere da una finalità istruttoria: altro problema è valutare se, in determinate situazioni, l'enunciazione di detta finalità sia in concreto pleonastica, o se ci si trovi dinanzi a beni dei quali si imponga il sequestro in quanto cose che, oltre ad essere corpi del reato per cui si procede, risultino suscettibili di confisca (in quest'ultima evenienza, peraltro, al di là della prassi diffusa di ricorrere al sequestro ex art. 253 c.p.p., per fini di evidente economia processuale, lo strumento formale di elezione dovrebbe essere il sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 c.p.p., comma 2). Ad ogni modo, quand'anche si volesse aderire - e non è questa la tesi che il collegio condivide - all'indirizzo secondo cui il sequestro del corpo del reato possa prescindere da finalità probatorie, il citato art. 253 impone pur sempre di evidenziare il rapporto di immediatezza tra il bene e la condotta criminosa, sì da soddisfare l'esigenza che il decreto con cui si disponga il vincolo su quella res sia comunque motivato. Infatti, pure ipotizzando che non si debba dare conto della strumentalità di quel vincolo alla tutela di esigenze istruttorie, va doverosamente chiarito perché la res in questione debba intendersi una cosa su cui o mediante la quale il reato è stato commesso, ovvero ciò che ne costituisca il prodotto, il profitto od il prezzo: e se un chiarimento di tal fatta può talora apparire ultroneo o tautologico, una volta evidenziato il reato per cui si procede, già in base alla natura di quanto sequestrato (calzante l'esempio della sostanza stupefacente, quando le indagini preliminari riguardino addebiti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73), non altrettanto è a dirsi quando la relazione fra la medesima res e il reato non risulti con analoga immediatezza. In quest'ultimo caso, che ricorre anche nella fattispecie oggi in esame, non potrà mai essere sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorrerà una adeguata specificazione della condotta di rilievo penale e dei fatti concreti in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare.
6. I principi della sentenza ZI, per quanto da leggere come indicativi della conformità alle regole processuali di soluzioni ragionevoli e non formalistiche, nel senso appena illustrato, appaiono pertanto del tutto condivisibili a dispetto della laconica affermazione contraria contenuta nell'ordinanza impugnata: e ne consegue, come anticipato in premessa, che le doglianze del ricorrente risultano pienamente fondate.
Nel decreto emesso dal Procuratore della Repubblica di Velletri non vi era motivazione alcuna sulle finalità istruttorie che mediante il sequestro si intendevano perseguire, ne' - quanto meno - risultavano sufficientemente individuate le ipotesi di reato (con riferimento ad episodi concreti, al di là della menzione del nomen juris delle presunte condotte di rilievo penale) da ascrivere alle persone sottoposte a indagini. Non risulta neppure, a ben guardare, che il P.M. abbia provveduto ad integrare la parte motiva del proprio provvedimento, le cui lacune non erano certamente emendabili da parte dei giudici del riesame: infatti, "inviando la documentazione che egli intendeva sottoporre all'esame del Tribunale", come l'ordinanza impugnata da atto essere accaduto nel caso di specie, la parte pubblica non è affatto intervenuta sulla motivazione del decreto, ma ha semplicemente ritenuto di trasmettere atti a sostegno della decisione adottata con il provvedimento oggetto di gravame. Si impone in definitiva, come statuito nella sentenza delle Sezioni Unite più volte ricordata, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nonché del presupposto decreto del P.M..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto di sequestro probatorio e l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013