Sentenza 7 settembre 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata alla persona richiesta in consegna dall'autorità giudiziaria estera va adottata dalla Corte d'appello con procedura "de plano" (art. 299 cod. proc. pen.), senza che sia necessario il ricorso alle forme del procedimento camerale.
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare MAE, post riforma decide sempre Corte di appello (Cass. 7862/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
In tema di mandato di arresto europeo, in pendenza del ricorso per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, avverso la decisione che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, la competenza a provvedere sulle istanze di revoca o di sostituzione delle misure coercitive applicate nel corso della procedura, a seguito delle modifiche alla disciplina dell'euromandato introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, spetta alla Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato e non alla Corte di cassazione. La novella legislativa del 2 febbraio 2021, il cui art. 6, comma 1, lett. b), ha sostituito la L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/09/2010, n. 33545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33545 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2010 |
Testo completo
Sentenza n. $9 110 camera di consiglio del 7 settembre 2010
n. 3 ruolo
33545 / 10 R. G. n. 32315/2010
Mens. Jerninio REPUBBLICA ITALIANA how
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Feriale Penale
composta dai signori magistrati: 1. dott. Severo Chieffi presidente 2. dott. Silvana De Berardinis consigliere 3. dott. Giacomo Paoloni consigliere 4. dott. Ugo De Crescienzo consigliere 5. dott. Maria Vessichelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI NI MO, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa in data 19/07/2010 dalla Corte di Appello di Messina, che nella procedura di consegna esecutiva richiesta con euromandato di arresto dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia- ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare carceraria applicata alla donna (art. 9 co. 4 L. 69/2005); esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
Motivi della decisione
1. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 9.4.2010 ha deliberato, ai sensi dell'art. 17 L. 69/05, la consegna della cittadina polacca NI AK alla richiedente autorità giudiziaria polacca per l'esecuzione di una condanna definitiva per reati di frode e falsificazione di documenti. Con successiva ordinanza del 19.7.2010, in pendenza del ricorso per cassazione proposto dalla AK avverso la sentenza, la stessa Corte ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare carceraria avanzata dalla difesa della donna, ribadendo le valutazioni già espresse con analoga ordinanza reiettiva del 5.5.2010 in punto di persistenza del pericolo di fuga della donna ed in difetto di dati di novità suscettibili di indurre la modifica delle anteriori deduzioni.
2. La AK ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte peloritana, denunciando i seguenti tre profili di carenza di motivazione e violazione di legge.
A. Mancata indicazione dei caratteri di concretezza e attualità del pericolo di fuga, ravvisato nella sola ipotetica possibilità di sottrarsi all'esecuzione della pena inflittale dall'A.G. polacca.
e
C. Inosservanza del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p. e violazione del diritto di difesa (artt. 178, lett. c, 718 c.p.p.) perché l'impugnata ordinanza è stata emessa in camera di consiglio de plano e non nel contraddittorio ex art. 127 c.p.p., come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U., 28.5.2003 n. 26156, Di Filippo, rv. 224612).
3. L'impugnazione deve essere rigettata per l'infondatezza dei tre rilievi critici formulati con il ricorso.
A. Nel descritto contesto referenziale della procedura di consegna la ricorrente prospetta una censura (primo motivo di ricorso) per violazione dell'art. 274 -co. 1, lett. b)- c.p.p. che dissimula rilievi di mero fatto sul ritenuto pericolo di fuga legittimante il permanere dello stato coercitivo della consegnanda. Cioè un genere di rilievo che in materia di misure cautelari nella procedura dell'euromandato di arresto non è deducibile, i provvedimenti de libertate adottati dall'autorità giudiziaria italiana in tema di m.a.e. essendo impugnabili per cassazione unicamente per vizi di violazione di legge, come senza incertezze si desume dall'espresso richiamo operato dall'art. 9 co. 7 L. 69/05 all'art. 719 c.p.p. in materia di estradizione passiva (misure cautelari ricorribili per sola violazione di legge). Merita comunque aggiungere, da un lato, che l'ordinanza cautelare impugnata è scandita da adeguata motivazione sul pericolo di fuga della AK, ragionevolmente ancorato alla gravità dei reati commessi in Polonia per cui ha riportato condanna definitiva e, d'altro lato, che la rivisitazione delle deduzioni della Corte di
Appello sul tema sono precluse dal giudicato cautelare formatosi, in assenza di elementi di novità, a seguito della anteriore ordinanza reiettiva del 5.5.2010 della stessa
Corte di Appello (arg. ex Cass. Sez. 6, 22.4.2010 n. 17269, Marzoli, rv. 247381).
B. Incongrui e fuorvianti sono i profili di doglianza espressi con il secondo motivo di ricorso, per altro assorbiti -sul piano della evoluzione dinamica della procedura di consegna dalla intervenuta decisione sul ricorso contro la sentenza di consegna pronunciata da questa S.C. (Cass. Sez. Fer., 5.8.2010 n. 31419), che ha annullato con rinvio la sentenza 9.4.2010 della Corte di Appello di Messina, limitatamente alla verifica del radicamento residenziale in Italia della AK, in conseguenza della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 18, lett. r), L. 69/05 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del "residente" cittadino comunitario non italiano (Corte Cost. sentenza n. 227/2010). Di tal che ogni inferenza sul perdurare delle esigenze cautelari deve ritenersi allo stato demandata alla fase parzialmente rescissoria pendente innanzi al giudice della consegna (Corte di Appello di Messina).
C. Infondato ed erroneo, infine, è anche l'ultimo assunto critico della asserita inosservanza, nella emissione dell'ordinanza impugnata, del contraddittorio nelle forme del rito camerale partecipato previsto dall'art. 127 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata
2 deliberata, infatti, dalla Corte di Appello di Messina in camera di consiglio, previa acquisizione del parere scritto del p.m. sull'istanza difensiva di revoca della misura cautelare applicata alla AK. Ma il contrasto di giurisprudenza risolto con la sentenza n. 26156/2003 delle Sezioni Unite di questa Corte richiamata in ricorso (non chiarendo l'art. 718 c.p.p., nel fissare la procedura di revoca o sostituzione di misure cautelari applicate in sede di estradizione per l'estero, l'adozione del rito camerale "partecipato" o non) investe unicamente la specifica disciplina delle procedure incidentali cautelari in materia di estradizione (cfr.: Cass. Sez. 6, 27.2.2009 n. 11180,
Cancio Garcia, rv. 243026; Cass. Sez. 6, 24.3.2010 n. 16830, Gileta, rv. 247002). Disciplina particolare che sul piano sistematico non è applicabile per analogia o per interpretazione estensiva (art. 14 preleggi cod. civ.) alle decisioni incidentali de libertate del giudice del merito della consegna comunitaria (Corte di Appello), potendo valere soltanto per le decisioni incidentali di legittimità di questa S.C. in tema di misure cautelari adottate nella procedura m.a.e., come da espressa previsione dell'art. 9 co. 7 L. 69/05, che in materia cautelare rinvia all'applicabilità del solo disposto dell'art. 719 c.p.p., afferente alla impugnabilità per cassazione dei provvedimenti, genetici e susseguenti, relativi a misure cautelari applicate per fini estradizionali. Di guisa che siffatti analoghi provvedimenti cautelari adottati nella procedura di consegna eurocomunitaria di cui alla L. 69/05 sono impugnabili, al pari (art. 22 L. 69/05) delle decisioni sulla consegna, con il solo ricorso per cassazione (e non anche davanti al Tribunale distrettuale del riesame, come stabilito da una consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto).
La mancanza nella legge 69/05 di una esplicita disposizione sulle modalità formali della "revoca e sostituzione delle misure" cautelari adottate medio tempore dal giudice della consegna eurocomunitaria, simmetrica a quella di cui all'art. 718 c.p.p. in tema di estradizione, non consente diversi esiti ermeneutici.
Per un verso, infatti, a fronte delle specifiche e rilevanti differenze strutturali e modali tra i pur affini istituti dell'estradizione e della consegna comunitaria (destinata a sostituire i sistemi di estradizione convenzionale o pattizia nell'area dell'Unione Europea), non vanno sottaciute le significative peculiarità del regime dell'euromandato di arresto -rispetto al regime estradizionale- in termini di speditezza e semplicità della procedura di consegna, articolata nella dinamica di rapporti di cooperazione giudiziaria penale improntati al principio di reciproco riconoscimento dei provvedimenti cautelari de libertate (per fini di esercizio dell'azione penale o per fini esecutivi di condanne definitive) tra gli Stati membri della U.E. in base a rapporti diretti tra le rispettive autorità giudiziarie. Celerità e semplicità procedurali che, del resto, qualificano i criteri ispiratori della decisione quadro del Consiglio U.E. 13.6.2002 n. 2002/584 GAI, cui si sono uniformate le legislazioni nazionali attuative del sistema di euroconsegna, come è facile evincere dal preambolo della stessa decisione quadro (4° considerando: "
l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate...consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione"; 11° considerando: "Il mandato di arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione...”). Né -per altro verso- può sembrare casuale, nell'ottica della L. 69/05 e ad ulteriore conferma dei criteri di celerità e semplificazione sottesi alla disciplina italiana sul m.a.e., scandita da perentori o acceleratori brevi termini di durata (ordinari o prorogati) dell'intera procedura di consegna passiva (artt. 14 co. 4, 17 co. 2, 22, L. 69/05), incidenti anche sullo status libertatis della persona richiesta (perenzione o inefficacia di eventuali ce
3 е Ha misure cautelari: artt. 21, 23 L. 69/05), che la stessa L. 69/05 non preveda specifici termini di durata della custodia cautelare finalizzata alla consegna comunitaria (l'art. 9 co. 5 L. 69/05, secondo cui di osservano "in quanto compatibili" le disposizioni del titolo primo del libro quarto del codice di rito, non estende alla procedura sul m.a.e. le norme sui termini di durata della custodia cautelare dettate dagli artt. 303 ss. c.p.p.). A meno di dover interpretare, traendo argomenti dal disposto degli artt. 17, 21 e 23 co. 5 L. 69/05, il silenzio del legislatore come indiretta indicazione di termini di durata della custodia cautelare equivalenti a quelli previsti per la definizione dell'intera procedura di consegna. Termini (a un di presso non superiori a circa quattro mesi, salvi casi specifici di eventuale "nuova" decorrenza) in ogni caso di gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti per la procedura di estradizione verso l'estero dall'art. 714 co. 4 c.p.p. (un anno e sei mesi fino alla decisione di questa S.C.).
Dall'illustrata analisi deve -allora- inferirsi, alla luce dei principi di immediatezza e celerità qualificanti la procedura di consegna comunitaria, che per i provvedimenti intermedi adottati dal giudice di merito della consegna (Corte di Appello) in tema di custodia cautelare applicata alla persona da consegnare (revoca o sostituzione della misura) operano -in applicazione del disposto dell'art. 39 co. 1 L. 69/05 (“per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili")- le regole processuali ordinarie, che prevedono un contraddittorio camerale cartolare non partecipato (istanza di revoca o sostituzione della misura;
parere del pubblico ministero;
decisione de libertate) secondo quanto statuito dalla generale disciplina dettata dall'art. 299 c.p.p.
A seguito del rigetto del ricorso la AK deve essere onerata del pagamento delle spese dell'odierno giudizio. La cancelleria provvederà agli incombenti informativi connessi allo stato custodiale della ricorrente.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che a cura della cancelleria copia della presente decisione sia trasmessa al direttore della casa circondariale competente, a norma e per gli effetti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Roma, 7 settembre 2010
Il consigliere estensore Il Presidente
Severo Chieffi Giacomo Paoloni Milece 1 Chassi
Depositata in Cancelleria Roma, I...1.3 SET. 2010
ANDELLIERE
Carmela Lanzuise