Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
È nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su cose costituenti corpo di reato, in difetto di idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. (Nella specie la Corte ha ritenuto meramente apparente la motivazione sintetizzata nell'espressione "trattandosi di corpo del reato di cui all'art. 474 c.p.").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2010, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
0 1 7 6 9 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. ALDO GRASSI N.4653
- Consigliere - Dott. ARTURO CARROZZA
- Consigliere - N. 23166/2010REGISTRO GENERALE Dott. ALFONSO AMATO
- Rel. Consigliere - Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE
DI CAMPOBASSO nei confronti di:
1) AV IO N. IL 27/11/1948
avverso l'ordinanza n. 12/2010 TRIB. RIESAME di CAMPOBASSO, del 12/05/2010
sentite le conclusioni del PG Dott. Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udit i difensor Avv.;
Con ordinanza in data 12 maggio 2010 il Tribunale del riesame di Campobas- so, accogliendo la richiesta formulata da IO AV, ha annullato il decreto col quale il pubblico ministero presso lo stesso Tribunale aveva convalidato il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza su 153 confezioni di profumo, recanti il marchio di note case di produzione, ma anche la scritta "falsi d'autore”.
Ha rilevato il Tribunale che il decreto era privo di motivazione in ordine alle finalità probatorie giustificanti l'imposizione del vincolo, essendo ivi indicata quale unica ragione la configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p.. Inoltre ha ritenuto do- versi affermare la grossolanità del falso, atteso che la presenza della scritta "falsi d'au- tore” impediva la lesione della pubblica fede in relazione alla tipologia del compratore medio.
Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, affidandolo a un solo motivo. Con esso rileva che, per un verso, l'apposizione della scritta di cui sopra non risulta provata e che comunque, secondo consolidata giurisprudenza, essa non varreb- be ad escludere l'integrazione del reato;
per altro verso la convalida del sequestro non richiedeva l'enunciazione di altre ragioni in aggiunta a quelle esposte nel verbale di sequestro, a margine del quale il decreto è stato apposto.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
L'ordinanza con cui il Tribunale ha annullato la convalida del sequestro è mo- tivata in base a due autonome rationes decidendi. Sotto un primo profilo, invero, ha ri- tenuto quel collegio che il decreto di convalida fosse viziato da omessa motivazione in ordine alle finalità probatorie del vincolo apposto alle merci;
sotto un secondo profilo ha ravvisato nella fattispecie un'ipotesi di falso grossolano, stante la presenza della scritta "falsi d'autore" che, a suo avviso, impedirebbe la lesione della pubblica fede.
La prima ratio decidendi sorregge ineccepibilmente, con effetto assorbente sulla seconda, il provvedimento del giudice del riesame.
È principio giuridico ormai unanimemente acquisito, in quanto avallato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, quello secondo cui anche per le cose costituenti corpo del reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità
-2- bh. perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2004,
n. 5876).
Nel caso di cui ci si occupa la motivazione sintetizzata nell'espressione "trat- tandosi di corpo del reato di cui all'art. 474 c.p." è meramente apparente e, di fatto, non rende minimamente conto delle finalità probatorie perseguite. Né il provvedimen- to così gravemente monco può dirsi integrato dal verbale di sequestro per il fatto di es- sere apposto in calce ad esso, atteso che anche detto verbale pecca, sul punto in que- stione, per assoluta genericità, risolvendosi l'argomento nella pedissequa ripetizione dei presupposti indicati dall'art. 354 c. 2 c.p.p..
Giuridicamente corretto è, pertanto, l'annullamento del decreto di convalida disposto dal giudice del riesame in applicazione del suesposto principio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
IL PRESIDENTE '
Дельта IL CONSIGLIERE EST.
Parko Gl.
Depositata in Cancelleria oma, lì 20 GEN. 2011
Funzionario Giudiziario CA Carmela LANZUISE
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