Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Qualora il sequestro probatorio riguardi cose che assumono la qualifica di corpo di reato, non é necessario offrire la dimostrazione della necessità in concreto del sequestro stesso in funzione dell'accertamento dei fatti. (Fattispecie in tema di rigetto della richiesta di restituzione di un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2010, n. 11843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11843 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 02/03/2010
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 375
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 26012/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO ON N. IL 29/10/1967;
avverso l'ordinanza n. 59063/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 12/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
sentite le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione TT NI, indagato per i reati di cui agli art. 189 C.d.S. e art. 590 c.p., avverso l'ordinanza del 12.6.2009 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che rigettava l'opposizione ex art. 263 c.p.p. avverso il provvedimento del P.M. del 20.4.2009 con cui veniva respinta la richiesta di restituzione del motociclo tipo Honda SH 250 tg. DK96289 di proprietà del medesimo TT.
Deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), avendo il GIP ritenuto sussistenti i presupposti per il mantenimento della misura cautelare del sequestro probatorio sia perché possibile oggetto di confisca in conseguenza delle lesioni arrecate alla persona offesa, ma anche perché "necessario per l'accertamento dei fatti" laddove il P.M. aveva ancorato il suo provvedimento negativo alla restituzione solo alla confiscabilità del bene:
sostiene che, di conseguenza, l'ordinanza sarebbe affetta da abnormità e nullità ex art. 178 c.p.p., lett. b). Deduce, ancora, che il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi in vista della confisca, avrebbe potuto essere adottato solo in presenza di una richiesta del P.M. che, nel caso di specie, mancava ed evidenzia la carenza di motivazione del decreto di sequestro a fini probatori.
Deduce, inoltre, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e c), assumendo il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, come emergeva sia dal testo della stessa sia dal raffronto con l'atto di opposizione ex art. 262 c.p.p.. Rappresenta, infine, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) poiché, trattandosi di sequestro probatorio ed essendo il motociclo corpo di reato solo in riferimento al delitto di cui all'art. 590 c.p., esso potrebbe al più essere oggetto di confisca facoltativa e che debba essere restituito, ove il mantenimento del vincolo non sia più necessario ai fini di prova ed ove non sia stato il sequestro disposto ai fini preventivi, come nel caso di specie. Il ricorso è inammissibile.
Infatti, i motivi sono manifestamente infondati.
Invero, il Giudice, nel decidere sull'opposizione ex art. 263 c.p.p. avverso il provvedimento del P.M. di diniego di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio, ben può integrare o rettificare la motivazione addotta dall'organo requirente, ciò non implicando alcuna surrogazione nel potere d'iniziativa a quello demandato. E, nel caso di specie, è stato comunque a sufficienza chiarito dall'ordinanza impugnata che il bene in questione è sicuramente qualificabile come corpo del reato (onde non era necessaria specifica motivazione sulla sussistenza, in concreto, delle finalità del predetto mezzo di ricerca della prova: cfr. Cass. pen. Sez. 5^, 8.2.1999, n. 703, rv. 212777) e che il disposto sequestro è finalizzato all'accertamento dei fatti, oltre che alla possibilità di confisca in relazione al reato di lesioni colpose: non risulta, quindi, che l'esigenza d'indagine fosse esaurita.
Per il resto, la motivazione addotta dal GIP s'appalesa perfettamente congrua ed esente da vizi logici e giuridici e, come tale, insindacabile nella presente sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010