Sentenza 15 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, non è richiesta la dimostrazione in relazione alle cose che costituiscono il corpo di reato, della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è in "re ipsa". (Fattispecie in tema di convalida del sequestro di sostanza stupefacente).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite tornano sui confini dell'onere di motivazione delVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2010, n. 8662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8662 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/01/2010
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 79
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 32587/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RG N. IL 28/05/1976;
avverso l'ordinanza n. 105/2009 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 05/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di ET GI avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia in data 5.8.2009 che confermava il decreto in data 27.6.2000 di convalida del sequestro probatorio di grammi 4,7 di hashish, operato in pari data a seguito di perquisizione domiciliare dalla P.G., adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Deduce i seguenti motivi, sempre richiamando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c):
1. l'inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 355 c.p.p., comma 2 - mancanza di motivazione del decreto di convalida e dell'ordinanza impugnata circa specifiche esigenze probatorie alla base del vincolo cautelare reale;
2. l'inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3 - mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla doglianza riguardante l'assenza dei presupposti d'urgenza del sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria e della relativa convalida;
3. l'inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 191 c.p.p.- mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla doglianza riguardante l'illegittimità della perquisizione operata in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 103, comma 3 e conseguente inutilizzabilità del sequestro probatorio;
4. l'inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 191 c.p.p. - omessa comunicazione del risultato delle analisi tossicologiche, impossibilità di richiedere le analisi di revisione inutilizzabilità della prova.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento (Cass. pen. Sez. 6^, 27.4.2004 n. 28051 Rv. 229595). Secondo quanto emerge dall'ordinanza, il provvedimento di convalida è stato steso materialmente in calce al corrispondente verbale di sequestro della P.G., il quale, a sua volta, da espressamente conto del rinvenimento presso l'abitazione dell'odierno ricorrente dei 4,7 grammi di hashish e della emersa presenza di un tasso di principio attivo superiore al limite fissato dalla L. n. 46 del 2006. E quindi, secondo lo stesso provvedimento convalidato, sussistono le condizioni sufficienti per ipotizzare l'integrazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Corretta ed esaustiva è, dunque, la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove ha rimarcato che la motivazione del decreto, nel riferirsi al contenuto del verbale di sequestro operato dalla P.G., indica, quanto meno per relationem, i presupposti fondanti il sequestro, contestualmente garantendo il diritto di difesa dei potenziali interessati.
A tale onere si adempie con la consegna del verbale di sequestro e, comunque, con la notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 c.p.p., comma 6 (Cass. pen. Sez. 2^, 8.10.2008 n. 39382 Rv. 241881). Peraltro, come esattamente rilevato dall'ordinanza de qua, in caso di sequestro probatorio di cose che assumono la qualifica di "corpo di reato", non occorre fornire la dimostrazione, nel provvedimento che lo dispone, della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa" (da ultimo: Cass. pen. Sez. 4^, 4.4.2003, n. 12137, rv. 227897). Oggetto del riesame, come osservato dall'impugnata ordinanza, può essere solo il decreto di convalida e non già gli atti prodromici, come la perquisizione domiciliare, che hanno portato al sequestro da parte della P.G.: consegue che nessuna motivazione può pretendersi al riguardo ne', tanto meno, può invocarsi "l'inutilizzabilità" del sequestro (censure sub 2 e 3).
Inoltre, i poteri concessi alla P.G. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.103 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo,
oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito rispetto alle perquisizioni disciplinate dal codice di rito che presuppongono la commissione di un reato (Sez. 4^, 28.9.2006 n. 2517 Rv. 235888 ed altre conformi).
Peraltro, nessuna comunicazione delle analisi tossicologiche competeva, poiché le indagini tossicologiche disposte dal pubblico ministero (e, del pari, dalla P.G.) con riguardo a sostanze stupefacenti, poiché non si tratta normalmente di cose il cui stato è soggetto a modificazione, non possono di regola definirsi accertamenti non ripetibili, e non è dunque necessaria l'adozione della procedura garantita di cui all'art. 360 c.p.p. (Sez. 6^, 10.6.2003 n. 37031 Rv. 228327). Infine è da rammentare che in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 4^, 17.4.2009 n. 24973, Rv. 244227), onde le lamentate omesse motivazioni sub 3 e 4 sopra indicate sono pienamente giustificate alla luce delle suddette considerazioni che evidenziano la manifesta infondatezza delle relative censure ivi rappresentate. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010