Sentenza 20 maggio 2014
Massime • 1
Non è consentita la remissione parziale del debito per le spese processuali, in quanto misura del tutto avulsa dalla disciplina contenuta nell'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che regola compiutamente l'istituto della remissione del debito per le spese del processo e di mantenimento in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2014, n. 31755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31755 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO AR Cristina - Presidente - del 20/05/2014
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1540
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 48468/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MACERATA;
avverso l'ordinanza in data 7 maggio 2013 del Magistrato di sorveglianza di Macerata nel proc. n. 3299/2010;
nei confronti di:
D'DR HE AR, nata a [...] il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto procuratore generale, MURA Antonio, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Macerata, con ordinanza del 7 maggio 2013, ha accolto parzialmente la richiesta di D'SA HE AR di remissione del debito relativamente alle spese processuali, ammontanti ad Euro 17.026,29, di cui alla condanna inflittale con sentenza della Corte di appello di Ancona del 7 novembre 2005. Il Magistrato ha rappresentato che la D'SA, la quale aveva espiato la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo donde la dichiarata estinzione di essa, e aveva serbato anche successivamente una regolare condotta, è percettrice di reddito da lavoro dipendente, così come il marito, unico familiare convivente, a sua volta condannato con la stessa sentenza insieme ad altre quattordici persone, obbligate in solido per le medesime spese;
conseguentemente, ad avviso del decidente, la D'SA non si trova in condizioni di assoluta incompatibilità con l'adempimento del debito verso lo Stato, ove ridimensionato alla quota parte da lei dovuta in solido col coniuge, condividente lo stesso bilancio familiare.
Il Magistrato ha pertanto rimesso il debito nei limiti di 14/16 (dunque 7/8) della somma complessiva dovuta, ponendo a carico della D'SA, la restante quota di 1/8 del dovuto.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Macerata, il quale ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In presenza dei requisiti normativamente previsti per la remissione del debito non potrebbe essere disposto un esonero solo parziale, non contemplato dal legislatore, dal pagamento del dovuto per spese processuali, sulla base di una situazione di disagio limitato, secondo la motivazione - manifestamente illogica - del Magistrato.
3. Il Pubblico ministero presso questa Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Magistrato di sorveglianza per nuovo esame, rilevando, in particolare, l'eccessiva discrezionalità nella determinazione, da parte del Magistrato, della quota di debito rimessa, cui esporrebbe la tesi della remissione parziale sostenuta nell'ordinanza impugnata, in mancanza di parametri normativi di riferimento al riguardo, e, comunque, l'esigenza di una rigorosa motivazione della soluzione adottata non sussistente nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato postula la possibilità di concedere parzialmente il beneficio della remissione del debito, in presenza di condizioni economiche dell'istante non completamente incapienti in relazione al dovuto e, tuttavia, tali da non poter soddisfare l'intero debito senza esporre il condannato meritevole, per aver tenuto una regolare condotta durante l'esecuzione della pena, ad un impegno eccessivamente gravoso e, perciò, incompatibile con la finalità dell'istituto della remissione, che è quella di favorire il reinserimento sociale dell'interessato.
La tesi non può essere condivisa.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 intitolato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", non prevede la remissione parziale del debito, così come non è prevista la concessione parziale di alcuna misura premiale. Questa Corte, peraltro, ha già precisato che, ai fini della remissione del debito per le spese processuali, il requisito delle disagiate condizioni economiche del condannato non equivale all'indigenza e non va valutato in astratto ma in relazione all'entità della somma dovuta, con la conseguenza che, quando la comparazione tra l'entità dei redditi percepiti e l'ammontare delle spese dovute sia tale che l'adempimento comporterebbe un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico del condannato, così da precludergli il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e comprometterne quindi il recupero e il reinserimento sociale, la remissione deve essere disposta (Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, dep. 13/12/2012, Loreto, Rv. 253979; conformi: n. 13611 del 2012, Rv. 252292; n. 12232 del 2012, Rv. 252923; n. 5621 del 2009, Rv. 242445;
n. 14541 del 2006, Rv. 233939).
La disposizione in tema di remissione del debito, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 interpretata, come deve essere, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole utilizzate e dalla intenzione del legislatore, già consente quindi di considerare positivamente ai fini dell'applicazione della misura, senza necessità di ricorrere alla remissione parziale del debito, estranea alla previsione normativa, le condizioni economiche del condannato, laddove esse, pur non essendo assimilabili all'indigenza, siano tuttavia indicative di grave difficoltà a far fronte alle normali esigenze di una vita decorosa, così da esporre l'istante, in caso di forzato adempimento, a rischio criminogeno e desocializzante. Il provvedimento in esame non opera tale esame globale e comparativo delle risorse economiche della condannata in relazione all'entità del suo debito erariale per spese processuali, peraltro rateizzabile, preferendo un'applicazione di tipo creativo, non consentita all'interprete, che postula una configurazione della remissione del debito come beneficio riconoscibile anche solo parzialmente del tutto avulsa dalla previsione normativa di cui al D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 6 cit.
3. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Macerata, il quale, a norma dell'art. 627 c.p.p., comma 3, si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato, secondo il quale va esclusa la remissione parziale del debito, fermo il dovere del giudice di vagliare le condizioni economiche del condannato in relazione all'importo delle spese dovute, al fine di escludere che il loro pagamento possa determinare una grave destabilizzazione economica dell'obbligato e frustrarne il pieno recupero e reinserimento sociale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Macerata.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2014