Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11639 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTI SUL EN1 1 63 9/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto INTERPRETAZIONU S ZIONE SECONDA CIVILE JE AN کمن CORRISPONDENCE TRA HI & TO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 10344/01 - Cron. 25514 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 3139 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - - Consigliere - Ud. 19/03/03 Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere Dott. Emilio MALPICA - ha pronunciato la seguente SENTENZA T sul ricorso proposto da: NG ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, difeso dall'avvocato GI SPISSU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL IG, LL GI, RU LF, TT CI, RA AN, OL NC, OR CESIRA;
intimati 2003 avverso la sentenza n. 473/00 del Tribunale di 467 CAGLIARI, depositata il 28/02/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato SPISSU, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 15 febbraio 1996 IG LU, IA LU, FR UG, NO IT, IO RA, VI OL e RA RÙ chiesero al OR di Cagliari di essere reintegrati nel posses- so della servitù di passaggio da essi esercitata sulla strada campestre che at- traversa il fondo di FE ON, del quale quest'ultimo, a loro dire, li aveva spogliati. II OR concesse l'interdetto; ordinò in particolare a Ferdinan- do ON di rimuovere la rete con cui aveva recintato il suo fondo, ed im- pedito ai ricorrenti il passaggio sulla detta strada, ed assegnò ai ricorrenti congruo termine per l'instaurazione del giudizio di merito. I ricorrenti notificarono quindi a FE ON, in data 27 aprile 1996, atto di citazione con cui, richiamato l'interdetto concesso, chie- sero "l'accertamento del loro diritto di passaggio" sulla detta strada, la de- terminazione della larghezza di tale passaggio, ed il risarcimento dei danni". Il convenuto si costituì e rispose che con tale atto di citazione gli attori avevano proposto una inammissibile azione petitoria, della quale chie- se quindi il rigetto;
in via subordinata, chiese che fosse dichiarato il suo di- ritto di recintare la sua proprietà, in modo da consentire comunque il pas- saggio sulla sua strada agli aventi diritto. Il OR, istruita la causa, pronunziò l'8 marzo 1999 sentenza con cui, affermata la natura possessoria dell'azione proposta dagli attori, la accolse, avendo accertato il possesso del quale, a suo avviso, questi ultimi avevano chiesto tutela;
rigettò poi la loro domanda risarcitoria, e accolse la riconvenzionale subordinata di FE ON. 3 wwwwww Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha, per quel che ancora rileva, rigettato l'appello proposto da FE An- gioni, con il quale quest'ultimo aveva censurato l'interpretazione data dal OR alla domanda di controparte, ed aveva ribadito che in essa era ravvi- sabile la proposizione di una azione petitoria, e non possessoria. Il Tribunale ha affermato che l'interpretazione data dal OR alla domanda proposta da IG LU, IA LU, FR UG, NO IT, IO RA, VI OL e RA RÙ con l'atto di citazione del 27 aprile 1996 era corretta, perché, anche se con esso gli attori avevano chiesto il riconoscimento di un loro diritto, in realtà, tenuto conto di tutte le loro affermazioni, e del contesto processuale in cui lo ave- vano collocato, tale atto era stato da essi finalizzato alla instaurazione della seconda delle due fasi in cui si articola il procedimento possessorio. Il Tribunale ha poi rigettato il motivo di appello con cui Ferdi- nando ON aveva sostenuto che il OR aveva errato nel dare tutela al possesso affermato dagli attori come esercizio di servitù prediale, e non come esercizio di servitù pubblica, secondo quanto dagli stessi sostenuto, osservando che anche sotto tale profilo l'interpretazione data dal giudice di primo alla domanda era stata corretta, ed in ogni caso che era irrilevante la natura pubblica o privata della servitù posseduta, perché la tutela possesso- ria è accordata dall'ordinamento in entrambi i casi. Il Tribunale ha infine disatteso l'ulteriore motivo di appello di FE ON, con cui quest'ultimo aveva eccepito che la demolizio- ne di un ponticello, cui aveva provveduto ottemperando ad un ordine della pubblica amministrazione, aveva determinato l'impossibilità di esercizio 4 della servitù, il cui possesso non era più dunque tutelabile;
ha osservato al riguardo che il passaggio sulla strada che attraversa il fondo di FE ON è consentito altrimenti, come quest'ultimo stesso aveva ammesso. FE ON ha chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi. IG LU, IA LU, FR UG, NO Bru- ghitta, IO RA, VI OL e RA RÙ non hanno svolto atti- vità difensiva. Apparendo il ricorso notificato agli intimati mediate consegna di un'unica copia al loro procuratore domiciliatario, è stata in un primo tempo disposta la sua trattazione in camera di consiglio. Nella circostanza è stato accertato che in realtà la notificazione del ricorso è stata effettuata con la consegna al procuratore domiciliatario degli intimati di tante copie quanti essi sono, la trattazione del ricorso è stata fissata per l'odierna pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi del suo ricorso FE ON ri- propone la sua tesi con cui ha sostenuto, nel giudizio di merito, che la do- manda proposta da IG LU, IA LU, FR UG, NO IT, IO RA, VI OL e RA RÙ con l'atto di cita- zione del 27 aprile 1996 non è possessoria, ma petitoria, e che il Tribunale ha errato nell'interpretarla, e si è pronunziato quindi su una domanda diver- sa da quella in realtà proposta. 15 Il ricorrente denunzia la violazione delle norme sostanziali e processuali aventi ad oggetto la tutela possessoria, nel dettaglio specificate, e dell'art. 112 del codice di rito. La censura è inammissibile. Denunziando extrapetizione, il ricorrente non ha proposto una censura in senso proprio, ma soltanto evidenziato la conseguenza della asse- rita errata interpretazione della domanda di controparte. La questione posta dal ricorrente con le sue censure è quindi delle soltanto, o comunque in primo luogo, quella corretta interpretazione della domanda di controparte. Nel giudizio di legittimità deve infatti essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e si pone un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pro- nunzia. Nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'apprez- zamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico ac- certamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (tra le tante, vedi in particolare le 6 sentenze di questa Corte del 24 marzo 2000, n. 3538 e del 3 marzo 2001, n. 3094). Questa Corte ha poi avuto occasione di puntualizzare che nel- l'esercizio del potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda il giu- dice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo accerta- re e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale e dall'intero complesso dell'atto che la contiene, ma anche dalla natura delle vicende in esso narrate, dal provvedimento sol- lecitato in concreto, e dallo scopo perseguito (vedi, in tempi recenti, le sen- tenze n. 8879/2000, n. 11010/2000, n. 1590/2000, n. 2908/2001) Ed il Tribunale di Cagliari ha puntualmente fatto uso di tali cri- teri nello stabilire che con l'atto di citazione notificato il 27 aprile 1996 Lui- gi LU, IA LU, FR UG, NO IT, IO R- ra, VI OL e RA RÙ introdussero la seconda fase del procedi- mento possessorio, evidenziando che esso era stato espressamente finaliz- zato alla conferma dell'interdetto ottenuto all'esito della prima fase e alla conservazione del potere esercitato fino al momento dello spoglio che ave- vano denunziato, che non conteneva alcuna allegazione tale da giustificare una pretesa di natura petitoria, e dunque che chiedendo l'accertamento del loro diritto di passaggio gli attori avevano in sostanza chiesto soltanto il ri- conoscimento e la tutela del possesso della servitù di passaggio da essi eser- citata. Con il terzo motivo del suo ricorso FE ON sostiene che, avendo il possesso vantato dagli intimati ottenuto riconoscimento e tu- tela con l'interdetto pretorile, questi ultimi non avevano interesse ad una 7 sentenza che lo confermasse;
e denunzia violazione dell'art. 100 del codice di rito. La censura è infondata, perché non tiene conto della natura me- ramente interinale e provvisoria dell'interdetto, che, attesa la struttura bi- fasica del procedimento possessorio, deve trovare necessaria conferma in una sentenza. Con il quarto motivo di ricorso FE ON censura la sentenza impugnata per aver accordato agli intimati la tutela possessoria che avevano chiesto senza verificare il loro animus possidendi, e denunziano violazione degli art. 1140 e 1168 cod. civ., degli art. 112, 703, 669 bis e 689 octies cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione. La censura è inammissibile, perché dal ricorso e dalla sentenza impugnata non risulta che tale questione sia stata proposta nel giudizio di merito;
nel quale invece è stato affrontato il diverso problema della natura della servitù cui è stata accordata la tutela possessoria, se pubblica o privata, al quale è stata data la risposta ricordata in epigrafe, che non v'è ragione di ritenere sbrigativa, come afferma il ricorrente. Con il quinto motivo di ricorso FE ON censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua eccezione di estinzione del pos- sesso della servitù di cui è stata disposta la reintegrazione per la sopravve- nuta impossibilità di esercitarla, a seguito del provvedimento amministrativo con cui era stato disposta la demolizione del ponticello che ne consentiva l'esercizio; e denunzia violazione degli art. 1140 e 1168 cod. civ., dell'art. 703 cod. proc. civ., e dell'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo. 8 La censura è inammissibile, perché nel formularla il ricorrente non tiene conto della ragione per cui tale eccezione è stata rigettata dal Tri- bunale, in narrativa riferita, ossia che la demolizione del ponticello non ha impedito l'esercizio della servitù, come egli stesso ha riconosciuto. Nulla sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 19 marzo 2003 pornox Teutones Il presidente (Franco Pontorieri) L'estensore Carlo Cioffi) IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo DEPOSITATA CANCELLERIATUG. 2003 Rame s NoNumo Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo