Articolo 1 della Legge 2 aprile 1958, n. 319
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30 aprile 1958
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6 dicembre 2002
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1 gennaio 2010
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17 luglio 2011
Articolo unico.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)) .
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115 .
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115 .
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis , 825 e 826 del codice di procedura civile .
(5)

------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come modificato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 10, comma 6-bis) che "Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione".
Entrata in vigore il 17 luglio 2011
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