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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona Indennità di accompagnamento del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente e Handicap grave
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0850/2025 R.G. Affari Civili Registro Generale Contenziosi, discusso nel termine del giorno 25.03.2025, avente ad oggetto:
“Indennità di accompagnamento e handicap grave”; N. 0850/25
e vertente tra
[...]
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. C. Rosa del Foro di
[...]
Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via Carmine, n. 92; REPERTORIO
N. _______________
Ricorrente n. 038/2025 R.B.Prev.
e
Discusso nel termine
in persona del Controparte_1 del 25.03.2025 con scambio di note scritte Presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; ex art. 137 ter cpc
Resistente
Deposito minuta
§§§ _________________
Nel termine fissato del giorno 25.03.2025, la parte ricorrente non ha depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc.
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0850/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 06.02.2025 adiva il Tribunale Parte_1
di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave;
2) che la predetta
Commissione, sottoposta la parte istante a visita medica, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente in data 02.08.2021 aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti e il Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in
Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del
Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del
Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave;
CP_ 2) Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e CP_ interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ.,
l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Di poi, acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, all'odierna udienza il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è improcedibile. Parte_1
Invero, agli atti del giudizio non si rinviene la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente e fascicolo telematico di ufficio): peraltro, la parte ricorrente non ha provveduto a depositare tale atto nemmeno all'odierna udienza né tantomeno ha provveduto a richiedere un termine per la rinotifica del ricorso alla parte resistente
Giudizio n. 0850/25 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_1 (cfr. fascicolo telematico), non avendo depositato nemmeno le note scritte per l'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione da parte della Cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del decreto per la trattazione scritta emessi dal Giudice del Lavoro (cfr. le ricevute della comunicazione a mezzo pec in data 10.02.2025, allegate al fascicolo telematico).
In proposito, va precisato che ogni valutazione e statuizione sul punto costituisce un prius logico rispetto a qualsiasi altra statuizione, anche relativa all'eventuale cancellazione del giudizio dal ruolo per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 cpc: infatti, la cancellazione del giudizio presuppone, comunque, che un giudizio sia stato correttamente instaurato fra le parti ovvero che si sia instaurato fra le parti un rapporto giuridico processuale, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, situazione che nel caso di specie non sembra essersi verificata, mancando agli atti la relativa documentazione.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
con ricorso depositato in data 06.02.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 25.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0850/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1