TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3141/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Antonello
[...]
Arru e Lidia Arru, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.10.2024 il signor ha richiesto al Parte_1
Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico, conseguente agli esiti dell'infortunio subito in data 23.11.2021, dal quale, a suo dire, erano residuati postumi permanenti.
Ha esposto di aver presentato, in data 8.2.2022, domanda di indennizzo all' , il CP_1
quale, con due distinte comunicazioni, rispettivamente in data 3.5.2022 e 11.1.2023, aveva riconosciuto come postumi da infortunio una menomazione pari al 5% (“algie al bacino, deficit dell'arto inferiore destro e deficit funzionale spalla destra”).
Avendo dedotto, di aver diritto al riconoscimento dei postumi in misura superiore, aveva presentato, tramite il patronato INAS, ricorso avverso la quantificazione operata dall' , ritenendo congrua una quantificazione dei postumi nella misura del 12%. CP_1
pagina 1 2. Con memoria del 26.3.2025 l' si è costituito in giudizio, proponendo, al CP_1 solo fine di comporre bonariamente la controversia, la liquidazione dell'indennizzo del
6% per le lesioni riportate dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio subito.
Ha pertanto richiesto che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con spese secondo giustizia.
3. Nelle successive note di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 11.4.2025, parte ricorrente ha dichiarato che intendeva accettare la quantificazione operata dall'Istituto nella misura del 6% per i postumi da infortunio, richiedendo altresì la condanna dell' CP_1
convenuto alle spese del giudizio in quanto la proposta era stata formulata solo nella memoria di costituzione.
******
4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Considerato che il riconoscimento del diritto fatto valere dal ricorrente è avvenuto solo in corso di causa (in data 26.3.2025 a fronte di un ricorso depositato in data
8.10.2024), e considerato altresì che l' aveva a disposizione tutti gli elementi CP_1 necessari per l'accoglimento della domanda in via stragiudiziale, le spese processuali debbono essere integralmente poste a carico dell' , da ritenersi virtualmente CP_1
soccombente.
L' deve essere quindi condannato alla rifusione delle spese processuali, CP_1
liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per la materia previdenziale e con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con liquidazione ai valori prossimi a quelli minimi, data la semplicità della controversia e la ridotta attività processuale comunque svolta, e con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, la predetta fase non può dirsi svolta, poiché la causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni di cui agli atti introduttivi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
pagina 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
1.900,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 16.4.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 3