CASS
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2025, n. 32148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32148 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12725/2016 R.G. proposto da: PRIVITERA FAUSTO & CO. S.A.S., PRIVITERA FAUSTO, DI MAGGIO LIVIANA, rappresentati e difesi dall’Avv. Simona Carloni, – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, – controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, N. 2075/2015, depositata il 23/11/2015; Litisconsorzio necessario – omessa integrazione del contraddittorio - inammissibilità Civile Sent. Sez. 5 Num. 32148 Anno 2025 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 10/12/2025 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2025 dal Consigliere AN AN;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Michele Di Mauro, ha chiesto in via principale dichiararsi inammissibile il ricorso e, in via subordinata, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in precedenza, l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate quanto a IA Di GI ed il rigetto del ricorso per gli altri ricorrenti;
sentito l’Avvocato dello Stato Salvatore Faraci, per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. La VI TO & Co. s.a.s. ed i soci TO VI e IA Di GI ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, ha rigettato i separati appelli spiegati dalla società e dai due soci (ed anche dalla terza socia, Progetto Holding s.r.l.), avverso la sentenza della C.t.p. che, a propria volta, aveva rigettato i ricorsi spiegati avverso l’avviso di accertamento (n. T8P010702671) con il quale, per l’anno di imposta 2006, l’Ufficio aveva accertato in capo all’ente maggiori ricavi non dichiarati per euro 373.000,00. L’Ufficio rilevava che la società aveva venduto sei immobili destinati a civile abitazione occultando parte del prezzo percepito per quattro di essi;
evidenziava sul punto che era emerso uno scostamento considerevole tra i valori dichiarati e i valori «normali». 2. La C.t.r., confermando la sentenza di primo grado, affermava che la valutazione dell’Amministrazione era sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, a fronte delle quali i contribuenti non avevano provato l’esistenza di situazioni oggettive tali da rendere necessaria la vendita a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. 3 3. IA Di GI depositava istanza di sospensione del processo ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento della prima rata come da documentazione allegata. Di seguito, l’Agenzia delle entrate chiedeva l’estinzione parziale confermando che la medesima aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e chiedeva per gli altri contribuenti la decisione nel merito. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 4695 del 2024 questa Corte rilevava che dalla sentenza impugnata – sia nell’intestazione che nella esposizione dei fatti – risultava che il giudizio di secondo grado si era svolto anche nel contraddittorio della terza socia, Progetto Holding s.r.l. e che quest’ultima era litisconsorte necessaria in virtù del principio per il quale l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 t.u.i.r., e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Per l’effetto, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Progetto Holding s.r.l. entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione e rinviava a nuovo ruolo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve rilevarsi l’estinzione parziale del giudizio con riferimento alla posizione di IA Di GI, la quale ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha provveduto al pagamento della prima rata come confermato anche dalla controricorrente. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro 4 il 31 maggio 2019. Invece, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). 2. Il giudizio prosegue nei confronti della società e di VI TO che non hanno definito la lite. 2.1. Va rilevato, tuttavia, che le parti hanno omesso di depositate l’atto di integrazione del contraddittorio ex art. 371-bis cod. proc. civ. Detta disposizione impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (cfr. Cass. 02/08/2018, n. 20443, Cass. 25/01/2017, n. 1930). 2.2. Prima ancora, le parti non hanno nemmeno dato prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito da questa Corte il ricorso va dichiarato inammissibile. Infatti, l’inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-bis cod. proc. civ., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato» (Cass. 17/08/2022, n. 24834, Cass. 02/04/2019, n. 9097, Cass. 25/0172017, n. 1930). 3. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 nel rapporto tra la ricorrente che ha definito la lite e l’Agenzia delle entrate e restano integralmente compensate tra le altre parti in ragione dell’andamento del giudizio. 5 4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano, quanto alla sola IA Di GI, i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio tra IA Di GI e l’Agenzia delle entrate e pone le relative spese a carico di chi le ha anticipate;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle altre parti e compensate le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della VI TO & co. S.a.s. e di TO VI, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente AN AN OB TT
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Michele Di Mauro, ha chiesto in via principale dichiararsi inammissibile il ricorso e, in via subordinata, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in precedenza, l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate quanto a IA Di GI ed il rigetto del ricorso per gli altri ricorrenti;
sentito l’Avvocato dello Stato Salvatore Faraci, per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. La VI TO & Co. s.a.s. ed i soci TO VI e IA Di GI ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, ha rigettato i separati appelli spiegati dalla società e dai due soci (ed anche dalla terza socia, Progetto Holding s.r.l.), avverso la sentenza della C.t.p. che, a propria volta, aveva rigettato i ricorsi spiegati avverso l’avviso di accertamento (n. T8P010702671) con il quale, per l’anno di imposta 2006, l’Ufficio aveva accertato in capo all’ente maggiori ricavi non dichiarati per euro 373.000,00. L’Ufficio rilevava che la società aveva venduto sei immobili destinati a civile abitazione occultando parte del prezzo percepito per quattro di essi;
evidenziava sul punto che era emerso uno scostamento considerevole tra i valori dichiarati e i valori «normali». 2. La C.t.r., confermando la sentenza di primo grado, affermava che la valutazione dell’Amministrazione era sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, a fronte delle quali i contribuenti non avevano provato l’esistenza di situazioni oggettive tali da rendere necessaria la vendita a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. 3 3. IA Di GI depositava istanza di sospensione del processo ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento della prima rata come da documentazione allegata. Di seguito, l’Agenzia delle entrate chiedeva l’estinzione parziale confermando che la medesima aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e chiedeva per gli altri contribuenti la decisione nel merito. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 4695 del 2024 questa Corte rilevava che dalla sentenza impugnata – sia nell’intestazione che nella esposizione dei fatti – risultava che il giudizio di secondo grado si era svolto anche nel contraddittorio della terza socia, Progetto Holding s.r.l. e che quest’ultima era litisconsorte necessaria in virtù del principio per il quale l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 t.u.i.r., e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Per l’effetto, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Progetto Holding s.r.l. entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione e rinviava a nuovo ruolo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve rilevarsi l’estinzione parziale del giudizio con riferimento alla posizione di IA Di GI, la quale ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha provveduto al pagamento della prima rata come confermato anche dalla controricorrente. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro 4 il 31 maggio 2019. Invece, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). 2. Il giudizio prosegue nei confronti della società e di VI TO che non hanno definito la lite. 2.1. Va rilevato, tuttavia, che le parti hanno omesso di depositate l’atto di integrazione del contraddittorio ex art. 371-bis cod. proc. civ. Detta disposizione impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (cfr. Cass. 02/08/2018, n. 20443, Cass. 25/01/2017, n. 1930). 2.2. Prima ancora, le parti non hanno nemmeno dato prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito da questa Corte il ricorso va dichiarato inammissibile. Infatti, l’inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-bis cod. proc. civ., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato» (Cass. 17/08/2022, n. 24834, Cass. 02/04/2019, n. 9097, Cass. 25/0172017, n. 1930). 3. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 nel rapporto tra la ricorrente che ha definito la lite e l’Agenzia delle entrate e restano integralmente compensate tra le altre parti in ragione dell’andamento del giudizio. 5 4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano, quanto alla sola IA Di GI, i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio tra IA Di GI e l’Agenzia delle entrate e pone le relative spese a carico di chi le ha anticipate;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle altre parti e compensate le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della VI TO & co. S.a.s. e di TO VI, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente AN AN OB TT