CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR DD Presidente
Dott.ssa OV FE Consigliere rel.
Dott.ssa Imarisio Natalia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti PIETRO PORCIANI (C.F. C.F._2
) e LO BB (C.F. ), congiuntamente e/o C.F._3 C.F._4 disgiuntamente tra loro, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di PEC dei suddetti procuratori: e giusta Email_1 Email_2 procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dell'avv. GIUDITTA CP_1 C.F._5
GI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Saronno C.F._6
(VA) alla Via Don Stoppani n. 25, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Proprietà
pagina 1 di 8 All'udienza del 16 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. accogliere i motivi di appello rassegnati nel presente giudizio dalle parti Appellanti Sig.ri Parte_1
e e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 957/2025 resa dal Tribunale di
[...] Parte_2
Milano, Sezione Quarta civile, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Cozzi, all'esito del procedimento di primo grado avente RG n. 7029/2022, pubblicata in data 4 febbraio 2025 e notificata agli odierni Appellanti in data 10 febbraio 2025, rimettere la causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., ovvero, in subordine, annullare la CTU svolta in primo grado, con ogni conseguenziale pronuncia;
B) IN VIA ISTRUTTORIA:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di tutte le produzioni documentali operate da parte appellata con la propria comparsa di costituzione e risposta depositata in giudizio in data 4 giugno 2025 (cfr., sul punto, verb. ud. 16 settembre 2025) e, per l'effetto, espungere integralmente tali documenti dal presente giudizio;
2. ammettere l'interrogatorio libero delle parti Appellanti Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 ex art. 117 c.p.c.
C) IN OGNI CASO:
1. condannare la parte appellata Sig.ra al pagamento delle spese e del compenso di lite, CP_1 come per legge.
Per : CP_1
NEL MERITO, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA,
Si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo cartaceo della causa di primo grado rubricata al N. 7029/2022 – Sezione IV Civile – Tribunale di Milano.
Si chiede che venga ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, nel fascicolo cartaceo della causa rubricata al N. 7029/2022 – Sezione IV Civile –
Tribunale di Milano era presente l'atto di citazione in originale;
pagina 2 di 8 2) Vero che, ai fine della declaratoria di contumacia, ho esaminato l'atto di citazione prodotto in originale presente nel fascicolo cartaceo della causa rubricata al N. 7029/2022 – Sezione IV Civile –
Tribunale di Milano nonché depositato telematicamente.
Si indicano a testi Dott.ssa e la Dott.ssa Cozzi Antonella domiciliate per la carica presso Testimone_1 il Tribunale di Milano nonché la Dott.ssa domiciliata per la carica presso la Corte Tes_2
d'appello di Milano.
IN OGNI CASO,
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1
e , proprietari del fondo confinante chiedendo al Tribunale di determinare il confine tra il Parte_2 terreno di proprietà della sig.ra distinto al NCEU del Comune di Cesate al foglio n.9, particella CP_1
Part n. 817 ed il terreno di proprietà dei sigg.ri e distinto al NCEU del Comune di Cesate Parte_1 al foglio n.9, particella n. 394 e, per l'effetto, di ordinare ai convenuti la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione della cinta nonché di condannarli al rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno indebitamente occupata.
In particolare, l'attrice deduceva di essere proprietaria dell'immobile censito al NCEU del Comune di
Cesate, foglio 9, mappale 104, successivamente divenuto mappale n. 817, per averlo ricevuto in donazione dalla propria madre con atto del 8 ottobre 1990 (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado).
Precisava, inoltre, che i suddetti mappali derivavano dal frazionamento eseguito nel 1992 Part dell'originario mappale n. 104 (cfr. doc. 2) e che i signori e sono i proprietari Parte_1 dell'immobile confinante, censito al NCEU del medesimo Comune, foglio 9, mappale 394.
Rappresentava che tra le due proprietà è presente una recinzione (cfr. doc. 4) autorizzata con concessione edilizia rilasciata in data 20 febbraio 1978 (cfr. doc. 5) che avrebbe dovuto essere costruita a cavallo dei mappali 104 (oggi 817) e 394.
L'attrice deduceva, tuttavia, che la recinzione era stata collocata all'interno del mappale 817, di sua esclusiva proprietà, e che i tentativi di definire bonariamente la questione mediante l'invio di missive ai convenuti e la successiva proposizione di un'istanza di mediazione erano risultati infruttuosi, non avendo le controparti aderito alla procedura.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.
Depositata la memoria istruttoria, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU. pagina 3 di 8 All'esito della consulenza tecnica esperita, su richiesta di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte costituita, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 957/2025 pubblicata in data 04.02.2025 con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. Accerta e dichiara il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice distinto al NCEU del Comune di
Cesate al foglio n.9, particella n. 817 ed il fondo di proprietà dei convenuti distinto al NCEU del
Comune di Cesate al foglio n.9, particella n. 394, nella linea dritta, parallela al muro della casa della particella 394, alla distanza di mt.
3.20 come al punto n 2) della c.t.u. e, per l'effetto ordina ai convenuti, in via solidale tra loro, la rimozione della cinta esistente ed il rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno indebitamente occupata;
2. Condanna e in via solidale tra loro, a rifondere all'attrice la Parte_1 Parte_2 somma di euro 581,70 per i costi della mediazione;
3. Condanna e in via solidale tra loro, a rifondere all'attrice la Parte_1 Parte_2 somma di euro 527,00 per i costi della consulenza tecnica di parte e la somma di euro 1.409,28 per i costi della consulenza tecnica d'ufficio;
4. Condanna e in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore dell'attrice che liquida in € 2.540,00 per compenso, oltre ad Euro 237,00 quale contributo unificato, euro 27,00 quale marca da bollo, ed euro 23,88 per spese di notifica oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA.”
Il giudice riteneva provata la domanda attorea sulla base dei documenti prodotti e della consulenza tecnica svolta.
Rilevava che a delimitazione delle due proprietà risultava esserci un muro di cinta, regolarmente autorizzato con permesso di costruire n. 5/78 (cfr. doc. 5), avente la funzione di separare la proprietà identificata al mappale n. 104, oggi mappale n. 817, da quella distinta al mappale n. 394.
Deduceva che il CTU aveva rappresentato in modo dettagliato lo stato dei luoghi, evidenziando la presenza di due fabbricati con rispettivi giardini pertinenziali confinanti tra loro, come da fotografie allegate all'elaborato peritale.
Dalla mappa catastale emergeva che la linea di confine tra le due proprietà è una linea diritta e parallela al muro dell'abitazione esistente sul mappale n. 394, che deve distare da quest'ultima 3,20 metri. pagina 4 di 8 Tuttavia, le misurazioni in loco effettuate dal consulente d'ufficio evidenziavano che la recinzione era stata realizzata ad una distanza di metri 5,65 rispetto al muro della casa esistente sul mappale n. 394, con uno scostamento di circa metri 2,45 rispetto alla posizione corretta.
Ne consegue che la recinzione risultava arretrata all'interno del mappale n. 817, di proprietà dell'attrice, per una fascia di terreno di analoga larghezza.
Le risultanze della CTU venivano condivise dal giudice, in quanto fondate su un iter logico, tecnico e metodologico corretto, basato su sopralluogo, rilievi e misurazioni dirette, poi confrontate con la documentazione catastale come rappresentato anche graficamente nell'elaborato peritale.
Il Tribunale qualificava la domanda attorea come azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950
c.c., ritenendo che la questione controversa avesse ad oggetto l'esatta individuazione della linea di confine tra i due fondi, di cui l'attrice chiedeva la determinazione giudiziale.
Alla luce della documentazione prodotta e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio riteneva di accogliere la domanda di regolamento di confini nei seguenti termini e che il confine tra le due proprietà dovesse essere determinato come da punto n 2) della CTU “La linea di confine tra le due proprietà, così come rappresentata sulla mappa catastale è una linea dritta, parallela al muro della casa della particella 394, da cui dista mt. 3.20”.
Deduceva, altresì, che l'accoglimento della domanda comportava, quale effetto consequenziale, il recupero della porzione di terreno rientrante nel mappale n. 817 mediante la rimozione della recinzione e la rideterminazione del confine come sopra specificato.
Avverso tale sentenza proponevano appello e chiedendo la Parte_1 Parte_2 rimessione della causa al primo giudice e comunque la riforma per i motivi dedotti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e CP_1 in diritto.
Alla prima udienza del 16.09.2025, in considerazione dei ristretti tempi della decisione prospettati dal
Consigliere, l'appellata dichiarava di attendere l'esito del giudizio per mettere in esecuzione la sentenza e l'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva. Il Consigliere istruttore fissava quindi davanti a sé
l'udienza dell'18.11.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Nello specifico l'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 171-bis e 291 c.p.c. e nullità della notificazione della citazione
2) Nullità della CTU svolta nel giudizio di primo grado per violazione del contraddittorio
3) Proposizione di eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione decennale sulla porzione di terreno oggetto di causa ex art. 1159 c.c. pagina 5 di 8 Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e rileva l'erroneità del provvedimento di declaratoria di contumacia deducendo che dal contenuto del verbale di udienza emerge la palese violazione degli artt. 171 bis c.p.c. e 291 c.p.c. posto che il giudice nel verbale non ha dato atto dello svolgimento di un'attività di verifica circa la regolarità del contradditorio né di eventuali atti di notifica svolti nei confronti dei convenuti.
Deducono, altresì, che solo in data 30.05.2023, a circa un anno di distanza dalla dichiarazione di contumacia, avvenuta alla prima udienza del 30.06.2022, parte attrice ha depositato nel fascicolo del procedimento di primo grado una nota di deposito con cui ha prodotto le buste fronte-retro degli atti di citazione affidati alla notifica per mezzo del servizio postale, avvenuta per compiuta giacenza .
Rilevano, tuttavia, che tale adempimento non è idoneo a provare la regolarità della notifica dell'atto di citazione in quanto da un lato la contumacia era stata dichiarata un anno prima di tale deposito e dall'altra tale nota di deposito non prova la ritualità della notifica poiché l'attrice ha omesso di depositare gli avvisi di ricevimento delle raccomandate CAD, deducendo di non aver mai ricevuto tali avvisi.
Per tali ragioni gli appellanti chiedono l'accertamento della nullità/inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado con pronuncia di sentenza ex art. 354 c.p.c. e conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti rilevano la nullità della CTU del primo grado di giudizio in quanto svolta in violazione del principio del contradditorio per le ragioni già rappresentate con il primo motivo.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono, nel merito, l'intervenuta usucapione abbreviata, per aver acquistato l'immobile di loro proprietà in data 10.11.2011 e di aver esercitato da tale data sino al presente un possesso pubblico e pacifico sulla porzione di terreno oggetto di causa e, unendo il loro possesso a quello dei loro danti causa, già a far data dal 2008, sicché su tale porzione di terreno risulterebbe maturata l'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. in favore degli appellanti, per la sussistenza di titolo idoneo e buona fede.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Dall'esame della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado emerge che parte attrice ha depositato in data 6.11.2024, unitamente alla nota di precisazione delle conclusioni, l'atto di citazione notificato, con le notifiche per compiuta giacenza complete della cartoline Cad relative ad ognuno dei due convenuti destinatari della notifica..
pagina 6 di 8 Ne consegue che, nel caso di specie, essendo complete le modalità notificatorie, comprensive dell'invio della raccomandata CAD in data 23.2.2022, la notifica dell'atto introduttivo è valida .
Quanto alla dichiarazione di contumacia resa dal giudice di primo grado in prima udienza, quando indubbiamente la produzione completa delle notifiche non era ancora avvenuta, essendo stato depositato l'atto di citazione con la prova dell'invio delle raccomandate, la stessa non assume alcun rilievo ai fini della validità del contraddittorio, dal momento che trattasi di ordinanza astrattamente revocabile e comunque risultando agli atti che la prova delle regolarità della notifica è stata prodotta anteriormente al momento del passaggio in decisione della causa, che quindi è stata validamente decisa nella contumacia dei convenuti comprovata dai documenti a disposizione del magistrato.
La contumacia, infatti, presuppone una valida vocatio in ius pertanto può produrre effetti giuridici soltanto quando il convenuto sia stato ritualmente posto nella condizione di partecipare al giudizio, come nel caso di specie.
La questione dedotta con il secondo motivo di appello, inerente la violazione del contradditorio in relazione alla CTU, resta assorbita dal rigetto del primo motivo.
Il terzo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti sollevano un'eccezione riconvenzionale, resta anch'esso assorbito, dal momento che l'eccezione è ormai tardiva, trattandosi di eccezione di merito da svolgere a pena di decadenza nella comparsa di risposta ex art 167 cpc in primo grato.
L'appello non merita pertanto accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza di parte appellante, con conseguente condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di controparte, liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza del Tribunale di CP_2 Parte_2 CP_1
Milano n. 957/2025 pubblicata il 04.02.2025 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna parte appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della parte appellata che liquida in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 3.966,00 oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3 Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OV FE AR DD
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR DD Presidente
Dott.ssa OV FE Consigliere rel.
Dott.ssa Imarisio Natalia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti PIETRO PORCIANI (C.F. C.F._2
) e LO BB (C.F. ), congiuntamente e/o C.F._3 C.F._4 disgiuntamente tra loro, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di PEC dei suddetti procuratori: e giusta Email_1 Email_2 procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dell'avv. GIUDITTA CP_1 C.F._5
GI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Saronno C.F._6
(VA) alla Via Don Stoppani n. 25, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Proprietà
pagina 1 di 8 All'udienza del 16 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. accogliere i motivi di appello rassegnati nel presente giudizio dalle parti Appellanti Sig.ri Parte_1
e e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 957/2025 resa dal Tribunale di
[...] Parte_2
Milano, Sezione Quarta civile, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Cozzi, all'esito del procedimento di primo grado avente RG n. 7029/2022, pubblicata in data 4 febbraio 2025 e notificata agli odierni Appellanti in data 10 febbraio 2025, rimettere la causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., ovvero, in subordine, annullare la CTU svolta in primo grado, con ogni conseguenziale pronuncia;
B) IN VIA ISTRUTTORIA:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di tutte le produzioni documentali operate da parte appellata con la propria comparsa di costituzione e risposta depositata in giudizio in data 4 giugno 2025 (cfr., sul punto, verb. ud. 16 settembre 2025) e, per l'effetto, espungere integralmente tali documenti dal presente giudizio;
2. ammettere l'interrogatorio libero delle parti Appellanti Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 ex art. 117 c.p.c.
C) IN OGNI CASO:
1. condannare la parte appellata Sig.ra al pagamento delle spese e del compenso di lite, CP_1 come per legge.
Per : CP_1
NEL MERITO, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA,
Si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo cartaceo della causa di primo grado rubricata al N. 7029/2022 – Sezione IV Civile – Tribunale di Milano.
Si chiede che venga ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, nel fascicolo cartaceo della causa rubricata al N. 7029/2022 – Sezione IV Civile –
Tribunale di Milano era presente l'atto di citazione in originale;
pagina 2 di 8 2) Vero che, ai fine della declaratoria di contumacia, ho esaminato l'atto di citazione prodotto in originale presente nel fascicolo cartaceo della causa rubricata al N. 7029/2022 – Sezione IV Civile –
Tribunale di Milano nonché depositato telematicamente.
Si indicano a testi Dott.ssa e la Dott.ssa Cozzi Antonella domiciliate per la carica presso Testimone_1 il Tribunale di Milano nonché la Dott.ssa domiciliata per la carica presso la Corte Tes_2
d'appello di Milano.
IN OGNI CASO,
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1
e , proprietari del fondo confinante chiedendo al Tribunale di determinare il confine tra il Parte_2 terreno di proprietà della sig.ra distinto al NCEU del Comune di Cesate al foglio n.9, particella CP_1
Part n. 817 ed il terreno di proprietà dei sigg.ri e distinto al NCEU del Comune di Cesate Parte_1 al foglio n.9, particella n. 394 e, per l'effetto, di ordinare ai convenuti la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione della cinta nonché di condannarli al rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno indebitamente occupata.
In particolare, l'attrice deduceva di essere proprietaria dell'immobile censito al NCEU del Comune di
Cesate, foglio 9, mappale 104, successivamente divenuto mappale n. 817, per averlo ricevuto in donazione dalla propria madre con atto del 8 ottobre 1990 (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado).
Precisava, inoltre, che i suddetti mappali derivavano dal frazionamento eseguito nel 1992 Part dell'originario mappale n. 104 (cfr. doc. 2) e che i signori e sono i proprietari Parte_1 dell'immobile confinante, censito al NCEU del medesimo Comune, foglio 9, mappale 394.
Rappresentava che tra le due proprietà è presente una recinzione (cfr. doc. 4) autorizzata con concessione edilizia rilasciata in data 20 febbraio 1978 (cfr. doc. 5) che avrebbe dovuto essere costruita a cavallo dei mappali 104 (oggi 817) e 394.
L'attrice deduceva, tuttavia, che la recinzione era stata collocata all'interno del mappale 817, di sua esclusiva proprietà, e che i tentativi di definire bonariamente la questione mediante l'invio di missive ai convenuti e la successiva proposizione di un'istanza di mediazione erano risultati infruttuosi, non avendo le controparti aderito alla procedura.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.
Depositata la memoria istruttoria, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU. pagina 3 di 8 All'esito della consulenza tecnica esperita, su richiesta di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte costituita, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 957/2025 pubblicata in data 04.02.2025 con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. Accerta e dichiara il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice distinto al NCEU del Comune di
Cesate al foglio n.9, particella n. 817 ed il fondo di proprietà dei convenuti distinto al NCEU del
Comune di Cesate al foglio n.9, particella n. 394, nella linea dritta, parallela al muro della casa della particella 394, alla distanza di mt.
3.20 come al punto n 2) della c.t.u. e, per l'effetto ordina ai convenuti, in via solidale tra loro, la rimozione della cinta esistente ed il rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno indebitamente occupata;
2. Condanna e in via solidale tra loro, a rifondere all'attrice la Parte_1 Parte_2 somma di euro 581,70 per i costi della mediazione;
3. Condanna e in via solidale tra loro, a rifondere all'attrice la Parte_1 Parte_2 somma di euro 527,00 per i costi della consulenza tecnica di parte e la somma di euro 1.409,28 per i costi della consulenza tecnica d'ufficio;
4. Condanna e in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 lite in favore dell'attrice che liquida in € 2.540,00 per compenso, oltre ad Euro 237,00 quale contributo unificato, euro 27,00 quale marca da bollo, ed euro 23,88 per spese di notifica oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA.”
Il giudice riteneva provata la domanda attorea sulla base dei documenti prodotti e della consulenza tecnica svolta.
Rilevava che a delimitazione delle due proprietà risultava esserci un muro di cinta, regolarmente autorizzato con permesso di costruire n. 5/78 (cfr. doc. 5), avente la funzione di separare la proprietà identificata al mappale n. 104, oggi mappale n. 817, da quella distinta al mappale n. 394.
Deduceva che il CTU aveva rappresentato in modo dettagliato lo stato dei luoghi, evidenziando la presenza di due fabbricati con rispettivi giardini pertinenziali confinanti tra loro, come da fotografie allegate all'elaborato peritale.
Dalla mappa catastale emergeva che la linea di confine tra le due proprietà è una linea diritta e parallela al muro dell'abitazione esistente sul mappale n. 394, che deve distare da quest'ultima 3,20 metri. pagina 4 di 8 Tuttavia, le misurazioni in loco effettuate dal consulente d'ufficio evidenziavano che la recinzione era stata realizzata ad una distanza di metri 5,65 rispetto al muro della casa esistente sul mappale n. 394, con uno scostamento di circa metri 2,45 rispetto alla posizione corretta.
Ne consegue che la recinzione risultava arretrata all'interno del mappale n. 817, di proprietà dell'attrice, per una fascia di terreno di analoga larghezza.
Le risultanze della CTU venivano condivise dal giudice, in quanto fondate su un iter logico, tecnico e metodologico corretto, basato su sopralluogo, rilievi e misurazioni dirette, poi confrontate con la documentazione catastale come rappresentato anche graficamente nell'elaborato peritale.
Il Tribunale qualificava la domanda attorea come azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950
c.c., ritenendo che la questione controversa avesse ad oggetto l'esatta individuazione della linea di confine tra i due fondi, di cui l'attrice chiedeva la determinazione giudiziale.
Alla luce della documentazione prodotta e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio riteneva di accogliere la domanda di regolamento di confini nei seguenti termini e che il confine tra le due proprietà dovesse essere determinato come da punto n 2) della CTU “La linea di confine tra le due proprietà, così come rappresentata sulla mappa catastale è una linea dritta, parallela al muro della casa della particella 394, da cui dista mt. 3.20”.
Deduceva, altresì, che l'accoglimento della domanda comportava, quale effetto consequenziale, il recupero della porzione di terreno rientrante nel mappale n. 817 mediante la rimozione della recinzione e la rideterminazione del confine come sopra specificato.
Avverso tale sentenza proponevano appello e chiedendo la Parte_1 Parte_2 rimessione della causa al primo giudice e comunque la riforma per i motivi dedotti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e CP_1 in diritto.
Alla prima udienza del 16.09.2025, in considerazione dei ristretti tempi della decisione prospettati dal
Consigliere, l'appellata dichiarava di attendere l'esito del giudizio per mettere in esecuzione la sentenza e l'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva. Il Consigliere istruttore fissava quindi davanti a sé
l'udienza dell'18.11.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Nello specifico l'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 171-bis e 291 c.p.c. e nullità della notificazione della citazione
2) Nullità della CTU svolta nel giudizio di primo grado per violazione del contraddittorio
3) Proposizione di eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione decennale sulla porzione di terreno oggetto di causa ex art. 1159 c.c. pagina 5 di 8 Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e rileva l'erroneità del provvedimento di declaratoria di contumacia deducendo che dal contenuto del verbale di udienza emerge la palese violazione degli artt. 171 bis c.p.c. e 291 c.p.c. posto che il giudice nel verbale non ha dato atto dello svolgimento di un'attività di verifica circa la regolarità del contradditorio né di eventuali atti di notifica svolti nei confronti dei convenuti.
Deducono, altresì, che solo in data 30.05.2023, a circa un anno di distanza dalla dichiarazione di contumacia, avvenuta alla prima udienza del 30.06.2022, parte attrice ha depositato nel fascicolo del procedimento di primo grado una nota di deposito con cui ha prodotto le buste fronte-retro degli atti di citazione affidati alla notifica per mezzo del servizio postale, avvenuta per compiuta giacenza .
Rilevano, tuttavia, che tale adempimento non è idoneo a provare la regolarità della notifica dell'atto di citazione in quanto da un lato la contumacia era stata dichiarata un anno prima di tale deposito e dall'altra tale nota di deposito non prova la ritualità della notifica poiché l'attrice ha omesso di depositare gli avvisi di ricevimento delle raccomandate CAD, deducendo di non aver mai ricevuto tali avvisi.
Per tali ragioni gli appellanti chiedono l'accertamento della nullità/inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado con pronuncia di sentenza ex art. 354 c.p.c. e conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti rilevano la nullità della CTU del primo grado di giudizio in quanto svolta in violazione del principio del contradditorio per le ragioni già rappresentate con il primo motivo.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono, nel merito, l'intervenuta usucapione abbreviata, per aver acquistato l'immobile di loro proprietà in data 10.11.2011 e di aver esercitato da tale data sino al presente un possesso pubblico e pacifico sulla porzione di terreno oggetto di causa e, unendo il loro possesso a quello dei loro danti causa, già a far data dal 2008, sicché su tale porzione di terreno risulterebbe maturata l'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. in favore degli appellanti, per la sussistenza di titolo idoneo e buona fede.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Dall'esame della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado emerge che parte attrice ha depositato in data 6.11.2024, unitamente alla nota di precisazione delle conclusioni, l'atto di citazione notificato, con le notifiche per compiuta giacenza complete della cartoline Cad relative ad ognuno dei due convenuti destinatari della notifica..
pagina 6 di 8 Ne consegue che, nel caso di specie, essendo complete le modalità notificatorie, comprensive dell'invio della raccomandata CAD in data 23.2.2022, la notifica dell'atto introduttivo è valida .
Quanto alla dichiarazione di contumacia resa dal giudice di primo grado in prima udienza, quando indubbiamente la produzione completa delle notifiche non era ancora avvenuta, essendo stato depositato l'atto di citazione con la prova dell'invio delle raccomandate, la stessa non assume alcun rilievo ai fini della validità del contraddittorio, dal momento che trattasi di ordinanza astrattamente revocabile e comunque risultando agli atti che la prova delle regolarità della notifica è stata prodotta anteriormente al momento del passaggio in decisione della causa, che quindi è stata validamente decisa nella contumacia dei convenuti comprovata dai documenti a disposizione del magistrato.
La contumacia, infatti, presuppone una valida vocatio in ius pertanto può produrre effetti giuridici soltanto quando il convenuto sia stato ritualmente posto nella condizione di partecipare al giudizio, come nel caso di specie.
La questione dedotta con il secondo motivo di appello, inerente la violazione del contradditorio in relazione alla CTU, resta assorbita dal rigetto del primo motivo.
Il terzo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti sollevano un'eccezione riconvenzionale, resta anch'esso assorbito, dal momento che l'eccezione è ormai tardiva, trattandosi di eccezione di merito da svolgere a pena di decadenza nella comparsa di risposta ex art 167 cpc in primo grato.
L'appello non merita pertanto accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza di parte appellante, con conseguente condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di controparte, liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza del Tribunale di CP_2 Parte_2 CP_1
Milano n. 957/2025 pubblicata il 04.02.2025 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna parte appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della parte appellata che liquida in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 3.966,00 oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3 Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OV FE AR DD
pagina 8 di 8