Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 576-2/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente dott. Gianluigi Canali - giudice dott. Angelina Baldissera - giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 576/2024 P.U. promosso su ricorso depositata da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, in persona del sostituto pubblico ministero dr. Ettore Tisato;
e da
con l'avv. E.Bartolini; Parte_1
nei confronti di
, con l'avv. Simone D'Amico; CP_1
*****
Oggetto: revoca dei termini concessi ex art. 44 CCII e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 la presso il Tribunale di Brescia ha Parte_2 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della società a questo ricorso si è CP_1 aggiunto, in data 12.2.2025, l'ulteriore ricorso del creditore Parte_1
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Con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 15.1.2025 - in concomitanza con la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII - ha proposto domanda di accesso agli strumenti di CP_1 regolazione della crisi e dell'insolvenza, riservandosi di presentare la proposta e il piano di concordato preventivo in continuità indiretta entro un assegnando termine.
Con decreto dep. in data 22.1.2025 questo tribunale ha concesso a ex artt.44 CCII termine CP_1
di sessanta giorni per depositare la proposta e il piano di concordato preventivo, nominando quale commissario giudiziale la dr. Persona_1
A seguito delle segnalazioni svolte dal commissario giudiziale nella prima relazione informativa depositata in data 3.2.25, il tribunale ex art. 44 secondo comma CCII ha fissato udienza convocando con urgenza la società debitrice , i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale e il pubblico ministero.
Il decreto di concessione dei termini ex art. 44 CII va revocato.
Sono emerse infatti gravi violazioni da parte della società : nelle condotta immediatamente CP_1 precedente la proposizione della domanda e nell'adempimento agli obblighi informativi;
nonché profili di abuso dello strumento processuale.
Va premesso che la società ha presentato: a) in data 31 ottobre 2022 una domanda con CP_1
riserva ex art. 44 c. 1, cui ha fatto seguito il decreto di concessione dei termini del 11 novembre 2022, con deposito di un piano in continuità diretta;
all'esito di una complessa istruttoria, stanti le contestazioni mosse da un creditore, la società proponente in data 23 ottobre 2023 ha rinunciato alla domanda, depositando poi, il successivo 24 ottobre 2023, una nuova domanda di concordato (piena) in continuità aziendale diretta.
Con decreto depositato in data 15 dicembre 2023 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo in continuità diretta. A seguito del deposito in data 21 settembre 2024 della relazione ex art. 105 CCII del commissario il tribunale con decreto del 24 ottobre 2024 ha revocato il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riscontrando come il piano fosse manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori , e precisando come durante la precedente procedura concordataria, conclusasi immediatamente prima del nuovo deposito, la società CP_1
avesse registrato perdite per ulteriori 4 milioni di euro e all'esito della successiva domanda avesse aggravato il proprio dissesto di circa 11 milioni dal deposito della prima domanda di concordato al 31.
8.2024.
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In tale critico contesto di partenza, il tribunale ha concesso con il presente procedimento nuovamente i termini ex art. 44 CCII rispetto ad una proposta di concordato che si affermava in continuità indiretta, avendo affittato tre rami aziendali a tre società di nuova costituzione: ON NI srl, CP_1
ON LI srl, LI GR srl, e prevedendo un futuro apporto di finanza terza per oltre un milione di euro.
Precisava tuttavia il Tribunale di riservarsi nel prosieguo la verifica circa la sussistenza di nuove circostanze effettive di discontinuità rispetto alla precedente proposta (cfr. art. 47 sesto comma CCII).
Invero, l'operazione di continuità indiretta congegnata dalla società debitrice presenta molteplici profili di grave criticità, ben indagati e illustrati dal commissario.
Di seguito si espongono quelli più eclatanti e dirimenti.
I tre contratti di affitto dei tre rami aziendali, stipulati il 12.12.2024, qualche giorno prima della domanda prenotativa, con tre società di nuova costituzione e riconducibili tutte ai soci di CP_1
non sono stati configurati come di breve durata - secondo lo schema dei c.d. contratti ponte volti, nella prassi, a preservare la continuità aziendale in funzione della apertura di una procedura concordataria - bensì come contratti “definitivamente” stipulati con le tre newco, della durata di ben sei anni. In relazione a detta criticità la stessa nella prima relazione informativa, tiene ferma detta CP_1
durata e spiega, a chiarimenti sul punto, che essa si giustifica in quanto deve coincidere con la stessa durata del proponendo piano, all'esito del quale le odierne società affittuarie potranno anche esercitare un diritto di prelazione nell'acquisto dell'azienda, già previsto nei tre contratti di affitto.
dunque, apertis verbis formula e ribadisce una proposta in aperta violazione alle norme CP_1 che impongono l'esperimento di procedure competitive e che vietano i c.d. concordati bloccati (cfr. art. 91 CCII); una proposta dunque manifestamente inammissibile.
Rilevano anche ulteriori emergenze, segnalate dal commissario e totalmente omesse da nel CP_1
ricorso ex art. 44 CCII.
In data 14 gennaio 2025, e dunque già in pendenza del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale avanzato dal Pubblico Ministero – che connota di ulteriori profili pubblicistici il presente procedimento
– e solo un giorno prima del deposito della richiesta di termini ex art. 44 CCII , ha venduto CP_1 alle tre società affittuarie il proprio marchio (per € 690.000 oltre iva) e l'intero suo “magazzino” (sia per stabilimento di Roncadelle per € 4.738.080,74, che per lo stabilimento di per euro Parte_3
2.076.514,52).
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Tutte le vendite hanno comportato un immediato e integrale trasferimento della proprietà alle newco, con evidente depauperamento del compendio di non solo dal punto di vista patrimoniale, CP_1
ma anche in relazione alle stesse componenti funzionali alla continuità aziendale, mentre il pagamento del prezzo viene dilazionato in sei anni, con scadenza della prima rata nel lontano 31.12. 2025 e senza la concessione di alcuna garanzia.
Nel ricorso ex art. 44 CCII la società neppure ha dichiarato i problemi ambientali connessi allo stabilimento di , già oggetto di una diffida della Provincia risalente al 24 dicembre 2024 – Parte_3
anch'essa taciuta – e poi sfociata in pendenza del presente ricorso in un fermo della produzione (cfr. relazione commissario) solo provvisoriamente sospeso dal TAR.
In sintesi, l'operazione di continuità indiretta descritta e per lo più già “precofezionata” in modo definitivo da a ridosso della domanda prenotativa, a favore di tre società affittuarie di CP_1 nuova costituzione, non patrimonializzate (il capitale sociale è rispettivamente di € 10.000, e di €
100.000, di cui solo 25.000 versato) e riconducibili tutte e soltanto alla compagine sociale della stessa proponente, all'evidenza: a) è contraria alle norme imperative che impongono procedure competitive,e dunque inammissibile;
b) ha comportato la sottrazione integrale al compendio aziendale di di CP_1
componenti attive essenziali per la continuità, al di fuori di ogni controllo e autorizzazione del tribunale;
c) non presenta, per quanto esposto, profili strutturali di discontinuità effettiva rispetto alla precedente proposta - in pendenza della quale, come sopra richiamato, sono maturate ingentissime perdite - sicché neppure si giustificherebbe la percorribilità di una ulteriore soluzione per la regolazione della crisi: ai sensi dell'art. 47 sesto comma CCII la domanda concordataria può infatti essere riproposta quando si verifichino mutamenti delle circostanze. Il presente ricorso denota invece, anche sotto tale profilo, una condotta abusiva della società, in spregio agli obblighi di buona fede e correttezza (art. 4 CCII).
Per tutte le ragioni esposte il decreto di concessione dei termini depositato in data 16.1.2025 va revocato, ex art. 44 secondo comma CCII.
Sussistono invece i presupposti per l' apertura della liquidazione giudiziale.
Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore, come già indicato, è situato in Roncadelle, Via Antezzate, n.3.
La società è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.
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La società supera ampiamente i limiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCI;
vedasi la situazione aggiornata al 31.12.2024 da cui risultano, attivo per € 42.895.404; debiti per € 73.154.042; ricavi per €
24.178.015.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00.
Ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, c. I, lett. b) CCII, desumibile dalle stesse ammissioni contenute nel citato ricorso ex art. 44 CCII e da tutto quanto sopra esposto.Nella situazione patrimoniale al 31.12.2024 il patrimonio netto risulta negativo per € 37.659.541.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 44 secondo comma e 49 CCII,
1.REVOCA il decreto di concessione dei termini ex art. 44 CCII, depositato in data 22 gennaio 2025;
2.DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di (cod. fiscale CP_1
), con sede legale in Roncadelle, Via Antezzate n.3; P.IVA_1
a) NOMINA giudice delegato la dr. Angelina Baldissera;
b) NOMINA curatori le dr. e con studio in Brescia;
soggetti che Persona_1 Persona_2
hanno i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
c) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
d) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 30.6.2025 ore 9,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
e) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
f) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
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2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
g) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 26 febbraio 2025
Il giudice estensore
Angelina Baldissera
Il Presidente
Simonetta Bruno
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