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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2019/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
VIALE e dell'avv. NICOLA MARCUCCETTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SERGIO CONTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA CP_2 C.F._2
BERTANI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATI
e
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. MASSIMILIANO GHIGNONE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte condannare il dott. , a tenere indenne e a CP_2 rimborsare a le somme che quest'ultima sia eventualmente condannata a Parte_1 pagare all'attrice, ad ogni titolo” o (in via subordinata) a “risarcire tutti i danni anche da inadempimento subiti dalla stessa e per l'effetto condannare il dott. Parte_1
al pagamento in favore di dell'importo di Euro 12.056,76, CP_2 Parte_1 oltre interessi di legge e rivalutazione.
Soltanto in via subordinata e condizionata, nel caso di accoglimento dei motivi B2, B3,
B4, B6 dell'appello incidentale di e nei limiti già precisati nelle note per l'udienza CP_3 del 3.10.2024, si chiede di condannare la sig.ra alla Controparte_1 restituzione degli importi ricevuti in eccesso rispetto a quanto sarà rideterminato da
Codesta Corte, nel caso in cui il loro rimborso a non fosse interamente Parte_1 posto a carico del dott. CP_2
In tutti i casi con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare gli appelli incidentali svolti contro la comparente e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nei punti e nei capi appellati. Con vittoria di spese ed onorari. In denegata ipotesi di riforma, anche parziale, pronunciare la compensazione delle spese legali.”
Per parte appellata CP_2
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze adita Ill.ma respingere integralmente ed in ogni sua parte l'appello spiegato dalla avverso la sentenza n. 885/2023, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Lucca – dr. Enrico Fontanini, in data 08.09.2023, pubblicata in pari data, nel procedimento R.G. 450/2020, mai notificata;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dello spiegato appello, Voglia condannare la compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale del dr.
in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore in carica, avente sede legale in 10071, Borgaro Torinese
(TO), via Lanzo n. 29, p. iva a manlevare e tenere totalmente indenne il P.IVA_3 medesimo dr. da qualsivoglia somma e/o conseguenza negativa che si CP_2 trovasse costretto a pagare e/o a subire in ragione della emananda sentenza, sollevandolo integralmente da qualunque onere e/o nocumento dovesse derivargli dalla sentenza stessa, per capitale, interessi, rivalutazione, spese, anche legali, e così ogni altra e qualsiasi voce di condanna, a lui sfavorevole, nessuna esclusa;
- Voglia respingere, per i motivi tutti di cui agli scritti di causa, la seguente domanda della “in riforma della sentenza di primo grado, Controparte_3 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia azionata dal Dott. CP_2 quanto agli importi riconosciuti all'attrice a titolo di restituzione compensi corrisposti alla struttura, e, per l'effetto, condannare il Dott. a rifondere all'esponente quanto CP_2 dalla stessa corrisposto, a tale titolo, alla Sig.ra nella denegata Controparte_1 ipotesi di mancato accoglimento del secondo motivo di gravame”;
- Voglia infine respingere ogni e qualsiasi altra domanda spiegata avverso il dr. CP_2
vinte le competenze di lite, oltre spese forfettarie ed accessori di legge (cap ed
[...] iva).”
Per parte appellata e appellante incidentale CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto dalla e, conseguentemente, respingere Parte_1 tutte le domande dalla stessa proposte con l'atto di citazione in appello nonché, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello svolto in via incidentale circa il riparto interno tra struttura e sanitario, contenere gli effetti della rivalsa e/o regresso nei limiti del 50%;
Nel merito, in via di appello incidentale:
- in riforma dell'impugnata pronuncia di primo grado respingere, per i motivi di cui in atti, la domanda di regresso e/o rivalsa ex art. 9 primo comma L. 24/2017 svolta dall'appellante o comunque ogni altra domanda, anche se qualificata in termini di regresso e/o rivalsa e/o manleva e/o risarcitoria, volta ad incidere sul riparto interno, tra struttura e sanitario, delle conseguenze dannose riconosciute in capo all'attrice, ponendo queste definitivamente a carico esclusivo di , nei rapporti interni con il Parte_1
Dott. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell'esponente a CP_2 conseguire da la rifusione delle somme, come meglio indicate in Parte_1 narrativa, corrisposte da all'attrice in esecuzione della sentenza di prime cure a CP_3 garanzia della quota di responsabilità addebitata al Dott. e, per l'effetto, CP_2 condannare la stessa al relativo pagamento in favore di Parte_1 [...]
al netto degli importi che per i medesimi titoli dovessero essere Controparte_3 riconosciuti a carico dell'attrice o del Dott. ed in favore di CP_2 [...]
in accoglimento degli ulteriori motivi di gravame svolti;
in riforma Controparte_3 della sentenza di primo grado, rideterminare la condanna risarcitoria al netto dell'importo di € 4.912,50, pari alle somme corrisposte dall'attrice alla struttura per trattamenti ritenuti, secondo le valutazioni dei CC.TT.UU., non correttamente eseguiti, condannando la Sig.ra a rifondere all'esponente quanto corrisposto alla stessa a tale Controparte_1 titolo;
- in riforma della sentenza di primo grado, rideterminare la condanna risarcitoria al netto dell'importo di € 3.000,00, pari alle somme riconosciute all'attrice a titolo di “danno morale” ovvero al netto della differenza tra tale importo e quello minore che dovesse essere riconosciuto, al medesimo titolo, all'esito del gravame, condannando la Sig.ra
[...]
a rifondere all'esponente quanto corrisposto alla stessa a tale titolo, Controparte_1 ovvero la predetta differenza;
in riforma della sentenza di primo grado, rideterminare la condanna risarcitoria al netto della differenza tra l'importo di € 1.200,00 e quello minore che verrà riconosciuto, a titolo di costi di assistenza legale per la procedura di mediazione, all'esito del gravame, condannando la Sig.ra a rifondere all'esponente la predetta Controparte_1 differenza;
in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia azionata dal Dott. quanto agli importi riconosciuti CP_2 all'attrice a titolo di restituzione compensi corrisposti alla struttura e, per l'effetto, condannare il Dott. a rifondere all'esponente quanto dalla stessa corrisposto, a CP_2 tale titolo, alla Sig.ra nella denegata ipotesi di mancato accoglimento Controparte_1 del secondo motivo di gravame;
in riforma della sentenza di primo grado, rideterminare il regolamento delle spese di lite del giudizio di prime cure nel rispetto della reciproca soccombenza, contenendo la relativa liquidazione nei limiti dei Parametri normativi, tenuto conto dell'attività difensiva in effetti espletata;
revocare e/o annullare e comunque porre nel nulla la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comminata in prime cure, per l'effetto condannando la Sig.ra a rifondere all'esponente quanto a tale titolo corrisposto Controparte_1 dall'esponente. Con il favore, in ogni caso, dei compensi per l'assistenza legale, maggiorati di rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché di tutte le spese di lite, anche del giudizio di primo grado.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 885/2023 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato innanzi al Tribunale di Lucca la Controparte_1 Controparte_4
esponendo:
[...]
• di essersi rivolta alla società convenuta nei primi mesi dell'anno 2018, chiedendo di essere sottoposta a visita da un medico, al fine di ottenere un preventivo con indicati i lavori necessari a “sistemare” in toto la sua bocca;
• effettuata la visita e ricevuto il preventivo, di avere concordato un intervento di implantologia del costo complessivo di euro 8.000,00, avendo optato per le corone in zirconia, più costose di quelle in metallo ceramica;
• che nel maggio dell'anno 2018 erano iniziati i lavori di implantologia effettuati da un medico della , il dott. ; Parte_1 CP_2
• che essa attrice aveva corrisposto alla clinica l'importo pattuito di euro 8.000,00
(come da fattura n. D37 del 18 maggio 2018), e poi ulteriori 202,00 euro;
• che, cominciato “il lavoro”, il dott. lo aveva interrotto, di fatto CP_2 abbandonandola, ed essa, rivoltasi alla , aveva appreso che tale medico Pt_1 non lavorava più nella struttura;
• che a quel punto la clinica l'aveva informata che l'opera come progettata dal dott. era errata e irrealizzabile e che dunque per terminare il lavoro con altri CP_2 dentisti essa avrebbe dovuto scegliere tra due diverse tecniche, comunque pagando ulteriori somme;
• che lei, avendo già pagato integralmente il costo di un lavoro non compiuto e per ammissione della clinica errato, s'era rifiutata, rivolgendosi ad un legale;
• che la condizione della propria bocca era peggiore di quella per curare la quale s'era rivolta alla struttura sanitaria.
L'attrice aveva dunque domandato il ristoro dei danni biologici e delle spese sostenute, che aveva quantificato nella complessiva somma di € 23.990,76, pari a quanto pagato per le cure (€ 8.202,00), al danno biologico permanente (€ 10.601,00), all'inabilità temporanea (€ 2.940,00), al compenso dovuto ad altro dentista, il Dott. (€ 82,00), Per_1 al compenso dovuto alla propria consulente, Dott.ssa (€ 610,00), alle spese vive Per_2 per la mediazione (€ 48,80) ed al compenso dovuto per l'assistenza legale nella mediazione (€ 1.506,96), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
La clinica si era costituita, contestando ogni responsabilità e comunque chiamando in causa il dott. affinché, qualora fossero riconosciute fondate le doglianze CP_2 dell'attrice, questi fosse condannato al risarcimento dei danni nei confronti della paziente,
a tenere indenne e a rimborsare a le somme che quest'ultima fosse Parte_1 eventualmente condannata a pagare, nonché a risarcirle tutti i danni da inadempimento provocati alla stessa trattandosi di libero professionista che aveva Parte_1 deciso ed eseguito in autonomia i trattamenti odontoiatrici contestati.
Il terzo chiamato s'era costituito, contestando d'aver errato e rilevando che ogni sua prestazione era stata resa sotto la puntuale e costante supervisione del Direttore
Sanitario; comunque, aveva chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale, per esserne Controparte_3 integralmente manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza.
L'assicuratore si era costituito, contestando la responsabilità dell'assicurato ed assumendo che ex art. 10 L. 24/2017 la aveva l'obbligo di Parte_1 stipulare una polizza che estendesse la garanzia anche in favore del medico - di talché, non avendo il dott. agito con dolo o colpa grave, se stipulata tale polizza lo CP_2 copriva, mentre se non era stata stipulata era la a doversi fare Parte_1 garante in proprio per il debito risarcitorio, con esclusione, in ogni caso, della possibilità per la struttura di agire poi in regresso nei confronti dell'odontoiatra; aveva altresì contestato il quantum debeatur e rilevato l'inammissibilità della pretesa della paziente di restituzione di quanto pagato in assenza di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
quanto alla copertura assicurativa, aveva richiamato l'art. 18 delle CGA, in forza del quale, ove il fosse stato a conoscenza di eventuali errori medici e/o CP_2 contestazioni del paziente al momento della stipula, la polizza non avrebbe potuto operare;
infine, aveva invocato massimali e franchigie ed eccepito la violazione del patto di gestione della lite ex art. 22 della Condizioni di polizza, rilevando che la Compagnia non riconosceva le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non fossero stati da essa designati.
Alla prima udienza, svoltasi con modalità cartolare il 14.5.2021, l'attrice aveva esteso le proprie domande ai terzi chiamati.
Istruita la causa con ordini di esibizione e attraverso una ctu medico-legale, il tribunale, accertata la malpractice sanitaria, affermava la responsabilità solidale nei confronti della paziente tanto della , a titolo contrattuale, per inadempimento, quanto del dott. CP_5
ex art. 2043 c.c., stante la sua colpa grave, condannando i medesimi a restituire CP_2 alla la somma di euro 4.912,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, CP_1 nonché a corrisponderle la somma di euro 8.149,55 oltre interessi e rivalutazione;
respingeva la domanda di manleva avanzata dalla clinica verso l'odontoiatra; dichiarava la obbligata a tenere indenne il dalla condanna di cui sopra, limitatamente al CP_3 CP_2
50% del totale ed esclusa la franchigia di 500,00 euro;
condannava la convenuta e le terze chiamate a rifondere all'attrice le spese di lite, nonché a corrisponderle la somma di euro 1.000,00 ciascuna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
ha appellato tale sentenza, con un unico, articolato, motivo d'appello, col Parte_1 quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 L.24/2017, e l'illogicità e/o insufficienza della motivazione in ordine al rigetto della sua domanda di rivalsa nei confronti del dott. CP_2
In particolare, secondo l'appellante:
a) vertendosi in un caso di colpa medica grave, la struttura avrebbe avuto diritto ad essere tenuta indenne dal sanitario responsabile degli errori, ed il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 9 L.24/2017 – già applicabile ratione temporis (peraltro omettendo di statuire nel dispositivo sulla sua domanda di manleva); la motivazione a supporto del rigetto era inoltre inadeguata, perché il primo giudice aveva richiamato la sentenza n. 28997/17 della Cassazione
(rectius: n. 28987/19), che era inapplicabile al caso di specie, riguardando una vicenda precedente all'entrata in vigore della L.24/2017; nel caso in esame, in cui la struttura non aveva concorso in prima persona al fatto (ad esempio per carenze sotto il profilo organizzativo), e vi era la colpa grave del medico, l'art. 9 della
L.24/2017, che limitava la rivalsa ai soli casi di dolo e colpa grave, non richiedeva affatto di dimostrare, anche, “un evidente iato tra (grave e straordinaria)
“malpractice” e fisiologica attività economica di impresa” (diversamente da quanto richiesto dalla giurisprudenza per il periodo precedente);
b) in subordine, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di risarcimento per l'inadempimento contrattuale del dott. , invece respinta CP_2 con la motivazione che i danni non sarebbero stati provati: quanto pagato alla paziente, a titolo restitutorio e risarcitorio, era dovuto esclusivamente al contegno del medico e, se non era suscettibile di recupero con l'azione di manleva, costituiva allora una voce di danno.
ha altresì precisato e documentato che nelle more dell'appello, in data Parte_1
4.10.2023, essa aveva già corrisposto alla sig.ra l'importo di euro 13.056,76 e CP_1 tale somma (dedotto il solo importo di 1.000,00 euro ex art. 97 c.p.c.) doveva esserle rifusa dal dott. con interessi di legge e rivalutazione. CP_2 si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione; ha altresì ribadito di aver CP_2 sempre operato sotto la puntuale e costante supervisione del direttore sanitario, dr.
[...]
ed insistito nelle prove orali sul punto;
ha inoltre riproposto, per la denegata Per_3 ipotesi di accoglimento dell'appello spiegato da la richiesta di Parte_1 essere integralmente manlevato da Controparte_3 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per
[...]
i seguenti motivi:
I. era errata la qualifica in termini di colpa grave dell'addebito mosso al sanitario, e comunque il tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua eccezione di tardività dell'allegazione, da parte della struttura, della colpa grave in capo al medico;
II. aveva errato il tribunale nel ritenere implicitamente proposta da parte dell'attrice la domanda di risoluzione del contratto, e dunque doveva essere riformata la condanna alla restituzione degli importi corrisposti alla struttura;
III. era errato il riconoscimento in favore della paziente del danno morale, in difetto di prova del nocumento e comunque nella misura, non consentita dall'art. 139 cod. ass., del 30%; IV. la quantificazione dei costi di assistenza legale nella procedura di mediazione era eccessiva ed in contrasto col DM 55/14 e successive modifiche;
V. aveva errato il primo giudice nel ritenere tardivo il rilievo svolto dall'assicuratore in merito al limite di polizza concernente la restituzione dei compensi;
VI. le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate adottando i valori medi per la fase istruttoria, non essendo state espletate prove costituende, e per la fase decisoria, svolta ex art. 281 sexies c.p.c., e avrebbero dovuto essere almeno parzialmente compensate, stante la soccombenza dell'attrice cui, a fronte dell'originaria richiesta di € 26.491,76, era stato riconosciuto il solo minore importo di € 13.062,05;
VII. era errata la sua condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 1.000,00, posto che essa non aveva affatto posto in essere difese pretestuose o sovrabbondanti, tanto più che la pretesa dell'attrice si era rivelata eccessiva.
A seguito dell'appello incidentale di s'è costituita anche CP_3 Controparte_1 dichiarando di non avere interesse ad interloquire sull'appello principale, ma eccependo l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale di per la parte in cui era CP_3 rivolto nei suoi confronti;
ne ha altresì contestato la fondatezza.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 9.10.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 10.10.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. L'eccepita inammissibilità dell'appello incidentale. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale di nella Controparte_1 CP_3 parte in cui era rivolto contro di lei (dunque, per i motivi 2, 3, 4, 6 e 7), rilevando che con esso l'assicuratore aveva impugnato la sentenza contro un soggetto diverso da quello che aveva proposto appello principale e contro capi diversi da quelli impugnati in via principale, invocando l'orientamento giurisprudenziale che riconosceva “il diritto ad estendere l'appello incidentale anche a capi differenti rispetto a quelli investiti dall'appello principale, nonché nei confronti di soggetti differenti rispetto a quelli nei cui confronti è indirizzato l'appello principale”, ma tralasciando di considerare che l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale era preclusa se l'interesse a proporla, come nel caso in esame, preesisteva all'altrui gravame e sorgeva immediatamente dalla decisione.
L'eccezione è fondata, nei limiti che si vanno ad illustrare. Tale interesse, senza dubbio alcuno, emergeva già dalla lettura della sentenza, visto che la contesta (ed aveva già contestato in primo grado, senza poi appellare la CP_3 sentenza in via principale) che la mancata espressa richiesta di risoluzione contrattuale, da parte dell'allora attrice, avrebbe come conseguenza il mancato venir meno del diritto al compenso per la prestazione professionale, nonché la quantificazione del credito risarcitorio e per spese di lite riconosciute alla paziente.
Ciò, però, in sé considerato, non appare dirimente per ritenere l'impugnazione di CP_3 inammissibile, posto che l'impugnazione incidentale tardiva è in linea di principio ammessa anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale - indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. (cfr. da ult. Cass. 29.5.2024 n.
15100) – ove l'appello principale incida potenzialmente sull'assetto d'interessi contro il quale si rivolge l'appello incidentale.
La ratio dell'art. 334 c.p.c. è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (v. anche Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024, sull'impugnazione incidentale adesiva).
Tuttavia, la ragione dell'orientamento volto ad ampliare l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo poggia pur sempre sul riconoscimento di una correlazione tra
l'impugnazione principale e quella incidentale: l'interesse dell'appellante incidentale all'impugnazione può anche preesistere ed essere stato accantonato, ma è recuperato
(solo) se e nella misura in cui l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (v. Cass. 17/04/2024 n. 10477; 11/11/2020 n.
25285).
Dunque, occorre chiedersi se e in che misura l'appello di abbia messo in Parte_1 discussione l'assetto di interessi dato dalla sentenza di primo grado.
Ebbene, la risposta dev'essere articolata, perché è vero che, come affermato da CP_3
l'appello principale, seppur riferito ai capi concernenti i rapporti tra ed il Parte_1
Dott. è idoneo, in caso di accoglimento, a determinare un differente assetto degli CP_2 interessi sussistenti in capo all'appellante incidentale, potendo dar luogo ad una soccombenza totale o comunque più grave rispetto a quella stabilita dalla pronuncia di primo grado impugnata, e però, al contempo, è vero anche che l'assetto d'interessi che l'appello principale può potenzialmente scardinare attiene unicamente a quel 50% del debito che il tribunale ha posto a suo carico, non anche al 50% del debito che già è stato posto a carico del Dott. . Tale “porzione” di debito non è stata minimamente messa CP_2 in discussione dall'appello dalla clinica e dunque rispetto ad essa l'interesse all'impugnazione è rimasto immutato: esso preesisteva e non è stato incrementato o riattivato dall'appellante principale.
Dunque, l'appello di IS è ammissibile per la porzione di credito della paziente investita dell'impugnazione della clinica, mentre non lo è per l'altra.
A ciò consegue che per la quota di debito che, in ipotesi in accoglimento dell'appello principale, dovesse essere addossata al dott. in questa sede – e solo per quella - CP_2 dovranno essere valutati i motivi d'appello dell'assicuratore volti a contenere il suo obbligo indennitario, sia riducendo il credito della danneggiata (ovviamente limitatamente a lei e al , non anche a che non ha impugnato la liquidazione), sia CP_2 Parte_1 invocando una limitazione di polizza circa il quantum della copertura dell'obbligo restitutorio;
per converso, se l'appello principale dovesse essere respinto non vi sarebbe alcuno spazio per una valutazione dei motivi d'appello incidentali successivi al primo, che resterebbero assorbiti.
3. L'appello principale e il primo motivo d'appello incidentale: la colpa grave e le sue implicazioni.
Con il suo unico motivo d'appello, articolato in due sottomotivi, la clinica ha attinto la decisione di primo grado nella parte in cui aveva respinto la sua domanda di rivalsa e/o risarcitoria nei confronti del dott. CP_2
In particolare, secondo l'appellante;
a) quanto alla domanda di rivalsa, vertendosi in un caso di colpa medica grave, la struttura avrebbe avuto diritto ad essere tenuta indenne dal sanitario responsabile degli errori, ed il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 9 L.24/2017 – già applicabile ratione temporis (peraltro omettendo di statuire nel dispositivo sulla sua domanda di manleva); la motivazione a supporto del rigetto era inoltre inadeguata, perché il primo giudice aveva richiamato la sentenza n.
28997/17 della Cassazione (rectius: n. 28987/19), che era inapplicabile al caso di specie, riguardando una vicenda precedente all'entrata in vigore della L.24/2017; nel caso in esame, in cui la struttura non aveva concorso in prima persona al fatto
(ad esempio per carenze sotto il profilo organizzativo), e vi era la colpa grave del medico, l'art. 9 della L.24/2017, che limitava la rivalsa ai soli casi di dolo e colpa grave, non richiedeva affatto di dimostrare, anche, “un evidente iato tra (grave e straordinaria) “malpractice” e fisiologica attività economica di impresa”
(diversamente da quanto richiesto dalla giurisprudenza per il periodo precedente);
b) quanto alla domanda risarcitoria, proposta in via subordinata rispetto a quella di rivalsa, il tribunale avrebbe dovuto risarcirle il danno conseguente all'inadempimento contrattuale del dott. , individuandosi, tale danno – che CP_2 la sentenza impugnata le aveva negato per difetto di prova – nell'esborso alla paziente, a titolo restitutorio e risarcitorio, rilevando che esso era dovuto esclusivamente al contegno del medico e che, se non era suscettibile di recupero con l'azione di manleva, costituiva allora una voce suscettibile di risarcimento.
Il dott. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione rilevando che, quand'anche fosse CP_2 stata accertata la sua colpa grave (che egli contestava), ciò non sarebbe stato sufficiente a fondare il diritto di rivalsa integrale della struttura, essendo necessaria “quell'abnormità di condotta, da parte del medico, radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili, e, quindi, prevedibili, scelte, anche imprudenti, di un professionista nell'esecuzione della prestazione, tale da doversi ricondurre a fattispecie-limite, di improbabile verificazione, secondo l'insegnamento offerto dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 28987/2019”.
L'assicuratore di , dal canto suo, non soltanto ha contestato l'appello di CP_2 [...]
, ma ha anche attinto, con appello incidentale, la qualifica in termini di colpa Pt_1 grave dell'addebito mosso al sanitario, rilevando al contempo che il tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua eccezione di tardività dell'allegazione, da parte della struttura, della colpa grave in capo al medico.
a) La rivalsa.
Effettivamente, il tribunale nell'esaminare il contegno del dott. aveva affermato CP_2 che esso era gravemente colposo, sebbene non avesse poi motivato le ragioni in concreto di tale giudizio: Quanto alla domanda di rivalsa, ne aveva escluso la fondatezza osservando che: Peraltro, come rilevato da , in effetti nel dispositivo il primo giudice aveva Parte_1 omesso ogni statuizione in merito alla domanda di rivalsa della clinica. Ciò, tuttavia, non costituisce un vizio di omessa pronuncia (ma semmai di omissione materiale emendabile ex art. 287 ss. c.p.c.), vista la parte motiva – da cui ben si evince che a giudizio del tribunale la domanda di rivalsa andava respinta attesa l'accertata corresponsabilità della clinica.
D'altro canto, è vero che il giudice di primo grado in ultima analisi fonda il suo convincimento sull'orientamento giurisprudenziale in forza del quale solo in caso di contegni del medico abnormi la struttura può, nel rapporto interno, andare esente da responsabilità, e che però la pronuncia che espressamente richiama si riferisce alle vicende precedenti l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco: «in tema di danni da
"malpractice" medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi
d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata»
(così Cass. 28987/19).
Ai fatti di causa, invece, si applica ratione temporis l'art. 9 invocato dall'appellante, a mente del quale “L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.
Si tratta allora di verificare, preliminarmente, in forza dell'appello incidentale di se CP_3 la clinica avesse proposto ritualmente una domanda fondata sull'art. 9.
Ebbene, è sufficiente esaminare la sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed il suo atto di chiamata in causa del dott. per escludere che una domanda CP_2 siffatta fosse ravvisabile.
Invero, non solo non ha mai ipotizzato una colpa grave in capo a Parte_1 CP_2 fino alla proprio comparsa conclusionale di primo grado – dubitando, anzi, fino a tale momento che tale odontoiatra avesse mal concepito e/o mal eseguito i trattamenti in oggetto – ma, anche, per il caso in cui fosse emersa l'effettiva responsabilità del dentista, aveva fondato la propria pretesa di rivalsa e/o risarcitoria nei confronti del medesimo non già su di una sua dedotta colpa grave, bensì sul fatto che essa in relazione alla vicenda di causa non avrebbe avuto “alcun potere decisionale sui trattamenti da proporre ai pazienti, né trattarli direttamente, ma si limita ad affidarli alle cure dei liberi professionisti a cui è riservato ogni aspetto medico: dalla diagnosi, alla proposta (o proposte) di trattamento, alla scelta condivisa col paziente del piano di cure da seguire, alla pianificazione ed esecuzione di tutti gli interventi nello stesso concordati.
La Società sostiene i costi di attrezzature, struttura, assistenti e personale che viene messo a disposizione del dentista, al quale poi corrisponde i compensi professionali per il suo operato: le scelte terapeutiche e l'esecuzione dei trattamenti spettano esclusivamente al dentista, senza nessuna interferenza da parte della . Anche nel Pt_2 caso in esame si è limitata a mettere a disposizione le proprie Parte_1 attrezzature ed ha elaborato un preventivo corrispondente esattamente ai trattamenti che il dott. aveva concordato con la sig.ra (e che evidentemente il CP_2 CP_1 dottore aveva ritenuto adeguato rispetto alle richieste della stessa)” (v. p. 21 dell'atto di chiamata del dott. . CP_2
Dunque, a mancare nella domanda di rivalsa della clinica non è soltanto l'espressa invocazione dell'art. 9 della L. 24/17 – cui ben potrebbe supplire il potere di qualificazione giuridica del giudicante – ma, a monte, l'allegazione degli elementi costitutivi di tale fattispecie, in particolare della colpa grave, che della pretesa dell'appellante costituisce il fulcro centrale.
Dopo la legge Gelli, infatti, mantengono pieno rilievo le indicazioni della Suprema Corte in merito al fatto che (a prescindere dai casi in cui sia ravvisabile una responsabilità autonoma e indipendente della struttura rispetto alla condotta colpevole del sanitario, come accade, per fare un esempio, nell'ipotesi di infezioni nosocomiali contratte nel corso del ricovero dal paziente), la struttura risponde comunque per fatto proprio, ex art. 1228
c.c., per aver volontariamente incaricato l'ausiliario, e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, posto che l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento "diretto"; dunque, solo la ravvisabilità di una colpa grave consente alla clinica di esonerarsi da tale responsabilità.
Poiché, appunto, quello della colpa grave è requisito fondante e primario dell'azione di rivalsa di cui all'art. 9 L. 24/2017, in quanto essenziale al fine di connotarne e delinearne la causa petendi esso avrebbe dovuto essere introdotto unitamente alla domanda di rivalsa nell'atto di chiamata in causa del sanitario, e non tardivamente in sede di note conclusive.
Non solo, nel corso del giudizio la sussistenza di detto requisito avrebbe dovuto poi essere provata ex art. 2697 c.c. della struttura deducente, mentre in ordine a tale profilo la è stata assolutamente carente, né avrebbe potuto essere Parte_1 diversamente, non potendosi dedurre elementi di prova relativamente ad una circostanza non ancora – fino a quel momento processuale – dedotta.
Né può dirsi che tale circostanza sia comunque emersa dalla ctu (fermo restando che anche in tal caso permarrebbe la questione d'inammissibilità del rilievo).
Invero, le valutazioni svolte dai CC.TT.UU., se risultano compatibili con l'affermazione di un addebito colposo non meglio qualificato, in alcun modo autorizzano la conclusione, peraltro non motivata, circa la riconducibilità degli addebiti mossi al sanitario alla qualificazione in termini di colpa grave.
Tali valutazioni, infatti, non solo non qualificano mai espressamente come “gravi” le mancanze riscontrate, ma neppure individuano errori così grossolani ed eclatanti da giustificare una tale qualificazione.
In particolare, i ccttuu non hanno affatto affermato (come vorrebbe l'appellante) che il dott. abbia intrapreso il trattamento senza aver in alcun modo studiato il caso CP_2 della paziente ma, solo, che lo studio diagnostico da lui condotto fu inidoneo ed inadeguato, ciò che indica in sé, semplicemente, un comune errore medico, dovuto evidentemente ad una insufficiente conoscenza delle leges artis, non anche un errore macroscoscopico.
D'altro canto, i ccttuu hanno anche valutato l'utilità e la correttezza di talune delle prestazioni effettuate (come l'esecuzione degli impianti apposti in sede 15-17-26), tanto che il primo giudice ha disposto una restituzione solo parziale del prezzo pagato.
Allora, conclusivamente, alcuna rivalsa per colpa grave, ex art. 9 L. 24/17, può essere riconosciuta, vuoi per il difetto di una tempestiva domanda sul punto - e dunque per l'inammissibilità di quella proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado e poi sviluppata in questa sede, in violazione degli artt. 183 (nella formulazione applicabile ratione temporis) e 345 c.p.c. – vuoi, ad abundantiam, per il difetto di prova di una colpa grave in capo al sanitario.
b) Il risarcimento del danno.
Resta allora da decidere della pretesa dell'azienda ad ottenere quanto pagato alla paziente non già a titolo di rivalsa, ma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
Sul punto, il primo giudice aveva respinto la sua pretesa in modo laconico:
Secondo l'appellante, invece, il danno sarebbe evidente e coinciderebbe proprio col dover rimborsare quanto ricevuto dalla paziente e risarcire la medesima.
Ma se così è, una volta escluso il diritto di rivalsa si deve parimenti escludere un diritto risarcitorio fondato esattamente sul medesimo inadempimento del sanitario e sulle medesime conseguenze patrimoniali per l'azienda, perché, altrimenti, facendo rientrar dalla finestra ciò che si è messo fuori dalla porta, l'ordinamento contraddirebbe sé stesso.
La condotta del sanitario non conforme alla leges artis non può essere assunta alla base di due differenti azioni come quelle prospettate dall'appellante, perché quello che viene dedotto da controparte in termini di inadempimento del contratto con la struttura costituisce proprio il riflesso interno, nei rapporti tra struttura e sanitario, della contestazione svolta dalla danneggiata nei confronti della struttura, in termini di inadempimento del contratto con questa concluso. Come sopra osservato, infatti, il sanitario costituisce il mezzo necessario con il quale la struttura adempie alla propria obbligazione nei confronti della paziente. Dunque, proprio perché la struttura si avvale dell'ausiliario ex art. 1228 c.c. (né potrebbe adempiere direttamente), l'inadempimento della stessa nei confronti del paziente, quando si fonda sulla pretesa non corretta esecuzione della prestazione sanitaria secondo le leges artis, presuppone necessariamente il correlativo inadempimento del sanitario nei confronti della struttura.
Poiché l'inadempimento ontologicamente assume una duplice rilevanza, spiegando i propri effetti sia nei rapporti tra struttura e paziente che nei rapporti tra struttura e sanitario, e poiché tale secondo rapporto trova le proprie conseguenze già regolate nell'ambito dell'azione di rivalsa, non può trovare spazio un'ulteriore azione risarcitoria che si fondi pur sempre sul medesimo inadempimento e sui medesimi pregiudizi.
Invero, un'autonomia residua si potrebbe ipotizzare solo laddove i danni lamentati dalla struttura per l'inadempimento del sanitario non si esauriscano nei pregiudizi cagionati al paziente e da questi azionati nei confronti della struttura, ma nel caso in esame di tali pregiudizi ulteriori manca ogni allegazione e, anzi, è la stessa appellante ad affermare espressamente che “In questi termini, in effetti, non paiono configurabili ulteriori danni da inadempimento contrattuale del dott. ”, e a pretendere che il medesimo bene CP_2 della vita (proteggere il proprio patrimonio dalle conseguenze dell'inadempimento del medico) che le è stato negato con l'azione di rivalsa le venga attribuito con quella risarcitoria.
Ma, appunto, seguendo tale ragionamento sarebbe sufficiente mutare la qualificazione della domanda, da rivalsa ad azione risarcitoria per inadempimento, per superare i limiti normativamente imposti dall'art. 9 L. 24/2017, ovvero la presunzione di riparto paritetico sancita dall'art. 2055 terzo comma c.c.
Dunque, in conclusione, l'appello di dev'essere integralmente respinto. Parte_1
4. Gli ulteriori motivi d'appello incidentale.
Come anticipato sub 2, i motivi d'appello incidentale 2 ss., poiché potevano essere legittimamente spesi solo nei confronti dell'ulteriore porzione di responsabilità imputata dalla clinica al medico, una volta negata tale responsabilità sono assorbiti.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto debbono essere rifuse agli appellati e dall'appellante . CP_2 CP_3 Parte_1 Tra l'appellata e l'appellante incidentale invece, tali spese Controparte_1 CP_3 debbono essere compensate per un mezzo e deve rifondere alla paziente (che in CP_3 difetto dell'appello incidentale di non avrebbe avuto interesse a costituirsi in CP_3 appello) l'altra metà perché, se per la metà del credito risarcitorio, posto in discussione nei riguardi di da , l'appello incidentale dell'assicuratore era CP_2 Parte_1 ammissibile (né appariva radicalmente infondato), per l'altra metà era invece inammissibile.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase di trattazione- istruttoria, non espletata, dev'essere riconosciuta in favore di ciascuno degli appellati e la somma di euro 3.966,00, e in favore di la somma di CP_2 CP_3 Controparte_1 euro 1.983,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 885/23 del Tribunale Parte_1 di Lucca, e sull'appello incidentale di Controparte_3
ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od
[...] assorbita, così provvede: respinge l'appello principale;
dichiara l'appello di assorbito per la parte relativa alla porzione di credito CP_3 rimasta a carico di e inammissibile per la porzione di credito Parte_1 rimasta a carico di Controparte_1 condanna a corrispondere a e a le spese del Parte_1 CP_2 CP_3 presente grado, che liquida nella somma di euro 3.966,00 per ciascuna di tali parti, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa per un mezzo le spese del secondo grado tra e Controparte_1
e condanna a rifondere a la residua metà, che CP_3 CP_3 Controparte_1 liquida nella somma già dimezzata di euro 1.983,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2019/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
VIALE e dell'avv. NICOLA MARCUCCETTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SERGIO CONTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA CP_2 C.F._2
BERTANI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATI
e
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. MASSIMILIANO GHIGNONE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte condannare il dott. , a tenere indenne e a CP_2 rimborsare a le somme che quest'ultima sia eventualmente condannata a Parte_1 pagare all'attrice, ad ogni titolo” o (in via subordinata) a “risarcire tutti i danni anche da inadempimento subiti dalla stessa e per l'effetto condannare il dott. Parte_1
al pagamento in favore di dell'importo di Euro 12.056,76, CP_2 Parte_1 oltre interessi di legge e rivalutazione.
Soltanto in via subordinata e condizionata, nel caso di accoglimento dei motivi B2, B3,
B4, B6 dell'appello incidentale di e nei limiti già precisati nelle note per l'udienza CP_3 del 3.10.2024, si chiede di condannare la sig.ra alla Controparte_1 restituzione degli importi ricevuti in eccesso rispetto a quanto sarà rideterminato da
Codesta Corte, nel caso in cui il loro rimborso a non fosse interamente Parte_1 posto a carico del dott. CP_2
In tutti i casi con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare gli appelli incidentali svolti contro la comparente e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nei punti e nei capi appellati. Con vittoria di spese ed onorari. In denegata ipotesi di riforma, anche parziale, pronunciare la compensazione delle spese legali.”
Per parte appellata CP_2
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze adita Ill.ma respingere integralmente ed in ogni sua parte l'appello spiegato dalla avverso la sentenza n. 885/2023, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Lucca – dr. Enrico Fontanini, in data 08.09.2023, pubblicata in pari data, nel procedimento R.G. 450/2020, mai notificata;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dello spiegato appello, Voglia condannare la compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale del dr.
in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore in carica, avente sede legale in 10071, Borgaro Torinese
(TO), via Lanzo n. 29, p. iva a manlevare e tenere totalmente indenne il P.IVA_3 medesimo dr. da qualsivoglia somma e/o conseguenza negativa che si CP_2 trovasse costretto a pagare e/o a subire in ragione della emananda sentenza, sollevandolo integralmente da qualunque onere e/o nocumento dovesse derivargli dalla sentenza stessa, per capitale, interessi, rivalutazione, spese, anche legali, e così ogni altra e qualsiasi voce di condanna, a lui sfavorevole, nessuna esclusa;
- Voglia respingere, per i motivi tutti di cui agli scritti di causa, la seguente domanda della “in riforma della sentenza di primo grado, Controparte_3 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia azionata dal Dott. CP_2 quanto agli importi riconosciuti all'attrice a titolo di restituzione compensi corrisposti alla struttura, e, per l'effetto, condannare il Dott. a rifondere all'esponente quanto CP_2 dalla stessa corrisposto, a tale titolo, alla Sig.ra nella denegata Controparte_1 ipotesi di mancato accoglimento del secondo motivo di gravame”;
- Voglia infine respingere ogni e qualsiasi altra domanda spiegata avverso il dr. CP_2
vinte le competenze di lite, oltre spese forfettarie ed accessori di legge (cap ed
[...] iva).”
Per parte appellata e appellante incidentale CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto dalla e, conseguentemente, respingere Parte_1 tutte le domande dalla stessa proposte con l'atto di citazione in appello nonché, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello svolto in via incidentale circa il riparto interno tra struttura e sanitario, contenere gli effetti della rivalsa e/o regresso nei limiti del 50%;
Nel merito, in via di appello incidentale:
- in riforma dell'impugnata pronuncia di primo grado respingere, per i motivi di cui in atti, la domanda di regresso e/o rivalsa ex art. 9 primo comma L. 24/2017 svolta dall'appellante o comunque ogni altra domanda, anche se qualificata in termini di regresso e/o rivalsa e/o manleva e/o risarcitoria, volta ad incidere sul riparto interno, tra struttura e sanitario, delle conseguenze dannose riconosciute in capo all'attrice, ponendo queste definitivamente a carico esclusivo di , nei rapporti interni con il Parte_1
Dott. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell'esponente a CP_2 conseguire da la rifusione delle somme, come meglio indicate in Parte_1 narrativa, corrisposte da all'attrice in esecuzione della sentenza di prime cure a CP_3 garanzia della quota di responsabilità addebitata al Dott. e, per l'effetto, CP_2 condannare la stessa al relativo pagamento in favore di Parte_1 [...]
al netto degli importi che per i medesimi titoli dovessero essere Controparte_3 riconosciuti a carico dell'attrice o del Dott. ed in favore di CP_2 [...]
in accoglimento degli ulteriori motivi di gravame svolti;
in riforma Controparte_3 della sentenza di primo grado, rideterminare la condanna risarcitoria al netto dell'importo di € 4.912,50, pari alle somme corrisposte dall'attrice alla struttura per trattamenti ritenuti, secondo le valutazioni dei CC.TT.UU., non correttamente eseguiti, condannando la Sig.ra a rifondere all'esponente quanto corrisposto alla stessa a tale Controparte_1 titolo;
- in riforma della sentenza di primo grado, rideterminare la condanna risarcitoria al netto dell'importo di € 3.000,00, pari alle somme riconosciute all'attrice a titolo di “danno morale” ovvero al netto della differenza tra tale importo e quello minore che dovesse essere riconosciuto, al medesimo titolo, all'esito del gravame, condannando la Sig.ra
[...]
a rifondere all'esponente quanto corrisposto alla stessa a tale titolo, Controparte_1 ovvero la predetta differenza;
in riforma della sentenza di primo grado, rideterminare la condanna risarcitoria al netto della differenza tra l'importo di € 1.200,00 e quello minore che verrà riconosciuto, a titolo di costi di assistenza legale per la procedura di mediazione, all'esito del gravame, condannando la Sig.ra a rifondere all'esponente la predetta Controparte_1 differenza;
in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia azionata dal Dott. quanto agli importi riconosciuti CP_2 all'attrice a titolo di restituzione compensi corrisposti alla struttura e, per l'effetto, condannare il Dott. a rifondere all'esponente quanto dalla stessa corrisposto, a CP_2 tale titolo, alla Sig.ra nella denegata ipotesi di mancato accoglimento Controparte_1 del secondo motivo di gravame;
in riforma della sentenza di primo grado, rideterminare il regolamento delle spese di lite del giudizio di prime cure nel rispetto della reciproca soccombenza, contenendo la relativa liquidazione nei limiti dei Parametri normativi, tenuto conto dell'attività difensiva in effetti espletata;
revocare e/o annullare e comunque porre nel nulla la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comminata in prime cure, per l'effetto condannando la Sig.ra a rifondere all'esponente quanto a tale titolo corrisposto Controparte_1 dall'esponente. Con il favore, in ogni caso, dei compensi per l'assistenza legale, maggiorati di rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché di tutte le spese di lite, anche del giudizio di primo grado.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 885/2023 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato innanzi al Tribunale di Lucca la Controparte_1 Controparte_4
esponendo:
[...]
• di essersi rivolta alla società convenuta nei primi mesi dell'anno 2018, chiedendo di essere sottoposta a visita da un medico, al fine di ottenere un preventivo con indicati i lavori necessari a “sistemare” in toto la sua bocca;
• effettuata la visita e ricevuto il preventivo, di avere concordato un intervento di implantologia del costo complessivo di euro 8.000,00, avendo optato per le corone in zirconia, più costose di quelle in metallo ceramica;
• che nel maggio dell'anno 2018 erano iniziati i lavori di implantologia effettuati da un medico della , il dott. ; Parte_1 CP_2
• che essa attrice aveva corrisposto alla clinica l'importo pattuito di euro 8.000,00
(come da fattura n. D37 del 18 maggio 2018), e poi ulteriori 202,00 euro;
• che, cominciato “il lavoro”, il dott. lo aveva interrotto, di fatto CP_2 abbandonandola, ed essa, rivoltasi alla , aveva appreso che tale medico Pt_1 non lavorava più nella struttura;
• che a quel punto la clinica l'aveva informata che l'opera come progettata dal dott. era errata e irrealizzabile e che dunque per terminare il lavoro con altri CP_2 dentisti essa avrebbe dovuto scegliere tra due diverse tecniche, comunque pagando ulteriori somme;
• che lei, avendo già pagato integralmente il costo di un lavoro non compiuto e per ammissione della clinica errato, s'era rifiutata, rivolgendosi ad un legale;
• che la condizione della propria bocca era peggiore di quella per curare la quale s'era rivolta alla struttura sanitaria.
L'attrice aveva dunque domandato il ristoro dei danni biologici e delle spese sostenute, che aveva quantificato nella complessiva somma di € 23.990,76, pari a quanto pagato per le cure (€ 8.202,00), al danno biologico permanente (€ 10.601,00), all'inabilità temporanea (€ 2.940,00), al compenso dovuto ad altro dentista, il Dott. (€ 82,00), Per_1 al compenso dovuto alla propria consulente, Dott.ssa (€ 610,00), alle spese vive Per_2 per la mediazione (€ 48,80) ed al compenso dovuto per l'assistenza legale nella mediazione (€ 1.506,96), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
La clinica si era costituita, contestando ogni responsabilità e comunque chiamando in causa il dott. affinché, qualora fossero riconosciute fondate le doglianze CP_2 dell'attrice, questi fosse condannato al risarcimento dei danni nei confronti della paziente,
a tenere indenne e a rimborsare a le somme che quest'ultima fosse Parte_1 eventualmente condannata a pagare, nonché a risarcirle tutti i danni da inadempimento provocati alla stessa trattandosi di libero professionista che aveva Parte_1 deciso ed eseguito in autonomia i trattamenti odontoiatrici contestati.
Il terzo chiamato s'era costituito, contestando d'aver errato e rilevando che ogni sua prestazione era stata resa sotto la puntuale e costante supervisione del Direttore
Sanitario; comunque, aveva chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale, per esserne Controparte_3 integralmente manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza.
L'assicuratore si era costituito, contestando la responsabilità dell'assicurato ed assumendo che ex art. 10 L. 24/2017 la aveva l'obbligo di Parte_1 stipulare una polizza che estendesse la garanzia anche in favore del medico - di talché, non avendo il dott. agito con dolo o colpa grave, se stipulata tale polizza lo CP_2 copriva, mentre se non era stata stipulata era la a doversi fare Parte_1 garante in proprio per il debito risarcitorio, con esclusione, in ogni caso, della possibilità per la struttura di agire poi in regresso nei confronti dell'odontoiatra; aveva altresì contestato il quantum debeatur e rilevato l'inammissibilità della pretesa della paziente di restituzione di quanto pagato in assenza di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
quanto alla copertura assicurativa, aveva richiamato l'art. 18 delle CGA, in forza del quale, ove il fosse stato a conoscenza di eventuali errori medici e/o CP_2 contestazioni del paziente al momento della stipula, la polizza non avrebbe potuto operare;
infine, aveva invocato massimali e franchigie ed eccepito la violazione del patto di gestione della lite ex art. 22 della Condizioni di polizza, rilevando che la Compagnia non riconosceva le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non fossero stati da essa designati.
Alla prima udienza, svoltasi con modalità cartolare il 14.5.2021, l'attrice aveva esteso le proprie domande ai terzi chiamati.
Istruita la causa con ordini di esibizione e attraverso una ctu medico-legale, il tribunale, accertata la malpractice sanitaria, affermava la responsabilità solidale nei confronti della paziente tanto della , a titolo contrattuale, per inadempimento, quanto del dott. CP_5
ex art. 2043 c.c., stante la sua colpa grave, condannando i medesimi a restituire CP_2 alla la somma di euro 4.912,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, CP_1 nonché a corrisponderle la somma di euro 8.149,55 oltre interessi e rivalutazione;
respingeva la domanda di manleva avanzata dalla clinica verso l'odontoiatra; dichiarava la obbligata a tenere indenne il dalla condanna di cui sopra, limitatamente al CP_3 CP_2
50% del totale ed esclusa la franchigia di 500,00 euro;
condannava la convenuta e le terze chiamate a rifondere all'attrice le spese di lite, nonché a corrisponderle la somma di euro 1.000,00 ciascuna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
ha appellato tale sentenza, con un unico, articolato, motivo d'appello, col Parte_1 quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 L.24/2017, e l'illogicità e/o insufficienza della motivazione in ordine al rigetto della sua domanda di rivalsa nei confronti del dott. CP_2
In particolare, secondo l'appellante:
a) vertendosi in un caso di colpa medica grave, la struttura avrebbe avuto diritto ad essere tenuta indenne dal sanitario responsabile degli errori, ed il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 9 L.24/2017 – già applicabile ratione temporis (peraltro omettendo di statuire nel dispositivo sulla sua domanda di manleva); la motivazione a supporto del rigetto era inoltre inadeguata, perché il primo giudice aveva richiamato la sentenza n. 28997/17 della Cassazione
(rectius: n. 28987/19), che era inapplicabile al caso di specie, riguardando una vicenda precedente all'entrata in vigore della L.24/2017; nel caso in esame, in cui la struttura non aveva concorso in prima persona al fatto (ad esempio per carenze sotto il profilo organizzativo), e vi era la colpa grave del medico, l'art. 9 della
L.24/2017, che limitava la rivalsa ai soli casi di dolo e colpa grave, non richiedeva affatto di dimostrare, anche, “un evidente iato tra (grave e straordinaria)
“malpractice” e fisiologica attività economica di impresa” (diversamente da quanto richiesto dalla giurisprudenza per il periodo precedente);
b) in subordine, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di risarcimento per l'inadempimento contrattuale del dott. , invece respinta CP_2 con la motivazione che i danni non sarebbero stati provati: quanto pagato alla paziente, a titolo restitutorio e risarcitorio, era dovuto esclusivamente al contegno del medico e, se non era suscettibile di recupero con l'azione di manleva, costituiva allora una voce di danno.
ha altresì precisato e documentato che nelle more dell'appello, in data Parte_1
4.10.2023, essa aveva già corrisposto alla sig.ra l'importo di euro 13.056,76 e CP_1 tale somma (dedotto il solo importo di 1.000,00 euro ex art. 97 c.p.c.) doveva esserle rifusa dal dott. con interessi di legge e rivalutazione. CP_2 si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione; ha altresì ribadito di aver CP_2 sempre operato sotto la puntuale e costante supervisione del direttore sanitario, dr.
[...]
ed insistito nelle prove orali sul punto;
ha inoltre riproposto, per la denegata Per_3 ipotesi di accoglimento dell'appello spiegato da la richiesta di Parte_1 essere integralmente manlevato da Controparte_3 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per
[...]
i seguenti motivi:
I. era errata la qualifica in termini di colpa grave dell'addebito mosso al sanitario, e comunque il tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua eccezione di tardività dell'allegazione, da parte della struttura, della colpa grave in capo al medico;
II. aveva errato il tribunale nel ritenere implicitamente proposta da parte dell'attrice la domanda di risoluzione del contratto, e dunque doveva essere riformata la condanna alla restituzione degli importi corrisposti alla struttura;
III. era errato il riconoscimento in favore della paziente del danno morale, in difetto di prova del nocumento e comunque nella misura, non consentita dall'art. 139 cod. ass., del 30%; IV. la quantificazione dei costi di assistenza legale nella procedura di mediazione era eccessiva ed in contrasto col DM 55/14 e successive modifiche;
V. aveva errato il primo giudice nel ritenere tardivo il rilievo svolto dall'assicuratore in merito al limite di polizza concernente la restituzione dei compensi;
VI. le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate adottando i valori medi per la fase istruttoria, non essendo state espletate prove costituende, e per la fase decisoria, svolta ex art. 281 sexies c.p.c., e avrebbero dovuto essere almeno parzialmente compensate, stante la soccombenza dell'attrice cui, a fronte dell'originaria richiesta di € 26.491,76, era stato riconosciuto il solo minore importo di € 13.062,05;
VII. era errata la sua condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 1.000,00, posto che essa non aveva affatto posto in essere difese pretestuose o sovrabbondanti, tanto più che la pretesa dell'attrice si era rivelata eccessiva.
A seguito dell'appello incidentale di s'è costituita anche CP_3 Controparte_1 dichiarando di non avere interesse ad interloquire sull'appello principale, ma eccependo l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale di per la parte in cui era CP_3 rivolto nei suoi confronti;
ne ha altresì contestato la fondatezza.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 9.10.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 10.10.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. L'eccepita inammissibilità dell'appello incidentale. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale di nella Controparte_1 CP_3 parte in cui era rivolto contro di lei (dunque, per i motivi 2, 3, 4, 6 e 7), rilevando che con esso l'assicuratore aveva impugnato la sentenza contro un soggetto diverso da quello che aveva proposto appello principale e contro capi diversi da quelli impugnati in via principale, invocando l'orientamento giurisprudenziale che riconosceva “il diritto ad estendere l'appello incidentale anche a capi differenti rispetto a quelli investiti dall'appello principale, nonché nei confronti di soggetti differenti rispetto a quelli nei cui confronti è indirizzato l'appello principale”, ma tralasciando di considerare che l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale era preclusa se l'interesse a proporla, come nel caso in esame, preesisteva all'altrui gravame e sorgeva immediatamente dalla decisione.
L'eccezione è fondata, nei limiti che si vanno ad illustrare. Tale interesse, senza dubbio alcuno, emergeva già dalla lettura della sentenza, visto che la contesta (ed aveva già contestato in primo grado, senza poi appellare la CP_3 sentenza in via principale) che la mancata espressa richiesta di risoluzione contrattuale, da parte dell'allora attrice, avrebbe come conseguenza il mancato venir meno del diritto al compenso per la prestazione professionale, nonché la quantificazione del credito risarcitorio e per spese di lite riconosciute alla paziente.
Ciò, però, in sé considerato, non appare dirimente per ritenere l'impugnazione di CP_3 inammissibile, posto che l'impugnazione incidentale tardiva è in linea di principio ammessa anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale - indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. (cfr. da ult. Cass. 29.5.2024 n.
15100) – ove l'appello principale incida potenzialmente sull'assetto d'interessi contro il quale si rivolge l'appello incidentale.
La ratio dell'art. 334 c.p.c. è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (v. anche Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024, sull'impugnazione incidentale adesiva).
Tuttavia, la ragione dell'orientamento volto ad ampliare l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo poggia pur sempre sul riconoscimento di una correlazione tra
l'impugnazione principale e quella incidentale: l'interesse dell'appellante incidentale all'impugnazione può anche preesistere ed essere stato accantonato, ma è recuperato
(solo) se e nella misura in cui l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (v. Cass. 17/04/2024 n. 10477; 11/11/2020 n.
25285).
Dunque, occorre chiedersi se e in che misura l'appello di abbia messo in Parte_1 discussione l'assetto di interessi dato dalla sentenza di primo grado.
Ebbene, la risposta dev'essere articolata, perché è vero che, come affermato da CP_3
l'appello principale, seppur riferito ai capi concernenti i rapporti tra ed il Parte_1
Dott. è idoneo, in caso di accoglimento, a determinare un differente assetto degli CP_2 interessi sussistenti in capo all'appellante incidentale, potendo dar luogo ad una soccombenza totale o comunque più grave rispetto a quella stabilita dalla pronuncia di primo grado impugnata, e però, al contempo, è vero anche che l'assetto d'interessi che l'appello principale può potenzialmente scardinare attiene unicamente a quel 50% del debito che il tribunale ha posto a suo carico, non anche al 50% del debito che già è stato posto a carico del Dott. . Tale “porzione” di debito non è stata minimamente messa CP_2 in discussione dall'appello dalla clinica e dunque rispetto ad essa l'interesse all'impugnazione è rimasto immutato: esso preesisteva e non è stato incrementato o riattivato dall'appellante principale.
Dunque, l'appello di IS è ammissibile per la porzione di credito della paziente investita dell'impugnazione della clinica, mentre non lo è per l'altra.
A ciò consegue che per la quota di debito che, in ipotesi in accoglimento dell'appello principale, dovesse essere addossata al dott. in questa sede – e solo per quella - CP_2 dovranno essere valutati i motivi d'appello dell'assicuratore volti a contenere il suo obbligo indennitario, sia riducendo il credito della danneggiata (ovviamente limitatamente a lei e al , non anche a che non ha impugnato la liquidazione), sia CP_2 Parte_1 invocando una limitazione di polizza circa il quantum della copertura dell'obbligo restitutorio;
per converso, se l'appello principale dovesse essere respinto non vi sarebbe alcuno spazio per una valutazione dei motivi d'appello incidentali successivi al primo, che resterebbero assorbiti.
3. L'appello principale e il primo motivo d'appello incidentale: la colpa grave e le sue implicazioni.
Con il suo unico motivo d'appello, articolato in due sottomotivi, la clinica ha attinto la decisione di primo grado nella parte in cui aveva respinto la sua domanda di rivalsa e/o risarcitoria nei confronti del dott. CP_2
In particolare, secondo l'appellante;
a) quanto alla domanda di rivalsa, vertendosi in un caso di colpa medica grave, la struttura avrebbe avuto diritto ad essere tenuta indenne dal sanitario responsabile degli errori, ed il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 9 L.24/2017 – già applicabile ratione temporis (peraltro omettendo di statuire nel dispositivo sulla sua domanda di manleva); la motivazione a supporto del rigetto era inoltre inadeguata, perché il primo giudice aveva richiamato la sentenza n.
28997/17 della Cassazione (rectius: n. 28987/19), che era inapplicabile al caso di specie, riguardando una vicenda precedente all'entrata in vigore della L.24/2017; nel caso in esame, in cui la struttura non aveva concorso in prima persona al fatto
(ad esempio per carenze sotto il profilo organizzativo), e vi era la colpa grave del medico, l'art. 9 della L.24/2017, che limitava la rivalsa ai soli casi di dolo e colpa grave, non richiedeva affatto di dimostrare, anche, “un evidente iato tra (grave e straordinaria) “malpractice” e fisiologica attività economica di impresa”
(diversamente da quanto richiesto dalla giurisprudenza per il periodo precedente);
b) quanto alla domanda risarcitoria, proposta in via subordinata rispetto a quella di rivalsa, il tribunale avrebbe dovuto risarcirle il danno conseguente all'inadempimento contrattuale del dott. , individuandosi, tale danno – che CP_2 la sentenza impugnata le aveva negato per difetto di prova – nell'esborso alla paziente, a titolo restitutorio e risarcitorio, rilevando che esso era dovuto esclusivamente al contegno del medico e che, se non era suscettibile di recupero con l'azione di manleva, costituiva allora una voce suscettibile di risarcimento.
Il dott. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione rilevando che, quand'anche fosse CP_2 stata accertata la sua colpa grave (che egli contestava), ciò non sarebbe stato sufficiente a fondare il diritto di rivalsa integrale della struttura, essendo necessaria “quell'abnormità di condotta, da parte del medico, radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili, e, quindi, prevedibili, scelte, anche imprudenti, di un professionista nell'esecuzione della prestazione, tale da doversi ricondurre a fattispecie-limite, di improbabile verificazione, secondo l'insegnamento offerto dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 28987/2019”.
L'assicuratore di , dal canto suo, non soltanto ha contestato l'appello di CP_2 [...]
, ma ha anche attinto, con appello incidentale, la qualifica in termini di colpa Pt_1 grave dell'addebito mosso al sanitario, rilevando al contempo che il tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua eccezione di tardività dell'allegazione, da parte della struttura, della colpa grave in capo al medico.
a) La rivalsa.
Effettivamente, il tribunale nell'esaminare il contegno del dott. aveva affermato CP_2 che esso era gravemente colposo, sebbene non avesse poi motivato le ragioni in concreto di tale giudizio: Quanto alla domanda di rivalsa, ne aveva escluso la fondatezza osservando che: Peraltro, come rilevato da , in effetti nel dispositivo il primo giudice aveva Parte_1 omesso ogni statuizione in merito alla domanda di rivalsa della clinica. Ciò, tuttavia, non costituisce un vizio di omessa pronuncia (ma semmai di omissione materiale emendabile ex art. 287 ss. c.p.c.), vista la parte motiva – da cui ben si evince che a giudizio del tribunale la domanda di rivalsa andava respinta attesa l'accertata corresponsabilità della clinica.
D'altro canto, è vero che il giudice di primo grado in ultima analisi fonda il suo convincimento sull'orientamento giurisprudenziale in forza del quale solo in caso di contegni del medico abnormi la struttura può, nel rapporto interno, andare esente da responsabilità, e che però la pronuncia che espressamente richiama si riferisce alle vicende precedenti l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco: «in tema di danni da
"malpractice" medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi
d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata»
(così Cass. 28987/19).
Ai fatti di causa, invece, si applica ratione temporis l'art. 9 invocato dall'appellante, a mente del quale “L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.
Si tratta allora di verificare, preliminarmente, in forza dell'appello incidentale di se CP_3 la clinica avesse proposto ritualmente una domanda fondata sull'art. 9.
Ebbene, è sufficiente esaminare la sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed il suo atto di chiamata in causa del dott. per escludere che una domanda CP_2 siffatta fosse ravvisabile.
Invero, non solo non ha mai ipotizzato una colpa grave in capo a Parte_1 CP_2 fino alla proprio comparsa conclusionale di primo grado – dubitando, anzi, fino a tale momento che tale odontoiatra avesse mal concepito e/o mal eseguito i trattamenti in oggetto – ma, anche, per il caso in cui fosse emersa l'effettiva responsabilità del dentista, aveva fondato la propria pretesa di rivalsa e/o risarcitoria nei confronti del medesimo non già su di una sua dedotta colpa grave, bensì sul fatto che essa in relazione alla vicenda di causa non avrebbe avuto “alcun potere decisionale sui trattamenti da proporre ai pazienti, né trattarli direttamente, ma si limita ad affidarli alle cure dei liberi professionisti a cui è riservato ogni aspetto medico: dalla diagnosi, alla proposta (o proposte) di trattamento, alla scelta condivisa col paziente del piano di cure da seguire, alla pianificazione ed esecuzione di tutti gli interventi nello stesso concordati.
La Società sostiene i costi di attrezzature, struttura, assistenti e personale che viene messo a disposizione del dentista, al quale poi corrisponde i compensi professionali per il suo operato: le scelte terapeutiche e l'esecuzione dei trattamenti spettano esclusivamente al dentista, senza nessuna interferenza da parte della . Anche nel Pt_2 caso in esame si è limitata a mettere a disposizione le proprie Parte_1 attrezzature ed ha elaborato un preventivo corrispondente esattamente ai trattamenti che il dott. aveva concordato con la sig.ra (e che evidentemente il CP_2 CP_1 dottore aveva ritenuto adeguato rispetto alle richieste della stessa)” (v. p. 21 dell'atto di chiamata del dott. . CP_2
Dunque, a mancare nella domanda di rivalsa della clinica non è soltanto l'espressa invocazione dell'art. 9 della L. 24/17 – cui ben potrebbe supplire il potere di qualificazione giuridica del giudicante – ma, a monte, l'allegazione degli elementi costitutivi di tale fattispecie, in particolare della colpa grave, che della pretesa dell'appellante costituisce il fulcro centrale.
Dopo la legge Gelli, infatti, mantengono pieno rilievo le indicazioni della Suprema Corte in merito al fatto che (a prescindere dai casi in cui sia ravvisabile una responsabilità autonoma e indipendente della struttura rispetto alla condotta colpevole del sanitario, come accade, per fare un esempio, nell'ipotesi di infezioni nosocomiali contratte nel corso del ricovero dal paziente), la struttura risponde comunque per fatto proprio, ex art. 1228
c.c., per aver volontariamente incaricato l'ausiliario, e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, posto che l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento "diretto"; dunque, solo la ravvisabilità di una colpa grave consente alla clinica di esonerarsi da tale responsabilità.
Poiché, appunto, quello della colpa grave è requisito fondante e primario dell'azione di rivalsa di cui all'art. 9 L. 24/2017, in quanto essenziale al fine di connotarne e delinearne la causa petendi esso avrebbe dovuto essere introdotto unitamente alla domanda di rivalsa nell'atto di chiamata in causa del sanitario, e non tardivamente in sede di note conclusive.
Non solo, nel corso del giudizio la sussistenza di detto requisito avrebbe dovuto poi essere provata ex art. 2697 c.c. della struttura deducente, mentre in ordine a tale profilo la è stata assolutamente carente, né avrebbe potuto essere Parte_1 diversamente, non potendosi dedurre elementi di prova relativamente ad una circostanza non ancora – fino a quel momento processuale – dedotta.
Né può dirsi che tale circostanza sia comunque emersa dalla ctu (fermo restando che anche in tal caso permarrebbe la questione d'inammissibilità del rilievo).
Invero, le valutazioni svolte dai CC.TT.UU., se risultano compatibili con l'affermazione di un addebito colposo non meglio qualificato, in alcun modo autorizzano la conclusione, peraltro non motivata, circa la riconducibilità degli addebiti mossi al sanitario alla qualificazione in termini di colpa grave.
Tali valutazioni, infatti, non solo non qualificano mai espressamente come “gravi” le mancanze riscontrate, ma neppure individuano errori così grossolani ed eclatanti da giustificare una tale qualificazione.
In particolare, i ccttuu non hanno affatto affermato (come vorrebbe l'appellante) che il dott. abbia intrapreso il trattamento senza aver in alcun modo studiato il caso CP_2 della paziente ma, solo, che lo studio diagnostico da lui condotto fu inidoneo ed inadeguato, ciò che indica in sé, semplicemente, un comune errore medico, dovuto evidentemente ad una insufficiente conoscenza delle leges artis, non anche un errore macroscoscopico.
D'altro canto, i ccttuu hanno anche valutato l'utilità e la correttezza di talune delle prestazioni effettuate (come l'esecuzione degli impianti apposti in sede 15-17-26), tanto che il primo giudice ha disposto una restituzione solo parziale del prezzo pagato.
Allora, conclusivamente, alcuna rivalsa per colpa grave, ex art. 9 L. 24/17, può essere riconosciuta, vuoi per il difetto di una tempestiva domanda sul punto - e dunque per l'inammissibilità di quella proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado e poi sviluppata in questa sede, in violazione degli artt. 183 (nella formulazione applicabile ratione temporis) e 345 c.p.c. – vuoi, ad abundantiam, per il difetto di prova di una colpa grave in capo al sanitario.
b) Il risarcimento del danno.
Resta allora da decidere della pretesa dell'azienda ad ottenere quanto pagato alla paziente non già a titolo di rivalsa, ma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
Sul punto, il primo giudice aveva respinto la sua pretesa in modo laconico:
Secondo l'appellante, invece, il danno sarebbe evidente e coinciderebbe proprio col dover rimborsare quanto ricevuto dalla paziente e risarcire la medesima.
Ma se così è, una volta escluso il diritto di rivalsa si deve parimenti escludere un diritto risarcitorio fondato esattamente sul medesimo inadempimento del sanitario e sulle medesime conseguenze patrimoniali per l'azienda, perché, altrimenti, facendo rientrar dalla finestra ciò che si è messo fuori dalla porta, l'ordinamento contraddirebbe sé stesso.
La condotta del sanitario non conforme alla leges artis non può essere assunta alla base di due differenti azioni come quelle prospettate dall'appellante, perché quello che viene dedotto da controparte in termini di inadempimento del contratto con la struttura costituisce proprio il riflesso interno, nei rapporti tra struttura e sanitario, della contestazione svolta dalla danneggiata nei confronti della struttura, in termini di inadempimento del contratto con questa concluso. Come sopra osservato, infatti, il sanitario costituisce il mezzo necessario con il quale la struttura adempie alla propria obbligazione nei confronti della paziente. Dunque, proprio perché la struttura si avvale dell'ausiliario ex art. 1228 c.c. (né potrebbe adempiere direttamente), l'inadempimento della stessa nei confronti del paziente, quando si fonda sulla pretesa non corretta esecuzione della prestazione sanitaria secondo le leges artis, presuppone necessariamente il correlativo inadempimento del sanitario nei confronti della struttura.
Poiché l'inadempimento ontologicamente assume una duplice rilevanza, spiegando i propri effetti sia nei rapporti tra struttura e paziente che nei rapporti tra struttura e sanitario, e poiché tale secondo rapporto trova le proprie conseguenze già regolate nell'ambito dell'azione di rivalsa, non può trovare spazio un'ulteriore azione risarcitoria che si fondi pur sempre sul medesimo inadempimento e sui medesimi pregiudizi.
Invero, un'autonomia residua si potrebbe ipotizzare solo laddove i danni lamentati dalla struttura per l'inadempimento del sanitario non si esauriscano nei pregiudizi cagionati al paziente e da questi azionati nei confronti della struttura, ma nel caso in esame di tali pregiudizi ulteriori manca ogni allegazione e, anzi, è la stessa appellante ad affermare espressamente che “In questi termini, in effetti, non paiono configurabili ulteriori danni da inadempimento contrattuale del dott. ”, e a pretendere che il medesimo bene CP_2 della vita (proteggere il proprio patrimonio dalle conseguenze dell'inadempimento del medico) che le è stato negato con l'azione di rivalsa le venga attribuito con quella risarcitoria.
Ma, appunto, seguendo tale ragionamento sarebbe sufficiente mutare la qualificazione della domanda, da rivalsa ad azione risarcitoria per inadempimento, per superare i limiti normativamente imposti dall'art. 9 L. 24/2017, ovvero la presunzione di riparto paritetico sancita dall'art. 2055 terzo comma c.c.
Dunque, in conclusione, l'appello di dev'essere integralmente respinto. Parte_1
4. Gli ulteriori motivi d'appello incidentale.
Come anticipato sub 2, i motivi d'appello incidentale 2 ss., poiché potevano essere legittimamente spesi solo nei confronti dell'ulteriore porzione di responsabilità imputata dalla clinica al medico, una volta negata tale responsabilità sono assorbiti.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto debbono essere rifuse agli appellati e dall'appellante . CP_2 CP_3 Parte_1 Tra l'appellata e l'appellante incidentale invece, tali spese Controparte_1 CP_3 debbono essere compensate per un mezzo e deve rifondere alla paziente (che in CP_3 difetto dell'appello incidentale di non avrebbe avuto interesse a costituirsi in CP_3 appello) l'altra metà perché, se per la metà del credito risarcitorio, posto in discussione nei riguardi di da , l'appello incidentale dell'assicuratore era CP_2 Parte_1 ammissibile (né appariva radicalmente infondato), per l'altra metà era invece inammissibile.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase di trattazione- istruttoria, non espletata, dev'essere riconosciuta in favore di ciascuno degli appellati e la somma di euro 3.966,00, e in favore di la somma di CP_2 CP_3 Controparte_1 euro 1.983,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 885/23 del Tribunale Parte_1 di Lucca, e sull'appello incidentale di Controparte_3
ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od
[...] assorbita, così provvede: respinge l'appello principale;
dichiara l'appello di assorbito per la parte relativa alla porzione di credito CP_3 rimasta a carico di e inammissibile per la porzione di credito Parte_1 rimasta a carico di Controparte_1 condanna a corrispondere a e a le spese del Parte_1 CP_2 CP_3 presente grado, che liquida nella somma di euro 3.966,00 per ciascuna di tali parti, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa per un mezzo le spese del secondo grado tra e Controparte_1
e condanna a rifondere a la residua metà, che CP_3 CP_3 Controparte_1 liquida nella somma già dimezzata di euro 1.983,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.