CASS
Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2023, n. 8781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8781 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25021/2019 R.G. proposto da: IL CC SRL in liquidazione (C.F. 08146822008), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. CORRADO TESTA in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE – ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 80224030587), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: tributi – pregiudizialità logica – sospensione necessaria - esclusione Civile Sent. Sez. 5 Num. 8781 Anno 2023 Presidente: NONNO GIACOMO MARIA Relatore: D'AQUINO FILIPPO Data pubblicazione: 28/03/2023 2 di 6 dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 38/04/2019 depositata in data 14 gennaio 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE FICHERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società IL CC SRL ha impugnato un atto di contestazione di sanzioni per mancato pagamento dell’imposta erariale di consumo e dell’addizionale enti locali per il periodo di imposta 2014, con il quale si accertava un prelievo irregolare di energia pari a Khw 233.977 nel periodo compreso tra il 16 maggio 2010 e il 22 aprile 2013. La società contribuente ha contestato l’atto impositivo, deducendo la pendenza di un giudizio ordinario nei confronti del fornitore di energia elettrica, rispetto al quale ne ha invocato la pregiudizialità, in quanto avente ad oggetto la effettiva determinazione della quantità di energia prelevata. 2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. 3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 14 gennaio 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che la sanzione è stata parametrata in base alla dichiarazione annuale di 3 di 6 consumo e che non ha incidenza nel giudizio tributario l’esito del giudizio ordinario con il fornitore di energia. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. 5. Con ordinanza interlocutoria in data 2 dicembre 2021 la causa è stata rimessa alla Sezione tributaria dalla Sesta Sezione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione all’art. 295 cod. proc. civ., nella parte in cui non è stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio ordinario pendente contro il fornitore di energia. Osserva parte ricorrente che la sospensione necessaria si applica anche al processo tributario. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 295 cod. proc. civ. in relazione al medesimo profilo. 2. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come condivisibilmente dedotto dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte, deve osservarsi che «l’orientamento di codesta S.C. è costante — da oltre un ventennio — nell’affermare che il processo tributario non può essere sospeso in attesa della definizione di una questione sottoposta ad altra giurisdizione, né ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari (la c.d. “pregiudizialità esterna”) e prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio, né ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che regola esclusivamente i 4 di 6 rapporti tra processi tributari (la c.d. “pregiudizialità interna”) (Cass. 30/06/2021, n. 18395; Cass. 20/01/2016, n. 999; Cass. 28/05/2014, n. 12008; Cass. 26/05/2005, n. 11140; Cass. 22/06/2001, n. 8567). Non vale a costituire un precedente contrario, poi, quanto affermato in altra decisione della Quinta sezione civile, secondo cui nel contenzioso tributario è ipotizzabile la sospensione necessaria del processo per la pendenza, davanti al giudice amministrativo, di un giudizio riguardante gli atti amministrativi presupposti dal provvedimento impositivo impugnato, nel solo caso in cui il giudice amministrativo debba decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico giuridico con efficacia di giudicato, essendo detta sospensione finalizzata ad evitare il conflitto di giudicati (Cass. 28/11/2019, n. 31112)». 3. Tale soluzione riposa sul disposto dell'art. 39, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, rapporti ascrivibili (come rilevato dal Pubblico Ministero) alla cd. «pregiudizialità esterna», laddove il comma 1-bis del medesimo articolo regola i rapporti tra diversi giudizi all’interno della giurisdizione tributaria («pregiudizialità interna»). Nel primo caso, la sospensione del giudizio si impone (sospensione necessaria) solo ove sia stata presentata davanti al giudice ordinario querela di falso o nel caso in cui il giudice ordinario debba risolvere una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2016, n. 999). In questi casi il giudice tributario, per espressa disposizione di legge, non può affrontare e risolvere incidenter tantum la questione che eventualmente gli venga sottoposta, per cui è processualmente onerato di applicare la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione del giudizio ordinario (Cass., Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 12008; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2012, n. 24107). 5 di 6 4. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 39, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, il giudice tributario può – invero - conoscere di tutti i punti e delle questioni logicamente pregiudiziali che gli vengano sottoposti, ancorché devoluti ad altre giurisdizioni, e può risolverli incidentalmente. Con particolare riferimento, poi, alla pendenza davanti al giudice amministrativo di un giudizio riguardante eventuali atti amministrativi presupposti (a monte) del provvedimento impositivo impugnato (a valle) - come rilevato nell’ordinanza interlocutoria – non può porsi un tema di sospensione necessaria se ricorre, anche in tal caso, un caso di pregiudizialità logica, ben potendo il giudice tributario fare uso, al pari del giudice ordinario, del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi che si pongano a monte dell’atto impositivo impugnato (Cass., Sez. U., 24 gennaio 2022, n. 1995; Cass., Sez. V, 23 dicembre 2020, n. 29392; Cass., Sez. VI, 8 luglio 2020, n. 14213, 14216, 14217; Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112), ancorché l’atto amministrativo a monte sia stato impugnato, sino a che l’atto amministrativo non venga annullato, con efficacia di giudicato erga omnes, dal giudice amministrativo (Cass., Sez. V, 31 luglio 2007, n. 16937). 5. Nella specie, peraltro, non si pone alcun tema di impugnazione di un atto amministrativo «a monte» dell’atto impositivo, ma solo una pregiudizialità logica, corrente tra l’accertamento a compiersi in sede ordinaria circa la determinazione nel quantum della quantità di energia prelevata e l’accertamento del giudice tributario relativo al pagamento delle imposte dovute per effetto del prelievo irregolare di energia, in relazione ai quali non entra in gioco l’art. 295 cod. proc. civ. La sentenza impugnata, nel negare l’applicazione della sospensione del giudizio, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 6 di 6 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 5 aprile 2022
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE FICHERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società IL CC SRL ha impugnato un atto di contestazione di sanzioni per mancato pagamento dell’imposta erariale di consumo e dell’addizionale enti locali per il periodo di imposta 2014, con il quale si accertava un prelievo irregolare di energia pari a Khw 233.977 nel periodo compreso tra il 16 maggio 2010 e il 22 aprile 2013. La società contribuente ha contestato l’atto impositivo, deducendo la pendenza di un giudizio ordinario nei confronti del fornitore di energia elettrica, rispetto al quale ne ha invocato la pregiudizialità, in quanto avente ad oggetto la effettiva determinazione della quantità di energia prelevata. 2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. 3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 14 gennaio 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che la sanzione è stata parametrata in base alla dichiarazione annuale di 3 di 6 consumo e che non ha incidenza nel giudizio tributario l’esito del giudizio ordinario con il fornitore di energia. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. 5. Con ordinanza interlocutoria in data 2 dicembre 2021 la causa è stata rimessa alla Sezione tributaria dalla Sesta Sezione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione all’art. 295 cod. proc. civ., nella parte in cui non è stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio ordinario pendente contro il fornitore di energia. Osserva parte ricorrente che la sospensione necessaria si applica anche al processo tributario. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 295 cod. proc. civ. in relazione al medesimo profilo. 2. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come condivisibilmente dedotto dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte, deve osservarsi che «l’orientamento di codesta S.C. è costante — da oltre un ventennio — nell’affermare che il processo tributario non può essere sospeso in attesa della definizione di una questione sottoposta ad altra giurisdizione, né ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari (la c.d. “pregiudizialità esterna”) e prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio, né ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che regola esclusivamente i 4 di 6 rapporti tra processi tributari (la c.d. “pregiudizialità interna”) (Cass. 30/06/2021, n. 18395; Cass. 20/01/2016, n. 999; Cass. 28/05/2014, n. 12008; Cass. 26/05/2005, n. 11140; Cass. 22/06/2001, n. 8567). Non vale a costituire un precedente contrario, poi, quanto affermato in altra decisione della Quinta sezione civile, secondo cui nel contenzioso tributario è ipotizzabile la sospensione necessaria del processo per la pendenza, davanti al giudice amministrativo, di un giudizio riguardante gli atti amministrativi presupposti dal provvedimento impositivo impugnato, nel solo caso in cui il giudice amministrativo debba decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico giuridico con efficacia di giudicato, essendo detta sospensione finalizzata ad evitare il conflitto di giudicati (Cass. 28/11/2019, n. 31112)». 3. Tale soluzione riposa sul disposto dell'art. 39, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, rapporti ascrivibili (come rilevato dal Pubblico Ministero) alla cd. «pregiudizialità esterna», laddove il comma 1-bis del medesimo articolo regola i rapporti tra diversi giudizi all’interno della giurisdizione tributaria («pregiudizialità interna»). Nel primo caso, la sospensione del giudizio si impone (sospensione necessaria) solo ove sia stata presentata davanti al giudice ordinario querela di falso o nel caso in cui il giudice ordinario debba risolvere una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2016, n. 999). In questi casi il giudice tributario, per espressa disposizione di legge, non può affrontare e risolvere incidenter tantum la questione che eventualmente gli venga sottoposta, per cui è processualmente onerato di applicare la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione del giudizio ordinario (Cass., Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 12008; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2012, n. 24107). 5 di 6 4. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 39, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, il giudice tributario può – invero - conoscere di tutti i punti e delle questioni logicamente pregiudiziali che gli vengano sottoposti, ancorché devoluti ad altre giurisdizioni, e può risolverli incidentalmente. Con particolare riferimento, poi, alla pendenza davanti al giudice amministrativo di un giudizio riguardante eventuali atti amministrativi presupposti (a monte) del provvedimento impositivo impugnato (a valle) - come rilevato nell’ordinanza interlocutoria – non può porsi un tema di sospensione necessaria se ricorre, anche in tal caso, un caso di pregiudizialità logica, ben potendo il giudice tributario fare uso, al pari del giudice ordinario, del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi che si pongano a monte dell’atto impositivo impugnato (Cass., Sez. U., 24 gennaio 2022, n. 1995; Cass., Sez. V, 23 dicembre 2020, n. 29392; Cass., Sez. VI, 8 luglio 2020, n. 14213, 14216, 14217; Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112), ancorché l’atto amministrativo a monte sia stato impugnato, sino a che l’atto amministrativo non venga annullato, con efficacia di giudicato erga omnes, dal giudice amministrativo (Cass., Sez. V, 31 luglio 2007, n. 16937). 5. Nella specie, peraltro, non si pone alcun tema di impugnazione di un atto amministrativo «a monte» dell’atto impositivo, ma solo una pregiudizialità logica, corrente tra l’accertamento a compiersi in sede ordinaria circa la determinazione nel quantum della quantità di energia prelevata e l’accertamento del giudice tributario relativo al pagamento delle imposte dovute per effetto del prelievo irregolare di energia, in relazione ai quali non entra in gioco l’art. 295 cod. proc. civ. La sentenza impugnata, nel negare l’applicazione della sospensione del giudizio, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 6 di 6 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 5 aprile 2022