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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr R E B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 24.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 25811 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,Via CP_2
Cesare Beccaria n.29, presso l'UR NA , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Paola Tortato giusta procura generale alle liti, a rogito Notaio in Persona_1
IC (RM), del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 4.7.2024 ed iscritto a ruolo il 5.7.2024 la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che con provvedimento datato 30.01.2020 l' CP_2 informava la ricorrente di aver corrisposto in più sulla pensione a lei intestata cat. INVCIV N.
07050101, relativamente al periodo dal 01.01.20015 al 28.02.2020, la somma di € 14.960,90, per i seguenti motivi: “la informo che la pensione numero 07050101 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2015. Dal ricalcolo è derivato, fino al 28 febbraio 2020, un debito a suo carico di euro 14.960,90” ; che avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in data 26.06.2020, rimasto senza risposta.
Esposte alcune considerazioni in diritto la ricorrente concludeva chiedendo di volere:”
1. CP_ dichiarare ed accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 30.01.2020 non sussiste o che lo stesso è da dichiararsi illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici;
Inoltre 1. accertare e dichiarare, in accoglimento delle ragioni espresse in narrativa, che le trattenute sulla CP_ pensione della ricorrente sono illegittime e, per l'effetto, condannare l' con sentenza specifica alla loro restituzione;
2. condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da CP_2 distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere dichiarare cessata la materia del CP_2 contendere “all'esito della verifica dell'avvenuta restituzione delle trattenute operate sulla pensione della ricorrente qualora richiesto da controparte (…) Con compensazione delle spese tenuto conto comunque del contegno processuale dell'Istituto”.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, definiva il giudizio ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell' del 30.01.2020 con cui l' ha CP_2 CP_3 comunicato alla ricorrente di aver corrisposto in più sulla pensione a lei intestata cat. INVCIV N.
07050101, relativamente al periodo dal 01.01.20015 al 28.02.2020, la somma di € 14.960,90, per i seguenti motivi: “la informo che la pensione numero 07050101 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2015. Dal ricalcolo è derivato, fino al 28 febbraio 2020, un debito a suo carico di euro 14.960,90” .
L' ha prodotto comunicazione dell'Istituto del 12.12.2024 avente ad oggetto “ CP_2
Annullamento in Autotutela del Provvedimento, in materia di "Prestazioni pensionistiche - Indebiti"
Indebito numero 15494522 per il periodo 01/01/2017 - 29/02/2020 su pensione 044-700007050101 notificato in data 17/02/2020 al destinatario del provvedimento : ”, con Parte_1 allegata Disposizione n° 700000-24-0436 del 12/12/2024 che ha annullato il provvedimento in oggetto per la seguente motivazione:” L'indebito deriva dal superamento della soglia reddituale per il periodo indicato in oggetto che fa venir meno il diritto alla pensione 044,7000,07050101; CP_ trattandosi di redditi che derivano esclusivamente da prestazioni erogate dall' e note all'Istituto, l'indebito non è ripetibile. Se ne propone l'annullamento così da poter proporre nel giudizio in corso la cessata materia del contendere”. In corso di causa l' ha prodotto estratto cassetto previdenziale del cittadino dal quale si CP_2 evince la “ RESTITITUZIONE INDEB. 15494522 A SEGUITO DI AUTOTUTELA PERIODO
01.09.2023-31.01.2025 PRATICA”, pari ad € 1.887,80, con valuta 7.1.2025.
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. CP_ Per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00, di cui CP_2
€ 1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese oltre iva e cpa da distrarsi.
Roma, 24.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi