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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 210/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 210 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra l
[...]
dei Beni sequestrati e confiscati alla Parte_1
criminalità organizzata, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
) rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1
Reggio Calabria, (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F. ), (C.F.: ,
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ), contumaci. Controparte_4 CodiceFiscale_4
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza emessa il 10 ottobre 2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda presentata da , Controparte_1 CP_2
, e , con la quale era invocato l'annullamento della
[...] Controparte_3 Controparte_4 richiesta di pagamento per l'occupazione abusiva d'un immobile confiscato e affidato all' appellante, previa rideterminazione dell'importo dovuto in 11.670,78 Parte_1 euro, e annullamento della richiesta specificamente rivolta dall'Agenzia nei confronti di CP_4
e .
[...] Controparte_2
2.1. L ha presentato appello contro detto provvedimento, chiedendo la riforma della Pt_1
decisione del Tribunale di Reggio Calabria per i motivi di cui appresso.
2.2. Parte appellante sostiene – innanzitutto – come il Tribunale abbia erroneamente rigettato l'eccezione d'inammissibilità e intervenuta estinzione del giudizio, avanzata per tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria.
2.3. L'appellante argomenta – al riguardo – come la riassunzione sia avvenuta oltre il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa declinatoria della giurisdizione.
2.4. Con ulteriore motivo – poi – l contesta la decisione (assunta dal Tribunale) di Pt_1
considerare la domanda come un nuovo ricorso ex art. 6, d. lgs. n. 150/2011, anziché alla stregua d'una riassunzione del giudizio (instaurato originariamente dinanzi al T.A.R. del
Lazio), decisione basata sulla qualificazione delle controverse richieste di pagamento in termini non già d'ordinanza ingiunzionale, bensì di atti posti a tutela d'un credito patrimoniale dello Stato.
2.5. Sotto altro profilo – ancora – l'appellante ritiene come il Tribunale abbia erroneamente annullato la richiesta di pagamento nei confronti di e , Controparte_4 Controparte_2
basandosi sulla produzione dei certificati di residenza e sulla mancata notifica dell'ordinanza di sfratto: conclusione erronea, ad avviso dell'Agenzia, la semplice occupazione fisica dell'immobile (indipendentemente dalla residenza) essendo sufficiente a giustificare la richiesta di pagamento formulata.
2.6. Agenzia – infine – critica la decisione del primo giudice d'aderire alla stima effettuata dal tecnico nominato da parte attrice, al di là di qualsiasi consulenza d'ufficio, anche in ragione del fatto per il quale i criteri adoperati dall' , basati sugli indici dell'Osservatorio del Pt_1
Mercato Immobiliare (OMI) rivalutati dagli indici ISTAT, fossero corretti e oggettivi.
2 3. Gli appellati, regolarmente avvisati dell'instaurarsi del giudizio di appello, non si sono costituiti e sono rimasti – pertanto – contumaci.
4. All'esito della camera di consiglio del 13 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. L'iniziativa processuale intrapresa dagli appellati (davanti al giudice di prima cura) – invero
– deve qualificarsi come riassunzione.
6.1. Tutti gli elementi (grafici e contenutistici) rinvenibili nel testo dell'atto depongono – infatti
– in tale direzione.
6.2. L'atto è intitolato quale «riassunzione» (espressione peraltro comparente per tre volte nel contesto del libello medesimo), esso consiste nella diffusa riproposizione del ricorso avanzato in precedenza (davanti al giudice amministrativo), il quale ricorso (giurisdizionale amministrativo) è – oltretutto – fisicamente incorporato all'interno del libello stesso, laddove le conclusioni articolate in quest'ultimo insistono nell'annullamento delle “richieste” di pagamento oltreché [degli atti] «ad esso connessi, collegati e/o consequenziali», come proposte innanzi al T.A.R.
7. L'intenzione degli appellati – altrimenti detto – è quella di proseguire (innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) un processo instauratosi altrove, dando corso alle medesime doglianze e riproponendo le stesse rivendicazioni storicamente portate all'attenzione del Tribunale amministrativo.
8. Dovendosi – perciò – qualificare il ricorso (introdotto presso il Tribunale di Reggio Calabria) alla stregua d'una continuazione dell'azione già coltivata presso il Tribunale amministrativo
(e – appunto – conclusasi con la dichiarazione, da parte del giudice speciale, di sussistenza della giurisdizione ordinaria sul caso), l'atto processuale depositato dagli appellati davanti al
Tribunale di Reggio Calabria è tardivo, essendo stato formalizzato a più d'un trimestre dalla data del passaggio giudicato della sentenza amministrativa (declinatoria della giurisdizione).
8.1. Il passaggio in giudicato della ridetta sentenza amministrativa – più precisamente – è intervenuto tre mesi dopo la pubblicazione di essa (occorsa con il deposito in cancelleria del
21 luglio 2015), giacché – dato il combinato disposto degli artt. 105, II c., 87, III c., 92, III c.,
c.p.a. – l'ordinario termine (lungo) semestrale è – in tal caso – ridotto della metà: a questo trimestre va – pertanto – aggiunto l'ulteriore periodo trimestrale contemplato (dall'art. 11, II c.,
c.p.a., coerente con l'art. 59, II c., primo periodo, l. 69/2009) per la riassunzione della causa
(davanti al giudice indicato – dal T.A.R. – come munito di giurisdizione).
3 8.2. La causa avrebbe dovuto – allora – essere riassunta davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria entro il 21 febbraio 2016 (valorizzata – altresì – la sospensione feriale applicabile per il mese di agosto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza amministrativa il 21 novembre 2015), mentre l'iscrizione a ruolo (del ricorso al giudice ordinario) si è perfezionata il 19 maggio 2016, e la notificazione del relativo atto (denominato – come visto
– di "riassunzione") è sopravvenuta l'11 luglio 2016.
8.3. Tenuto conto della scansione temporale suddetta – quindi – laddove si optasse per l'interpretazione dell'atto introduttivo alla stregua d'una riassunzione, quest'ultima sarebbe intempestiva.
9. Attesa l'inosservanza del termine anzidetto, il Tribunale ordinario avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione del processo, ex art. 59, IV c., l. 69/2009.
10. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va accolto, e il processo va dichiarato estinto, perché riassunto tardivamente.
11. La novità della questione e il percorso decisorio sotteso alla sua delibazione consigliano
– nondimeno – la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali, per ambo i gradi di giudizio.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dall Parte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei
[...]
confronti di , , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara estinto il procedimento.
- compensa integralmente fra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 210 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra l
[...]
dei Beni sequestrati e confiscati alla Parte_1
criminalità organizzata, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
) rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1
Reggio Calabria, (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F. ), (C.F.: ,
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ), contumaci. Controparte_4 CodiceFiscale_4
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza emessa il 10 ottobre 2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda presentata da , Controparte_1 CP_2
, e , con la quale era invocato l'annullamento della
[...] Controparte_3 Controparte_4 richiesta di pagamento per l'occupazione abusiva d'un immobile confiscato e affidato all' appellante, previa rideterminazione dell'importo dovuto in 11.670,78 Parte_1 euro, e annullamento della richiesta specificamente rivolta dall'Agenzia nei confronti di CP_4
e .
[...] Controparte_2
2.1. L ha presentato appello contro detto provvedimento, chiedendo la riforma della Pt_1
decisione del Tribunale di Reggio Calabria per i motivi di cui appresso.
2.2. Parte appellante sostiene – innanzitutto – come il Tribunale abbia erroneamente rigettato l'eccezione d'inammissibilità e intervenuta estinzione del giudizio, avanzata per tardività della riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria.
2.3. L'appellante argomenta – al riguardo – come la riassunzione sia avvenuta oltre il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa declinatoria della giurisdizione.
2.4. Con ulteriore motivo – poi – l contesta la decisione (assunta dal Tribunale) di Pt_1
considerare la domanda come un nuovo ricorso ex art. 6, d. lgs. n. 150/2011, anziché alla stregua d'una riassunzione del giudizio (instaurato originariamente dinanzi al T.A.R. del
Lazio), decisione basata sulla qualificazione delle controverse richieste di pagamento in termini non già d'ordinanza ingiunzionale, bensì di atti posti a tutela d'un credito patrimoniale dello Stato.
2.5. Sotto altro profilo – ancora – l'appellante ritiene come il Tribunale abbia erroneamente annullato la richiesta di pagamento nei confronti di e , Controparte_4 Controparte_2
basandosi sulla produzione dei certificati di residenza e sulla mancata notifica dell'ordinanza di sfratto: conclusione erronea, ad avviso dell'Agenzia, la semplice occupazione fisica dell'immobile (indipendentemente dalla residenza) essendo sufficiente a giustificare la richiesta di pagamento formulata.
2.6. Agenzia – infine – critica la decisione del primo giudice d'aderire alla stima effettuata dal tecnico nominato da parte attrice, al di là di qualsiasi consulenza d'ufficio, anche in ragione del fatto per il quale i criteri adoperati dall' , basati sugli indici dell'Osservatorio del Pt_1
Mercato Immobiliare (OMI) rivalutati dagli indici ISTAT, fossero corretti e oggettivi.
2 3. Gli appellati, regolarmente avvisati dell'instaurarsi del giudizio di appello, non si sono costituiti e sono rimasti – pertanto – contumaci.
4. All'esito della camera di consiglio del 13 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. L'iniziativa processuale intrapresa dagli appellati (davanti al giudice di prima cura) – invero
– deve qualificarsi come riassunzione.
6.1. Tutti gli elementi (grafici e contenutistici) rinvenibili nel testo dell'atto depongono – infatti
– in tale direzione.
6.2. L'atto è intitolato quale «riassunzione» (espressione peraltro comparente per tre volte nel contesto del libello medesimo), esso consiste nella diffusa riproposizione del ricorso avanzato in precedenza (davanti al giudice amministrativo), il quale ricorso (giurisdizionale amministrativo) è – oltretutto – fisicamente incorporato all'interno del libello stesso, laddove le conclusioni articolate in quest'ultimo insistono nell'annullamento delle “richieste” di pagamento oltreché [degli atti] «ad esso connessi, collegati e/o consequenziali», come proposte innanzi al T.A.R.
7. L'intenzione degli appellati – altrimenti detto – è quella di proseguire (innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) un processo instauratosi altrove, dando corso alle medesime doglianze e riproponendo le stesse rivendicazioni storicamente portate all'attenzione del Tribunale amministrativo.
8. Dovendosi – perciò – qualificare il ricorso (introdotto presso il Tribunale di Reggio Calabria) alla stregua d'una continuazione dell'azione già coltivata presso il Tribunale amministrativo
(e – appunto – conclusasi con la dichiarazione, da parte del giudice speciale, di sussistenza della giurisdizione ordinaria sul caso), l'atto processuale depositato dagli appellati davanti al
Tribunale di Reggio Calabria è tardivo, essendo stato formalizzato a più d'un trimestre dalla data del passaggio giudicato della sentenza amministrativa (declinatoria della giurisdizione).
8.1. Il passaggio in giudicato della ridetta sentenza amministrativa – più precisamente – è intervenuto tre mesi dopo la pubblicazione di essa (occorsa con il deposito in cancelleria del
21 luglio 2015), giacché – dato il combinato disposto degli artt. 105, II c., 87, III c., 92, III c.,
c.p.a. – l'ordinario termine (lungo) semestrale è – in tal caso – ridotto della metà: a questo trimestre va – pertanto – aggiunto l'ulteriore periodo trimestrale contemplato (dall'art. 11, II c.,
c.p.a., coerente con l'art. 59, II c., primo periodo, l. 69/2009) per la riassunzione della causa
(davanti al giudice indicato – dal T.A.R. – come munito di giurisdizione).
3 8.2. La causa avrebbe dovuto – allora – essere riassunta davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria entro il 21 febbraio 2016 (valorizzata – altresì – la sospensione feriale applicabile per il mese di agosto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza amministrativa il 21 novembre 2015), mentre l'iscrizione a ruolo (del ricorso al giudice ordinario) si è perfezionata il 19 maggio 2016, e la notificazione del relativo atto (denominato – come visto
– di "riassunzione") è sopravvenuta l'11 luglio 2016.
8.3. Tenuto conto della scansione temporale suddetta – quindi – laddove si optasse per l'interpretazione dell'atto introduttivo alla stregua d'una riassunzione, quest'ultima sarebbe intempestiva.
9. Attesa l'inosservanza del termine anzidetto, il Tribunale ordinario avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione del processo, ex art. 59, IV c., l. 69/2009.
10. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va accolto, e il processo va dichiarato estinto, perché riassunto tardivamente.
11. La novità della questione e il percorso decisorio sotteso alla sua delibazione consigliano
– nondimeno – la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali, per ambo i gradi di giudizio.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dall Parte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei
[...]
confronti di , , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara estinto il procedimento.
- compensa integralmente fra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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