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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 08/07/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1074 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali rappresentanti del figlio minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. Piervincenzo De Luca, elettivamente domiciliati in C.F._3
Lanciano, alla via F. Filzi n. 20, presso lo studio del difensore,
- Attori
e
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Enrico Piermartiri, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore,
- Convenuta
Oggetto: azione risarcitoria
Conclusioni: all'udienza del 12 dicembre 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, come da verbale di udienza del
13 giugno 2024, parte attrice e parte convenuta hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate il 2 e 5 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e , in qualità di genitori del minore , hanno Parte_2 Parte_1 Persona_1
convenuto in giudizio la in persona del Presidente pro tempore, al fine di Controparte_1
pagina 1 di 9 accertarne e dichiararne la responsabilità in relazione alle lesioni subite da loro figlio e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di 164.085,63 euro, salvo altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
A supporto della domanda proposta è stato rappresentato che, in data 19 giugno 2021, alle ore 19:00 circa, , in compagnia di sua madre percorreva in direzione sud- Persona_1 Parte_2
nord il lungomare di Fossacesia con un monopattino giocattolo a spinta, allorquando, all'altezza dello stabilimento balneare denominato “Galetta”, cadeva rovinosamente a terra, in quanto la ruota del monopattino si infilava in un tombino sporgente, privo, nel perimetro, delle mattonelle del marciapiede.
Il bambino, lamentando dolori addominali, veniva portato immediatamente presso l'ospedale di
Lanciano, ove, operato d'urgenza, gli veniva asportata la milza a seguito di diagnosi di “shock emorragico da rottura postraumatica della milza – emiperitoneo con sanguinamento attivo fistola pancreatica”.
Gli attori hanno rilevato che lo stato dei luoghi ove avveniva il sinistro si presentava ben curato ed omogeneo, non lasciano pensare, quindi, alla presenza di una zona dissestata, tanto da non allarmare e ingenerare un'attenzione e una diligenza superiore alla media. Inoltre, gli attori hanno rilevato che la
Provincia di Chieti era a conoscenza della problematica relativa al luogo del sinistro, atteso che aveva già tentato di porre riparo in passato.
Gli attori hanno altresì rappresentato che, in data 15 marzo 2022 e in data 8 aprile 2022, il figlio veniva sottoposto a visita dalla commissione medica presso l'INPS per l'accertamento Per_1 dell'invalidità civile e, all'esito, veniva ritenuto portatore di handicap, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
Sicché, sulla scorta degli esiti della disposta CTP medico-legale, gli attori hanno introdotto il presente giudizio, rassegnando le conclusioni sopra richiamate.
2. Si è costituita in giudizio la in persona del Presidente p.t., deducendo, Controparte_1
anzitutto, la condotta imprudente e vietata del danneggiato, volta ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno. Ciò in quanto, in violazione dell'art. 143, comma 2, del Codice della Strada, il minore transitava sul marciapiede con il monopattino. Inoltre, gli sfortunati esiti della caduta, a parere della convenuta, lasciavano presumere che il monopattino fosse condotto in maniera incauta e inappropriata.
Sicché, ferma la responsabilità esclusiva del minore nella produzione dell'incidente, parte convenuta ha rilevato che la situazione di possibile pericolo era comunque suscettibile di essere prevista e superata, se si fosse adottata la normale cautela che si deve prestare quando si percorre un marciapiede pagina 2 di 9 con un mezzo vietato, anche in considerazione della visibilità piena del tombino alle ore 19:00 di una sera d'estate. Da ultimo, parte convenuta ha contestato la quantificazione dei danni operata dagli attori.
3. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., questo giudice, con ordinanza del 15 ottobre
2023, da intendersi integralmente richiamata, si è determinata sulle richieste di prove orali formulate dalle parti, di seguito espletate. Successivamente, all'udienza del 16 novembre 2023, è stato disposto l'espletamento della CTU medico-legale sulla persona del minore . A seguito del Persona_1
deposito della consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti. Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 17 dicembre 2024 questo giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
4. La domanda di parte attrice deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Posta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., in ragione dell'incontestata sussistenza del rapporto di custodia tra la convenuta ed il tratto di strada in cui il sinistro si è Controparte_1
verificato, preliminarmente è opportuno rammentare che, come ribadito in più occasioni dai giudici di legittimità (da ultimo, tra le altre, Cass., sez. III, 9 maggio 2024, n. 12663, di seguito citata, e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, tra cui Cass., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943), la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., ha natura oggettiva e non presunta, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (...) L'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, benché, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito.
Al riguardo, altra giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, definendo il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore
pagina 3 di 9 di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n.
4661, e 6 luglio 2015, n. 13930) (così, Cass., sez. VI, 9 maggio 2018, n. 11024). Sicché, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass., sez. III,
22 giugno 2016, n. 12895). Segnatamente, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., sez. VI, 3 aprile 2019, n. 9315, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
in senso conforme, Cass., sez. III, 22 dicembre 2022, n. 37515, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, nonché Cass., n. 12663 del 2024, cit.).
Tanto premesso in ordine alle coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle risultanze dell'espletata istruttoria si osserva, anzitutto, che gli esiti delle prove orali espletate (cfr. verbale dell'udienza del 16 novembre 2023) hanno confermato la dinamica degli accadimenti per cui è causa nei termini allegati dalla parte attrice, come desumibile, segnatamente, dalle dichiarazioni rese dalla teste , la cui attendibilità non appare inficiata dalle deduzioni Testimone_1 articolate dall'Ente convenuto, in sede di comparsa conclusionale, relative a profili irrilevanti rispetto alla conoscenza dei fatti per cui è causa.
Invero, la teste ha confermato che, il 19 giugno 2021, si trovava sul marciapiede del lungomare di
Fossacesia, all'altezza dello stabilimento balneare denominato “Galetta”, quando, alle ore 19:00 circa, assisteva alla caduta di un bambino con il monopattino (“Era un monopattino giocattolo, forse di
, era a spinta, penso in plastica”), la cui ruota anteriore era vicino ad un tombino metallico CP_2
pagina 4 di 9 “che era anche rialzato”. La teste ha inoltre dichiarato che detto tombino poteva essere proprio Tes_1
quello ritratto nella fotografia mostratale nel corso dell'escussione (di cui al documento n. 1 allegato all'atto di citazione), in quanto, sebbene lungo la strada interessata dal sinistro ce ne fossero diversi, nella foto aveva riconosciuto il tratto di strada in cui detto tombino era collocato, ovvero quello da cui transitava per recarsi sulla spiaggia libera che frequentava, posta accanto al lido “Galetta”. La teste ha evidenziato che nella foto era visibile il rialzo del tombino a cui aveva fatto riferimento, in prossimità del quale si trovava la ruota del monopattino utilizzato dal bambino mentre procedeva insieme a sua madre in direzione sud-nord. Da ultimo, la teste ha precisato che anche il tombino ritratto nella Tes_1 foto riportata nella relazione del Dirigente dell'Ufficio tecnico della Provincia di (allegata alla CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dalla convenuta) poteva essere quello su cui era caduto il minore , riportandosi, sul punto, a quanto già riferito. Persona_1
Si reputa, quindi, comprovato che il solco esistente tra la pavimentazione del marciapiede ed il tombino, determinato dalla mancanza di parte della pavimentazione stessa, in assenza di alcuna idonea segnalazione, sia stata la causa del sinistro in discorso, trattandosi di solco sufficientemente profondo, tanto da creare anche il “rialzo” del tombino, rappresentato dalla teste ed apprezzabile nelle foto prodotte (cfr. all. 1 all'atto di citazione nonché le foto accluse alla relazione prodotta dalla parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), in cui si è ragionevolmente incuneata la ruota del monopattino condotto dal minore, stante la collocazione della stessa, come riferita dalla teste escussa. Peraltro, si osserva che lo stato dei luoghi si presentava particolarmente insidioso per gli utenti del marciapiede, anche in considerazione della ridotta visibilità dell'insidia stradale in discorso - pure per via del colore del materiale bituminoso che circondava parzialmente il tombino, di colore simile alla pavimentazione del marciapiede - e dell'incontestata circostanza che il restante piano di calpestio del marciapiede, anche in prossimità degli altri tombini ivi presenti, si presentava del tutto uniforme, ciò rendendo vieppiù scarsamente prevedibile la situazione di pericolo da parte del minore e della madre, a prescindere dalle condizioni di visibilità determinate dall'orario in cui il sinistro si è verificato. D'altronde, nella relazione redatta dallo stesso Ente convenuto (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), datata 13 marzo 2023, richiamata la descrizione dello stato dei luoghi come riportata in altra nota del 25 maggio 2022, si precisa che “Su detto manufatto – intendendosi per tale il tratto di marciapiede sito lungo la S.P. n.112 “Lungomare di Fossacesia”, nei pressi dello stabilimento balneare la “Galetta” - sono ubicati dei pozzetti con relativi chiusini per cavidotti di pubblica illuminazione uno dei quali potrebbe essere quello che ha procurato il presunto sinistro in quanto si presenta con materiale di raccordo tra telaio-chiusino e mattonelle-marciapiede in parte usurato”, con la precisazione che si è “provveduto nel frattempo a sostituire il riempimento in conglomerato
pagina 5 di 9 bituminoso mediante malta cementizia”, così da riempire il solco sussistente tra la pavimentazione del marciapiede ed il tombino, quale luogo del sinistro per cui è processo (peraltro, riconosciuto dalla teste escussa, cfr. supra), come documentato dallo stesso Ente a mezzo di fotografie accluse alla sopracitata relazione del 2023.
Inoltre, ad ulteriore riscontro della dinamica del sinistro, nei termini sopra riportati, è stato prodotto il referto della U.O.C. di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza dell'ospedale di Lanciano, in cui è riportato l'arrivo del minore presso il nosocomio in data 19 giugno 2021, alle Persona_1
ore 19:38, dunque poco dopo le ore 19:00, quale orario, risultante anche dalla sezione relativa alle condizioni cliniche - in cui il paziente “Riferisce di essere caduto dal monopattino” oltre a rappresentare “dolore in epigastrio, ipocondrio sinistro ed emitorace sinistro” - seguita dalla diagnosi di accettazione di “Emiperitoneo in rottura di milza” con conseguente ricovero urgente per eseguire l'intervento chirurgico di splenectomia.
Si reputa, dunque, che ricorrano i presupposti per ritenere configurabile la responsabilità ex art. 2051
c.c., in capo alla convenuta in giudizio, senza che quest'ultima abbia fornito elementi volti a CP_1
dimostrare la ricorrenza del caso fortuito nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Invero, posto quanto già osservato in punto di imprevedibilità della situazione di pericolo correlata allo stato dei luoghi interessati dal sinistro (da parte sia del minore sia della madre), relativamente al richiamo della previsione di cui all'art. 143, comma 2, del Codice della Strada
(secondo cui “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”) si osserva che l'art. 46 del medesimo testo normativo esclude espressamente dal novero dei veicoli “le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento” (intendendosi il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al d.P.R. n. 495/1992), senza che parte convenuta abbia fornito sul punto alcuna specifica allegazione. L'Ente convenuto si è difatti limitato a geniche deduzioni, soltanto in sede di comparsa conclusionale, relative all'asserita difformità del monopattino in uso al minore rispetto alle prescrizioni di legge ed alla mancata adozione di dispositivi di protezione (quali caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere), di cui, ad ogni modo, non appare tuttavia apprezzabile l'incidenza causale rispetto al sinistro occorso, tenuto conto delle lesioni riportate dal minore di cui alla documentazione sanitaria in atti.
4.1. Quanto all'ammontare dei danni subiti dal minore, sono da ritenere condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il nominato CTU con riferimento alla quantificazione del pregiudizio non patrimoniale, che appaiono tratte all'esito degli opportuni accertamenti e di un'accurata disamina dei fatti in contestazione, nonché acquisite con criteri corretti e con iter logico coerente. Sicché, le pagina 6 di 9 conclusioni del CTU, rispetto alle quali alcun rilievo è stato formulato dalle parti, possono essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente giudizio.
Segnatamente, quanto all'ammontare del danno biologico, il CTU ha accertato che le lesioni causalmente collegate al sinistro, come pure comprovate dalla documentazione medica prodotta, risultano integrate da “Marcata astenia, piastrinosi conseguente a splenectomia, esiti cicatriziali addominali post chirurgici inestetici multipli con pregiudizio estetico lieve moderato, sindrome post traumatica da stress” quale conseguenza di un “Politrauma addominale chiuso con lesione della milza ed emoperitoneo secondari “. Il CTU ha quindi rappresentato che le lesioni descritte “sono da mettere in relazione causale con l'incidente denunciato;
sono coerenti con le prospettate modalità di produzione e più specificatamente sono state causate da politrauma addominale da caduta a terra”, con un interessamento poliorgano rilevato all'esito degli accertamenti eseguiti in ospedale. In particolare, il CTU, all'esito degli espletati accertamenti, ha ritenuto “di assoluto rilievo gli esiti della splenectomia quali la , la e l'iper bilirubinemia”, osservando che Parte_3 Parte_4
“la perdita della milza rappresenta un danno di per sé rilevante anche per la giovane età dell'infortunato, posto che, in aggiunta alla persistente piastrinosi, vi è una aumentata suscettibilità alle infezioni” dovuta “alla ridotta capacità di rimuovere microorganismi dal torrente circolatorio e dal deficit di produzione degli anticorpi” (sul punto cfr. anche la “consulenza interna” fornita dalla
U.O.S. Immunoematologia P.O. di Lanciano del 23 giugno 2021, di cui all'allegato 18 all'atto di citazione).
Inoltre, il CTU ha relazionato anche in ordine al danno estetico patito dal , desumibile Per_1
dalle foto prodotte, integrato da “esiti cicatriziali addominali post chirurgici inestetici multipli con pregiudizio estetico lieve moderato”, rappresentando, altresì, la sussistenza di uno “stato ansioso reattivo post traumatico”. Il CTU ha dunque concluso che “i postumi descritti, sufficientemente stabilizzati e scarsamente emendabili, globalmente considerati, configurano un netto aggravamento dello stato anteriore” con conseguente valutazione di una I.P.P. pari al 22%, mentre, sulla scorta dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria esaminata, ha quantificato l'inabilità temporanea del minore per complessivi 130 giorni, tenuto conto anche di un “ragionevole lasso di tempo per il possibile recupero funzionale”. Nel dettaglio, il CTU ha quantificato come segue l'inabilità temporanea: “- assoluta di giorni 20 (ricovero, posizione assisa, fase algica, deficit deambulatorio); - parziale al 75% di giorni 30 (riduzione edema, posizione prevalentemente assisa, stabilizzazione delle lesioni, terapie); - parziale al 50 % di giorni 30 (periodo di riabilitazione); - parziale al 25 % di giorni
50 (periodo di riabilitazione)”.
pagina 7 di 9 Sicché, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, dunque con attualizzazione al momento della pronuncia, deve procedersi alla liquidazione del risarcimento a titolo di danno biologico permanente, da intendersi nella prospettiva “dinamica”, come utilizzata nella determinazione del valore del punto di invalidità nella redazione delle predette tabelle (variabile in funzione di età e grado di invalidità), comprensivo, pertanto, sia dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia della “sofferenza soggettiva” conseguente, in via di presunzione, alla lesione riportata dal danneggiato, implicante un aumento di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente
“morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno (l'importo base previsto dalla Tabella milanese, pari a 115,00 euro al giorno per inabilità assoluta, comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, dunque 84,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo e 31,00 euro a titolo di danno morale temporaneo).
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto precede, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della disposta CTU medico-legale, reputandosi, altresì, che il danno morale possa ritenersi provato in via presuntiva, tenuto conto dell'entità della lesione e della giovane età del danneggiato.
Si ritiene, invece, che non ricorrano i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale subito, parte attrice non avendo provato la sussistenza di peculiari circostanze volte ad incidere sui profili anatomo-funzionali e relazionali nonché sugli aspetti di sofferenza soggettiva involti dall'accadimento lesivo.
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'attore un risarcimento complessivo pari a 124.223,00 euro a titolo di danno non patrimoniale – inclusivo del pregiudizio conseguente all'inabilità temporanea del danneggiato come accertata dal CTU nei termini sopra riportati - nonché l'ulteriore voce risarcitoria riveniente dalle spese mediche documentate, pari a 162,33 euro (cfr. allegato 16 all'atto di citazione), ritenute dal CTU congrue rispetto al tipo di lesione, nonché attinenti al trauma, dunque, conseguentemente, indispensabili e utili per il miglioramento clinico del danneggiato. Sicché si perviene ad una quantificazione dei danni ristorabili per il complessivo importo di 124.385,33 euro.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali pagina 8 di 9 per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale, in applicazione dell'art. 1282 c.c.
5. Le spese del giudizio, oltre alle spese sostenute dalla parte attrice per la consulenza tecnica di parte, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni, per un valore ricompreso tra i parametri minimi e medi, tenuto conto del valore della controversia individuato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M., dunque con riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, nonché dell'effettiva attività processuale svolta, contenuta per quanto attiene alla fase istruttoria.
Le spese dell'espletata CTU, come liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1074 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di e , quali rappresentanti del figlio minore Parte_2 Parte_1
, nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta Persona_1 CP_1
in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva
[...]
somma di 124.385,33 euro, oltre interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere le spese del giudizio in favore della parte Controparte_1
attrice, che si liquidano in complessivi 10.000,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge, nonché in 515,00 euro per le spese relative alla CTP;
- pone a carico della parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento.
Lanciano, 8 luglio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1074 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali rappresentanti del figlio minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. Piervincenzo De Luca, elettivamente domiciliati in C.F._3
Lanciano, alla via F. Filzi n. 20, presso lo studio del difensore,
- Attori
e
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Enrico Piermartiri, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore,
- Convenuta
Oggetto: azione risarcitoria
Conclusioni: all'udienza del 12 dicembre 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, come da verbale di udienza del
13 giugno 2024, parte attrice e parte convenuta hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate il 2 e 5 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e , in qualità di genitori del minore , hanno Parte_2 Parte_1 Persona_1
convenuto in giudizio la in persona del Presidente pro tempore, al fine di Controparte_1
pagina 1 di 9 accertarne e dichiararne la responsabilità in relazione alle lesioni subite da loro figlio e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di 164.085,63 euro, salvo altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
A supporto della domanda proposta è stato rappresentato che, in data 19 giugno 2021, alle ore 19:00 circa, , in compagnia di sua madre percorreva in direzione sud- Persona_1 Parte_2
nord il lungomare di Fossacesia con un monopattino giocattolo a spinta, allorquando, all'altezza dello stabilimento balneare denominato “Galetta”, cadeva rovinosamente a terra, in quanto la ruota del monopattino si infilava in un tombino sporgente, privo, nel perimetro, delle mattonelle del marciapiede.
Il bambino, lamentando dolori addominali, veniva portato immediatamente presso l'ospedale di
Lanciano, ove, operato d'urgenza, gli veniva asportata la milza a seguito di diagnosi di “shock emorragico da rottura postraumatica della milza – emiperitoneo con sanguinamento attivo fistola pancreatica”.
Gli attori hanno rilevato che lo stato dei luoghi ove avveniva il sinistro si presentava ben curato ed omogeneo, non lasciano pensare, quindi, alla presenza di una zona dissestata, tanto da non allarmare e ingenerare un'attenzione e una diligenza superiore alla media. Inoltre, gli attori hanno rilevato che la
Provincia di Chieti era a conoscenza della problematica relativa al luogo del sinistro, atteso che aveva già tentato di porre riparo in passato.
Gli attori hanno altresì rappresentato che, in data 15 marzo 2022 e in data 8 aprile 2022, il figlio veniva sottoposto a visita dalla commissione medica presso l'INPS per l'accertamento Per_1 dell'invalidità civile e, all'esito, veniva ritenuto portatore di handicap, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
Sicché, sulla scorta degli esiti della disposta CTP medico-legale, gli attori hanno introdotto il presente giudizio, rassegnando le conclusioni sopra richiamate.
2. Si è costituita in giudizio la in persona del Presidente p.t., deducendo, Controparte_1
anzitutto, la condotta imprudente e vietata del danneggiato, volta ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno. Ciò in quanto, in violazione dell'art. 143, comma 2, del Codice della Strada, il minore transitava sul marciapiede con il monopattino. Inoltre, gli sfortunati esiti della caduta, a parere della convenuta, lasciavano presumere che il monopattino fosse condotto in maniera incauta e inappropriata.
Sicché, ferma la responsabilità esclusiva del minore nella produzione dell'incidente, parte convenuta ha rilevato che la situazione di possibile pericolo era comunque suscettibile di essere prevista e superata, se si fosse adottata la normale cautela che si deve prestare quando si percorre un marciapiede pagina 2 di 9 con un mezzo vietato, anche in considerazione della visibilità piena del tombino alle ore 19:00 di una sera d'estate. Da ultimo, parte convenuta ha contestato la quantificazione dei danni operata dagli attori.
3. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., questo giudice, con ordinanza del 15 ottobre
2023, da intendersi integralmente richiamata, si è determinata sulle richieste di prove orali formulate dalle parti, di seguito espletate. Successivamente, all'udienza del 16 novembre 2023, è stato disposto l'espletamento della CTU medico-legale sulla persona del minore . A seguito del Persona_1
deposito della consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti. Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 17 dicembre 2024 questo giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
4. La domanda di parte attrice deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Posta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., in ragione dell'incontestata sussistenza del rapporto di custodia tra la convenuta ed il tratto di strada in cui il sinistro si è Controparte_1
verificato, preliminarmente è opportuno rammentare che, come ribadito in più occasioni dai giudici di legittimità (da ultimo, tra le altre, Cass., sez. III, 9 maggio 2024, n. 12663, di seguito citata, e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, tra cui Cass., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943), la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., ha natura oggettiva e non presunta, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (...) L'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, benché, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito.
Al riguardo, altra giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, definendo il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore
pagina 3 di 9 di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n.
4661, e 6 luglio 2015, n. 13930) (così, Cass., sez. VI, 9 maggio 2018, n. 11024). Sicché, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass., sez. III,
22 giugno 2016, n. 12895). Segnatamente, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., sez. VI, 3 aprile 2019, n. 9315, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
in senso conforme, Cass., sez. III, 22 dicembre 2022, n. 37515, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, nonché Cass., n. 12663 del 2024, cit.).
Tanto premesso in ordine alle coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle risultanze dell'espletata istruttoria si osserva, anzitutto, che gli esiti delle prove orali espletate (cfr. verbale dell'udienza del 16 novembre 2023) hanno confermato la dinamica degli accadimenti per cui è causa nei termini allegati dalla parte attrice, come desumibile, segnatamente, dalle dichiarazioni rese dalla teste , la cui attendibilità non appare inficiata dalle deduzioni Testimone_1 articolate dall'Ente convenuto, in sede di comparsa conclusionale, relative a profili irrilevanti rispetto alla conoscenza dei fatti per cui è causa.
Invero, la teste ha confermato che, il 19 giugno 2021, si trovava sul marciapiede del lungomare di
Fossacesia, all'altezza dello stabilimento balneare denominato “Galetta”, quando, alle ore 19:00 circa, assisteva alla caduta di un bambino con il monopattino (“Era un monopattino giocattolo, forse di
, era a spinta, penso in plastica”), la cui ruota anteriore era vicino ad un tombino metallico CP_2
pagina 4 di 9 “che era anche rialzato”. La teste ha inoltre dichiarato che detto tombino poteva essere proprio Tes_1
quello ritratto nella fotografia mostratale nel corso dell'escussione (di cui al documento n. 1 allegato all'atto di citazione), in quanto, sebbene lungo la strada interessata dal sinistro ce ne fossero diversi, nella foto aveva riconosciuto il tratto di strada in cui detto tombino era collocato, ovvero quello da cui transitava per recarsi sulla spiaggia libera che frequentava, posta accanto al lido “Galetta”. La teste ha evidenziato che nella foto era visibile il rialzo del tombino a cui aveva fatto riferimento, in prossimità del quale si trovava la ruota del monopattino utilizzato dal bambino mentre procedeva insieme a sua madre in direzione sud-nord. Da ultimo, la teste ha precisato che anche il tombino ritratto nella Tes_1 foto riportata nella relazione del Dirigente dell'Ufficio tecnico della Provincia di (allegata alla CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dalla convenuta) poteva essere quello su cui era caduto il minore , riportandosi, sul punto, a quanto già riferito. Persona_1
Si reputa, quindi, comprovato che il solco esistente tra la pavimentazione del marciapiede ed il tombino, determinato dalla mancanza di parte della pavimentazione stessa, in assenza di alcuna idonea segnalazione, sia stata la causa del sinistro in discorso, trattandosi di solco sufficientemente profondo, tanto da creare anche il “rialzo” del tombino, rappresentato dalla teste ed apprezzabile nelle foto prodotte (cfr. all. 1 all'atto di citazione nonché le foto accluse alla relazione prodotta dalla parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), in cui si è ragionevolmente incuneata la ruota del monopattino condotto dal minore, stante la collocazione della stessa, come riferita dalla teste escussa. Peraltro, si osserva che lo stato dei luoghi si presentava particolarmente insidioso per gli utenti del marciapiede, anche in considerazione della ridotta visibilità dell'insidia stradale in discorso - pure per via del colore del materiale bituminoso che circondava parzialmente il tombino, di colore simile alla pavimentazione del marciapiede - e dell'incontestata circostanza che il restante piano di calpestio del marciapiede, anche in prossimità degli altri tombini ivi presenti, si presentava del tutto uniforme, ciò rendendo vieppiù scarsamente prevedibile la situazione di pericolo da parte del minore e della madre, a prescindere dalle condizioni di visibilità determinate dall'orario in cui il sinistro si è verificato. D'altronde, nella relazione redatta dallo stesso Ente convenuto (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), datata 13 marzo 2023, richiamata la descrizione dello stato dei luoghi come riportata in altra nota del 25 maggio 2022, si precisa che “Su detto manufatto – intendendosi per tale il tratto di marciapiede sito lungo la S.P. n.112 “Lungomare di Fossacesia”, nei pressi dello stabilimento balneare la “Galetta” - sono ubicati dei pozzetti con relativi chiusini per cavidotti di pubblica illuminazione uno dei quali potrebbe essere quello che ha procurato il presunto sinistro in quanto si presenta con materiale di raccordo tra telaio-chiusino e mattonelle-marciapiede in parte usurato”, con la precisazione che si è “provveduto nel frattempo a sostituire il riempimento in conglomerato
pagina 5 di 9 bituminoso mediante malta cementizia”, così da riempire il solco sussistente tra la pavimentazione del marciapiede ed il tombino, quale luogo del sinistro per cui è processo (peraltro, riconosciuto dalla teste escussa, cfr. supra), come documentato dallo stesso Ente a mezzo di fotografie accluse alla sopracitata relazione del 2023.
Inoltre, ad ulteriore riscontro della dinamica del sinistro, nei termini sopra riportati, è stato prodotto il referto della U.O.C. di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza dell'ospedale di Lanciano, in cui è riportato l'arrivo del minore presso il nosocomio in data 19 giugno 2021, alle Persona_1
ore 19:38, dunque poco dopo le ore 19:00, quale orario, risultante anche dalla sezione relativa alle condizioni cliniche - in cui il paziente “Riferisce di essere caduto dal monopattino” oltre a rappresentare “dolore in epigastrio, ipocondrio sinistro ed emitorace sinistro” - seguita dalla diagnosi di accettazione di “Emiperitoneo in rottura di milza” con conseguente ricovero urgente per eseguire l'intervento chirurgico di splenectomia.
Si reputa, dunque, che ricorrano i presupposti per ritenere configurabile la responsabilità ex art. 2051
c.c., in capo alla convenuta in giudizio, senza che quest'ultima abbia fornito elementi volti a CP_1
dimostrare la ricorrenza del caso fortuito nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Invero, posto quanto già osservato in punto di imprevedibilità della situazione di pericolo correlata allo stato dei luoghi interessati dal sinistro (da parte sia del minore sia della madre), relativamente al richiamo della previsione di cui all'art. 143, comma 2, del Codice della Strada
(secondo cui “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”) si osserva che l'art. 46 del medesimo testo normativo esclude espressamente dal novero dei veicoli “le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento” (intendendosi il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al d.P.R. n. 495/1992), senza che parte convenuta abbia fornito sul punto alcuna specifica allegazione. L'Ente convenuto si è difatti limitato a geniche deduzioni, soltanto in sede di comparsa conclusionale, relative all'asserita difformità del monopattino in uso al minore rispetto alle prescrizioni di legge ed alla mancata adozione di dispositivi di protezione (quali caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere), di cui, ad ogni modo, non appare tuttavia apprezzabile l'incidenza causale rispetto al sinistro occorso, tenuto conto delle lesioni riportate dal minore di cui alla documentazione sanitaria in atti.
4.1. Quanto all'ammontare dei danni subiti dal minore, sono da ritenere condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il nominato CTU con riferimento alla quantificazione del pregiudizio non patrimoniale, che appaiono tratte all'esito degli opportuni accertamenti e di un'accurata disamina dei fatti in contestazione, nonché acquisite con criteri corretti e con iter logico coerente. Sicché, le pagina 6 di 9 conclusioni del CTU, rispetto alle quali alcun rilievo è stato formulato dalle parti, possono essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente giudizio.
Segnatamente, quanto all'ammontare del danno biologico, il CTU ha accertato che le lesioni causalmente collegate al sinistro, come pure comprovate dalla documentazione medica prodotta, risultano integrate da “Marcata astenia, piastrinosi conseguente a splenectomia, esiti cicatriziali addominali post chirurgici inestetici multipli con pregiudizio estetico lieve moderato, sindrome post traumatica da stress” quale conseguenza di un “Politrauma addominale chiuso con lesione della milza ed emoperitoneo secondari “. Il CTU ha quindi rappresentato che le lesioni descritte “sono da mettere in relazione causale con l'incidente denunciato;
sono coerenti con le prospettate modalità di produzione e più specificatamente sono state causate da politrauma addominale da caduta a terra”, con un interessamento poliorgano rilevato all'esito degli accertamenti eseguiti in ospedale. In particolare, il CTU, all'esito degli espletati accertamenti, ha ritenuto “di assoluto rilievo gli esiti della splenectomia quali la , la e l'iper bilirubinemia”, osservando che Parte_3 Parte_4
“la perdita della milza rappresenta un danno di per sé rilevante anche per la giovane età dell'infortunato, posto che, in aggiunta alla persistente piastrinosi, vi è una aumentata suscettibilità alle infezioni” dovuta “alla ridotta capacità di rimuovere microorganismi dal torrente circolatorio e dal deficit di produzione degli anticorpi” (sul punto cfr. anche la “consulenza interna” fornita dalla
U.O.S. Immunoematologia P.O. di Lanciano del 23 giugno 2021, di cui all'allegato 18 all'atto di citazione).
Inoltre, il CTU ha relazionato anche in ordine al danno estetico patito dal , desumibile Per_1
dalle foto prodotte, integrato da “esiti cicatriziali addominali post chirurgici inestetici multipli con pregiudizio estetico lieve moderato”, rappresentando, altresì, la sussistenza di uno “stato ansioso reattivo post traumatico”. Il CTU ha dunque concluso che “i postumi descritti, sufficientemente stabilizzati e scarsamente emendabili, globalmente considerati, configurano un netto aggravamento dello stato anteriore” con conseguente valutazione di una I.P.P. pari al 22%, mentre, sulla scorta dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria esaminata, ha quantificato l'inabilità temporanea del minore per complessivi 130 giorni, tenuto conto anche di un “ragionevole lasso di tempo per il possibile recupero funzionale”. Nel dettaglio, il CTU ha quantificato come segue l'inabilità temporanea: “- assoluta di giorni 20 (ricovero, posizione assisa, fase algica, deficit deambulatorio); - parziale al 75% di giorni 30 (riduzione edema, posizione prevalentemente assisa, stabilizzazione delle lesioni, terapie); - parziale al 50 % di giorni 30 (periodo di riabilitazione); - parziale al 25 % di giorni
50 (periodo di riabilitazione)”.
pagina 7 di 9 Sicché, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, dunque con attualizzazione al momento della pronuncia, deve procedersi alla liquidazione del risarcimento a titolo di danno biologico permanente, da intendersi nella prospettiva “dinamica”, come utilizzata nella determinazione del valore del punto di invalidità nella redazione delle predette tabelle (variabile in funzione di età e grado di invalidità), comprensivo, pertanto, sia dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia della “sofferenza soggettiva” conseguente, in via di presunzione, alla lesione riportata dal danneggiato, implicante un aumento di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente
“morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno (l'importo base previsto dalla Tabella milanese, pari a 115,00 euro al giorno per inabilità assoluta, comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, dunque 84,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo e 31,00 euro a titolo di danno morale temporaneo).
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto precede, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della disposta CTU medico-legale, reputandosi, altresì, che il danno morale possa ritenersi provato in via presuntiva, tenuto conto dell'entità della lesione e della giovane età del danneggiato.
Si ritiene, invece, che non ricorrano i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale subito, parte attrice non avendo provato la sussistenza di peculiari circostanze volte ad incidere sui profili anatomo-funzionali e relazionali nonché sugli aspetti di sofferenza soggettiva involti dall'accadimento lesivo.
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'attore un risarcimento complessivo pari a 124.223,00 euro a titolo di danno non patrimoniale – inclusivo del pregiudizio conseguente all'inabilità temporanea del danneggiato come accertata dal CTU nei termini sopra riportati - nonché l'ulteriore voce risarcitoria riveniente dalle spese mediche documentate, pari a 162,33 euro (cfr. allegato 16 all'atto di citazione), ritenute dal CTU congrue rispetto al tipo di lesione, nonché attinenti al trauma, dunque, conseguentemente, indispensabili e utili per il miglioramento clinico del danneggiato. Sicché si perviene ad una quantificazione dei danni ristorabili per il complessivo importo di 124.385,33 euro.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali pagina 8 di 9 per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale, in applicazione dell'art. 1282 c.c.
5. Le spese del giudizio, oltre alle spese sostenute dalla parte attrice per la consulenza tecnica di parte, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni, per un valore ricompreso tra i parametri minimi e medi, tenuto conto del valore della controversia individuato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M., dunque con riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, nonché dell'effettiva attività processuale svolta, contenuta per quanto attiene alla fase istruttoria.
Le spese dell'espletata CTU, come liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1074 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di e , quali rappresentanti del figlio minore Parte_2 Parte_1
, nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta Persona_1 CP_1
in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva
[...]
somma di 124.385,33 euro, oltre interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere le spese del giudizio in favore della parte Controparte_1
attrice, che si liquidano in complessivi 10.000,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge, nonché in 515,00 euro per le spese relative alla CTP;
- pone a carico della parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento.
Lanciano, 8 luglio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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