Sentenza 5 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2004, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 75 (Pal. Salone Margherita); presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, difeso dall'avvocato LUCIO CAPRIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSICURAZIONE LAVORO & SICURTÀ, corrente in Milano, società incorporante della S.P.A. Lavoro & Sicurtà in persona dei legali rappresentanti Dott. Giancarlo Caimmi e Dott. Adelchi Cellani, elettivamente domiciliato in Roma VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NO UI UN;
- intimato -
sul 2^ ricorso n^. 13178/00 proposto da:
NO UI UN, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELL'ARTE 66, presso lo studio dell'avvocato FLAVIA SBARRO, difeso dall'avvocato FRANCESCO CAROLI CASAVOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AR IZ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 133/00 della Corte d'Appello di LECCE, seconda sezione civile emessa il 28/1/2000, depositata il 11/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.12.1987 IA IO, esponendo che il 9.8.1986, in uno stabilimento balneare di Torre dell'Orso, aveva riportato lesioni utilizzando un acquascivolo installato e gestito da IN LU, conveniva quest'ultimo in giudizio avanti al Tribunale di Lecce per il risarcimento dei danni.
Il convenuto, costituitosi, contestava la domanda e, in ogni caso, chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia la spa Lavoro e Sicurtà, la quale, costituitasi a sua volta, opponeva nei confronti dell'assicurato la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto di garanzia, oltre a dedurre la infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Il Tribunale con sentenza del 13.6.1996 rigettava la domanda e la decisione era confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza dell'11.3.2000. Per la cassazione di detta sentenza IA IO ha proposto ricorso con tre motivi di impugnazione. Resistono con distinti controricorsi la spa Riunione Adriatica di Sicurtà, incorporante la spa Lavoro e Sicurtà, che ha presentato anche memoria, e IN LU UN, il quale ha pure proposto ricorso incidentale subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente vanno riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorrente principale IA denuncia nel primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 125, 163, 342, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e la motivazione contraddittoria. Lamenta che la Corte d'appello, da un lato, abbia ritenuto che la domanda originaria da lui proposta fosse fondata sulla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. e non pure su quella presunta di cui all'art. 2050 c.c. e, dall'altro, abbia ritenuto che l'esplicito richiamo all'art. 2050 c.c., ancorché svolto durante l'attività difensiva di primo grado, implicasse la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile, nonché abbia giudicato in maniera immotivata ed anzi in contrasto con le risultanze "non pericoloso" l'acquascivolo, nonostante l'incidente ed i suoi effetti. Il motivo non può trovare accoglimento.
Pacifico che l'interpretazione della domanda giudiziale è, nei limiti della corretta motivazione, compito del giudice di merito, nella specie la Corte territoriale di Lecce, con valutazione che concreta una motivazione adeguata, logica ed esente da errori di diritto, ha ritenuto che la domanda originariamente proposta dall'attore (attuale ricorrente) traesse la ragione di diritto esclusivamente nel principio di cui all'art. 2043 c.c., ovvero nella generica responsabilità aquiliana, e non anche nella presunzione di cui all'art. 2050 c.c., ravvisando nella richiesta in tal senso avanzata dal medesimo attore in appello (punto e) del relativo atto) gli estremi di una domanda nuova, facendone quindi derivare la inammissibilità in relazione alla inosservanza del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. Non può, d'altro canto, prestarsi adesione all'assunto di parte ricorrente, secondo cui la Corte, così decidendo, non avrebbe bene inteso l'ampiezza della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio e che, comunque, la qualificazione della domanda, nel senso prospettato con l'atto di appello, avrebbe potuto essere operata d'ufficio dal giudice.
Per un verso, infatti, come si fa del resto rilevare dalla stessa società resistente, il ricorrente si è limitato a dedurre che la domanda era contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, senza indicare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, con quali espressioni tale domanda fosse stata formulata;
e, per altro verso, il potere del giudice di appello di dare una diversa qualificazione giuridica dei fatti non può essere esteso fino a ritenere consentita l'introduzione di una vera e propria mutatio libelli, poiché non può revocarsi in dubbio che la domanda fondata sulla responsabilità ex art. 2050 c.c. sia diversa rispetto a quella ex art. 2043 c.c., implicando la responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 c.c.. Assumendo peraltro parte ricorrente che la Corte leccese non avrebbe potuto dichiarare d'ufficio la novità della domanda in quanto su di essa aveva statuito il primo giudice, deve di contro considerarsi, da un lato, che non è specificato con quale motivazione il primo giudice abbia esaminato e deciso il merito della questione e, dall'altro, per quanto si desume dalla sentenza impugnata, che la corte ha valutato soltanto in via di ipotesi ("ma ove pure si volesse ritenere") che il Tribunale abbia statuito sul merito della causa, sicché l'argomentazione addotta dalla medesima Corte territoriale circa la non includibilità della gestione di un acquascivolo tra le attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. risulta palesemente svolta ad abundantiam.
Nel secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 187, 189, 244 c.p.c. e motivazione contraddittoria, il IA si duole che gli è stata negata la concessione di un termine ai fini dell'indicazione delle generalità dei testi. La censura non può essere accolta, essendo la decisione sul punto in linea con le regole che disciplinano il processo civile, giacché il giudice a quo, rilevato che l'odierno ricorrente dopo aver articolato la prova testimoniale aveva omesso di coltivarla, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e rilevato inoltre che lo stesso ricorrente aveva mancato di indicare specificamente le persone da escutere, rendendo pertanto inammissibile la prova, fatto salvo il discrezionale potere del giudice istruttore di assegnare un termine perentorio per integrare la formulazione, ha ritenuto, con apprezzamento di fatto non sindacabile dal giudice di legittimità, di non potere comunque concedere il termine per l'indicazione dei testi, trattandosi di richiesta che non si giustificava a distanza di lungo tempo ("decenni") dalla prima richiesta del mezzo di prova. Nel terzo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e motivazione inesistente. Il IA lamenta, esulando da una soccombenza diretta, di essere stato condannato a pagare le spese riferite al rapporto contenzioso tra il gestore dell'acquascivolo e la compagnia di assicurazioni in ordine alla effettività e tempestività della denuncia del sinistro e che, sempre senza motivazione alcuna, sono state poste a suo carico tutte le spese del giudizio d'appello (e cioè anche quelle sostenute dalla compagnia di assicurazione, che non aveva avuto rapporti con esso ricorrente).
Il motivo è da disattendere, in quanto le spese del terzo chiamato in giudizio dal convenuto gravano di regola sull'attore, se soccombente, anche se questi non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cfr. Cass. n. 3720/1990, n. 3956/1994, n. 2330/1995), implicita perciò essendo ogni motivazione nell'applicazione del relativo criterio, come di quello generale della soccombenza.
Il ricorso principale va quindi rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale dello IN, proposto in via subordinata, e dunque condizionato (per la conferma dell'obbligo della compagnia di assicurazione Lavoro e Sicurtà di tenerlo indenne dalle conseguenze pregiudizievoli riconducibili all'eventuale accoglimento dell'altrui domanda).
Le spese del presente giudizio sono compensate tra tutte le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004