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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IA EC, all'esito della riserva assunta all'udienza del 14 novembre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557 / 2024, promossa da
SI.ra nata a [...] il [...], ivi residente, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Marchetti e Dario
Restuccia ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv Restuccia, come da procura in atti,
ATTRICE contro
SInora nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n.2, C.F. . C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione immobile senza titolo.
Fatto e diritto
Con ricorso datato 08 febbraio 2024, la SInora premetteva : Parte_1
L'odierna istante è comproprietaria, unitamente alla sorella uterina, SI.ra nata a Parte_2
Messina il 14.07.1943, per la quota indivisa di ½ ciascuno, di un immobile ad uso abitativo, sito in
Messina, Via Vignazze-Fondo Miceli, piano terra, identificato in Catasto Fabbricati di Messina al foglio 121, particelle 132-269, cat. A5, classe 3, 7 vani, 89 mq, rendita € 198,94, come attestato dalle visure catastali e dalla pubblicazione del testamento olografo del padre della ricorrente (all. 1-2-3). -
Nello specifico, il suddetto immobile è stato, dapprima, acquistato con atto di vendita stipulato in data
14.07.1951, n. 1919 Rep. e n. 1406 Racc., dalla SI.ra (madre della ricorrente e Persona_1 della SI.ra e dal di lei marito, SI. (padre della ricorrente), come Parte_2 Persona_2 comprovato dal relativo rogito notarile (all. 4). Alla morte del SI. e della SI.ra Persona_2 Per_1 la ricorrente è divenuta comproprietaria dell'immobile di che trattasi, come sopra spiegato.
[...]
-Con scrittura privata non registrata, stipulata in data 22.03.2014, la SI.ra ha Parte_1 concesso in locazione al SI. l'appartamento in questione, con previsione di un Parte_3 canone mensile di € 160,00 (centosessanta/00) (all. 5). -Il SI. ha omesso, poi, di corrispondere Pt_3 il canone di locazione a decorrere dal mese di Giugno 2016, come si evince dalla lettera di messa in mora del 25.01.2017 (all. 6). -Successivamente, il SI. ha lasciato l'immobile di che Parte_3 trattasi il quale, oggi, risulta essere occupato, indebitamente, da circa cinque anni, in assenza di qualsivoglia contratto e/o titolo autorizzativo e, altresì, senza la corresponsione di alcun canone e/o indennità di occupazione, dalla SI.ra nata a [...] il Controparte_1
22.04.1990. - Appare evidente, ad ogni buon conto, che il contratto di locazione di cui sopra, originariamente stipulato con il SI. è da ritenersi nullo, ai sensi di quanto disposto dall'art. Pt_3
1, comma 346, Legge n. 311/2004, dovendosi, pertanto, qualificare la detenzione odierna quale occupazione sine titulo. -Quanto alla legittimazione di uno dei comproprietari ad agire in giudizio per riottenere la disponibilità materiale dell'immobile, si rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione
- Sez. Sezioni Unite Sentenza, n. 25454 del 13.11.2013, secondo cui le azioni a tutela della proprietà
e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini. -L'odierna ricorrente ha tentato di comporre bonariamente la controversia in atto, introitando il procedimento di mediazione che si è concluso con esito negativo, a causa della mancata partecipazione della sig.ra come comprovato dal verbale stipulato in Controparte_1 data 04.12.2023 (all. 7). -Alla luce di quanto sopra, stante il notevole tempo trascorso dalla data di ingresso della SI.ra all'interno dell'immobile, considerata, inoltre, la mancata CP_1 corresponsione dell'indennità di occupazione ed i conseguenti, evidenti danni cagionati ai legittimi proprietari, avuto riguardo alla occupazione abusiva in atto ed al mancato introito dell'indennità medesima, oltre che alla connessa impossibilità di concedere in locazione l'appartamento, non può non riconoscersi alla ricorrente il diritto di esperire nei confronti della resistente l'azione personale di rilascio e restituzione dell'immobile in questione, a causa della detenzione sine titulo posta in essere da controparte. -In particolare, il danno ingiusto subito dalla ricorrente, cagionato dalla condotta illecita della SI.ra , si concretizza nell'impedito utilizzo del proprio bene CP_1 immobile, oltre che nel mancato introito dell'indennità di occupazione e/o di potenziali canoni locativi derivanti da eventuali, ulteriori conduttori. -A tale proposito, l'indennità di occupazione sine titulo può essere quantificata in una somma non inferiore ad € 9.600,00 (novemilaseicento/00), derivante dalla somma di € 160,00 (come a suo tempo stabilita nel contesto del contratto stipulato con l'originario conduttore, a titolo di canone mensile), moltiplicata per i sessanta mesi circa, ad oggi, di illegittima occupazione da parte dell'odierna resistente. Chiedeva la condanna della resistente al rilascio dell'immobile sito in Messina, Via Vignazze-Fondo Miceli, piano terra ed al risarcimento dei danni in favore della stessa, nell'ammontare minimo di € 160,00 (centosessanta/00) mensili a titolo di indennità di occupazione, da calcolarsi a decorrere dal mese di Febbraio 2019 sino all'effettivo rilascio.
Nella contumacia di parte convenuta, il giudizio veniva istruito con produzione documentale;
con ordinanza datata 07.11.2024 il G.O. disponeva il passaggio della presente causa dal rito ordinario al rito speciale e fissava udienza si sensi dell'art. 420 c.p.c ; quindi rimetteva la causa per la pronuncia della sentenza all'udienza del 14 novembre 2025, che si svolgeva a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della SInora Controparte_1 regolarmente citata in giudizio e non costituitosi.
Ancora in via preliminare va osservato che la domanda è procedibile, avendo l'attrice dato prova di aver proceduto al previo esperimento del tentativo di conciliazione, che pure ha avuto esito negativo.
Ed ancora in via preliminare va riconosciuta la legittimazione attiva della ricorrente , giusta documentazione versata agli atti di causa , come da orientamento giurisprudenziale in materia (Cass.
SS.UU. n. 7305/2014; Cass. Sez. Sezioni Unite Sentenza, n. 25454 del 13.11.2013), avendo la
SInora fornito la prova di esser comproprietaria dell'immobile di cui chiede il Parte_1 rilascio , sito in Messina, Via Vignazze-Fondo Miceli, piano terra, di mq. 89.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Nel chiarire che l'azione personale di rilascio è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario, si precisa che da essa si distingue l'azione di rivendicazione, avente natura reale, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di un titolo valido affinchè possa detenere o continuare a detenere la cosa. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.2.2014, hanno affermato il principio per cui l'azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica, cd. “probatio diabolica”. L'esperibilità della rivendicazione di cui all'art. 948 c.c. presuppone la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce e richiede sia fornita la prova della proprietà del bene che si rivendica;
a tal fine è necessario o produrre un titolo, avente data certa, in base al quale risulti che si sia proprietari da più di vent'anni; oppure che si dia prova, oltre al proprio, anche degli acquisti dei precedenti danti causa fino a che si giunga a un acquisto a titolo originario;
oppure, in alternativa, il compimento dell'usucapione attraverso il cumulo dei successivi possessi uti dominus per il tempo necessario. (Cass. civ., Sez. II, 10 ottobre 2018, n. 25052 nonché Cass. civ., Sez. Unite,
28 marzo 2014, n. 7305). Interviene in merito la Corte di Cassazione, che con ripetuti pronunciamenti, ha affermato il principio secondo il quale, nel caso di azione, qualificata di carattere reale, diretta al rilascio di immobile occupato in carenza di alcun titolo legittimante l'occupazione, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica, l' onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa. (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 9303/09).
Nella fattispecie in esame, parte attrice, pur specificando nell'atto introduttivo di esperire una azione personale di rilascio, non indica né allega il titolo in forza del quale la convenuta avrebbe detenuto ed occupato il bene immobile oggetto di contesa, per cui si profila più correttamente una azione reale di rivendicazione. Ed invero, l'azione di rivendica, pur se di natura reale, ha lo stesso scopo dell'azione personale , ovvero chiedere la restituzione del bene, e si fonda sulla proprietà esclusiva dedotta quale causa petendi. Nulla osta, in ogni caso, a che il giudice, in ossequio al principio iura novit curia, riqualifichi la domanda introduttiva.
Giacché, nel caso che ci occupa, la convenuta non ha contestato l'originaria appartenenza dell'immobile ad un comune dante causa, non avendo esplicitato alcuna difesa di carattere petitorio, ma anzi essendo rimasta estranea ed indifferente al presente giudizio, l' omessa costituzione della stessa può intendersi come mancata contestazione, con ciò alleggerendo l' onere probatorio gravante sull' attore.
E comunque si ritiene che l'attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo dimostrato la provenienza del bene di cui si tratta, in base ai validi titoli di trasferimento prodotti in atti .
La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'immobile sito in Messina, Via Vignazze-Fondo Miceli, piano terra, identificato in Catasto Fabbricati di Messina al foglio 121, particelle 132-269, deve, quindi, essere accolta non risultando che la SInora abbia un titolo in Controparte_1 forza del quale possa detenere l'abitazione, atteso che, non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha consentito una valutazione sulle ragioni che potrebbero legittimare la stessa alla detenzione del bene oggetto di contesa.
Analogamente, merita accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della parte convenuta al pagamento di una indennità di occupazione;
infatti secondo un costante indirizzo della Suprema
Corte di Cassazione “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile” (Cass n. 39/2021 conforme a Cass. n. 21239/2018, Cass. n. 20545/2018 e Cass
n. 1670/2016).
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita da parte convenuta, rimasta contumace;
pertanto, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, si deve riconoscere all'attore il diritto di ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione, come riconosciuto da costante giurisprudenza.
“In caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire
l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass.
19004/2004; Cass. 13630/2001; Cass. 7692/2001; Cass. 1373/1999; Cass. 1123/1998). Quanto alla liquidazione delle somme richieste a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo, “La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (Cass. 13630/2001; Cass. 10498/2006).
Pertanto, l'ammontare del pregiudizio derivante dalla indisponibilità dell'unità immobiliare sita in
Messina, oggetto di causa, può essere determinato, sulla scorta di presunzioni semplici e, in mancanza di elementi di prova specifici , richiamando il criterio del c.d. danno figurativo, con riferimento al valore locativo della res, che appare congruo ed equo fissare nella misura di € 160,00 mensili, con decorrenza dalla data di occupazione .
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della attività difensiva svolta, vengono poste a carico della soccombente parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dalla SInora , Parte_1
1) Accerta e dichiara che la SInora occupa e detiene sine titulo Controparte_1
l'immobile sito in Messina Via Vignazze-Fondo Miceli piano terra;
identificato in Catasto Fabbricati di Messina al foglio 121, particelle 132-269, cat. A5; 2) Condanna la SI.ra a rilasciare il suddetto immobile, libero da Controparte_1 persone e cose, in favore della SI.ra ; Parte_1
3) Condanna la SI.ra al risarcimento dei danni in favore della SI.ra Controparte_1
nella misura di € 160,00 (centosessanta/00) mensili a titolo di indennità di Parte_1 occupazione, a decorrere dal 19/10/2023 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
4) Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate in favore di parte attrice in €
300,00 per esborsi, comprensivi della fase di mediazione ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Messina, 03 dicembre 2025
Il Giudice
IA EC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IA EC, all'esito della riserva assunta all'udienza del 14 novembre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557 / 2024, promossa da
SI.ra nata a [...] il [...], ivi residente, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Marchetti e Dario
Restuccia ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv Restuccia, come da procura in atti,
ATTRICE contro
SInora nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n.2, C.F. . C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione immobile senza titolo.
Fatto e diritto
Con ricorso datato 08 febbraio 2024, la SInora premetteva : Parte_1
L'odierna istante è comproprietaria, unitamente alla sorella uterina, SI.ra nata a Parte_2
Messina il 14.07.1943, per la quota indivisa di ½ ciascuno, di un immobile ad uso abitativo, sito in
Messina, Via Vignazze-Fondo Miceli, piano terra, identificato in Catasto Fabbricati di Messina al foglio 121, particelle 132-269, cat. A5, classe 3, 7 vani, 89 mq, rendita € 198,94, come attestato dalle visure catastali e dalla pubblicazione del testamento olografo del padre della ricorrente (all. 1-2-3). -
Nello specifico, il suddetto immobile è stato, dapprima, acquistato con atto di vendita stipulato in data
14.07.1951, n. 1919 Rep. e n. 1406 Racc., dalla SI.ra (madre della ricorrente e Persona_1 della SI.ra e dal di lei marito, SI. (padre della ricorrente), come Parte_2 Persona_2 comprovato dal relativo rogito notarile (all. 4). Alla morte del SI. e della SI.ra Persona_2 Per_1 la ricorrente è divenuta comproprietaria dell'immobile di che trattasi, come sopra spiegato.
[...]
-Con scrittura privata non registrata, stipulata in data 22.03.2014, la SI.ra ha Parte_1 concesso in locazione al SI. l'appartamento in questione, con previsione di un Parte_3 canone mensile di € 160,00 (centosessanta/00) (all. 5). -Il SI. ha omesso, poi, di corrispondere Pt_3 il canone di locazione a decorrere dal mese di Giugno 2016, come si evince dalla lettera di messa in mora del 25.01.2017 (all. 6). -Successivamente, il SI. ha lasciato l'immobile di che Parte_3 trattasi il quale, oggi, risulta essere occupato, indebitamente, da circa cinque anni, in assenza di qualsivoglia contratto e/o titolo autorizzativo e, altresì, senza la corresponsione di alcun canone e/o indennità di occupazione, dalla SI.ra nata a [...] il Controparte_1
22.04.1990. - Appare evidente, ad ogni buon conto, che il contratto di locazione di cui sopra, originariamente stipulato con il SI. è da ritenersi nullo, ai sensi di quanto disposto dall'art. Pt_3
1, comma 346, Legge n. 311/2004, dovendosi, pertanto, qualificare la detenzione odierna quale occupazione sine titulo. -Quanto alla legittimazione di uno dei comproprietari ad agire in giudizio per riottenere la disponibilità materiale dell'immobile, si rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione
- Sez. Sezioni Unite Sentenza, n. 25454 del 13.11.2013, secondo cui le azioni a tutela della proprietà
e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini. -L'odierna ricorrente ha tentato di comporre bonariamente la controversia in atto, introitando il procedimento di mediazione che si è concluso con esito negativo, a causa della mancata partecipazione della sig.ra come comprovato dal verbale stipulato in Controparte_1 data 04.12.2023 (all. 7). -Alla luce di quanto sopra, stante il notevole tempo trascorso dalla data di ingresso della SI.ra all'interno dell'immobile, considerata, inoltre, la mancata CP_1 corresponsione dell'indennità di occupazione ed i conseguenti, evidenti danni cagionati ai legittimi proprietari, avuto riguardo alla occupazione abusiva in atto ed al mancato introito dell'indennità medesima, oltre che alla connessa impossibilità di concedere in locazione l'appartamento, non può non riconoscersi alla ricorrente il diritto di esperire nei confronti della resistente l'azione personale di rilascio e restituzione dell'immobile in questione, a causa della detenzione sine titulo posta in essere da controparte. -In particolare, il danno ingiusto subito dalla ricorrente, cagionato dalla condotta illecita della SI.ra , si concretizza nell'impedito utilizzo del proprio bene CP_1 immobile, oltre che nel mancato introito dell'indennità di occupazione e/o di potenziali canoni locativi derivanti da eventuali, ulteriori conduttori. -A tale proposito, l'indennità di occupazione sine titulo può essere quantificata in una somma non inferiore ad € 9.600,00 (novemilaseicento/00), derivante dalla somma di € 160,00 (come a suo tempo stabilita nel contesto del contratto stipulato con l'originario conduttore, a titolo di canone mensile), moltiplicata per i sessanta mesi circa, ad oggi, di illegittima occupazione da parte dell'odierna resistente. Chiedeva la condanna della resistente al rilascio dell'immobile sito in Messina, Via Vignazze-Fondo Miceli, piano terra ed al risarcimento dei danni in favore della stessa, nell'ammontare minimo di € 160,00 (centosessanta/00) mensili a titolo di indennità di occupazione, da calcolarsi a decorrere dal mese di Febbraio 2019 sino all'effettivo rilascio.
Nella contumacia di parte convenuta, il giudizio veniva istruito con produzione documentale;
con ordinanza datata 07.11.2024 il G.O. disponeva il passaggio della presente causa dal rito ordinario al rito speciale e fissava udienza si sensi dell'art. 420 c.p.c ; quindi rimetteva la causa per la pronuncia della sentenza all'udienza del 14 novembre 2025, che si svolgeva a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della SInora Controparte_1 regolarmente citata in giudizio e non costituitosi.
Ancora in via preliminare va osservato che la domanda è procedibile, avendo l'attrice dato prova di aver proceduto al previo esperimento del tentativo di conciliazione, che pure ha avuto esito negativo.
Ed ancora in via preliminare va riconosciuta la legittimazione attiva della ricorrente , giusta documentazione versata agli atti di causa , come da orientamento giurisprudenziale in materia (Cass.
SS.UU. n. 7305/2014; Cass. Sez. Sezioni Unite Sentenza, n. 25454 del 13.11.2013), avendo la
SInora fornito la prova di esser comproprietaria dell'immobile di cui chiede il Parte_1 rilascio , sito in Messina, Via Vignazze-Fondo Miceli, piano terra, di mq. 89.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Nel chiarire che l'azione personale di rilascio è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario, si precisa che da essa si distingue l'azione di rivendicazione, avente natura reale, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di un titolo valido affinchè possa detenere o continuare a detenere la cosa. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.2.2014, hanno affermato il principio per cui l'azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica, cd. “probatio diabolica”. L'esperibilità della rivendicazione di cui all'art. 948 c.c. presuppone la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce e richiede sia fornita la prova della proprietà del bene che si rivendica;
a tal fine è necessario o produrre un titolo, avente data certa, in base al quale risulti che si sia proprietari da più di vent'anni; oppure che si dia prova, oltre al proprio, anche degli acquisti dei precedenti danti causa fino a che si giunga a un acquisto a titolo originario;
oppure, in alternativa, il compimento dell'usucapione attraverso il cumulo dei successivi possessi uti dominus per il tempo necessario. (Cass. civ., Sez. II, 10 ottobre 2018, n. 25052 nonché Cass. civ., Sez. Unite,
28 marzo 2014, n. 7305). Interviene in merito la Corte di Cassazione, che con ripetuti pronunciamenti, ha affermato il principio secondo il quale, nel caso di azione, qualificata di carattere reale, diretta al rilascio di immobile occupato in carenza di alcun titolo legittimante l'occupazione, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica, l' onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa. (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 9303/09).
Nella fattispecie in esame, parte attrice, pur specificando nell'atto introduttivo di esperire una azione personale di rilascio, non indica né allega il titolo in forza del quale la convenuta avrebbe detenuto ed occupato il bene immobile oggetto di contesa, per cui si profila più correttamente una azione reale di rivendicazione. Ed invero, l'azione di rivendica, pur se di natura reale, ha lo stesso scopo dell'azione personale , ovvero chiedere la restituzione del bene, e si fonda sulla proprietà esclusiva dedotta quale causa petendi. Nulla osta, in ogni caso, a che il giudice, in ossequio al principio iura novit curia, riqualifichi la domanda introduttiva.
Giacché, nel caso che ci occupa, la convenuta non ha contestato l'originaria appartenenza dell'immobile ad un comune dante causa, non avendo esplicitato alcuna difesa di carattere petitorio, ma anzi essendo rimasta estranea ed indifferente al presente giudizio, l' omessa costituzione della stessa può intendersi come mancata contestazione, con ciò alleggerendo l' onere probatorio gravante sull' attore.
E comunque si ritiene che l'attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo dimostrato la provenienza del bene di cui si tratta, in base ai validi titoli di trasferimento prodotti in atti .
La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'immobile sito in Messina, Via Vignazze-Fondo Miceli, piano terra, identificato in Catasto Fabbricati di Messina al foglio 121, particelle 132-269, deve, quindi, essere accolta non risultando che la SInora abbia un titolo in Controparte_1 forza del quale possa detenere l'abitazione, atteso che, non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha consentito una valutazione sulle ragioni che potrebbero legittimare la stessa alla detenzione del bene oggetto di contesa.
Analogamente, merita accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della parte convenuta al pagamento di una indennità di occupazione;
infatti secondo un costante indirizzo della Suprema
Corte di Cassazione “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile” (Cass n. 39/2021 conforme a Cass. n. 21239/2018, Cass. n. 20545/2018 e Cass
n. 1670/2016).
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita da parte convenuta, rimasta contumace;
pertanto, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, si deve riconoscere all'attore il diritto di ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione, come riconosciuto da costante giurisprudenza.
“In caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire
l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass.
19004/2004; Cass. 13630/2001; Cass. 7692/2001; Cass. 1373/1999; Cass. 1123/1998). Quanto alla liquidazione delle somme richieste a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo, “La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (Cass. 13630/2001; Cass. 10498/2006).
Pertanto, l'ammontare del pregiudizio derivante dalla indisponibilità dell'unità immobiliare sita in
Messina, oggetto di causa, può essere determinato, sulla scorta di presunzioni semplici e, in mancanza di elementi di prova specifici , richiamando il criterio del c.d. danno figurativo, con riferimento al valore locativo della res, che appare congruo ed equo fissare nella misura di € 160,00 mensili, con decorrenza dalla data di occupazione .
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della attività difensiva svolta, vengono poste a carico della soccombente parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dalla SInora , Parte_1
1) Accerta e dichiara che la SInora occupa e detiene sine titulo Controparte_1
l'immobile sito in Messina Via Vignazze-Fondo Miceli piano terra;
identificato in Catasto Fabbricati di Messina al foglio 121, particelle 132-269, cat. A5; 2) Condanna la SI.ra a rilasciare il suddetto immobile, libero da Controparte_1 persone e cose, in favore della SI.ra ; Parte_1
3) Condanna la SI.ra al risarcimento dei danni in favore della SI.ra Controparte_1
nella misura di € 160,00 (centosessanta/00) mensili a titolo di indennità di Parte_1 occupazione, a decorrere dal 19/10/2023 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
4) Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate in favore di parte attrice in €
300,00 per esborsi, comprensivi della fase di mediazione ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Messina, 03 dicembre 2025
Il Giudice
IA EC