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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1606/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1234 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1234 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1234 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1234 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6713/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:preso atto del discarico parziale da parte del Comune conferma la CMC e insiste sulle spese.
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la parte ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI anni 2020, 2021, 2022 e 2023 n. 1234 del 08.10.2024, notificato il 03.02.2025, avente ad oggetto il tributo locale per la tassa rifiuti (TARI) relativo all'unità immobiliare sita in Indirizzo_1 n. 30, residenza della ricorrente, per un importo complessivo pari ad euro 2.709,00.
A fondamento dell'azione, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per insussistenza dei presupposti impositivi, sostenendo che l'immobile è stato occupato solo a far data dal 04.04.2023, come comprovato dal certificato storico di residenza e dal contratto di locazione stipulato il 28.03.2023 tra il coniuge e l'ATERP, sicché l'imposta non può essere posta a carico per le annualità 2020, 2021, 2022 e per la parte del 2023 antecedente all'occupazione. Richiama la violazione dei principi di capacità contributiva e delle norme regolamentari comunali, invocando l'annullamento dell'avviso impugnato e, in via subordinata, la riduzione al minimo edittale per il solo anno 2023.
A supporto, allega certificato storico di residenza, certificato contestuale di stato civile e stato di famiglia, contratto di locazione e documentazione attestante la data di effettiva occupazione. Chiede, pertanto,
l'annullamento dell'avviso impugnato e la condanna del resistente alle spese.
Si è costituito il Comune di Reggio Calabria, che deduce di aver rideterminato la pretesa in euro 804,00 mediante discarico parziale fino al 03.04.2023; prende atto del contratto di locazione stipulato il 28/03/2023 tra la ricorrente e l'Aterp. Conclude chiedendo di riconoscere la legittimità della pretesa di € 804,00, così come rideterminata mediante il discarico della tassa fino al 03/04/2023.
Nella odierna udienza pubblica parte ricorrente ha preso atto del discarico del Comune, ha confermato la cessazione della materia del contendere, solo insistendo sulle spese di lite;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il provvedimento di discarico parziale è in atti e non ha formato oggetto di contestazione.
Pertanto può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo state riconosciute fondate le ragioni di parte ricorrente sia pure in relazione ad una delle domande subordinate.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere e condanna il Comune alle spese di lite che liquida come in dispositivo, nella misura che però tiene conto dell'autotutela.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune alle spese di lite che liquida in euro 200,00 da distrarsi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1606/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1234 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1234 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1234 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1234 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6713/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:preso atto del discarico parziale da parte del Comune conferma la CMC e insiste sulle spese.
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la parte ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI anni 2020, 2021, 2022 e 2023 n. 1234 del 08.10.2024, notificato il 03.02.2025, avente ad oggetto il tributo locale per la tassa rifiuti (TARI) relativo all'unità immobiliare sita in Indirizzo_1 n. 30, residenza della ricorrente, per un importo complessivo pari ad euro 2.709,00.
A fondamento dell'azione, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per insussistenza dei presupposti impositivi, sostenendo che l'immobile è stato occupato solo a far data dal 04.04.2023, come comprovato dal certificato storico di residenza e dal contratto di locazione stipulato il 28.03.2023 tra il coniuge e l'ATERP, sicché l'imposta non può essere posta a carico per le annualità 2020, 2021, 2022 e per la parte del 2023 antecedente all'occupazione. Richiama la violazione dei principi di capacità contributiva e delle norme regolamentari comunali, invocando l'annullamento dell'avviso impugnato e, in via subordinata, la riduzione al minimo edittale per il solo anno 2023.
A supporto, allega certificato storico di residenza, certificato contestuale di stato civile e stato di famiglia, contratto di locazione e documentazione attestante la data di effettiva occupazione. Chiede, pertanto,
l'annullamento dell'avviso impugnato e la condanna del resistente alle spese.
Si è costituito il Comune di Reggio Calabria, che deduce di aver rideterminato la pretesa in euro 804,00 mediante discarico parziale fino al 03.04.2023; prende atto del contratto di locazione stipulato il 28/03/2023 tra la ricorrente e l'Aterp. Conclude chiedendo di riconoscere la legittimità della pretesa di € 804,00, così come rideterminata mediante il discarico della tassa fino al 03/04/2023.
Nella odierna udienza pubblica parte ricorrente ha preso atto del discarico del Comune, ha confermato la cessazione della materia del contendere, solo insistendo sulle spese di lite;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il provvedimento di discarico parziale è in atti e non ha formato oggetto di contestazione.
Pertanto può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo state riconosciute fondate le ragioni di parte ricorrente sia pure in relazione ad una delle domande subordinate.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere e condanna il Comune alle spese di lite che liquida come in dispositivo, nella misura che però tiene conto dell'autotutela.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune alle spese di lite che liquida in euro 200,00 da distrarsi