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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18034/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Esecuzioni mobiliari VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18034/2024 tra
con il patrocinio dell'avv. GERARDI Giuseppe in forza Parte_1 di procura alle liti 24.9.24 ATTORE e
assistita dall'avv. Pelissero Monica Silvia in forza di procura alle liti Controparte_1
3.6.2024 CONVENUTA
CONVENUTO CONTUMACE Controparte_2
Oggi 14 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Mara Battaglia in sost. per delega orale Parte_1 dell'avv. GERARDI GIUSEPPE e
- per l'avv. PELISSERO MONICA SILVIA. Controparte_1
Per nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. Battaglia precisa le conclusioni prendendo atto del pagamento della prima rata ma cita l'art. 19 comma 1 quater del DPR 602/1973 che prevede espressamente che il pagamento della prima rata determianl'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o che non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva e non sia stata già emesso provvedimento di assegnazione. L'avv. Battaglia nulla oppone sulla cessazione della materia del contendere ma insiste per la liquidazione elle spese in base alla soccombenza virtuale. L'avv. Pelissero precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e osserva che la controparte non ha svolto difese e non ha depositato memorie istruttorie e la opponente ha dovuto recarsi presso al fine di avere contezza della propria posizione. Chiede CP_3 pertanto di non procedere con la condanna alle spese stante il comportamento processuale della controparte e insiste per la compensazione delle spese. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18034/2024 promossa da: tra
con il patrocinio dell'avv. GERARDI Giuseppe in forza Parte_1 di procura alle liti 24.9.24
ATTORE
e
assistita dall'avv. Pelissero Monica Silvia in forza di procura alle liti Controparte_1
3.6.2024
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , con ricorso del 03.06.2024, ha proposto opposizione avverso l'atto di Controparte_1 pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084202400014594000, per il mancato pagamento di sette cartelle esattoriali e ne ha chiesto l'annullamento eccependo la nullità/illegittimità dell'atto opposto per: 1) omessa notifica dell'atto di pignoramento e degli atti sottostanti;
2) intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'atto di pignoramento;
3) irregolarità formale del ruolo e 4) difetto di motivazione dell'atto impugnato.
(in seguito ) si è costituita in giudizio eccependo Controparte_4 CP_3
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto.
Con decreto del 16.08.2024, il G.E. ha sospeso l'esecuzione e assegnato i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
ha introdotto il presente giudizio di merito rilevando che le cartelle di pagamento CP_3
“oggetto di sgravio” indicate dalla opponente nelle note scritte del 19.07.2024 e prese in considerazione dal G.E. ai fini della concessione della sospensione dell'esecuzione non erano pagina 2 di 4 contenute nell'atto di pignoramento opposto e non costituivano oggetto del giudizio. Ha, poi, sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione rilevando che la notificazione dell'atto di pignoramento era stata ritualmente eseguita via pec;
che l'eccezione di prescrizione era destituita di fondamento alla luce degli atti di interruzione della prescrizione prodotti;
che in ordine a eventuali vizi del ruolo non era legittimata passivamente e, in ogni caso, si CP_3 trattava di vizi che non potevano essere dedotti in sede di opposizione al pignoramento, non avendo controparte proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali azionate con l'atto opposto e che l'atto impugnato era adeguatamente motivato.
ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la validità dei crediti CP_3 richiesti, nonché la legittimità dell'atto di pignoramento opposto e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta dalla Sig.ra in suo danno, con vittoria di spese e competenze di CP_1 giudizio, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
si è costituita in giudizio e ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
a) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria azioanta con l'atto di pignoramento con conseguente insussistenza del diritto di di CP_3 procedere ad esecuzione forzata, ovvero la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del ruolo esattoriale, con conseguente non debenza degli importi richiesti ovvero dichiarare la inesistenza e/o omessa notifica dell'atto impugnato;
b) dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato e per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia dell'atto medesimo;
c) dichiarare la cancellazione del ruolo opposto, con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto, con vittoria di spese.
Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. ha dato atto di aver presentato la Controparte_1 domanda di rateizzazione e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come precisate nel verbale.
2. , nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., ha dato atto di aver presentato Controparte_1 domanda di rateizzazione e di aver pagato la prima rata e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
A sostegno delle proprie allegazioni ha prodotto istanza di rateizzazione 3.2.2025, accettazione di e pagamento della prima rata di € 317,77 (docc. 20, 21 e 22). CP_3
L'art. 19 del D.p.R. 602/1973 e s.m.i. al comma 1 quater2 dispone che: “Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. pagina 3 di 4 Alla luce delle risultanze, non essendovi prova dell'assegnazione della somma, ovvero che il terzo abbia dato esecuzione all'ordine contenuto nell'atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR
602/1973, l'azione esecutiva radicata da con atto di pignoramento dei crediti verso terzi CP_3
n. 11084202400014594000, notificatole in data 26.04.2024 si è estinta e, pertanto, è cessata la materia del contendere sulle domande proposte con la presente opposizione.
3. In ordine alle spese di lite, ha chiesto che le stesse venissero Controparte_1 compensate, mentre ha chiesto la condanna della opponente al rimborso delle spese. CP_3
La domanda di compensazione delle spese di lite appare accoglibile.
Alla luce della cessazione della materia del contendere, le spese devono, infatti, essere decise in forza del principio di soccombenza virtuale sulla base di una sommaria valutazione della fondatezza dell'opposizione.
Applicando tale principio, si ritiene che il primo motivo di opposizione costituito dalla mancata notifica dell'atto pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084202400014594000, sarebbe stato verosimilmente accolto.
ha prodotto la notifica effettuata via pec al terzo pignorato CP_3 Controparte_2
del 20.5.2024 (doc. 2.1 ) ma non ha prodotto documentazione idonea ad
[...] CP_3 attestare la notifica dell'atto alla debitrice esecutata, limitandosi a depositare una videata del portale WEB PUBLISHING del 19.6.24 dalla quale l'esito della notifica a è il Controparte_1 seguente: “esito Ancora non pervenuto dal vettore postale. Si prega di riprovare in seguito”
(doc. 2.2 ). CP_3
Alla luce delle considerazioni svolte, non vi è prova della rituale notificazione dell'atto di pignoramento a parte debitrice con la conseguenza dell'inesistenza del pignoramento e del verosimile accoglimento dell'opposizione.
Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Esecuzioni mobiliari VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18034/2024 tra
con il patrocinio dell'avv. GERARDI Giuseppe in forza Parte_1 di procura alle liti 24.9.24 ATTORE e
assistita dall'avv. Pelissero Monica Silvia in forza di procura alle liti Controparte_1
3.6.2024 CONVENUTA
CONVENUTO CONTUMACE Controparte_2
Oggi 14 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Mara Battaglia in sost. per delega orale Parte_1 dell'avv. GERARDI GIUSEPPE e
- per l'avv. PELISSERO MONICA SILVIA. Controparte_1
Per nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. Battaglia precisa le conclusioni prendendo atto del pagamento della prima rata ma cita l'art. 19 comma 1 quater del DPR 602/1973 che prevede espressamente che il pagamento della prima rata determianl'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o che non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva e non sia stata già emesso provvedimento di assegnazione. L'avv. Battaglia nulla oppone sulla cessazione della materia del contendere ma insiste per la liquidazione elle spese in base alla soccombenza virtuale. L'avv. Pelissero precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e osserva che la controparte non ha svolto difese e non ha depositato memorie istruttorie e la opponente ha dovuto recarsi presso al fine di avere contezza della propria posizione. Chiede CP_3 pertanto di non procedere con la condanna alle spese stante il comportamento processuale della controparte e insiste per la compensazione delle spese. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18034/2024 promossa da: tra
con il patrocinio dell'avv. GERARDI Giuseppe in forza Parte_1 di procura alle liti 24.9.24
ATTORE
e
assistita dall'avv. Pelissero Monica Silvia in forza di procura alle liti Controparte_1
3.6.2024
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , con ricorso del 03.06.2024, ha proposto opposizione avverso l'atto di Controparte_1 pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084202400014594000, per il mancato pagamento di sette cartelle esattoriali e ne ha chiesto l'annullamento eccependo la nullità/illegittimità dell'atto opposto per: 1) omessa notifica dell'atto di pignoramento e degli atti sottostanti;
2) intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'atto di pignoramento;
3) irregolarità formale del ruolo e 4) difetto di motivazione dell'atto impugnato.
(in seguito ) si è costituita in giudizio eccependo Controparte_4 CP_3
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto.
Con decreto del 16.08.2024, il G.E. ha sospeso l'esecuzione e assegnato i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
ha introdotto il presente giudizio di merito rilevando che le cartelle di pagamento CP_3
“oggetto di sgravio” indicate dalla opponente nelle note scritte del 19.07.2024 e prese in considerazione dal G.E. ai fini della concessione della sospensione dell'esecuzione non erano pagina 2 di 4 contenute nell'atto di pignoramento opposto e non costituivano oggetto del giudizio. Ha, poi, sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione rilevando che la notificazione dell'atto di pignoramento era stata ritualmente eseguita via pec;
che l'eccezione di prescrizione era destituita di fondamento alla luce degli atti di interruzione della prescrizione prodotti;
che in ordine a eventuali vizi del ruolo non era legittimata passivamente e, in ogni caso, si CP_3 trattava di vizi che non potevano essere dedotti in sede di opposizione al pignoramento, non avendo controparte proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali azionate con l'atto opposto e che l'atto impugnato era adeguatamente motivato.
ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la validità dei crediti CP_3 richiesti, nonché la legittimità dell'atto di pignoramento opposto e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta dalla Sig.ra in suo danno, con vittoria di spese e competenze di CP_1 giudizio, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
si è costituita in giudizio e ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
a) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria azioanta con l'atto di pignoramento con conseguente insussistenza del diritto di di CP_3 procedere ad esecuzione forzata, ovvero la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del ruolo esattoriale, con conseguente non debenza degli importi richiesti ovvero dichiarare la inesistenza e/o omessa notifica dell'atto impugnato;
b) dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato e per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia dell'atto medesimo;
c) dichiarare la cancellazione del ruolo opposto, con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto, con vittoria di spese.
Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. ha dato atto di aver presentato la Controparte_1 domanda di rateizzazione e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come precisate nel verbale.
2. , nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., ha dato atto di aver presentato Controparte_1 domanda di rateizzazione e di aver pagato la prima rata e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
A sostegno delle proprie allegazioni ha prodotto istanza di rateizzazione 3.2.2025, accettazione di e pagamento della prima rata di € 317,77 (docc. 20, 21 e 22). CP_3
L'art. 19 del D.p.R. 602/1973 e s.m.i. al comma 1 quater2 dispone che: “Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. pagina 3 di 4 Alla luce delle risultanze, non essendovi prova dell'assegnazione della somma, ovvero che il terzo abbia dato esecuzione all'ordine contenuto nell'atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR
602/1973, l'azione esecutiva radicata da con atto di pignoramento dei crediti verso terzi CP_3
n. 11084202400014594000, notificatole in data 26.04.2024 si è estinta e, pertanto, è cessata la materia del contendere sulle domande proposte con la presente opposizione.
3. In ordine alle spese di lite, ha chiesto che le stesse venissero Controparte_1 compensate, mentre ha chiesto la condanna della opponente al rimborso delle spese. CP_3
La domanda di compensazione delle spese di lite appare accoglibile.
Alla luce della cessazione della materia del contendere, le spese devono, infatti, essere decise in forza del principio di soccombenza virtuale sulla base di una sommaria valutazione della fondatezza dell'opposizione.
Applicando tale principio, si ritiene che il primo motivo di opposizione costituito dalla mancata notifica dell'atto pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084202400014594000, sarebbe stato verosimilmente accolto.
ha prodotto la notifica effettuata via pec al terzo pignorato CP_3 Controparte_2
del 20.5.2024 (doc. 2.1 ) ma non ha prodotto documentazione idonea ad
[...] CP_3 attestare la notifica dell'atto alla debitrice esecutata, limitandosi a depositare una videata del portale WEB PUBLISHING del 19.6.24 dalla quale l'esito della notifica a è il Controparte_1 seguente: “esito Ancora non pervenuto dal vettore postale. Si prega di riprovare in seguito”
(doc. 2.2 ). CP_3
Alla luce delle considerazioni svolte, non vi è prova della rituale notificazione dell'atto di pignoramento a parte debitrice con la conseguenza dell'inesistenza del pignoramento e del verosimile accoglimento dell'opposizione.
Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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