Art. 6. (Attribuzioni della commissione)
La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ha le seguenti funzioni:
a) determina le forme di attivita' piu' opportune e convenienti, con le quali possono essere attuati gli scopi di cui all'articolo 2;
b) traccia le direttive di massima per il funzionamento dell'Ufficio centrale e delle sezioni;
c) autorizza l'erogazione dei fondi occorrenti quando l'importo delle singole spese ecceda la somma di lire 3 milioni;
d) provvede all'istituzione, soppressione e fusione di sezioni del dopolavoro monopoli di Stato;
e) stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione;
f) determina l'ammontare dei contributi che le sezioni devono versare all'ufficio centrale in relazione ai proventi delle attivita' esplicate dalle sezioni stesse.
Le deliberazioni della commissione sono verbalizzate in apposito registro.
La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ha le seguenti funzioni:
a) determina le forme di attivita' piu' opportune e convenienti, con le quali possono essere attuati gli scopi di cui all'articolo 2;
b) traccia le direttive di massima per il funzionamento dell'Ufficio centrale e delle sezioni;
c) autorizza l'erogazione dei fondi occorrenti quando l'importo delle singole spese ecceda la somma di lire 3 milioni;
d) provvede all'istituzione, soppressione e fusione di sezioni del dopolavoro monopoli di Stato;
e) stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione;
f) determina l'ammontare dei contributi che le sezioni devono versare all'ufficio centrale in relazione ai proventi delle attivita' esplicate dalle sezioni stesse.
Le deliberazioni della commissione sono verbalizzate in apposito registro.