Articolo 48 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 47Articolo 49
Versione
18 agosto 1967
Art. 48.
Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli articoli 19 e 28.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967