Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10441
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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Proposta "actio negatoria servitutis", con specifico riferimento al preteso esercizio di servitù atipica caratterizzata da un uso del fondo attoreo dettagliatamente descritto e denunziato come illecito, non è consentito al giudice, per il rispetto dovuto al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nell'accogliere la domanda, estendere l'accertamento alla libertà del fondo medesimo anche da servitù tipiche (di passaggio, di acquedotto, di scolo, ecc. ), o comunque diverse da quella dedotta in giudizio e in ordine a cui limitatamente si è svolto il contraddittorio tra le parti.

In materia di procedimento civile, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla riforma del 1990), la proponibilità di eccezioni riconvenzionali nuove in appello deve ritenersi consentita all'appellante anche nel caso in cui venga, per l'effetto, ampliato il "thema decidendum", purché le eccezioni formulate nell'atto introduttivo siano dirette all'esclusivo fine di ottenere la relazione della domanda avversaria. Ne consegue che l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa, ma essendo rivolta essenzialmente al rigetto di quella della controparte sia pure con allargamento dei poteri di indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello, non potendo il silenzio o l'inerzia al riguardo dalla parte interessata mantenuti in primo grado costituire comportamenti obiettivamente valutabili come rinuncia alla facoltà di avvalersene.

In materia di ricorso per cassazione, è inammissibile, per nullità della procura, il ricorso o il controricorso proposto da persona giuridica in assenza di elemento alcuno idoneo a consentire l'accertamento dell'identità personale della persona fisica che l'ha sottoscritta (il nome non essendovi menzionato e la firma risultando illegibile), e, conseguentemente, dei suoi poteri rappresentativi, senza che vi sia nemmeno rinvio ad altri atti contenuti nel fascicolo di parte depositato, ovvero della precedente fase di merito del processo, da cui sia possibile desumere tali dati e risultarne integrate le insufficienti indicazioni.

In tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, il diritto al risarcimento del danno è dall'art. 936,terzo comma, del cod. civ. espressamente riconosciuto in favore del proprietario del suolo nel solo caso in cui il medesimo sia altresì legittimato a chiedere la rimozione dell'opera; quando invece al proprietario non è o non è più consentito proporre quest'ultima domanda, è il terzo ad avere viceversa diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione od opera derivato al proprietario del fondo, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria.

Commentario1

  • 1Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10441
Data del deposito : 18 luglio 2002

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