Sentenza 16 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione della RAI (nella specie, il direttore generale), ove la decisione di condanna in primo grado del giudice contabile sia stata appellata senza la proposizione di uno specifico motivo di gravame attinente alla giurisdizione, deve ritenersi formato il giudicato implicito sul punto, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata nel corso del giudizio di impugnazione, senza che rilevi, quale "ius superveniens", l'introduzione dell'art. 49 bis nel d.lgs. n. 177 del 2005 ad opera dell'art. 3 della l. n. 220 del 2015, il quale prevede la soggezione degli organi di gestione e di controllo della RAI alle ordinarie azioni civili di responsabilità stabilite per le società di capitali, atteso che, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti fondanti la giurisdizione, rilevano le disposizioni vigenti al momento in cui è stata tenuta la condotta ipotizzata come illecita e che, per altro verso, il momento determinate la giurisdizione va fissato non solo con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda, ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano rilevare eventuali sopravvenienze in fatto o in diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2018, n. 25937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25937 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2018 |
Testo completo
2 59 37/ 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: Primo Presidente f.f. Aurelio CAPPABIANCA R.G. 11472/2017 Cron.25937 Presidente di sezione Antonio MANNA Lucia TRIA Consigliere Rep. Giacinto BISOGNI Consigliere Ud. 9/10/2018 Raffaele FRASCA Consigliere 고CI Adriana DORONZO Consigliere Alberto GIUSTI Consigliere Rel. Aldo CARRATO Consigliere Guido MERCOLINO Consigliere ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11472-2017 proposto da: SI UR, rappresentato e difeso dagli Avvocati Arturo Cancrini, Nicola Maione e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, largo Messico, n. 7;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Uffi- cio in Roma, via Baiamonti, n. 25;
- controricorrente -
an 441 18 avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale cen- trale d'appello, n. 210/2017 in data 10 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 otto- bre 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Marcello Matera, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli Avvocati Federico Tedeschini, Luca Nicoletti, per delega dell'Avvocato Arturo Cancrini, e Simona Serafini, per delega dell'Avvocato Nicola Maione.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 22/2012 del 10 gennaio 2012, ha condannato UR Ma- si, all'epoca dei fatti direttore generale della RAI Radiotelevisione - italiana s.p.a., al pagamento, in favore della stessa RAI, della somma di euro 100.000, oltre accessori, a titolo di danno erariale per avere stipulato atti transattivi con i dirigenti RAI Angela Buttiglione e Mar- cello del Bosco in seguito alla anticipata risoluzione consensuale del loro rapporto di lavoro. 2.- Con sentenza n. 210/2017 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 10 aprile 2017, la Corte dei conti, sezione giurisdizio- nale centrale d'appello, ha respinto l'appello proposto dal SI in data 10 febbraio 2012. Per quanto qui ancora rileva, la sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti dopo avere premesso che in primo - grado la sezione giurisdizionale per il Lazio aveva respinto, con ordi- nanza n. 202/2011 del 18 aprile 2011, l'eccezione di difetto di giuri- sdizione e, con la sentenza di chiusura del grado, un'ulteriore ecce- zione di difetto di giurisdizione - ha evidenziato: (a) che la citata or- dinanza, avente contenuto decisorio per quanto concerne il rigetto An - 2 - dell'eccezione di difetto di giurisdizione, non è stata impugnata dall'interessato, il quale ha, invece, appellato la sentenza definitiva senza dedurre alcun motivo di gravame sulla questione di giurisdizio- ne esaminata nelle pronunce del 2011 e del 2012 nelle due diverse prospettazioni dedotte dal convenuto e, cioè, con riferimento alla con- formazione della RAI come società per azioni e in ragione della insin- dacabilità nel merito delle scelte discrezionali;
(b) che soltanto nelle note di udienza depositate nel corso del giudizio di gravame il 28 no- vembre 2016, confermate nell'udienza pubblica del 29 novembre 2016, l'appellante ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdi- zione della Corte dei conti, sia per lo ius superveniens di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servi- zio pubblico radiotelevisivo), che qualifica la RAI quale ordinaria so- cietà di capitali, sia, in subordine, per l'insindacabilità della condotta oggetto di giudizio. Il giudice contabile ha quindi ritenuto che le eccezioni di difetto di giurisdizione sono state introdotte nel grado di appello tardivamente, e quindi inammissibilmente, quando erano già passate in giudicato - per mancata impugnazione dell'ordinanza decisoria n. 202/2011 e per inesistenza di uno specifico motivo di gravame con riferimento alla sentenza n. 22/2012 - le pronunce di rigetto delle corrispondenti ec- cezioni sollevate in primo grado. A tale riguardo, la Corte dei conti ha richiamato il principio secon- do cui il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma allorché il giu- dice di primo grado si sia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato ac- quiescenza non proponendo tempestiva impugnazione sulla questione di giurisdizione. La Sezione giurisdizionale centrale d'appello ha poi sottolineato, per completezza di motivazione, che l'entrata in vigore della legge n. Ch 220 del 2015 non può condurre ad una rimessione in termini - 3 - dell'appellante sulla questione di giurisdizione da questo prospettata con riferimento alla novità che la riforma conterrebbe in materia di azioni di responsabilità riguardanti gli organi di amministrazione e di controllo della RAI, e ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione e la competenza si determi- nano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza ri- spetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato mede- simo. E prosegue la sentenza - nella specie, in base alla legge vi- - gente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, risalente al 2010, l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. U., 22 dicembre 2009, n. 27092) era nel senso che le azioni di responsabilità del genere di quella all'esame appartengono alla giurisdizione del giudice contabile in ragione della specificità della RAI per la natura sostanziale di ente assimilabile a una amministrazione pubblica che le va riconosciuta, nonostante l'abito formale che riveste di società per azioni.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, sezione centrale d'appello, il SI ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 e il 4 maggio 2017, sulla base di due motivi. Ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale rappresen- tante il pubblico ministero presso la Corte dei conti. Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (violazione degli artt. 177 e 37 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.: mancata definitività e conseguente insussistenza del giudicato implicito o esplicito sulla questione di giurisdizione, sotto il profilo del danno prodotto al patri- monio del soggetto pubblico partecipato dallo Stato, oggetto dell'ordinanza n. 202/2011), il ricorrente sostiene che, in relazione al- An - 4 - la questione di giurisdizione affrontata nell'ordinanza del 2011 e non oggetto della successiva sentenza del 2012, non può ritenersi formato alcun giudicato, trattandosi di un mero provvedimento ordinatorio, non decisorio e, come tale, insuscettibile di derogare alla regola gene- rale dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevabile in qualunque stato e grado del procedimento. Ne derivereb- be che il motivo di impugnazione relativo all'evidenziato difetto di giu- risdizione relativamente al profilo del danno prodotto al patrimonio del soggetto pubblico partecipato dallo Stato - danno da ricondursi, secondo la giurisprudenza, alla giurisdizione del giudice ordinario, ri- manendo circoscritta la giurisdizione del giudice contabile al danno arrecato direttamente al patrimonio del soggetto partecipante sa- rebbe sollevabile e scrutinabile anche quale oggetto del presente ri- corso per cassazione. Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdi- zione del giudice contabile, in quanto gli amministratori delle società pubbliche di diritto comune rispondono dinanzi al giudice ordinario sia per i danni cagionati alla società (quale che sia l'entità della parteci- pazione pubblica) che per i danni arrecati direttamente all'ente pub- blico socio, mentre rispondono dinanzi al giudice contabile per il man- cato esercizio delle azioni a tutela del patrimonio sociale e quindi della quota di partecipazione dell'ente. Nei confronti degli organi di gestio- ne della RAI - si sostiene - l'azione di responsabilità per danno non potrebbe essere esercitata dal pubblico ministero contabile ma nelle forme ordinarie delle società di capitali, e ciò tanto più alla luce dell'art. 3 della legge n. 220 del 2015, che ha inserito, nel testo unico approvato con il d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, l'art. 49-bis, recante la seguente disposizione: «L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI - Radiotelevisio- ne italiana s.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previ- ste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali». Dr - 5- 2. Il primo motivo è infondato, per essersi formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice contabile per effetto della sen- tenza di primo grado n. 22 del 2012 che, recando la condanna del SI al risarcimento del danno a favore della RAI, non è stata impu- gnata in appello con uno specifico motivo attinente al difetto di giuri- sdizione della Corte dei conti. In base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatri- ce, l'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione «è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e gra- do del processo», deve tenere conto dei principi di economia proces- suale e di ragionevole durata del processo, della progressiva forte as- similazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Si è quindi affermato che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclu- sione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare an- che d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizio- ne, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relati- an vo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni - 6- altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispet- tando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (Cass., Sez. U., 9 ot- tobre 2008, n. 24883). Allorché, pertanto, il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconosci- mento è tenuta a proporre appello sul punto;
diversamente, l'esame della relativa questione è precluso in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. U., 20 gennaio 2011, n. 2067; Cass., Sez. U., 29 novembre 2017, n. 28503; Cass., Sez. U., 2 ottobre 2018, n. 24132). Nella specie, correttamente la Corte dei conti, sezione giurisdizio- ne centrale d'appello, ha rilevato che la sentenza di primo grado, pronunciando nel merito della responsabilità per danno erariale del convenuto, contiene, al di là di quanto risultante dalla ordinanza n. 202 del 2011, un'affermazione implicita della giurisdizione del giudice contabile, alla quale il SI ha prestato acquiescenza, non proponen- do, con l'atto di appello, tempestiva impugnazione sulla questione di giurisdizione;
e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata, in ragione della natura privatistica della società RAI, soltanto nel corso del giudizio di appello con le note di udienza depositate il 28 novembre 2006 in vista dell'udienza del 29 novembre 2016. Infatti, la mancata proposizione di un apposito motivo di appello ha determinato la formazione del giudicato interno sulla statuizione risultante dalla sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti. Né rileva la circostanza che con l'eccezione sollevata nel corso del stato fatto discendere dallo ius superveniens di cui alla legge n. 220 An giudizio di appello il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sia -7- del 2015, di riforma della RAI e del sistema pubblico radiotelevisivo, ossia da una norma sopravvenuta alla notificazione dell'atto di appel- lo. Per un verso, infatti, la verifica in ordine alla natura della società RAI, la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti dei relativi organi di gestione per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni vigenti al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, sopravvenute nel corso del giudizio di appello a seguito dell'entrata in vigore della norma (l'art. 49-bis del d.lgs. n. 177 del 2005, aggiunto dalla legge n. 220 del 2005) che assoggetta l'amministratore delegato e i compo- nenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali (cfr. Cass., Sez. U., 26 marzo 2014, n. 7177). Per l'altro verso, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., il momento determinativo della giurisdizione va fissato non soltanto con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della pro- posizione della domanda, ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano, successivamente, rilevare i mu- tamenti tanto dello stato di fatto quanto delle norme (eventualmente) sopravvenute (Cass., Sez. U., 20 settembre 2006, n. 20322). -3. Resta precluso l'esame della doglianza, veicolata con il se- condo motivo, sul fondo della questione di giurisdizione.
4. Il ricorso è rigettato. - Nulla va statuito sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti (Cass., Sez. U., 11 settembre 2018, n. 22083). 5. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- An naio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai- - 8- sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha ag- giunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa- ri a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Alu Alberto Crivesti IL CANCELINERE AO NC MP DEPORTATO IN CANCELLERIA 099 1.6 OTT 2018. IL CANCELLIERE AO NC MP - 9 -