Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2018, n. 25937
CASS
Sentenza 16 ottobre 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 9 ottobre 2018, riguardante un ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione. Il ricorrente, un ex direttore generale della RAI, contestava la giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società pubbliche dovessero essere trattate dal giudice ordinario, in virtù della riforma della RAI del 2015. Le parti in causa avevano richiesto, da un lato, la cassazione della sentenza della Corte dei conti che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per danno erariale, e dall'altro, il Procuratore Generale si opponeva, sostenendo la legittimità della giurisdizione contabile.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che si era formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice contabile, poiché il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado. Il giudice ha sottolineato che il difetto di giurisdizione può essere eccepito fino a quando la causa non è stata decisa nel merito, ma che, una volta pronunciata una sentenza di merito, la parte deve contestare la giurisdizione in appello. La Corte ha quindi ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata tardivamente, confermando la competenza della Corte dei conti nel caso specifico.

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Massime1

In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione della RAI (nella specie, il direttore generale), ove la decisione di condanna in primo grado del giudice contabile sia stata appellata senza la proposizione di uno specifico motivo di gravame attinente alla giurisdizione, deve ritenersi formato il giudicato implicito sul punto, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata nel corso del giudizio di impugnazione, senza che rilevi, quale "ius superveniens", l'introduzione dell'art. 49 bis nel d.lgs. n. 177 del 2005 ad opera dell'art. 3 della l. n. 220 del 2015, il quale prevede la soggezione degli organi di gestione e di controllo della RAI alle ordinarie azioni civili di responsabilità stabilite per le società di capitali, atteso che, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti fondanti la giurisdizione, rilevano le disposizioni vigenti al momento in cui è stata tenuta la condotta ipotizzata come illecita e che, per altro verso, il momento determinate la giurisdizione va fissato non solo con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda, ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano rilevare eventuali sopravvenienze in fatto o in diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2018, n. 25937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25937
    Data del deposito : 16 ottobre 2018

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