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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 341/2024 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv.
Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024, ha adito il Tribunale di Cagliari Parte_1 esponendo:
- di aver svolto attività lavorativa come operaio edile dal 1977 fino a tutt'oggi alle dipendenze di diverse ditte (dal 14 novembre 1977 al 31 dicembre 1979 apprendista artigiano;
dal 1 gennaio 1980 al 5 novembre 1981 e dal 1 settembre 1983 al 14 gennaio 1984 presso TT AS Giorgio;
dal 1 marzo 1985 al 19 aprile 1985 e dal 1 settembre 1985 al 30 settembre 1986 presso TT RÙ
Giancarlo; dal 20 aprile 1985 al 31 luglio 1985 presso TT RG Silvio;
dal 1 settembre 1987 al 30 maggio 2008 presso Coop Edile di Villamassargia;
dal 3 giugno 2008 al 19 dicembre 2016 presso S.
Coop T.P.B. Manutenzioni;
dal 20 dicembre 2016 ad oggi presso Effe Manutenzioni s.r.l.), nell'ambito della quale fa uso di strumenti meccanici che lo espongono a forti rumori per l'intero orario di lavoro;
- di lavorare, fin dal 2008, come manutentore edile e meccanico all'interno del cantiere della fabbrica di armamenti RWM di Domusnovas, impegnato in attività di manutenzione dello pagina 1 di 5 stabilimento nelle sue componenti murarie e metalliche, adoperando strumenti quali sbullonatrice, mola smeriglio, trapano e chiavi inglesi;
- di lavorare all'interno di un ambiente in cui sono in funzione, per l'intero orario di lavoro, torni per la forgia del metallo, forni ad induzione, martellatrici, smerigli e carrelli in movimento che generano un costante rumore che va a sommarsi con quello generato dagli strumenti di lavoro utilizzati;
- di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale un'ipoacusia di origine professionale, per cui in data 2 febbraio 2023 ha presentato domanda di indennizzo all' CP_1 domanda ed opposizione non sono state accolte;
- di essere titolare di rendita pari alla misura complessiva del 16 per cento, avente decorrenza CP_1 dal 1° febbraio 2021, derivante dal riconoscimento di un danno biologico per “lesioni alle spalle”
(domanda del 21 aprile 2017) inizialmente valutato nella misura pari all'8 per cento, aumentata nella misura del 10 per cento a seguito di revisione attiva, e per “deficit statico dinamico del tratto lombo sacrale con sofferenza radicolare” (domanda del 3 dicembre 2014) valutato nella misura pari al 7 per cento;
- di aver infruttuosamente proposto, in data 25 maggio 2023, opposizione avverso il provvedimento con il quale l' non ha riconosciuto l'aggravamento anche della patologia a CP_1 carico della colonna.
Poiché il procedimento amministrativo si è concluso negativamente, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del diritto all'indennizzo per la denunciata CP_1 ipoacusia e il maggior danno alla colonna nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa e quello complessivo con il danno riconosciuto alle spalle, con la decorrenza di legge e, conseguentemente, la condanna dello stesso al pagamento degli CP_1 importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
L'attività lavorativa descritta nel ricorso introduttivo non è stata contestata dall'ente resistente;
pertanto, la causa è stata istruita mediante il conferimento dell'incarico al consulente tecnico.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti,
è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica in data 11 luglio 2025, nella quale ha riscontrato che il ricorrente è affetto da “ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, più accentuata a sinistra, con deficit prevalentemente localizzato a carico delle frequenze 3, 4 e 6 Khz”. pagina 2 di 5 A giudizio dello specialista, i caratteri audiologici della moderata ipoacusia diagnosticata nel ricorrente sono compatibili con la presenza di una “cocleopatia da trauma acustico cronico” che verosimilmente, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche dell'audiogramma tonale e della tipologia delle lavorazioni da esso svolte fin dall'età giovanile, è ammissibile ritenere causate dall'esposizione professionale al rumore, la quale ha agito quantomeno come fattore concausale nell'insorgenza ed evoluzione della patologia (vedi pag. 5, 6 e 7 della relazione depositata in data 11 luglio 2025).
Per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico causato dalla patologia diagnosticata, il c.t.u. ha specificato che “tenuto conto degli accertamenti audiometrici prodotti nel fascicolo degli atti (audiometria ASL SULCIS del 21.3.2022 e Audiometria del 30.3.2023) e tenuto conto CP_1 della naturale evoluzione del trauma acustico cronico, è da ritenersi estremamente probabile che all'epoca dell'iter amministrativo sussistesse una condizione otofunzionale sostanzialmente analoga
a quanto oggi presente, seppure di entità lievemente inferiore (danno biologico 2% circa)”, mentre
“gli attuali accertamenti di CTU evidenziano un quadro audiomorfologico compatibile con un moderato danno cocleare da cronica esposizione al rumore, di entità tale da determinare un danno biologico pari al 3% circa”.
Per quanto attiene alla malattia osteoarticolare, per il quale il ricorrente è già titolare di rendita nella misura del 16 per cento (dopo revisione, con decorrenza 1° febbraio 2021) il c.t.u., valutati i documenti sanitari prodotti in giudizio anche alla luce della sintomatologia riferita, ha ritenuto congruo considerare il massimo tabellare per le patologie del rachide lombare (vedi pag. 7 e ss. dell'elaborato peritale)
Facendo riferimento al codice tabellare 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti, fino a 12 per cento) ha pertanto stimato congrua una percentuale di danno biologico del 12 per cento per la patologia interessante il rachide lombare, da conglobarsi con il 10 per cento per tendinopatia bilaterale delle spalle.
La misura complessiva del danno biologico è stata infine stimata pari al 24 per cento, di cui 21 per cento per esiti di patologia articolare di natura professionale (12 per cento + 10 per cento per le patologie a carico della colonna lombare e delle spalle) e 3 per cento per ipoacusia da rumori.
Parte ricorrente ha formulato osservazioni alla consulenza tecnica, chiedendo al professionista di indicare l'esatta decorrenza delle percentuali di danno riscontrate.
A tal proposito, il c.t.u. ha precisato che:
a) il deficit uditivo determina oggi un danno biologico valutabile nella misura del 3 per cento circa;
pagina 3 di 5 b) il danno biologico derivante dalla malattia articolare a carico della colonna vertebrale può essere stabilito nella misura del 12 per cento, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e questo, conglobato con il danno del 10 per cento già riconosciuto dall' per la CP_1 tendinopatia bilaterale delle spalle, porta a un danno complessivo del 21 per cento, con decorrenza dalla data della revisione del 1° febbraio 2021; CP_1
c) il danno biologico complessivamente derivante da malattia articolare professionale (21 per cento) e sordità da rumori (3 per cento) può dunque essere oggi definito nella misura complessiva del
24 per cento circa, a decorrere dalla data delle operazioni peritali (12 novembre 2024);
d) all'epoca dell'iter amministrativo il danno biologico derivante da ipoacusia professionale era di entità pari al 2 per cento;
pertanto, alla data di presentazione della domanda amministrativa presentata ai fini del riconoscimento della tecnoacusia (2 febbraio 2023) il danno biologico complessivamente derivante da malattia articolare professionale (21 per cento) e sordità da rumori (2 per cento) può essere definito nella misura complessiva del 23 per cento.
Le argomentate conclusioni del consulente, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce dell'assenza di osservazioni sollevate delle parti.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura del 21 per cento, con decorrenza dal 1° febbraio 2021 e fino alla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023; quindi al maggior indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura del 23 per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023 fino alla data di svolgimento delle operazioni peritali, effettuate il 12 novembre 2024; e al riconoscimento del maggior indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura del 24 per cento, con decorrenza dalla data di svolgimento delle operazioni peritali del 12 novembre 2024.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in favore CP_1 del ricorrente, rapportato ad un danno biologico in misura pari al 21 per cento, con decorrenza dal 1° febbraio 2021 e fino al 2 febbraio 2023; in misura pari al 23 per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023 e fino alla data delle operazioni peritali del 12 novembre 2024; ed in misura del 24 per cento, con decorrenza dalla data di svolgimento delle operazioni peritali del 12 novembre 2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in pagina 4 di 5 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura del 21 per cento, con decorrenza di legge dal 1° febbraio 2021 e fino alla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023; in misura del 23 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023 e fino alla data delle operazioni peritali del 12 novembre 2024; e del 24 per cento con decorrenza dalla data delle operazioni peritali del 12 novembre 2024;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in rendita commisurato CP_1 al danno biologico del 21 per cento, con decorrenza di legge dal 1° febbraio 2021 e fino alla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023; del 23 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023 e fino alla data delle operazioni peritali del
12 novembre 2024; e del 24 per cento con decorrenza dalla data delle operazioni peritali del 12 novembre 2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, previa detrazione di quanto eventualmente già versato per il danno già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 341/2024 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv.
Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024, ha adito il Tribunale di Cagliari Parte_1 esponendo:
- di aver svolto attività lavorativa come operaio edile dal 1977 fino a tutt'oggi alle dipendenze di diverse ditte (dal 14 novembre 1977 al 31 dicembre 1979 apprendista artigiano;
dal 1 gennaio 1980 al 5 novembre 1981 e dal 1 settembre 1983 al 14 gennaio 1984 presso TT AS Giorgio;
dal 1 marzo 1985 al 19 aprile 1985 e dal 1 settembre 1985 al 30 settembre 1986 presso TT RÙ
Giancarlo; dal 20 aprile 1985 al 31 luglio 1985 presso TT RG Silvio;
dal 1 settembre 1987 al 30 maggio 2008 presso Coop Edile di Villamassargia;
dal 3 giugno 2008 al 19 dicembre 2016 presso S.
Coop T.P.B. Manutenzioni;
dal 20 dicembre 2016 ad oggi presso Effe Manutenzioni s.r.l.), nell'ambito della quale fa uso di strumenti meccanici che lo espongono a forti rumori per l'intero orario di lavoro;
- di lavorare, fin dal 2008, come manutentore edile e meccanico all'interno del cantiere della fabbrica di armamenti RWM di Domusnovas, impegnato in attività di manutenzione dello pagina 1 di 5 stabilimento nelle sue componenti murarie e metalliche, adoperando strumenti quali sbullonatrice, mola smeriglio, trapano e chiavi inglesi;
- di lavorare all'interno di un ambiente in cui sono in funzione, per l'intero orario di lavoro, torni per la forgia del metallo, forni ad induzione, martellatrici, smerigli e carrelli in movimento che generano un costante rumore che va a sommarsi con quello generato dagli strumenti di lavoro utilizzati;
- di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale un'ipoacusia di origine professionale, per cui in data 2 febbraio 2023 ha presentato domanda di indennizzo all' CP_1 domanda ed opposizione non sono state accolte;
- di essere titolare di rendita pari alla misura complessiva del 16 per cento, avente decorrenza CP_1 dal 1° febbraio 2021, derivante dal riconoscimento di un danno biologico per “lesioni alle spalle”
(domanda del 21 aprile 2017) inizialmente valutato nella misura pari all'8 per cento, aumentata nella misura del 10 per cento a seguito di revisione attiva, e per “deficit statico dinamico del tratto lombo sacrale con sofferenza radicolare” (domanda del 3 dicembre 2014) valutato nella misura pari al 7 per cento;
- di aver infruttuosamente proposto, in data 25 maggio 2023, opposizione avverso il provvedimento con il quale l' non ha riconosciuto l'aggravamento anche della patologia a CP_1 carico della colonna.
Poiché il procedimento amministrativo si è concluso negativamente, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del diritto all'indennizzo per la denunciata CP_1 ipoacusia e il maggior danno alla colonna nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa e quello complessivo con il danno riconosciuto alle spalle, con la decorrenza di legge e, conseguentemente, la condanna dello stesso al pagamento degli CP_1 importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
L'attività lavorativa descritta nel ricorso introduttivo non è stata contestata dall'ente resistente;
pertanto, la causa è stata istruita mediante il conferimento dell'incarico al consulente tecnico.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti,
è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica in data 11 luglio 2025, nella quale ha riscontrato che il ricorrente è affetto da “ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, più accentuata a sinistra, con deficit prevalentemente localizzato a carico delle frequenze 3, 4 e 6 Khz”. pagina 2 di 5 A giudizio dello specialista, i caratteri audiologici della moderata ipoacusia diagnosticata nel ricorrente sono compatibili con la presenza di una “cocleopatia da trauma acustico cronico” che verosimilmente, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche dell'audiogramma tonale e della tipologia delle lavorazioni da esso svolte fin dall'età giovanile, è ammissibile ritenere causate dall'esposizione professionale al rumore, la quale ha agito quantomeno come fattore concausale nell'insorgenza ed evoluzione della patologia (vedi pag. 5, 6 e 7 della relazione depositata in data 11 luglio 2025).
Per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico causato dalla patologia diagnosticata, il c.t.u. ha specificato che “tenuto conto degli accertamenti audiometrici prodotti nel fascicolo degli atti (audiometria ASL SULCIS del 21.3.2022 e Audiometria del 30.3.2023) e tenuto conto CP_1 della naturale evoluzione del trauma acustico cronico, è da ritenersi estremamente probabile che all'epoca dell'iter amministrativo sussistesse una condizione otofunzionale sostanzialmente analoga
a quanto oggi presente, seppure di entità lievemente inferiore (danno biologico 2% circa)”, mentre
“gli attuali accertamenti di CTU evidenziano un quadro audiomorfologico compatibile con un moderato danno cocleare da cronica esposizione al rumore, di entità tale da determinare un danno biologico pari al 3% circa”.
Per quanto attiene alla malattia osteoarticolare, per il quale il ricorrente è già titolare di rendita nella misura del 16 per cento (dopo revisione, con decorrenza 1° febbraio 2021) il c.t.u., valutati i documenti sanitari prodotti in giudizio anche alla luce della sintomatologia riferita, ha ritenuto congruo considerare il massimo tabellare per le patologie del rachide lombare (vedi pag. 7 e ss. dell'elaborato peritale)
Facendo riferimento al codice tabellare 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti, fino a 12 per cento) ha pertanto stimato congrua una percentuale di danno biologico del 12 per cento per la patologia interessante il rachide lombare, da conglobarsi con il 10 per cento per tendinopatia bilaterale delle spalle.
La misura complessiva del danno biologico è stata infine stimata pari al 24 per cento, di cui 21 per cento per esiti di patologia articolare di natura professionale (12 per cento + 10 per cento per le patologie a carico della colonna lombare e delle spalle) e 3 per cento per ipoacusia da rumori.
Parte ricorrente ha formulato osservazioni alla consulenza tecnica, chiedendo al professionista di indicare l'esatta decorrenza delle percentuali di danno riscontrate.
A tal proposito, il c.t.u. ha precisato che:
a) il deficit uditivo determina oggi un danno biologico valutabile nella misura del 3 per cento circa;
pagina 3 di 5 b) il danno biologico derivante dalla malattia articolare a carico della colonna vertebrale può essere stabilito nella misura del 12 per cento, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e questo, conglobato con il danno del 10 per cento già riconosciuto dall' per la CP_1 tendinopatia bilaterale delle spalle, porta a un danno complessivo del 21 per cento, con decorrenza dalla data della revisione del 1° febbraio 2021; CP_1
c) il danno biologico complessivamente derivante da malattia articolare professionale (21 per cento) e sordità da rumori (3 per cento) può dunque essere oggi definito nella misura complessiva del
24 per cento circa, a decorrere dalla data delle operazioni peritali (12 novembre 2024);
d) all'epoca dell'iter amministrativo il danno biologico derivante da ipoacusia professionale era di entità pari al 2 per cento;
pertanto, alla data di presentazione della domanda amministrativa presentata ai fini del riconoscimento della tecnoacusia (2 febbraio 2023) il danno biologico complessivamente derivante da malattia articolare professionale (21 per cento) e sordità da rumori (2 per cento) può essere definito nella misura complessiva del 23 per cento.
Le argomentate conclusioni del consulente, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce dell'assenza di osservazioni sollevate delle parti.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura del 21 per cento, con decorrenza dal 1° febbraio 2021 e fino alla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023; quindi al maggior indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura del 23 per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023 fino alla data di svolgimento delle operazioni peritali, effettuate il 12 novembre 2024; e al riconoscimento del maggior indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico in misura del 24 per cento, con decorrenza dalla data di svolgimento delle operazioni peritali del 12 novembre 2024.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in favore CP_1 del ricorrente, rapportato ad un danno biologico in misura pari al 21 per cento, con decorrenza dal 1° febbraio 2021 e fino al 2 febbraio 2023; in misura pari al 23 per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023 e fino alla data delle operazioni peritali del 12 novembre 2024; ed in misura del 24 per cento, con decorrenza dalla data di svolgimento delle operazioni peritali del 12 novembre 2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in pagina 4 di 5 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura del 21 per cento, con decorrenza di legge dal 1° febbraio 2021 e fino alla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023; in misura del 23 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023 e fino alla data delle operazioni peritali del 12 novembre 2024; e del 24 per cento con decorrenza dalla data delle operazioni peritali del 12 novembre 2024;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in rendita commisurato CP_1 al danno biologico del 21 per cento, con decorrenza di legge dal 1° febbraio 2021 e fino alla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023; del 23 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 2 febbraio 2023 e fino alla data delle operazioni peritali del
12 novembre 2024; e del 24 per cento con decorrenza dalla data delle operazioni peritali del 12 novembre 2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, previa detrazione di quanto eventualmente già versato per il danno già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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