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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14048/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 14048/2023
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, tutti n.q. di eredi di Parte_4 Parte_5 Persona_1
, deceduto in corso di causa, rapp.ti e difesi come in atti dagli avv. Di Tella Raffaele e
[...]
Di Tella Francesco;
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. finalizzato all'ottenimento, previo accertamento dello stato patologico del ricorrente, dell'indennità di accompagnamento.
Tale requisito era stato riconosciuto al ricorrente dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati d'invalidità civile con decorrenza dal 05.05.2021, fino a giugno 2022, data fissata per la revisione. In tale sede, la Commissione Medica Superiore dell' di Caserta rivalutava la CP_1 precedente valutazione e sospendeva il beneficio dell'indennità di accompagnamento a far dato dal 09.03.2022. Per tali motivi, l'istante con ricorso depositato in data 12.05.2023 conveniva l' CP_1
innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di accertare giudizialmente la sussistenza del requisito sanitario prescritto per legge ai fini della fruizione di tale beneficio sanitario. In tale sede, il C.T.U. nominato dott. confermava la valutazione della CMO. Per tali motivi, il ricorrente Persona_2
formalizzava la propria dichiarazione di dissenso e chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione del beneficio sanitario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
Veniva disposto il rinnovo della perizia, alla luce delle censure della parte, e, nominato all'uopo nuovo C.T.U., il dott. , letta la perizia disposta sugli atti, atteso il decesso nelle more Persona_3
del giudizio del ricorrente.
All'esito, letta la perizia e le note scritte depositate per l'udienza trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è quindi decisa con la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 14.11.23, a seguito di atto di dissenso depositato in data 25.10.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il consulente nominato nel presente giudizio, dott. , all'esito dell'esame degli atti, ha Persona_3
concluso ritenendo che il Sig. era affetto dalle seguenti infermità: Persona_1
Vasculopatia cerebrale cronica;
BPCO con insufficienza respiratoria;
Cardiomiopatia dilatativa;
Ipoacusia bilaterale.
Il ricorrente era un uomo deceduto all'età di 80 anni in condizioni generali scadenti.
I Codici valutativi utilizzati in sede di perizia medico-legale sono i seguenti:
Vasculopatia cerebrale cronica: codice 1.002 = 70%;
Cardiomiopatia dilatativa con PM: codice 6.443 = 70%;
Ipoacusia bilaterale: codice 4.005 = % non determinabile;
BPCO con esiti di polmonite da Covid con insufficienza respiratoria: codice analogico = 6.016 = 100%.
Secondo il C.T.U. il de cuius può ritenersi invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età - grave al 100%, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana con necessità di assistenza continua.
Il CTU ha evidenziato, in particolare, che “il quadro clinico menomativo del defunto era dominato da un complesso cardio-respiratorio legato ad una presumibile pregressa ischemia cardiaca con un'insufficienza stimata in terza classe NHYA ed una broncopatia cronica presumibilmente su base tabagistica, nonché dagli esiti di una polmonite bilaterale interstiziale da Covid. Si aggiungono una vasculopatia cerebrale cronica ed una ipoacusia bilaterale che, qualora considerate isolatamente non danno luogo ai requisiti medico-legali per l'accompagnamento. Il punto nodale che occorre prendere in considerazione è l'insufficienza respiratoria sfociata nell'impiego di un supporto di ossigeno. Già nel verbale del 04.06.2021 viene riportato sia in anamnesi sia in diagnosi la CP_1
necessità di ossigeno terapia per 24 ore/die, confermata nel verbale del 09.03.2022. La somministrazione di ossigeno terapia liquida (OLI) a lungo termine per 24 ore quotidiane presuppone un unico quadro che può essere sostenuto da diverse infermità ma che ha la caratteristica della dispnea a riposo. Orbene, la dispnea a riposo è codificata dal DM 05.02.1992 nella parte introduttiva come "...condizione gravissima, tale da comportare l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita". Dal momento che sono gli stessi verbali di visita e la documentazione CP_1
medica disponibile ad attestarlo, occorre riconoscere la persistenza dei requisiti medico legali per
l'accompagnamento fin dalla revoca del 09.03.2022 al decesso avvenuto il 22.02.2024. […] A supporto di quanto affermato è da considerare che le infermità di cui era affetto avevano un carattere progressivo e ingravescente tanto da esserne, presumibilmente causa di decesso per cui è plausibile che nell'ultima fase della vita il Sig. sia trovato nella condizione cosiddetta di ammalato Parte_2 terminale in cui non vi più recupero funzionale”.
Secondo il ctu quindi sussistevano i requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento in capo al de cuius a far data da dal 09.03.2022, ossia dalla revoca, per quanto esposto, e sino al 22.02.2024
(data del decesso).
Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono ad avviso di questo giudice chiare, analitiche ed esaustive, anche in relazione alla valutazione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio e, pertanto, sono qui integralmente condivise e fatte proprie.
Va infine dato atto della dichiarazione di mancato ricovero della parte depositata in atti.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Si ricorda il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
L'opposizione va quindi accolta e va dichiarato il diritto all'indennità di accompagnamento in capo al de cuius con decorrenza dal mese di marzo 2022 e sino alla data del decesso Persona_1
del 22.02.2024.
Le spese di lite di entrambe le fasi, ivi comprese le spese della ctu espletata, sono liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP R.G. n. 6372/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che il de cuius era Persona_1
invalido al 100% con necessità di assistenza continua dal mese di marzo 2022 e sino alla data del decesso;
condanna al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi liquidate nella complessiva CP_1
somma di euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 18.04.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 14048/2023
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, tutti n.q. di eredi di Parte_4 Parte_5 Persona_1
, deceduto in corso di causa, rapp.ti e difesi come in atti dagli avv. Di Tella Raffaele e
[...]
Di Tella Francesco;
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. finalizzato all'ottenimento, previo accertamento dello stato patologico del ricorrente, dell'indennità di accompagnamento.
Tale requisito era stato riconosciuto al ricorrente dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati d'invalidità civile con decorrenza dal 05.05.2021, fino a giugno 2022, data fissata per la revisione. In tale sede, la Commissione Medica Superiore dell' di Caserta rivalutava la CP_1 precedente valutazione e sospendeva il beneficio dell'indennità di accompagnamento a far dato dal 09.03.2022. Per tali motivi, l'istante con ricorso depositato in data 12.05.2023 conveniva l' CP_1
innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di accertare giudizialmente la sussistenza del requisito sanitario prescritto per legge ai fini della fruizione di tale beneficio sanitario. In tale sede, il C.T.U. nominato dott. confermava la valutazione della CMO. Per tali motivi, il ricorrente Persona_2
formalizzava la propria dichiarazione di dissenso e chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione del beneficio sanitario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
Veniva disposto il rinnovo della perizia, alla luce delle censure della parte, e, nominato all'uopo nuovo C.T.U., il dott. , letta la perizia disposta sugli atti, atteso il decesso nelle more Persona_3
del giudizio del ricorrente.
All'esito, letta la perizia e le note scritte depositate per l'udienza trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è quindi decisa con la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 14.11.23, a seguito di atto di dissenso depositato in data 25.10.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il consulente nominato nel presente giudizio, dott. , all'esito dell'esame degli atti, ha Persona_3
concluso ritenendo che il Sig. era affetto dalle seguenti infermità: Persona_1
Vasculopatia cerebrale cronica;
BPCO con insufficienza respiratoria;
Cardiomiopatia dilatativa;
Ipoacusia bilaterale.
Il ricorrente era un uomo deceduto all'età di 80 anni in condizioni generali scadenti.
I Codici valutativi utilizzati in sede di perizia medico-legale sono i seguenti:
Vasculopatia cerebrale cronica: codice 1.002 = 70%;
Cardiomiopatia dilatativa con PM: codice 6.443 = 70%;
Ipoacusia bilaterale: codice 4.005 = % non determinabile;
BPCO con esiti di polmonite da Covid con insufficienza respiratoria: codice analogico = 6.016 = 100%.
Secondo il C.T.U. il de cuius può ritenersi invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età - grave al 100%, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana con necessità di assistenza continua.
Il CTU ha evidenziato, in particolare, che “il quadro clinico menomativo del defunto era dominato da un complesso cardio-respiratorio legato ad una presumibile pregressa ischemia cardiaca con un'insufficienza stimata in terza classe NHYA ed una broncopatia cronica presumibilmente su base tabagistica, nonché dagli esiti di una polmonite bilaterale interstiziale da Covid. Si aggiungono una vasculopatia cerebrale cronica ed una ipoacusia bilaterale che, qualora considerate isolatamente non danno luogo ai requisiti medico-legali per l'accompagnamento. Il punto nodale che occorre prendere in considerazione è l'insufficienza respiratoria sfociata nell'impiego di un supporto di ossigeno. Già nel verbale del 04.06.2021 viene riportato sia in anamnesi sia in diagnosi la CP_1
necessità di ossigeno terapia per 24 ore/die, confermata nel verbale del 09.03.2022. La somministrazione di ossigeno terapia liquida (OLI) a lungo termine per 24 ore quotidiane presuppone un unico quadro che può essere sostenuto da diverse infermità ma che ha la caratteristica della dispnea a riposo. Orbene, la dispnea a riposo è codificata dal DM 05.02.1992 nella parte introduttiva come "...condizione gravissima, tale da comportare l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita". Dal momento che sono gli stessi verbali di visita e la documentazione CP_1
medica disponibile ad attestarlo, occorre riconoscere la persistenza dei requisiti medico legali per
l'accompagnamento fin dalla revoca del 09.03.2022 al decesso avvenuto il 22.02.2024. […] A supporto di quanto affermato è da considerare che le infermità di cui era affetto avevano un carattere progressivo e ingravescente tanto da esserne, presumibilmente causa di decesso per cui è plausibile che nell'ultima fase della vita il Sig. sia trovato nella condizione cosiddetta di ammalato Parte_2 terminale in cui non vi più recupero funzionale”.
Secondo il ctu quindi sussistevano i requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento in capo al de cuius a far data da dal 09.03.2022, ossia dalla revoca, per quanto esposto, e sino al 22.02.2024
(data del decesso).
Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono ad avviso di questo giudice chiare, analitiche ed esaustive, anche in relazione alla valutazione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio e, pertanto, sono qui integralmente condivise e fatte proprie.
Va infine dato atto della dichiarazione di mancato ricovero della parte depositata in atti.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Si ricorda il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
L'opposizione va quindi accolta e va dichiarato il diritto all'indennità di accompagnamento in capo al de cuius con decorrenza dal mese di marzo 2022 e sino alla data del decesso Persona_1
del 22.02.2024.
Le spese di lite di entrambe le fasi, ivi comprese le spese della ctu espletata, sono liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP R.G. n. 6372/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che il de cuius era Persona_1
invalido al 100% con necessità di assistenza continua dal mese di marzo 2022 e sino alla data del decesso;
condanna al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi liquidate nella complessiva CP_1
somma di euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 18.04.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo