Articolo 1 della Legge 30 gennaio 1963, n. 48
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1 marzo 1963
Art. 1. Articolo unico.

Il Comitato centrale della cooperazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato dall' articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' composto:
1) dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;
2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato dall' articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285 ;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione.

Entrata in vigore il 1 marzo 1963
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