Art. 1. Articolo unico.
Il Comitato centrale della cooperazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato dall' articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' composto:
1) dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;
2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato dall' articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285 ;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione.
Il Comitato centrale della cooperazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato dall' articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' composto:
1) dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;
2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato dall' articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285 ;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione.