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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3255/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da (C.F. ), nata a [...] il 1° Parte_1 C.F._1 gennaio 1988, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Avv. Maria Grazia PICCONI e Cristiano PRESTINENZI ed elettivamente domiciliata nello studio della prima, sito in Bologna, via Boldrini n. 5/2 RICORRENTE contro (C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Felice MELZI, presso il cui studio in Bologna, via Garibldi n. 3, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 17 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertata la manifesta inidoneità genitoriale del padre nei confronti dei figli e , accertato Per_1 Per_2 che sussistono i requisiti per disporre l'affidamento escluso alla madre dei piccoli e , Per_1 Per_2 disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre Sig.ra di Parte_1 Per_3
e con collocazione anagrafica presso la madre, con la quale già convivono, in
[...] Persona_4 via Gramsci A. n. 3 a Pianoro (BO);
Disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori Controparte_1 Per_3
e a domeniche alternate con la madre, dalle 14.30 dove li preleverà
[...] Persona_4 dall'abitazione famigliare e dove li riaccompagnerà alle ore 19.30, così anche per le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, e nel periodo estivo, salvo le manifeste esigenze dei bambini;
pagina 1 di 9 Dichiarare che il Sig. sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e , sino al raggiungimento della loro autonomia economica, Persona_3 Persona_4 nella misura di € 300/00 mensili ciascuno, da corrispondere alla Sig.ra sul Parte_1 conto corrente acceso presso Emil Banca, filiale di Pianoro (BO), avente le seguenti coordinate
[...] entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
Dichiarare che il Sig. sia tenuto a rimborsare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche anticipate nell'interesse dei minori,
[...] previa esibizione di documentazione giustificativa, e segnatamente quelle mediche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese sostenute per visite specialistiche prescritte dal medico curante, per visite odontoiatriche ed oculistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, per i tickets sanitari e per l'acquisto di medicinali prescritti dal medico curante non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale), quelle scolastiche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, mensa, per l'acquisto dei libri di testo e del materiale di corredo scolastico di inizio anno, per le gite scolastiche senza pernottamento, per le spese di trasporto), entro e non oltre un mese dall'esborso anticipato. Ivi richiamando tutto quanto disposto nel Protocollo del Tribunale di Bologna per i Procedimenti in materia di Famiglia e Persone. Dichiarare che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Parte_1
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora disporsi l'acquisizione delle relazioni svolte dal servizio sociale di Pianoro (BO) in favore della ricorrente e dei figli minori. Ordinare al Sig. di trasferire la residenza in via Gramsci A. n. 3 a Pianoro Controparte_1
(BO), altrove. Ordinare ex art 210 cpc, nell'ipotesi in cui il Sig. non adempia alle Controparte_1 prescrizioni di cui all'art. 473bis.12, co. 3, cpc, l'esibizione della documentazione prevista dal citato articolo, tenendo in ogni caso conto ai fini della decisione del mancato adempimento spontaneo. Con riserva di altro dedurre, produrre, eccepire anche in via istruttoria, formulare capitoli di prova e chiamare testi, chiedere la produzione di ulteriore documentazione fiscale attestante gli effettivi redditi del Sig. e, in caso di mancato adempimento spontaneo autorizzare la Controparte_1 scrivente difesa ad acquisire la predetta documentazione presso i competenti Uffici ove depositata
(Agenzia Entrate, Agenzia Regionale del Lavoro e similari) e, ove necessario, autorizzare l'indagine della Polizia Tributaria volta ad accertare i redditi del Sig. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso rimborso forfettario, CPA e IVA come per Legge.”
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 17 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione respinta:
- Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei minori Persona_3 Per_4
con collocazione presso la madre,
[...]
- Disporre che il Sig. possa sentire telefonicamente e/o a mezzo di Controparte_1 videochiamate i propri figli giornalmente. Disporre altresì che possa frequentarli almeno una volta alla settimana, di cui una domenica alternata con la madre ed un altro pomeriggio nelle settimane in cui la domenica non è di sua competenza da concordare di volta in volta, a seconda degli impegni scolastici o parascolastici dei bambini stessi e dei genitori.
- Rigettare la richiesta di contributo al mantenimento mensile dei minori i Per_1 Persona_4 euro 300,00 cadauno (euro 600,00 totali) a carico del Sig. in quanto Controparte_1 eccessivamente onerosa rispetto alle possibilità economiche del resistente e disporre una cifra inferiore che tenga conto delle difficoltà in cui versa il padre dei minori” pagina 2 di 9 Il P.M. ha concluso:
“Visto” Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 relazione more uxorio iniziata nel 2014 e terminata nell'autunno del 23 settembre 2023, quando il secondo ha lasciato la casa familiare. Dall'unione sono nati il 24 ottobre 2015) e (il 9 ottobre 2016). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 6 marzo 2024 la signora ha chiesto Parte_1 che:
- i figli le siano affidati in via esclusiva;
- i bambini siano collocati presso di sé e vedano il padre a domeniche alternate dalle 14,30 alle 19,30, nonché nelle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e in estate, con obbligo per quest'ultimo di andarli a prendere e riportarli a casa della madre;
- il signor rovveda al mantenimento della prole versando 600,00 euro CP_1 mensili complessivi (300,00 per ciascun minore), oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre presentato istanze istruttorie. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale:
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- ha domandato:
• l'affidamento condiviso dei figli;
• la possibilità di sentirli quotidianamente e di incontrarli a domeniche alterne e, nelle settimane in cui non li tiene la domenica, un pomeriggio da concordare con la madre;
• la previsione di un contributo a suo carico di 400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario dei bambini (200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha dichiarato di non opporsi a che la moglie percepisca per intero l'assegno unico universale. Nell'udienza del 16 giugno 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza depositata il 25 giugno 2024 la Giudice delegata:
- ha affidato in via condivisa ai genitori;
Per_1 Per_2
- ha collocato i minori presso la madre;
- ha previsto che il padre veda i figli;
• a domeniche alterne dalle 11,00 alle 19,30 andandoli a prendere a casa della madre e riportandoveli;
• nelle settimane in cui non li tiene nel weekend, nel pomeriggio del mercoledì (salvi diversi accordi tra i genitori) dall'uscita da scuola, dove li andrà a prendere, alle 20,30, quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere pagina 3 di 9 cenato con loro;
• ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio e la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore 21,00, provvedendo ad andarli a prendere a casa della madre e a riportarveli dopo cena;
- ha inoltre stabilito il diritto del signor di effettuare una CP_1 videochiamata o una telefonata giornaliera ai figli tra le ore 18,30 e le ore 19,30, con obbligo per la signora di consentire il contatto;
Parte_1
- ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo dei figli, la somma complessiva di 400,00 euro (200,00 per ogni minore), annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
- ha posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori come da Protocollo del Tribunale di Bologna Ha inoltre deciso sulle richieste probatorie. All'udienza del 20 marzo 2025 la Giudice ha rimesso alla decisione del Collegio.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. Debbono essere rigettate le istanze istruttorie dell'attrice, in quanto in parte superate (la relazione dei servizi sociali è stata acquisita, come pure le CU del convenuto) e in parte irrilevanti. La domanda di ordinare al signor i spostare la sua residenza dalla ex CP_1 casa familiare è in questa sede inammissibile. 3B. La relazione dei servizi sociali depositata il 15 ottobre 2024 ha dato atto di ritenere “necessario continuare a monitorare la situazione familiare attuale predisponendo interventi educativi a favore dei minori come la frequenza a gruppi educativi pomeridiani, gruppi di aiuto compiti e favorendo la partecipazione ad attività sportive”. Ha inoltre sottolineato che per quanto riguarda i genitori si reputa che “possa risultare utile la partecipazione ad un percorso di sostegno alla genitorialità che supporti da una parte la madre nel sostenere i figli durante la fase di riavvicinamento al padre e che dall'altra aiuti il padre a comprendere maggiormente le necessità dei minori, sostenendolo nella necessità di garantire a questi ultimi una maggiore stabilità rispetto alla propria presenza. Per quanto riguarda la regolamentazione degli incontri padre-figli, ha evidenziato che “al momento la situazione abitativa del padre non permetta di prevedere il pernottamento presso di lui e che, gli incontri così come sono stati predisposti, possano essere adeguati alla situazione attuale, anche in considerazione delle resistenze di
”. Infatti, mentre vede il padre, all'epoca della redazione della Per_2 Per_1 Per_2 relazione non voleva incontrare il signor CP_1
3C. Non ricorrono le condizioni per derogare la regola generale dell'affido condiviso, ritenuto dal legislatore il regime applicabile in via generale in quanto quello che meglio garantisce la bi-genitorialità.
pagina 4 di 9 Invero, la signora non ha provato la sua allegazione secondo le Parte_1 quali il resistente in un caso l'avrebbe percossa davanti ai figli. Inoltre, dalla relazione dei servizi sociali è emerso che il padre non è assente dalla vita dei figli;
al contrario, vede e desidera incontrare , il quale fino Per_1 Per_2 all'ottobre 2024 non lo voleva vedere. Va altresì sottolineato che l'Avv. PICCONI nell'udienza del 24 ottobre 2024 ha affermato che il signor a pagato, anche se solo in parte (1.800,00 euro in CP_1 luogo di 3.200,00 euro), il contributo previsto dalla giudice per il mantenimento ordinario della prole. Infine, non è emerso, né è stato allegato, che il resistente ostacoli la ricorrente nelle attività connesse all'affidamento dei figli. 3D. Peraltro, avendo i servizi sociali sottolineato la persistente conflittualità tra le parti e la necessità per entrambe di un sostegno alla genitorialità, da un lato va prevista la vigilanza dei servizi per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato specificato in dispositivo e dall'altro lato -pur non avendo il Tribunale il potere di imporre alle persone adulte di intraprendere percorsi di supporto- entrambe le parti debbono essere invitare a cominciare con la massima possibile celerità un percorso di sostegno psicologico che aiuti la signora a sostenere i Parte_1 figli durante la fase di riavvicinamento al padre e il signor a meglio CP_1 comprendere le necessità dei minori, sostenendolo nella necessità di garantire a questi ultimi una maggiore stabilità della propria presenza. 3E. Per quanto riguarda il collocamento dei minori il resistente non si è opposto alla richiesta della ricorrente di allocazione presso di sé. Del resto, non risultando che il signor abbia un'abitazione in cui possa accogliere i figli non è CP_1 concretamente possibile un'altra soluzione. In ordine al diritto di visita appare opportuno allo stato accogliere le richieste del padre, onde consentirgli di mantenere uno stabile rapporto con e e per Per_1 Per_2
l'effetto disporre che egli veda i bambini;
- a domeniche alterne dalle 11,00 alle 19,30 andandoli a prendere a casa della madre e riportandoveli;
- nelle settimane in cui non li tiene nel weekend, nel pomeriggio del mercoledì (salvi diversi accordi tra i genitori) dall'uscita da scuola, dove li andrà a prendere alle 20,30, quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
- ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio e la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore 21,00, provvedendo ad andarli a prendere a casa della madre e a riportarveli dopo cena. Va inoltre previsto il diritto del signor i effettuare una videochiamata CP_1
o una telefonata giornaliera ai minori tra le ore 18,30 e le ore 19,30, con obbligo per la signora di consentire il contatto. Parte_1
3F. Al collocamento di presso la madre consegue che alla stessa deve Per_1 Per_2 essere assegnata la ex casa familiare, sita in Pianoro via Gramsci n. 3.
pagina 5 di 9 3G. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del signor er il CP_1 mantenimento di e si deve premettere che ai sensi dell'art. 316 bis, primo Per_1 Per_2 comma, c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, anche se nati fuori da matrimonio, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò premesso, la signora Parte_1
- abita con i figli in un appartamento al canone concordato agevolato di 370,00 euro mensili;
- dal 23 febbraio 2022 è dipendente della “Rekeep” con contratto a tempo indeterminato;
- dalle Certificazioni Uniche relative agli esercizi 2021, 2022 e 2023 prodotte emerge che nel primo anno ha ricevuto dall' un'erogazione di 7.570,00 euro netti, nel CP_2 secondo ha percepito dallo stesso istituto un'erogazione di 658,00 euro, e da “Rekeep” un emolumento netto di 10.284,00 (complessivi 10.942,00) e nel 2023 ha avuto dall' un reddito esente di 4.541,00 euro, mentre non ha depositato la CU della CP_2
REKEEP;
- è inoltre emerso che negli anni 2022, 2023 e 2024 ha ricevuto dall' CP_2 rispettivamente 14.221 euro (di cui 10.771,00 di naspi e 3.500,00 euro di assegno unico), 4.540,00 e 3.988,00 di assegno unico. Il signor dal canto suo: CP_1
- ha allegato di essere ospite a casa di un conoscente e dunque di non avere oneri abitativi;
- ha dimostrato di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dalla
“CO.I.T s.r.l.” (per la quale lavorava dal 30 agosto 2016) in data 23 ottobre 2023;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha dichiarato redditi netti pari rispettivamente a 16.332,00 euro (1.361,00 mensili), a 18.386,00 euro (1.532,00 mensili) e a 19.852,00 euro (1.654,00 euro);
- dal 10 giugno 2024 percepisce la naspi;
- non incassa invece l'assegno unico, che viene ricevuto integralmente dalla signora
Parte_1
- ha affermato di essere disponibile a pagare un contributo di 350,00 o 400,00 euro mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ai fini della determinazione del contributo si deve tenere in considerazione altresì che:
- sono ancora bambini e dunque hanno bisogni ed esigenze modesti;
Per_1 Per_2
- il padre contribuisce in maniera molto limitata al mantenimento ordinario della prole, che vede solo un giorno alla settimana. Tenuto conto in particolare della disponibilità offerta dal resistente, va previsto che egli corrisponda mensilmente alla signora l'importo complessivo di Parte_1
400,00 euro per il mantenimento dei due minori, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 9 4. Le spese di lite debbono essere poste a carico dell'attrice, risultata soccombente. In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per tutte e quattro le fasi, data la modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) affida i figli delle parti, , a entrambi i genitori in forma condivisa;
questi Per_1 Per_2 ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li avrà con sé;
2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- verifichino le condizioni dei minori, eventualmente predisponendo a loro favore gli interventi che riterranno più opportuni;
- facilitino il dialogo e la collaborazione tra i genitori per aiutarli a divenire in grado di collaborare nell'interesse della prole;
- segnalino prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualunque situazione di pregiudizio per i bambini che accertino;
3) colloca i presso la madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa Per_1 Per_2 familiare sita in Pianoro (BO) in via Gramsci n. 3;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a domeniche alterne dalle 11,00 alle 19,30 andandoli a prendere a casa della madre e riportandoveli;
- nelle settimane in cui non li tiene nel weekend, nel pomeriggio del mercoledì (salvi diversi accordi tra i genitori) dall'uscita da scuola, dove li andrà a prendere alle 20,30, quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
- ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio e la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore 21,00, provvedendo ad andarli a prendere a casa della madre e a riportarveli dopo cena. 5) prevede che il signor possa effettuare una videochiamata o una CP_1 telefonata giornaliera ai figli tra le ore 18,30 e le ore 19,30, con obbligo per la signora di consentire il contatto;
Parte_1
6) con decorso dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli, la somma mensile di 400,00 euro (200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze pagina 7 di 9 primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico della signora e del Pt_2 signor l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese Parte_3 straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 8 di 9 La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) invita i signori e a intraprendere con la massima CP_1 Parte_1 possibile celerità un percorso di supporto alla genitorialità che aiuti la seconda a sostenere i figli durante la fase di riavvicinamento al padre e il primo a meglio comprendere le necessità dei minori, sostenendolo nella necessità di garantire a questi ultimi una maggiore stabilità della propria presenza;
10) 7) condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 26 marzo 2025.
La Giudice Est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da (C.F. ), nata a [...] il 1° Parte_1 C.F._1 gennaio 1988, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Avv. Maria Grazia PICCONI e Cristiano PRESTINENZI ed elettivamente domiciliata nello studio della prima, sito in Bologna, via Boldrini n. 5/2 RICORRENTE contro (C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Felice MELZI, presso il cui studio in Bologna, via Garibldi n. 3, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 17 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertata la manifesta inidoneità genitoriale del padre nei confronti dei figli e , accertato Per_1 Per_2 che sussistono i requisiti per disporre l'affidamento escluso alla madre dei piccoli e , Per_1 Per_2 disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre Sig.ra di Parte_1 Per_3
e con collocazione anagrafica presso la madre, con la quale già convivono, in
[...] Persona_4 via Gramsci A. n. 3 a Pianoro (BO);
Disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori Controparte_1 Per_3
e a domeniche alternate con la madre, dalle 14.30 dove li preleverà
[...] Persona_4 dall'abitazione famigliare e dove li riaccompagnerà alle ore 19.30, così anche per le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, e nel periodo estivo, salvo le manifeste esigenze dei bambini;
pagina 1 di 9 Dichiarare che il Sig. sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e , sino al raggiungimento della loro autonomia economica, Persona_3 Persona_4 nella misura di € 300/00 mensili ciascuno, da corrispondere alla Sig.ra sul Parte_1 conto corrente acceso presso Emil Banca, filiale di Pianoro (BO), avente le seguenti coordinate
[...] entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
Dichiarare che il Sig. sia tenuto a rimborsare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche anticipate nell'interesse dei minori,
[...] previa esibizione di documentazione giustificativa, e segnatamente quelle mediche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese sostenute per visite specialistiche prescritte dal medico curante, per visite odontoiatriche ed oculistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, per i tickets sanitari e per l'acquisto di medicinali prescritti dal medico curante non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale), quelle scolastiche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, mensa, per l'acquisto dei libri di testo e del materiale di corredo scolastico di inizio anno, per le gite scolastiche senza pernottamento, per le spese di trasporto), entro e non oltre un mese dall'esborso anticipato. Ivi richiamando tutto quanto disposto nel Protocollo del Tribunale di Bologna per i Procedimenti in materia di Famiglia e Persone. Dichiarare che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Parte_1
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora disporsi l'acquisizione delle relazioni svolte dal servizio sociale di Pianoro (BO) in favore della ricorrente e dei figli minori. Ordinare al Sig. di trasferire la residenza in via Gramsci A. n. 3 a Pianoro Controparte_1
(BO), altrove. Ordinare ex art 210 cpc, nell'ipotesi in cui il Sig. non adempia alle Controparte_1 prescrizioni di cui all'art. 473bis.12, co. 3, cpc, l'esibizione della documentazione prevista dal citato articolo, tenendo in ogni caso conto ai fini della decisione del mancato adempimento spontaneo. Con riserva di altro dedurre, produrre, eccepire anche in via istruttoria, formulare capitoli di prova e chiamare testi, chiedere la produzione di ulteriore documentazione fiscale attestante gli effettivi redditi del Sig. e, in caso di mancato adempimento spontaneo autorizzare la Controparte_1 scrivente difesa ad acquisire la predetta documentazione presso i competenti Uffici ove depositata
(Agenzia Entrate, Agenzia Regionale del Lavoro e similari) e, ove necessario, autorizzare l'indagine della Polizia Tributaria volta ad accertare i redditi del Sig. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso rimborso forfettario, CPA e IVA come per Legge.”
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 17 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione respinta:
- Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei minori Persona_3 Per_4
con collocazione presso la madre,
[...]
- Disporre che il Sig. possa sentire telefonicamente e/o a mezzo di Controparte_1 videochiamate i propri figli giornalmente. Disporre altresì che possa frequentarli almeno una volta alla settimana, di cui una domenica alternata con la madre ed un altro pomeriggio nelle settimane in cui la domenica non è di sua competenza da concordare di volta in volta, a seconda degli impegni scolastici o parascolastici dei bambini stessi e dei genitori.
- Rigettare la richiesta di contributo al mantenimento mensile dei minori i Per_1 Persona_4 euro 300,00 cadauno (euro 600,00 totali) a carico del Sig. in quanto Controparte_1 eccessivamente onerosa rispetto alle possibilità economiche del resistente e disporre una cifra inferiore che tenga conto delle difficoltà in cui versa il padre dei minori” pagina 2 di 9 Il P.M. ha concluso:
“Visto” Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 relazione more uxorio iniziata nel 2014 e terminata nell'autunno del 23 settembre 2023, quando il secondo ha lasciato la casa familiare. Dall'unione sono nati il 24 ottobre 2015) e (il 9 ottobre 2016). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 6 marzo 2024 la signora ha chiesto Parte_1 che:
- i figli le siano affidati in via esclusiva;
- i bambini siano collocati presso di sé e vedano il padre a domeniche alternate dalle 14,30 alle 19,30, nonché nelle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e in estate, con obbligo per quest'ultimo di andarli a prendere e riportarli a casa della madre;
- il signor rovveda al mantenimento della prole versando 600,00 euro CP_1 mensili complessivi (300,00 per ciascun minore), oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre presentato istanze istruttorie. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale:
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- ha domandato:
• l'affidamento condiviso dei figli;
• la possibilità di sentirli quotidianamente e di incontrarli a domeniche alterne e, nelle settimane in cui non li tiene la domenica, un pomeriggio da concordare con la madre;
• la previsione di un contributo a suo carico di 400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario dei bambini (200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha dichiarato di non opporsi a che la moglie percepisca per intero l'assegno unico universale. Nell'udienza del 16 giugno 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza depositata il 25 giugno 2024 la Giudice delegata:
- ha affidato in via condivisa ai genitori;
Per_1 Per_2
- ha collocato i minori presso la madre;
- ha previsto che il padre veda i figli;
• a domeniche alterne dalle 11,00 alle 19,30 andandoli a prendere a casa della madre e riportandoveli;
• nelle settimane in cui non li tiene nel weekend, nel pomeriggio del mercoledì (salvi diversi accordi tra i genitori) dall'uscita da scuola, dove li andrà a prendere, alle 20,30, quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere pagina 3 di 9 cenato con loro;
• ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio e la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore 21,00, provvedendo ad andarli a prendere a casa della madre e a riportarveli dopo cena;
- ha inoltre stabilito il diritto del signor di effettuare una CP_1 videochiamata o una telefonata giornaliera ai figli tra le ore 18,30 e le ore 19,30, con obbligo per la signora di consentire il contatto;
Parte_1
- ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo dei figli, la somma complessiva di 400,00 euro (200,00 per ogni minore), annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
- ha posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori come da Protocollo del Tribunale di Bologna Ha inoltre deciso sulle richieste probatorie. All'udienza del 20 marzo 2025 la Giudice ha rimesso alla decisione del Collegio.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. Debbono essere rigettate le istanze istruttorie dell'attrice, in quanto in parte superate (la relazione dei servizi sociali è stata acquisita, come pure le CU del convenuto) e in parte irrilevanti. La domanda di ordinare al signor i spostare la sua residenza dalla ex CP_1 casa familiare è in questa sede inammissibile. 3B. La relazione dei servizi sociali depositata il 15 ottobre 2024 ha dato atto di ritenere “necessario continuare a monitorare la situazione familiare attuale predisponendo interventi educativi a favore dei minori come la frequenza a gruppi educativi pomeridiani, gruppi di aiuto compiti e favorendo la partecipazione ad attività sportive”. Ha inoltre sottolineato che per quanto riguarda i genitori si reputa che “possa risultare utile la partecipazione ad un percorso di sostegno alla genitorialità che supporti da una parte la madre nel sostenere i figli durante la fase di riavvicinamento al padre e che dall'altra aiuti il padre a comprendere maggiormente le necessità dei minori, sostenendolo nella necessità di garantire a questi ultimi una maggiore stabilità rispetto alla propria presenza. Per quanto riguarda la regolamentazione degli incontri padre-figli, ha evidenziato che “al momento la situazione abitativa del padre non permetta di prevedere il pernottamento presso di lui e che, gli incontri così come sono stati predisposti, possano essere adeguati alla situazione attuale, anche in considerazione delle resistenze di
”. Infatti, mentre vede il padre, all'epoca della redazione della Per_2 Per_1 Per_2 relazione non voleva incontrare il signor CP_1
3C. Non ricorrono le condizioni per derogare la regola generale dell'affido condiviso, ritenuto dal legislatore il regime applicabile in via generale in quanto quello che meglio garantisce la bi-genitorialità.
pagina 4 di 9 Invero, la signora non ha provato la sua allegazione secondo le Parte_1 quali il resistente in un caso l'avrebbe percossa davanti ai figli. Inoltre, dalla relazione dei servizi sociali è emerso che il padre non è assente dalla vita dei figli;
al contrario, vede e desidera incontrare , il quale fino Per_1 Per_2 all'ottobre 2024 non lo voleva vedere. Va altresì sottolineato che l'Avv. PICCONI nell'udienza del 24 ottobre 2024 ha affermato che il signor a pagato, anche se solo in parte (1.800,00 euro in CP_1 luogo di 3.200,00 euro), il contributo previsto dalla giudice per il mantenimento ordinario della prole. Infine, non è emerso, né è stato allegato, che il resistente ostacoli la ricorrente nelle attività connesse all'affidamento dei figli. 3D. Peraltro, avendo i servizi sociali sottolineato la persistente conflittualità tra le parti e la necessità per entrambe di un sostegno alla genitorialità, da un lato va prevista la vigilanza dei servizi per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato specificato in dispositivo e dall'altro lato -pur non avendo il Tribunale il potere di imporre alle persone adulte di intraprendere percorsi di supporto- entrambe le parti debbono essere invitare a cominciare con la massima possibile celerità un percorso di sostegno psicologico che aiuti la signora a sostenere i Parte_1 figli durante la fase di riavvicinamento al padre e il signor a meglio CP_1 comprendere le necessità dei minori, sostenendolo nella necessità di garantire a questi ultimi una maggiore stabilità della propria presenza. 3E. Per quanto riguarda il collocamento dei minori il resistente non si è opposto alla richiesta della ricorrente di allocazione presso di sé. Del resto, non risultando che il signor abbia un'abitazione in cui possa accogliere i figli non è CP_1 concretamente possibile un'altra soluzione. In ordine al diritto di visita appare opportuno allo stato accogliere le richieste del padre, onde consentirgli di mantenere uno stabile rapporto con e e per Per_1 Per_2
l'effetto disporre che egli veda i bambini;
- a domeniche alterne dalle 11,00 alle 19,30 andandoli a prendere a casa della madre e riportandoveli;
- nelle settimane in cui non li tiene nel weekend, nel pomeriggio del mercoledì (salvi diversi accordi tra i genitori) dall'uscita da scuola, dove li andrà a prendere alle 20,30, quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
- ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio e la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore 21,00, provvedendo ad andarli a prendere a casa della madre e a riportarveli dopo cena. Va inoltre previsto il diritto del signor i effettuare una videochiamata CP_1
o una telefonata giornaliera ai minori tra le ore 18,30 e le ore 19,30, con obbligo per la signora di consentire il contatto. Parte_1
3F. Al collocamento di presso la madre consegue che alla stessa deve Per_1 Per_2 essere assegnata la ex casa familiare, sita in Pianoro via Gramsci n. 3.
pagina 5 di 9 3G. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del signor er il CP_1 mantenimento di e si deve premettere che ai sensi dell'art. 316 bis, primo Per_1 Per_2 comma, c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, anche se nati fuori da matrimonio, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò premesso, la signora Parte_1
- abita con i figli in un appartamento al canone concordato agevolato di 370,00 euro mensili;
- dal 23 febbraio 2022 è dipendente della “Rekeep” con contratto a tempo indeterminato;
- dalle Certificazioni Uniche relative agli esercizi 2021, 2022 e 2023 prodotte emerge che nel primo anno ha ricevuto dall' un'erogazione di 7.570,00 euro netti, nel CP_2 secondo ha percepito dallo stesso istituto un'erogazione di 658,00 euro, e da “Rekeep” un emolumento netto di 10.284,00 (complessivi 10.942,00) e nel 2023 ha avuto dall' un reddito esente di 4.541,00 euro, mentre non ha depositato la CU della CP_2
REKEEP;
- è inoltre emerso che negli anni 2022, 2023 e 2024 ha ricevuto dall' CP_2 rispettivamente 14.221 euro (di cui 10.771,00 di naspi e 3.500,00 euro di assegno unico), 4.540,00 e 3.988,00 di assegno unico. Il signor dal canto suo: CP_1
- ha allegato di essere ospite a casa di un conoscente e dunque di non avere oneri abitativi;
- ha dimostrato di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dalla
“CO.I.T s.r.l.” (per la quale lavorava dal 30 agosto 2016) in data 23 ottobre 2023;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha dichiarato redditi netti pari rispettivamente a 16.332,00 euro (1.361,00 mensili), a 18.386,00 euro (1.532,00 mensili) e a 19.852,00 euro (1.654,00 euro);
- dal 10 giugno 2024 percepisce la naspi;
- non incassa invece l'assegno unico, che viene ricevuto integralmente dalla signora
Parte_1
- ha affermato di essere disponibile a pagare un contributo di 350,00 o 400,00 euro mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ai fini della determinazione del contributo si deve tenere in considerazione altresì che:
- sono ancora bambini e dunque hanno bisogni ed esigenze modesti;
Per_1 Per_2
- il padre contribuisce in maniera molto limitata al mantenimento ordinario della prole, che vede solo un giorno alla settimana. Tenuto conto in particolare della disponibilità offerta dal resistente, va previsto che egli corrisponda mensilmente alla signora l'importo complessivo di Parte_1
400,00 euro per il mantenimento dei due minori, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 9 4. Le spese di lite debbono essere poste a carico dell'attrice, risultata soccombente. In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per tutte e quattro le fasi, data la modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) affida i figli delle parti, , a entrambi i genitori in forma condivisa;
questi Per_1 Per_2 ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li avrà con sé;
2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- verifichino le condizioni dei minori, eventualmente predisponendo a loro favore gli interventi che riterranno più opportuni;
- facilitino il dialogo e la collaborazione tra i genitori per aiutarli a divenire in grado di collaborare nell'interesse della prole;
- segnalino prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualunque situazione di pregiudizio per i bambini che accertino;
3) colloca i presso la madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa Per_1 Per_2 familiare sita in Pianoro (BO) in via Gramsci n. 3;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a domeniche alterne dalle 11,00 alle 19,30 andandoli a prendere a casa della madre e riportandoveli;
- nelle settimane in cui non li tiene nel weekend, nel pomeriggio del mercoledì (salvi diversi accordi tra i genitori) dall'uscita da scuola, dove li andrà a prendere alle 20,30, quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
- ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio e la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore 21,00, provvedendo ad andarli a prendere a casa della madre e a riportarveli dopo cena. 5) prevede che il signor possa effettuare una videochiamata o una CP_1 telefonata giornaliera ai figli tra le ore 18,30 e le ore 19,30, con obbligo per la signora di consentire il contatto;
Parte_1
6) con decorso dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli, la somma mensile di 400,00 euro (200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze pagina 7 di 9 primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico della signora e del Pt_2 signor l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese Parte_3 straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 8 di 9 La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) invita i signori e a intraprendere con la massima CP_1 Parte_1 possibile celerità un percorso di supporto alla genitorialità che aiuti la seconda a sostenere i figli durante la fase di riavvicinamento al padre e il primo a meglio comprendere le necessità dei minori, sostenendolo nella necessità di garantire a questi ultimi una maggiore stabilità della propria presenza;
10) 7) condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 26 marzo 2025.
La Giudice Est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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