TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1869/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281- sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1869/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. Giuseppe Nicosia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c. del difensore: Email_1
Appellante
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 28
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 284/2023 resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 2053/2022, e depositata in data 14.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE ha instato per la parziale riforma della sentenza n. Parte_1 R.G. 1869/2023
284/2023 resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 2053/2022, e depositata in data 14.4.2023, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda da questi spiegata in primo grado a seguito della cancellazione del volo aereo TP871, con partenza da Bologna e arrivo presso l'aeroporto di Lisbona del giorno
5.7.2022 alle ore 11:55.
In particolare, l'appellante - premettendo di aver dovuto acquistare, a seguito della cancellazione del suddetto volo aereo, un nuovo biglietto aereo al costo di € 304,12, non potendo imbarcarsi sul volo proposto dalla compagnia appellata in quanto previsto per il giorno 2.7.22 e quindi tre giorni prima rispetto alla partenza programmata - ha eccepito l'erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui avrebbe liquidato solo il 50% dell'importo richiesto (ovvero € 152,00), e non già
l'intera somma di € 304,12 versata per l'acquisto del biglietto con la compagnia aerea Ryanair, deducendo la violazione dell'art. 8 Reg. CE n.
261/2004.
Pertanto parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare che la somma corretta che il Giudice di Pace di Trapani avrebbe dovuto liquidare al passeggero a carico del vettore aereo Tap Portugal, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa della mancata assistenza aerea è pari a €
304,12 e non anche nell'importo decurtato forfettariamente ed in maniera arbitraria dal Giudice di Pace di Trapani nella misura del 50%; per l'effetto, condannare l'appellata compagnia in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della differenza tra l'importo di € 304,12 e la somma già corrisposta in esecuzione della sentenza oggetto oggi di gravame. Il tutto oltre interessi legali dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo e con illimitata salvezza di spese e compensi professionali di causa anche di questo grado di giudizio (oltre spese generali ed accessori di legge), in misura che il Giudice tenga in debita considerazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione e della circostanza che, per meri fini R.G. 1869/2023
transattivi e per evitare le lungaggini del procedimento d'impugnazione, l'appellante aveva richiesto alla compagnia aerea il pagamento della sola sorte capitale richiesta oggi in appello (senza, quindi, alcuna richiesta di ulteriori spese legali), ricevendo riscontro negativo”.
Costituendosi tardivamente in giudizio, Controparte_1
ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.
[...]
342 cpc e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, assumendo l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno della domanda.
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità del gravame proposta da parte appellata.
Ed invero, l'art. 342 c.p.c., richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n. 36481/2022; da ultimo,
Cass. Civ., sent. n. 1932/2024).
Declinando le suddette coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che l'odierno atto di appello sia pienamente ammissibile, essendo state in seno allo stesso chiaramente indicate sia le parti della sentenza specificamente contestate sia la diversa ricostruzione fattuale e giuridica cui sarebbe dovuto pervenire il giudice di prime cure.
Nel caso di specie, l'atto di appello spiegato si sofferma approfonditamente sulle questioni contestate e sui punti della sentenza R.G. 1869/2023
appellata, enunciando le doglianze poste a fondamento dei motivi di gravame.
Ciò posto, come è noto, per le ipotesi di cancellazione del volo, la tutela dei passeggeri è dettata dall'art. 5 del Regolamento Ce n. 261/04 e si sostanzia nel diritto all'assistenza di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento
Ce n. 261/04, oltre alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 (già riconosciuta dal Giudice di Pace in favore dell'appellante).
In particolare, l'art. 8, co. 1, prescrive che: ‹‹Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: — un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti››.
L'odierno appellante aveva, dunque, diritto all'assistenza del vettore ai sensi del citato art. 8, la cui mancata prestazione è alla base della domanda di rimborso svolta in giudizio. In particolare, il viaggiatore ha denunciato la mancata offerta di un volo alternativo in condizioni di trasporto comparabili in ragione della riprogrammazione del volo in data antecedente rispetto a quella programmata, e di avere dovuto provvedere personalmente all'acquisto di biglietto per raggiungere la destinazione lo stesso giorno rispetto a quello del volo cancellato con esborso di € 304,12 (cfr. all. 4 fascicolo primo grado).
La domanda attorea risulta fondata proprio sulla violazione, da parte del vettore, delle disposizioni di cui all'art. 8, le quali danno luogo ad obblighi ulteriori che si cumulano con l'obbligo di compensazione R.G. 1869/2023
pecuniaria di cui agli artt. 5 e 7. La violazione dell'obbligo di assistenza di cui all'art. 8, dunque, non è assorbita dall'eventuale pagamento della compensazione pecuniaria e dà luogo ad un'autonoma azione di risarcimento del danno, fondata sull'inadempimento del contratto di trasporto, come integrato dalla disciplina imperativa di origine comunitaria.
Vi è, pertanto, il diritto al rimborso integrale del biglietto acquistato per assicurarsi quel volo alternativo che la stessa compagnia aerea avrebbe dovuto ricercare e offrire al viaggiatore. Tale rimborso, in realtà, va qualificato come danno emergente e costituisce voce di danno risarcibile ex art. 1223 c.c. Non essendovi prova, da parte della convenuta, del rimborso del biglietto originariamente acquistato dal viaggiatore e considerato che il volo riprogrammato e offerto al passeggero non rispetta i criteri di cui al citato art. 8 poiché prevedeva una partenza anticipata rispetto alla data programmata, il costo del volo alternativo va riconosciuto integralmente e non solo nella misura del
50% come riconosciuto dal Giudice di Pace, non risultando peraltro applicabile alla fattispecie la norma di cui all'art. 10 del citato regolamento (valevole per le ipotesi in cui il vettore aereo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato).
La sentenza appellata si rivela, pertanto, erronea, laddove riconosce al viaggiatore solo la misura del 50% rispetto all'esborso complessivo per l'acquisto di nuovo biglietto aereo. La prova del costo del volo alternativo è stata fornita dal viaggiatore, il quale ha allegato il relativo biglietto recante la tariffa applicata.
Conclusivamente, va riconosciuta la fondatezza della domanda svolta dall'attore e, conseguentemente, va integralmente accolto l'appello proposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. R.G. 1869/2023
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 284/2023 resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 2053/2022, che per il resto conferma, condanna al pagamento Controparte_1
in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di € 152,12, oltre interessi dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo;
condanna al pagamento delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 462,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Trapani, 14.7.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281- sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1869/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. Giuseppe Nicosia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c. del difensore: Email_1
Appellante
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 28
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 284/2023 resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 2053/2022, e depositata in data 14.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE ha instato per la parziale riforma della sentenza n. Parte_1 R.G. 1869/2023
284/2023 resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 2053/2022, e depositata in data 14.4.2023, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda da questi spiegata in primo grado a seguito della cancellazione del volo aereo TP871, con partenza da Bologna e arrivo presso l'aeroporto di Lisbona del giorno
5.7.2022 alle ore 11:55.
In particolare, l'appellante - premettendo di aver dovuto acquistare, a seguito della cancellazione del suddetto volo aereo, un nuovo biglietto aereo al costo di € 304,12, non potendo imbarcarsi sul volo proposto dalla compagnia appellata in quanto previsto per il giorno 2.7.22 e quindi tre giorni prima rispetto alla partenza programmata - ha eccepito l'erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui avrebbe liquidato solo il 50% dell'importo richiesto (ovvero € 152,00), e non già
l'intera somma di € 304,12 versata per l'acquisto del biglietto con la compagnia aerea Ryanair, deducendo la violazione dell'art. 8 Reg. CE n.
261/2004.
Pertanto parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare che la somma corretta che il Giudice di Pace di Trapani avrebbe dovuto liquidare al passeggero a carico del vettore aereo Tap Portugal, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa della mancata assistenza aerea è pari a €
304,12 e non anche nell'importo decurtato forfettariamente ed in maniera arbitraria dal Giudice di Pace di Trapani nella misura del 50%; per l'effetto, condannare l'appellata compagnia in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della differenza tra l'importo di € 304,12 e la somma già corrisposta in esecuzione della sentenza oggetto oggi di gravame. Il tutto oltre interessi legali dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo e con illimitata salvezza di spese e compensi professionali di causa anche di questo grado di giudizio (oltre spese generali ed accessori di legge), in misura che il Giudice tenga in debita considerazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione e della circostanza che, per meri fini R.G. 1869/2023
transattivi e per evitare le lungaggini del procedimento d'impugnazione, l'appellante aveva richiesto alla compagnia aerea il pagamento della sola sorte capitale richiesta oggi in appello (senza, quindi, alcuna richiesta di ulteriori spese legali), ricevendo riscontro negativo”.
Costituendosi tardivamente in giudizio, Controparte_1
ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.
[...]
342 cpc e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, assumendo l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno della domanda.
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità del gravame proposta da parte appellata.
Ed invero, l'art. 342 c.p.c., richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n. 36481/2022; da ultimo,
Cass. Civ., sent. n. 1932/2024).
Declinando le suddette coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che l'odierno atto di appello sia pienamente ammissibile, essendo state in seno allo stesso chiaramente indicate sia le parti della sentenza specificamente contestate sia la diversa ricostruzione fattuale e giuridica cui sarebbe dovuto pervenire il giudice di prime cure.
Nel caso di specie, l'atto di appello spiegato si sofferma approfonditamente sulle questioni contestate e sui punti della sentenza R.G. 1869/2023
appellata, enunciando le doglianze poste a fondamento dei motivi di gravame.
Ciò posto, come è noto, per le ipotesi di cancellazione del volo, la tutela dei passeggeri è dettata dall'art. 5 del Regolamento Ce n. 261/04 e si sostanzia nel diritto all'assistenza di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento
Ce n. 261/04, oltre alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 (già riconosciuta dal Giudice di Pace in favore dell'appellante).
In particolare, l'art. 8, co. 1, prescrive che: ‹‹Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: — un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti››.
L'odierno appellante aveva, dunque, diritto all'assistenza del vettore ai sensi del citato art. 8, la cui mancata prestazione è alla base della domanda di rimborso svolta in giudizio. In particolare, il viaggiatore ha denunciato la mancata offerta di un volo alternativo in condizioni di trasporto comparabili in ragione della riprogrammazione del volo in data antecedente rispetto a quella programmata, e di avere dovuto provvedere personalmente all'acquisto di biglietto per raggiungere la destinazione lo stesso giorno rispetto a quello del volo cancellato con esborso di € 304,12 (cfr. all. 4 fascicolo primo grado).
La domanda attorea risulta fondata proprio sulla violazione, da parte del vettore, delle disposizioni di cui all'art. 8, le quali danno luogo ad obblighi ulteriori che si cumulano con l'obbligo di compensazione R.G. 1869/2023
pecuniaria di cui agli artt. 5 e 7. La violazione dell'obbligo di assistenza di cui all'art. 8, dunque, non è assorbita dall'eventuale pagamento della compensazione pecuniaria e dà luogo ad un'autonoma azione di risarcimento del danno, fondata sull'inadempimento del contratto di trasporto, come integrato dalla disciplina imperativa di origine comunitaria.
Vi è, pertanto, il diritto al rimborso integrale del biglietto acquistato per assicurarsi quel volo alternativo che la stessa compagnia aerea avrebbe dovuto ricercare e offrire al viaggiatore. Tale rimborso, in realtà, va qualificato come danno emergente e costituisce voce di danno risarcibile ex art. 1223 c.c. Non essendovi prova, da parte della convenuta, del rimborso del biglietto originariamente acquistato dal viaggiatore e considerato che il volo riprogrammato e offerto al passeggero non rispetta i criteri di cui al citato art. 8 poiché prevedeva una partenza anticipata rispetto alla data programmata, il costo del volo alternativo va riconosciuto integralmente e non solo nella misura del
50% come riconosciuto dal Giudice di Pace, non risultando peraltro applicabile alla fattispecie la norma di cui all'art. 10 del citato regolamento (valevole per le ipotesi in cui il vettore aereo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato).
La sentenza appellata si rivela, pertanto, erronea, laddove riconosce al viaggiatore solo la misura del 50% rispetto all'esborso complessivo per l'acquisto di nuovo biglietto aereo. La prova del costo del volo alternativo è stata fornita dal viaggiatore, il quale ha allegato il relativo biglietto recante la tariffa applicata.
Conclusivamente, va riconosciuta la fondatezza della domanda svolta dall'attore e, conseguentemente, va integralmente accolto l'appello proposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. R.G. 1869/2023
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 284/2023 resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 2053/2022, che per il resto conferma, condanna al pagamento Controparte_1
in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di € 152,12, oltre interessi dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo;
condanna al pagamento delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 462,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Trapani, 14.7.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari