Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
Il principio di ubiquità di cui all'art. 6 cod. pen. comporta che lo svolgimento nel territorio italiano anche solo di una parte della organizzazione di pubbliche scommesse rende applicabile la legislazione nazionale, pur quando il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere ed i giuochi e le competizioni, oggetto delle scommesse, si svolgano all'estero. (In applicazione del principio la Suprema Corte, in presenza di attività di raccolta delle giocate svolta in Italia da una società straniera, priva della licenza di polizia prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S., ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 4, legge n. 401del 1989).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 39561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39561 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
3956 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da n. 2301st Piero Savani sez.Sent. n. ->Presidente - Vito Di Nicola Relatore - UP - 20/07/2017 Antonella Di Stasi R.G.N. 18752/2017 Enrico Mengoni Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IZ EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23-03-2016 della corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito per il ricorrente l'avvocato Francesco Formicola che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del tribunale che aveva a seguito di giudizio abbreviato, condannato il ricorrente, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente del rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione per il reato (capo a) previsto dall'articolo 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 in relazione all'articolo 88 TULPS perché, in qualità di legale rappresentante dell'esercizio pubblico internet point denominato "Mike Point" sito in via Bernardo Quaranta n. 108 esercitava abusivamente l'attività di organizzazione e intermediazione nelle scommesse su eventi sportivi senza essere in possesso della licenza di cui al citato articolo 88 TULPS. Accertato in Napoli il 9 febbraio 2010. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, articola un unico complesso motivo di gravame, qui enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei ven limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in relazione agli articoli 125, comma 3, 546-605 del codice di procedura penale, articolo 4 L.401 del 1989, articolo 88 TULPS, articoli 43 e 49 CE (articolo, 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale) con specifico riferimento alla mancata disapplicazione della normativa di cui all'articolo 88 del R. D. n. 773 del 1931 e successive modifiche e quella di cui all'articolo 4 della legge 401 del 1989 e succ. mod. in quanto confliggenti con gli articoli 43 Trattato CE (oggi art. 49 TFUE) sulla libertà di stabilimento e 49 Trattato CE (oggi art. 56 del TFUE) sulla libertà di prestazione dei servizi, in quanto discriminatoria, nella specie in pregiudizio dell'operatore BE OR GmbH, ed in violazione dei principi di proporzionalità, concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e di certezza del diritto. Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello ha ritenuto in sentenza, peraltro evidentemente lacunosa e non adeguatamente motivata, che egli non abbia fornito la prova che l'operatore estero, nel caso di specie la BE, non abbia ottenuto le necessarie concessioni о autorizzazioni per effetto del comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. Afferma a tal proposito che l'oggetto dell'onere probatorio che la Corte di Appello ritiene in capo all'imputato onere oltremodo, nel caso di specie, illegittimo ovvero l'essere stata la BE OR GmbH discriminata ai 2 sensi dell'art. 43 Trattato CE (oggi art. 49 TFUE) sulla libertà di stabilimento e dell'art. 49 Trattato CE (oggi art. 56 del TFUE) sulla libertà di prestazione dei servizi sia patrimonio oggettivo di conoscenza per essere stato ampiamente - dimostrato ed accertato a seguito dei giudicati definiti sia innanzi la CGCE sia innanzi la Suprema Corte di Cassazione analiticamente indicati nei motivi di appello e nella successiva memoria (senza contare quanto già accertato dal Tribunale del Riesame di Napoli che in precedenza aveva già disposto la revoca del sequestro dei locali ove l'imputato svolgeva la sua attività). Il risultato sarebbe quindi che, laddove risulti accertato che il soggetto svolge attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse clandestine in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale (a causa del rifiuto dello Stato Italiano di concederle loro, ovvero per aver subordinato la partecipazione alla gara per il rilascio a condizioni che risultano in violazione del diritto comunitario), ricorre l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la normativa ordinaria in contrasto con quella ven comunitaria. Sul punto la Corte di Appello avrebbe sostanzialmente omesso di motivare, nonostante il fatto che la CGCE, decidendo sulla questione pregiudiziale posta dal Tribunale di Prato abbia espressamente parificato alla LE la società di diritto austriaco BE Sportwettwn GmbH, avendo incidentalmente ma definitivamente accertato che la BE non ha partecipato alla gara indetta dall'AAMS nel 2006 ed è quindi legittimata a contestarne la normativa - per avere lo Stato Italiano subordinato la partecipazione alle gare per il rilascio delle concessioni a condizioni che sono risultate in violazione del diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante formulata dalla stessa CGCE.
3. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha dedotto di aver richiesto in data 9 gennaio 2009 alla Questura la licenza per l'installazione di apparecchi terminali ex articolo 77 D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito in legge n. 155 del 2005 e aveva reso, in pari data, la dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice delle Comunicazioni alla quale erano allegati, come risulta testualmente dall'ultima pagina, il certificato di iscrizione alla camera di commercio, il nullaosta antimafia e la certificazione attestante l'assenza di qualsivoglia precedente penale. La dichiarazione ex art. 25 del Codice delle Comunicazioni era stata poi allegata, come testualmente richiesto nella pagina intitolata "Avvertenze", alla richiesta di licenza, la quale, a sua volta, recava anche la previsione secondo la 3 quale: "ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 144/2005 la licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della domanda". La circostanza assumerebbe rilievo pregnante, ad avviso del ricorrente, atteso che all'epoca dei fatti, l'autorità di PS, sulla scorta della prassi al tempo dominante, neppure accoglieva le richieste di licenza ex articolo 88 TUPLS in mancanza di una concessione per l'attività di scommesse su eventi sportivi, come si evince implicitamente dallo stesso tenore letterale della CNR della Questura di Napoli del 9 febbraio in atti. Con la richiesta e la dichiarazione di cui sopra, il ricorrente, soggetto incensurato, aveva ritenuto di aver assolto a tutti gli obblighi di legge, per quanto all'epoca gli fosse consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che n e seguono. v 2. Questa Corte ha già affermato che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 4 cit., occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le stesse o a causa di una illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario stesso. Ne consegue che, per procedere alla disapplicazione della normativa interna anche nei confronti degli operatori comunitari, cui l'imputato sia collegato, sarebbe necessario dimostrare rispetto a quali gare si sia dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti delle predette società sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizione di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei loro confronti. Nella specie, invece, il ricorrente ha indicato, nell'atto di appello, alcune pronunce della Corte di Giustizia, non riguardanti la BE, discriminazioni, senza che inoltre venga mai allegata la circostanza, quale presupposto comunque necessario, della avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione.
2.1. Il ricorrente, invece, obietta di aver osservato l'onere probatorio a suo carico indicando alcune pronunce della Corte di Giustizia dalle quali 4 emergerebbe, a suo dire, la lamentata discriminazione, fondando principalmente il suo assunto sull'ordinanza Pulignani della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012, allegata al ricorso.
2.3. Sul punto, questa Sezione, anche ribadendo taluni approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di riaffermare (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, cit., in motiv.) che l'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all'art. 88 del TULPS con la conseguenza che il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una ven funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726). Ha poi aggiunto che, a seguito di diversi interventi dei Giudici europei (in particolare sentenza Placanica e sentenza Costa Cifone), i quali hanno - esaminato funditus la normativa interna per verificarne la compatibilità con quella comunitaria, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice si è attestata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione. Qualora il bookmaker estero sia provvisto di concessione, la precedente condotta è ugualmente sussumibile nel modello legale descritto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, in mancanza del preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza richiesta ai sensi dell'art. 88 Tulps. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67). Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità fattispecie incriminatrice, occorre ladella 5 dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In siffatti casi, il Giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti non integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, n. 28413 del an 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241). v 2.4. Ciò posto, è pacifico, anche perché non contestato, che il bookmaker straniero con il quale il ricorrente ha collaborato non era titolare di concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) pur avendo regolare licenza emessa dal paese di appartenenza ma senza alcun riconoscimento in Italia. Tale circostanza, da un lato, non permette all'allibratore straniero di poter operare sul territorio dello Stato italiano e, dall'altro, risulta compatibile con la disciplina dettata dagli artt. 23, 43 e 49 CE. A questo approdo si giunge scrutinando la sentenza Biasci, emessa dalla Corte di Giustizia UE, sez. 3, sentenza 12 settembre 2013 nelle cause riunite C- 660/11 e C-8/12, dopo l'emanazione dell'ordinanza Pulignani ed altri, citata dal ricorrente. I Giudici europei, dopo aver delineato il contesto normativo italiano e riassunto le questioni riguardanti i procedimenti principali da scrutinare e le questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia, hanno affermato, per quanto qui interessa, che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione e, con ciò, legittimando il contesto normativo interno fondato sul criterio doppio binario. In altri termini, è stata ritenuta compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale "la licenza per 6 l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione" e dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, comma 1-ter, convertito con L. n. 73 del 2010, in base al quale "l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione (punti 21 e 23) sul rilievo che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare ven le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da una normativa nazionale contenente il divieto, penalmente sanzionato, di esercitare attività in tale settore, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato, purché tali restrizioni, siccome comportano limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Placanica, punto 42), soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, sentenze Placanica e a., punti da 52 a 55, nonché Costa e Cifone, punti da 61 a 63). "Pertanto, il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo" (punto 27 della sentenza Biasci).
2.5. Sulla stessa linea, la Corte Europea ha anche affermato, risolvendo altra questione pregiudiziale, che negli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio (punto 43 sentenza Biasci).
2.6. Va ricordato come, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 febbraio 2012, Costa e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10, questa Corte abbia riaffermato che non vi è incompatibilità assoluta tra 7 fattispecie incriminatrice ed i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi in ambito comunitario (artt. 43 e 49 Trattato CE), fissando il principio di diritto secondo il quale, in tema di raccolta non autorizzata di scommesse, non può invocarsi, per escludere il reato di cui all'art.4 della legge n.401 del 1989, la contrarietà del sistema interno delle concessioni con le libertà eurounitarie di stabilimento e di prestazione di servizi, allorquando non ricorrono le condizioni per ritenere che nei confronti del soggetto per conto del quale opera l'agente, sia stato dispiegato un comportamento discriminatorio sotto il profilo di una arbitraria esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni ovvero di un impedimento a parteciparvi in condizioni di parità con gli altri concorrenti. (Sez. 3, n. 19462 del 27/03/2014 Ianetti Rv. 259756). In particolare non sussiste incompatibilità ed è quindi passibile di rilevanza penale l'attività del soggetto che non abbia richiesto la concessione e la licenza in Italia o di chi, già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle autorità ven nazionali le necessarie autorizzazioni (Sez. 2, n. 24656 del 09/03/2012, De Simone, Rv. 252828). Con la sentenza di questa Sezione (Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012 cit.) si è ribadito che, sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia, è possibile formulare un quadro interpretativo della disciplina contenuta nel Trattato (e qui riassunto per quanto di interesse) che contribuisce a definire l'applicazione della disciplina domestica in materia di scommesse su eventi sportivi, presupposto della fattispecie penale, nel senso che: 1) le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi costituiscono per il diritto dell'Unione principi fondamentali di cui gli operatori economici devono poter usufruire indipendentemente dal Paese membro in cui sono insediati;
2) tali principi possono conoscere restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi esclusivamente quando si tratta di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che sono fondati su "motivi imperativi di interesse generale" e che rispondono a principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza;
3) qualora le restrizioni non rispondano ai requisiti ora ricordati, le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata. Queste sono le ragioni per le quali, al fine di procedere alla disapplicazione della normativa interna nei confronti dell'operatore comunitario, cui il ricorrente era collegato, sarebbe stato necessario allora dimostrare rispetto a quali gare si fosse dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti della BE sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione oppure di un impedimento a 8 partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizione di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei suoi confronti. Sicché il provvedimento impugnato appare giuridicamente corretto laddove, richiamando i precedenti di legittimità e gli accertamenti contenuti nella sentenza di primo grado, ha implicitamente confutato il ragionamento del ricorrente.
3. Va aggiunto poi che con il ricorso per cassazione è stata lamentata la discriminazione in capo alla BE (evidentemente equiparata alla LE per il solo fatto di essere operatore estero, senza altri significativi elementi indicati), sostenendosi che, secondo l'assunto del ricorrente, la BE sarebbe priva di concessione perché discriminata, emergendo il dato dall'ordinanza Pulignani, omettendosi tuttavia di considerare che la sentenza Biasci, da un lato, ha lasciato impregiudicata la questione, devolvendola al giudice del rinvio, circa un'effettiva discriminazione eventualmente subita dalla BE e, dall'altro, ha precisato (punto 35) che la sovrapponibilità tra la posizione BE, come desumibile dall'affermazione contenuta al punto 3 dell'ordinanza Pulignani e quella che aveva dato origine alla sentenza Costa e Cifone, fosse "fondata su una ven constatazione del giudice del rinvio" non quindi della Corte di Giustizia nella causa che aveva dato origine a detta ordinanza, con la conseguenza che deve sempre essere valutato il contesto fattuale e per stabilire se sia ipotizzabile o meno un comportamento discriminatorio subito dalla BE che, allo stato, non può ritenersi dimostrato, conclusione alla quale sono concordemente giunti i giudici del merito. Ne consegue che la mancanza di concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), comporta l'impossibilità per l'operatore italiano o straniero di ottenere la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del TULPS e ha quale conseguenza l'esercizio abusivo del gioco di scommesse. Correttamente pertanto il tribunale e la corte di appello hanno ritenuto in tal caso sussistere gli estremi della consumazione del reato di cui della L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4-bis. 4. È inammissibile, perché nuova in quanto sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondata, la doglianza secondo la quale il ricorrente deve ritenersi formato il silenzio assenso sulla richiesta di licenza per l'installazione di apparecchi terminali ex articolo 77 D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito in legge n. 155 del 2005 comprensiva della dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice delle Comunicazioni alla quale erano allegati il 9 certificato di iscrizione alla camera di commercio, il nullaosta antimafia e la certificazione attestante l'assenza di qualsivoglia precedente penale. È solo il caso di precisare come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale occorre dare continuità, abbia affermato, in applicazione del principio di ubiquità accolto dall'art. 6 cod. pen., che quando nel territorio - italiano si effettui anche solo una parte della organizzazione di pubbliche scommesse (per esempio, come nel caso in esame, solo la raccolta delle giocate) questa parte è soggetta alla legislazione nazionale, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere (che si riservano, per esempio, la determinazione delle quote e il pagamento delle vincite) e sebbene i giuochi e le competizioni oggetto delle scommesse si svolgano all'estero. Ne consegue che, dovendosi in tal caso vanno applicare le norme di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. e di cui all'art. 4 legge 13.12.1989 n. 401, è necessaria la c.d. licenza di polizia prevista dall'art. 88, non acquisibile con la procedura del silenzio-assenso (Sez. 3, n. 1999 del 26/05/1999, De Giulio, Rv. 214220; Sez. 3, n. 1963 del 25/05/1999, Barbati, Rv. 214169).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Vito Di Nicola ить аміача DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 AGO 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 10