Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 1963
CASS
Sentenza 25 maggio 1999

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In tema di scommesse, concorsi pronostici e giuochi d'azzardo, il principio comunitario di libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 59 del Trattato, può essere legittimamente derogato attraverso riserve a favore dello Stato o attraverso limiti e controlli pubblici, per preoccupazioni di politica sociale e di prevenzione delle frodi. Ne consegue che la legge 401/1989, nella misura in cui conferma e disciplina il monopolio o il controllo (autorizzazione) statale sull'organizzazione di lotterie, concorsi pronostici, giuochi e scommesse, al fine di tutelare l'ordinepubblico e la sicurezza, è compatibile col diritto comunitario.

Il principio di ubiquità accolto dall'art. 6 cod. pen. comporta che quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte della organizzazione di pubbliche scommesse (per esempio solo la raccolta delle puntate), questa parte è soggetta alla legislazione nazionale, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere (per esempio la determinazione delle quote e il pagamento delle vincite) e sebbene i giuochi e le competizioni oggetto delle scommesse si svolgano all'estero. Ne consegue che anche in tal caso vanno applicate le norme di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. e di cui all'art. 4 legge 13.12.1989 n. 401: sarà quindi necessaria la c.d. licenza di polizia prevista dall'art. 88, non acquisibile con la procedura del silenzio-assenso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 1963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1963
    Data del deposito : 25 maggio 1999

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