Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2513/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2513/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] C.F._1
Montecchio Emilia (RE) il 20 agosto 1979; rappresentata e difesa dall'avv. Eva Chiara Romano come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Zacchetti n. 31
e
, C.F. , nato a [...] l'8 _1 C.F._2 maggio 1981; rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giovanelli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Viale Isonzo n. 52
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
1 di 6
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La figlia minorenne è affidata in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, con residenza presso la madre in Bibbiano, via
Dante Alighieri 39/4.
2. L'abitazione ex familiare resta in godimento alla IG.ra
[...]
, che l'abiterà con la figlia Clhoe. Parte_1
3. Data la tenerissima età di , la quale ha appena 14 mesi, i _1 genitori concordano che la bimba trascorra presso l'abitazione del padre un sabato a settimane alterne, con pernottamento e rientro a casa della madre alle ore 17 della domenica, indicativamente dopo il riposino pomeridiano.
starà altresì con il padre un giorno infrasettimanale, _1 indicativamente dal mercoledì pomeriggio alle 17,30 quando il
IG. prenderà la figlia al nido (o alla scuola dell'infanzia _1 da settembre 2026) e si recherà presso l'abitazione materna, ove starà con la figli fino alle 21, ora in cui la bambina va a dormire.
Nella settimana in cui non vede il padre il sabato, _1 trascorrerà con lo stesso il venerdì dall'uscita dall'asilo alle 17,30, pernottando dal padre, il quale la riporterà a casa dalla madre il sabato pomeriggio indicativamente alle 17,00, dopo il riposino pomeridiano.
Attesa la tenerissima età di e atteso il fatto che l'abitazione _1 del IG. dista circa un'ora dall'abitazione della IG.ra _1
, i genitori concordano sin d'ora che nei giorni di visita Parte_1 infrasettimanali il IG. veda presso l'abitazione _1 _1 materna, per evitare alla bambina due ore di viaggio in macchina in un solo pomeriggio.
Per la stessa ragione i genitori concordano sin d'ora che durante la settimana pernotti sempre a casa della madre, al fine di _1
2 di 6 evitare alla bimba l'obbligo di alzarsi molto presto al mattino per affrontare un viaggio di un'ora per recarsi all'asilo.
I genitori concorderanno ogni variazione della suddetta gestione a partire dal termine del primo anno di scuola dell'infanzia, ovvero luglio 2027.
I genitori concordano sin d'ora che, qualora uno di essi non potesse occuparsi, per qualsiasi motivo, di secondo il _1 calendario prestabilito, la minore starà con l'altro genitore o, qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato, i genitori concorderanno di comune accordo chi si occuperà della figlia. In ogni caso, attesa la tenerissima età della minore, i genitori concordano sin d'ora che pernotterà solo ed esclusivamente _1
a casa della madre o a casa del padre o a casa dei nonni paterni o materni. Il pernottamento a casa di terze persone dovrà sempre essere concordato dai genitori.
4. I genitori concorderanno ogni decisione inerente l'educazione della figlia impegnandosi ad agire nell'interesse della stessa, concordando ogni variazione della suddetta gestione, qualora si rendesse necessaria.
5. I genitori si accordano per regolare i periodi di vacanza come segue:
Vacanze natalizie: trascorrerà con ciascun genitore il giorno _1 di Natale ad anni alterni. Il genitore che non trascorrerà con _1 il giorno di Natale, trascorrerà con la bimba il giorno della Vigilia.
Durante il periodo delle vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, verrà rispettato il calendario di visita ordinario. _1 trascorrerà altresì ad anni alterni con ciascun genitore il 31 dicembre.
Vacanze pasquali (determinate secondo il calendario scolastico):
trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua ad anni _1 alterni. Quando avrà compiuto i 4 anni di età, trascorrerà _1 indicativamente con un genitore tre giorni - dal venerdì santo alla
3 di 6 domenica di Pasqua dopo cena e con l'altro genitore gli altri 3 giorni – dalla domenica di Pasqua dopo cena sino al mercoledì al rientro a scuola.
Vacanze estive: attesa la tenerissima età di , i genitori _1 concordano sin d'ora che per l'estate 2025 la bimba trascorrerà con la madre 7 giorni a fine giugno, al mare, come già concordato dalle parti. Per il mese di luglio 2025 frequenterà il nido _1 estivo e verranno rispettati i normali giorni di visita del calendario ordinario.
Sempre per l'estate 2025, un eventuale periodo di vacanza con il papà verrà concordato dalle parti in ragione delle esigenze e del benessere di e non sarà superiore ai 3 giorni, atteso che la _1 bimba è ancora estremamente dipendente dalla madre.
A partire dai 4 anni di età di , le parti concordano che la _1 minore possa trascorrere con ciascun genitore indicativamente 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Entro e non oltre il 30 Marzo di ogni anno i genitori dovranno concordare il periodo che ciascuno trascorrerà con la figlia,
I genitori, durante tutti i periodi di vacanza, si impegnano a gestire la minore nel rispetto delle sue esigenze di vita e con tutta la flessibilità necessaria al suo benessere e, in ragione di ciò, potranno concordemente apportare modifiche ai periodi di vacanza sopra indicati.
6. Quale contributo al mantenimento di il IG. _1 _1 continuerà a versare a la somma mensile pari Parte_1 ad € 400 mensili, comprensivo del 50% della retta del nido. La suddetta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici
Ista a fare tempo dal gennaio 2026.
7. I ricorrenti concordano di provvedere nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese necessarie per non rientranti nel _1 mantenimento ordinario, così come elencate nel Protocollo
d'Intesa per le spese extra assegno di mantenimento per i figli
4 di 6 minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti del
Tribunale di Reggio Emilia, che le parti sottoscrivono per accettazione e presa visione
8. L'assegno familiare unico, in virtù della L. 46 del 06.04.2021, continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla IG.ra
. Parte_1
9. I genitori si concedono la libertà di espatrio autorizzandosi, sin da ora, reciprocamente all'iscrizione dei figli minori sul loro passaporto.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 16 maggio 2025,
e , già conviventi more uxorio, hanno Parte_1 _1 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento della loro figlia (nata il [...]) nonché per gli ulteriori profili _1 economici attinenti al mantenimento della stessa.
Con provvedimento in data 23 maggio 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 23 maggio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
5 di 6 o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Neppure le ulteriori statuizioni economiche appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 12 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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