Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.22168/2024 RG
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva , riservata dall'udienza del 30/5/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.22168/2024 RG
tra
(CF: ), ai fini del presente giudizio elett.te dom.to Parte_1 C.F._1
in Napoli alla Piazza Immacolata n.10 presso lo studio dell'Avv. Pasquale MONTANINI
( ) dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti C.F._2
Attore
e
, con sede in Roma, alla Via Po n. 20, in persona del dr. Controparte_1 CP_2
quale procuratore generale ad lites giusta procura per Notaio di Bracciano del
[...] Per_1
20.5.20, repertorio n. 83120, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 4, presso lo studio dell' avv. Mario Ivan Esposito ( ), dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_3
difesa, come da procura in atti Convenuta
nonchè
, dom.ta in UO (NA) alla Via Carlo Carrà n. 4 int. 5 c.a.p. 80078, Controparte_3
, dom.to in UO (NA) alla Via Carlo Carrà nr. 4 int. 5, c.a.p. 80078 , Controparte_4
AN MA LUISA, dom.ta in UO (NA) alla Via Monterusciello n. 54 int. 2
c.a.p. 80078, dom.to in UG in MP (NA) alla Via Grotta ON
dell'Olmo n. 26 lett. 24 c.a.p. 80014 Convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
La presente controversia è stata intentata da nei confronti della Parte_1 Controparte_6
, , SP AR SA e al fine di Controparte_3 Controparte_4 ON
ottenere il risarcimento dei danni subiti il giorno 8/3/2020, alle ore 11,55 circa, in UO (NA),
allorchè l'istante si trovava alla guida dell' tg. LT069527, che percorreva il CP_7
sottopassaggio di Via Monteruscello, in direzione di Via S. Di Giacomo, quando veniva tamponato dall'auto HYUNDAY tg. DE607PJ di proprietà di ed assicurato con la Controparte_8 [...]
; nel corso del processo il giudice con decreto del 20/12/2024 rilevava la nullità della CP_6
citazione per mancata individuazione della qualifica, tra l'altro, dei convenuti e CP_3
e pertanto concedeva termine per la rinnovazione quindi , previa costituzione della CP_4
emesso nuovo decreto ex art 171 bis cpc, la causa veniva assegnata a sentenza Controparte_6
all'udienza del 30/5/2025.
Va dichiarata l'estinzione del processo ex art 164 cpc e 307 terzo comma cpc.
L'art 164 cpc sancisce, tra l'altro che: “La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente
incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione
della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a
quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo
163. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi
del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i
vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima
notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa
dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
Nella fattispecie in esame il ha dedotto che mentre si trovava alla guida dell' Pt_1 [...]
tg. LT069527, e percorreva il sottopassaggio di Via Monteruscello, in direzione di Via CP_7
S. Di Giacomo, veniva tamponato dall'auto HYUNDAY tg. DE607PJ di proprietà di _8
; sennonchè ha citato in giudizio tali , , SP
[...] Controparte_3 Controparte_4
AR SA e senza indicare né la loro qualifica, né il rapporto con ON
, né la ragione della mancata citazione di quest'ultimo, di tal che questo giudice Controparte_8
ha rilevato la nullità ex art 164 cpc concedendo termine per la rinnovazione ma l'attore è rimasto totalmente inerte , né i convenuti si sono costituti sanando la nullità, né ancora l'istante ha dedotto di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile;
ne deriva che ai sensi dell'art 164 cpc va dichiarata l'estinzione del processo ma stante il contenuto in rito della pronuncia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Dichiara estinto il processo.
Compensa le spese di lite.
Napoli 3/6/2025 IL G.U.