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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratrice speciale – in virtù di procura speciale rilasciata in data 18 ottobre 2016, a ministero del Notaio rep. n. Persona_1
51321 – di già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Rizza e con elezione di domicilio presso il P.IVA_2
suo studio in Milano, via Soperga n. 14/a, come da procure inserite nel fascicolo telematico;
ricorrente ex art. 392 c.p.c. e appellata
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Spadoni e Monica Rusalen e con elezione di domicilio presso il loro studio in Roma, via Sardegna 50, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
resistente ex art. 392 c.p.c. e appellante
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8833/2019, pubblicata il
02/10/2019,
CONCLUSIONI:
Per IN PROPRIO E QUALE PROCURATRICE Parte_1 Parte_1
SPECIALE DI BANCO CP_1
pagina 1 di 11 “Voglia questa Ill.ma Corte d'Appello, a fronte dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
18042/2024 pubblicata in data 01/07/2024 con la quale è stata parzialmente cassata la sentenza n. 1531/2021 resa da questa stessa Corte d'Appello sub R.g. 547/2020 e rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, anche istruttoria:
a) Nel merito in via principale: rigettare le domande svolte da (C.F. con l'atto di citazione in appello CP_3 P.IVA_3
in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa e, per l'effetto, confermare anche con diversa motivazione la sentenza n. 8833/2019 sub
R.g. 31017/2017 pubblicata in data 02 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano, giudice dott.ssa
Favarolo;
b) Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti negli atti di causa, condannare (C.F. CP_3
) in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento: P.IVA_4
1) a favore di (i) in relazione al Contratto Euro 271.615,32 Parte_1
oltre IVA e interessi di mora dalle singole scadenze al saldo al tasso convenzionale, pari all'Euribor 3 mesi 365/365, media mese prec., maggiorato di 8 (otto) punti percentuali;
nonché
(ii) in relazione all' Appendice Euro 16.903,86 ed oltre IVA e interessi di mora dalle singole scadenze al saldo al tasso convenzionale, pari all'Euribor 3 mesi 365/365, media mese prec., maggiorato di 6 (sei) punti percentuali;
2) a favore di n relazione al Contratto Euro 299.090,20 oltre IVA e interessi Controparte_1
di mora sui canoni impagati dalle singole scadenze al saldo al tasso convenzionale, pari all'Euribor 3 mesi 365/365, media mese prec., maggiorato di (otto) punti percentuali;
c) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari dei precedenti giudizi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”.
Per : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) in accoglimento dell'eccezione di nullità svolta, accertare, anche d'ufficio, la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in Pool, rispettivamente contrassegnato con il n.
30095522/001 per e n. 9913/001 per , poiché determinato Parte_1 Pt_2
facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza, quale quello di manipolazione dell'Euribor tra il settembre 2005 ed il maggio
2008;
pagina 2 di 11 b) in ogni caso, nel merito, dichiarare la nullità o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato ingiusto ed illegittimo, dichiarando che nulla è dovuto a
in proprio e quale procuratrice speciale di Parte_1 Controparte_4
attesa la nullità ex art. 1815 c.c. II co delle clausole contenute nel Contratto di
[...]
leasing con cui sono stati convenuti interessi, penali ed altri vantaggi usurai in favore delle medesime Concedenti;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori e spese generali, dei distinti gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti precedenti alla instaurazione del giudizio di primo grado
In data 8 febbraio 2006, e hanno Parte_1 Controparte_5 stipulato con il contratto di locazione finanziaria “in pool” (contraddistinto con il CP_3
n.30095522/001 per e con il n. 9913/001 per Parte_1 Controparte_5
avente ad oggetto, per ciascuna delle concedenti, la quota indivisa pari al 50% del
[...]
complesso industriale sito in Vercelli, Via Facchinetti n.8.
In data 30 novembre 2010, ha incorporato ed Controparte_6 Controparte_5
è subentrata nel suddetto contratto.
In data 30 giugno 2011, e la sola hanno CP_3 Parte_1
sottoscritto una appendice al contratto di leasing, allo scopo di disciplinare le modalità di finanziamento - per la quota di spettanza della stessa - dell'imposta sostitutiva Parte_1
(ipotecaria e catastale) anticipata all'Erario.
In data 21 settembre 2012, le parti ( e CP_3 Parte_1 [...]
hanno sottoscritto una ulteriore appendice di modifica e di integrazione del Controparte_6
contratto originario, escludendo espressamente ogni effetto novativo.
Con efficacia dal 16 marzo 2015, si è fusa per incorporazione nella Controparte_6
capogruppo , la quale è quindi subentrata nel contratto di Controparte_2
leasing concluso con CP_3
In ragione dell'inadempimento da parte di degli obblighi assunti con la CP_3
stipulazione del contratto di leasing, e Parte_1 Controparte_2
hanno incassato pro quota - portandoli a deconto dai propri rispettivi crediti -
[...]
dapprima un indennizzo assicurativo e, successivamente, il pegno su conto corrente rilasciato da CP_3
Con comunicazione del 7 luglio 2015, stante il protrarsi dell'inadempimento,
e – avvalendosi della Parte_1 Controparte_2 pagina 3 di 11 clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 delle condizioni generali di leasing – hanno dichiarato risolto il contratto stipulato con diffidando la stessa al pagamento di CP_3
quanto dovuto a titolo di canoni insoluti, nonché all'immediata restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
A seguito della fusione tra e Controparte_2 [...]
e della costituzione di con efficacia dal primo Controparte_7 Controparte_1
gennaio 2017, quest'ultima è subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di leasing stipulato con CP_3
2. Il giudizio di primo grado
agendo sia in proprio sia in qualità di procuratrice speciale Parte_1 di e deducendo la persistenza dell'inadempimento da parte di Controparte_1 CP_3
degli obblighi derivanti dal contratto di leasing stipulato l'8 febbraio 2006, ha ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Milano del decreto ingiuntivo n. 10061/2017, con il quale
è stato ingiunto a il pagamento: CP_3
• in favore di in proprio: - dell'importo di euro 271.615,32 Parte_1
oltre I.V.A. a titolo di quota parte dei canoni insoluti di cui al contratto di leasing, oltre interessi convenzionali di mora;
- dell'importo di euro 16.903,86 oltre IVA a titolo di canoni insoluti di cui all'Appendice del 30 giugno 2011, oltre interessi convenzionali di mora;
• in favore di in qualità di procuratrice speciale di Parte_1 CP_2
dell'importo di euro 299.090,20 oltre IVA a titolo di quota parte dei canoni CP_1
insoluti di cui al contratto di leasing, oltre interessi convenzionali di mora. ha proposto opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo, instaurando il CP_3
relativo giudizio di merito innanzi al Tribunale di Milano (R.G. 31017/2017).
A sostegno dell'opposizione, la società utilizzatrice:
- ha fatto rilevare, in via preliminare, il difetto di procura di Parte_1
in relazione alla posizione di
[...] Controparte_1
- ha dedotto, nel merito, la nullità delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi perché superiori al tasso soglia e quindi usurari in violazione dell'art. 1815 c.c., con conseguente diritto alla restituzione di tutti gli importi indebitamente versati a tale titolo
(quantificati in euro 3.011.426,34) o, in alternativa, alla loro imputazione al capitale, e ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto;
- ha eccepito l'implicita rinuncia della concedente alla risoluzione del contratto;
pagina 4 di 11 - ha invocato, in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 1384 c.c., con conseguente diritto di ottenere la restituzione di tutti gli importi già versati, da porre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con l'importo indicato nel decreto ingiuntivo. si è costituita nel giudizio di primo grado e ha chiesto il Parte_1 rigetto dell'opposizione, evidenziando la mancata restituzione dei beni oggetto del contratto da parte di e sostenendo in ogni caso la legittimità delle clausole contrattuali in materia CP_3
di risoluzione.
nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha sollevato CP_3
ex novo la questione della illegittimità del riferimento al tasso Euribor, richiamando la
Decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 avente ad oggetto le pratiche di natura collusiva perpetrate dal panel di banche che concorre alla formazione di detto tasso.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8833/2019 depositata il 2 ottobre 2010, ha rigettato l'opposizione e ha condannato a rifondere in favore di CP_3 Parte_1
le spese di lite, quantificate in euro 15.000,00, oltre accessori.
[...]
I punti salienti della decisione di primo grado sono i seguenti.
- La doglianza relativa alla illegittimità del tasso Euribor va dichiarata inammissibile, trattandosi di una contestazione svolta in modo generico, che non è stata neppure riproposta nelle conclusioni rassegnate in udienza.
- La procura conferita a da Parte_1 Controparte_2
non ha perso efficacia a seguito della fusione di quest'ultima con Controparte_7
, atteso che la società costituita per effetto della fusione, cioè Controparte_2 CP_1
è subentrata nei rapporti in precedenza facenti capo a ciascuna delle società incorporate.
[...]
- La sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.
- Il Tasso Soglia, fondato sul T.E.G.M., è determinato in virtù di rilevazioni statistiche che non prendono in considerazione gli interessi di mora, avendo esclusivo riguardo agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito). Appare quindi irragionevole, al fine di accertare la natura usuraria degli interessi di mora, confrontare la relativa pattuizione con il Tasso Soglia così determinato, in quanto si opererebbe un raffronto tra valori non omogenei;
ad oggi, pertanto, una verifica in termini oggettivi del carattere pagina 5 di 11 usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
- La domanda di accertamento del carattere usurario della clausola relativa alla penale per estinzione anticipata del contratto è infondata, poiché la penale contrattuale è irrilevante ai fini della valutazione dell'usura oggettiva.
- La tesi prospettata dalla difesa di secondo la quale le società concedenti avrebbero CP_3
implicitamente rinunciato alla risoluzione contrattuale, è infondata, non essendo stata fornita una adeguata prova delle trattative che sarebbero state intraprese tra le parti al fine di comporre in via transattiva la controversia.
- La domanda riconvenzionale proposta da volta ad ottenere la restituzione dei CP_3
canoni versati ai sensi dell'art. 1526 c.c. è inammissibile. La disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di cui all'art. 1526 c.c. presuppone l'avvenuta restituzione della cosa, mentre nel caso concreto il complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing si trova ancora nella disponibilità della società utilizzatrice. Per le medesime ragioni, va dichiarata l'infondatezza anche della correlata eccezione di compensazione proposta da CP_3
3. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di appello: CP_3
- con il primo motivo ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la fondatezza dell'eccezione di nullità della procura conferita a Parte_1
[...]
- con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità, ex art. 1815, comma 2 c.c., delle clausole contrattuali con cui sono stati convenuti interessi e penali in favore delle concedenti, lamentando in particolare l'erroneità: - della dichiarazione di illegittimità della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora ai fini della verifica della usurarietà delle pattuizioni contrattuali;
- della statuizione sulla impossibilità di raffrontare gli interessi di mora con il Tasso Soglia;
- della esclusione della penale per l'estinzione anticipata del contratto dal computo per la valutazione dell'usura oggettiva;
- del rigetto dell'istanza di espletamento di una CTU contabile;
- con il terzo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che la condotta tenuta dalle società concedenti fosse qualificabile come rinuncia implicita ad avvalersi della risoluzione di diritto pattuita contrattualmente;
- con il quarto motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha disatteso le pretese avanzate con riferimento all'applicazione degli artt. 1526 e 1384 c.c.
pagina 6 di 11 si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il Parte_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1531/2021 depositata il 13 maggio 2021, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ha dichiarato la nullità delle clausole CP_3
contrattuali relative al tasso di interesse di mora e ha rideterminato tale tasso “nella misura legale corrente ai tempi della pattuizione”, nonché ha rigettato gli ulteriori motivi di impugnazione e ha compensato per la quota di un quarto le spese processuali di entrambi i gradi e posto la restante frazione a carico di CP_3
Più precisamente, la Corte d'Appello ha richiamato i principi enunciati nella sentenza n.19597/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e ha ricalcolato il Tasso Soglia degli interessi di mora: 1) assumendo quale base di calcolo il tasso del 3,49%, indicato come corrispondente al T.E.G.M. del periodo di riferimento;
2) applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuali (pari all'incremento medio dei tassi di mora dalla Banca d'Italia rilevato dal
D.M. del 25 marzo 2003); 3) aumentando ulteriormente il tasso così ottenuto della sua metà.
All'esito della suddetta operazione, il Tasso Soglia degli interessi di mora applicabile al contratto dedotto in causa è risultato pari all'8,385%.
Pertanto, considerato che il tasso di mora pattuito fra le parti ammonta invece al 10,51%, la
Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della clausola determinativa degli interessi di mora e ha chiarito che tale statuizione non comporta la nullità delle altre clausole relative agli interessi, né l'applicazione del secondo comma dell'art 1815 c.c., “ma soltanto la applicazione, come tasso degli interessi di mora, di quello legale corrente ai tempi, con applicazione analogica dell'art. 1284, terzo comma del codice civile”.
4. Il giudizio di Cassazione
anche in qualità di procuratrice di ha Parte_1 Controparte_1
proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, articolando tre motivi di impugnazione:
- con il primo motivo, ha censurato la sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'Appello si è limitata a richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020 e i criteri da essa dettati e ad affermare di averli applicati al caso di specie, senza tuttavia fornire la minima indicazione dell'iter logico seguito e dei presupposti del proprio ragionamento;
- con il secondo motivo ha rimarcato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., che i passi della motivazione della sentenza censurati con il primo motivo di ricorso pagina 7 di 11 incorrono anche nel vizio di difetto assoluto di motivazione perché non evidenziano il ragionamento logico giuridico adottato per addivenire alla soluzione del caso concreto;
- con il terzo motivo ha denunziato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., per avere la Corte d'appello riconosciuto l'usurarietà degli interessi di mora e la conseguente nullità della correlata clausola contrattuale, omettendo di esaminare e di dare atto del decreto ministeriale di riferimento che stabiliva i tassi soglia di usura, dal quale non poteva prescindersi anche in difetto di produzione delle parti. si è costituita nel giudizio di legittimità, sia resistendo mediante controricorso CP_3
sia proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi, entrambi incentrati sulla statuizione di rigetto pronunciata dalla Corte d'Appello con riferimento alla domanda di accertamento della intervenuta rinuncia implicita delle società concedenti alla risoluzione del contratto di leasing.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo di ricorso principale e i due motivi di ricorso incidentale e ha invece accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, rinviando alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, “perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità”.
Dalla pronuncia della Corte di Cassazione possono essere enucleati ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
i seguenti principi di diritto.
1) Le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata “non consentono di intendere se i giudici di merito abbiano fatto effettivo riferimento al decreto ministeriale di riferimento ratione temporis applicabile, nei termini (…) precisati dalle Sezioni Unite, né tanto meno chiariscono da quale atto o documento di parte sia stato rilevato il tasso del 5,24 per cento, né ancora sulla base di quali elementi avrebbero tratto il convincimento che detto tasso sarebbe la risultante dell'aumento della metà del Tasso effettivo globale medio. La motivazione si appalesa, dunque, apodittica e del tutto svincolata dalle risultanze processuali e non rende percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e non consente, conseguentemente, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento”;
2) E' indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata.
pagina 8 di 11 Atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco (cfr. sul punto, Cass., sez. 2, 04/09/2014, n. 18683, in relazione agli illeciti amministrativi che rinviino a ‹‹disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob o dalla Banca d'Italia››). Pertanto, nel caso de quo il giudice del merito non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla eventuale mancata produzione dei decreti ministeriali in parola nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione di una c.t.u. tecnico-contabile”.
5. Il presente giudizio di rinvio
Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto con atto di citazione in riassunzione da anche in qualità di procuratrice di al fine Parte_1 Controparte_1
di ottenere, a fronte dell'ordinanza di rinvio, la conferma -anche con diversa motivazione- della sentenza n. 8833/2019 del Tribunale di Milano, impugnata da CP_3
si è costituita depositando in data 7 gennaio 2025 la propria comparsa di
[...]
risposta, con la quale, in primo luogo, ha dedotto la nullità del contratto di leasing, reintroducendo il tema della illegittimità del tasso Euribor in quanto frutto di un accordo manipolativo della concorrenza, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, in secondo luogo, ha ribadito l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse di mora, richiamando le considerazioni precedentemente svolte sulla necessità di inserire nel computo anche la clausola penale.
Tali essendo le richieste delle parti, la Corte fa rilevare che sia la questione di illegittimità del riferimento al tasso Euribor sia l'eccezione relativa al computo della penale ai fini della individuazione del tasso da confrontare con il Tasso Soglia in materia di usura sono da ritenere coperte da giudicato e non possono essere riesaminate.
In particolare, la doglianza inerente al tasso Euribor è stata dichiarata inammissibile dal
Tribunale all'esito del giudizio di primo grado e la pronuncia non è stata impugnata sul punto;
la decisione del Tribunale sull'eccezione riguardante la penale è stata invece impugnata, ma è stata rigettata dalla Corte d'Appello e non più riproposta innanzi alla Corte di Cassazione.
Deve quindi procedersi esclusivamente alla nuova verifica del tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di leasing dedotto in causa, pari (secondo le concordi allegazioni delle parti) al pagina 9 di 11 10,51%, mediante confronto di esso con il Tasso Soglia risultante dal Decreto Ministeriale applicabile ratione temporis.
Essendo il contratto stato stipulato in data 8 febbraio 2006, va preso in considerazione il Decreto
Ministeriale del 20 dicembre 2005. Dalla tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale risulta che, per i contratti di leasing di valore superiore a euro 50.000,00, il Tasso Effettivo
Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato, non comprensivo degli interessi di mora, corrisponde al
5,24%.
Secondo le indicazioni della sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, per la verifica della usurarietà degli interessi di mora, il T.E.G.M. ricavabile dai
Decreti Ministeriali deve essere maggiorato della percentuale rilevata a fini statistici dalla
Banca d'Italia.
Nel caso concreto, tale maggiorazione corrisponde a 2,1 punti percentuali (v. art. 3 del D.M. 20 dicembre 2005).
Infine, il T.E.G.M. di riferimento per gli interessi di mora, “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 Legge n. 108/1996”, deve essere aumentato della metà (v. art. 2 del D.M. 20 dicembre 2005).
All'esito dell'operazione sopra descritta, il Tasso Soglia al quale raffrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora inserita nel contratto di leasing stipulato fra le parti risulta pari all'11.01% [i.e: (5,24% + 2,1%)+50%].
Pertanto, poiché, come già chiarito, il tasso di mora contrattualmente pattuito è invece pari al
10,51%, nessuna violazione della normativa antiusura è riscontrabile nella fattispecie di causa.
Dalle considerazioni sin qui svolte deriva il rigetto dell'appello proposto da con CP_3
conseguente integrale conferma della sentenza n. 8833/2019 del Tribunale di Milano.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, l'esito complessivo della lite determina la condanna di soccombente, a rifondere a sia le CP_3 Parte_1
spese del secondo grado di giudizio, culminato nella sentenza cassata, sia le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Alla relativa liquidazione si provvede avendo riguardo al
D.M. n. 147/2022, al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 260.000,01 e euro
520.000,00, come indicato nell'atto di citazione in riassunzione) e ai parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, per le quali il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
IN PROPRIO E QUALE PROCURATRICE SPECIALE Parte_1
DI avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8833/2019, pubblicata Controparte_1
il 02/10/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le spese CP_3 Parte_1
del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate, quanto ai compensi, per il giudizio di appello in euro 17.179,00, per il giudizio di cassazione in euro 10.773,00 e per il giudizio di rinvio in euro 17.179,00, il tutto oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratrice speciale – in virtù di procura speciale rilasciata in data 18 ottobre 2016, a ministero del Notaio rep. n. Persona_1
51321 – di già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Rizza e con elezione di domicilio presso il P.IVA_2
suo studio in Milano, via Soperga n. 14/a, come da procure inserite nel fascicolo telematico;
ricorrente ex art. 392 c.p.c. e appellata
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Spadoni e Monica Rusalen e con elezione di domicilio presso il loro studio in Roma, via Sardegna 50, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
resistente ex art. 392 c.p.c. e appellante
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8833/2019, pubblicata il
02/10/2019,
CONCLUSIONI:
Per IN PROPRIO E QUALE PROCURATRICE Parte_1 Parte_1
SPECIALE DI BANCO CP_1
pagina 1 di 11 “Voglia questa Ill.ma Corte d'Appello, a fronte dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
18042/2024 pubblicata in data 01/07/2024 con la quale è stata parzialmente cassata la sentenza n. 1531/2021 resa da questa stessa Corte d'Appello sub R.g. 547/2020 e rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, anche istruttoria:
a) Nel merito in via principale: rigettare le domande svolte da (C.F. con l'atto di citazione in appello CP_3 P.IVA_3
in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa e, per l'effetto, confermare anche con diversa motivazione la sentenza n. 8833/2019 sub
R.g. 31017/2017 pubblicata in data 02 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano, giudice dott.ssa
Favarolo;
b) Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti negli atti di causa, condannare (C.F. CP_3
) in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento: P.IVA_4
1) a favore di (i) in relazione al Contratto Euro 271.615,32 Parte_1
oltre IVA e interessi di mora dalle singole scadenze al saldo al tasso convenzionale, pari all'Euribor 3 mesi 365/365, media mese prec., maggiorato di 8 (otto) punti percentuali;
nonché
(ii) in relazione all' Appendice Euro 16.903,86 ed oltre IVA e interessi di mora dalle singole scadenze al saldo al tasso convenzionale, pari all'Euribor 3 mesi 365/365, media mese prec., maggiorato di 6 (sei) punti percentuali;
2) a favore di n relazione al Contratto Euro 299.090,20 oltre IVA e interessi Controparte_1
di mora sui canoni impagati dalle singole scadenze al saldo al tasso convenzionale, pari all'Euribor 3 mesi 365/365, media mese prec., maggiorato di (otto) punti percentuali;
c) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari dei precedenti giudizi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”.
Per : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) in accoglimento dell'eccezione di nullità svolta, accertare, anche d'ufficio, la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in Pool, rispettivamente contrassegnato con il n.
30095522/001 per e n. 9913/001 per , poiché determinato Parte_1 Pt_2
facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza, quale quello di manipolazione dell'Euribor tra il settembre 2005 ed il maggio
2008;
pagina 2 di 11 b) in ogni caso, nel merito, dichiarare la nullità o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato ingiusto ed illegittimo, dichiarando che nulla è dovuto a
in proprio e quale procuratrice speciale di Parte_1 Controparte_4
attesa la nullità ex art. 1815 c.c. II co delle clausole contenute nel Contratto di
[...]
leasing con cui sono stati convenuti interessi, penali ed altri vantaggi usurai in favore delle medesime Concedenti;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori e spese generali, dei distinti gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti precedenti alla instaurazione del giudizio di primo grado
In data 8 febbraio 2006, e hanno Parte_1 Controparte_5 stipulato con il contratto di locazione finanziaria “in pool” (contraddistinto con il CP_3
n.30095522/001 per e con il n. 9913/001 per Parte_1 Controparte_5
avente ad oggetto, per ciascuna delle concedenti, la quota indivisa pari al 50% del
[...]
complesso industriale sito in Vercelli, Via Facchinetti n.8.
In data 30 novembre 2010, ha incorporato ed Controparte_6 Controparte_5
è subentrata nel suddetto contratto.
In data 30 giugno 2011, e la sola hanno CP_3 Parte_1
sottoscritto una appendice al contratto di leasing, allo scopo di disciplinare le modalità di finanziamento - per la quota di spettanza della stessa - dell'imposta sostitutiva Parte_1
(ipotecaria e catastale) anticipata all'Erario.
In data 21 settembre 2012, le parti ( e CP_3 Parte_1 [...]
hanno sottoscritto una ulteriore appendice di modifica e di integrazione del Controparte_6
contratto originario, escludendo espressamente ogni effetto novativo.
Con efficacia dal 16 marzo 2015, si è fusa per incorporazione nella Controparte_6
capogruppo , la quale è quindi subentrata nel contratto di Controparte_2
leasing concluso con CP_3
In ragione dell'inadempimento da parte di degli obblighi assunti con la CP_3
stipulazione del contratto di leasing, e Parte_1 Controparte_2
hanno incassato pro quota - portandoli a deconto dai propri rispettivi crediti -
[...]
dapprima un indennizzo assicurativo e, successivamente, il pegno su conto corrente rilasciato da CP_3
Con comunicazione del 7 luglio 2015, stante il protrarsi dell'inadempimento,
e – avvalendosi della Parte_1 Controparte_2 pagina 3 di 11 clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 delle condizioni generali di leasing – hanno dichiarato risolto il contratto stipulato con diffidando la stessa al pagamento di CP_3
quanto dovuto a titolo di canoni insoluti, nonché all'immediata restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
A seguito della fusione tra e Controparte_2 [...]
e della costituzione di con efficacia dal primo Controparte_7 Controparte_1
gennaio 2017, quest'ultima è subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di leasing stipulato con CP_3
2. Il giudizio di primo grado
agendo sia in proprio sia in qualità di procuratrice speciale Parte_1 di e deducendo la persistenza dell'inadempimento da parte di Controparte_1 CP_3
degli obblighi derivanti dal contratto di leasing stipulato l'8 febbraio 2006, ha ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Milano del decreto ingiuntivo n. 10061/2017, con il quale
è stato ingiunto a il pagamento: CP_3
• in favore di in proprio: - dell'importo di euro 271.615,32 Parte_1
oltre I.V.A. a titolo di quota parte dei canoni insoluti di cui al contratto di leasing, oltre interessi convenzionali di mora;
- dell'importo di euro 16.903,86 oltre IVA a titolo di canoni insoluti di cui all'Appendice del 30 giugno 2011, oltre interessi convenzionali di mora;
• in favore di in qualità di procuratrice speciale di Parte_1 CP_2
dell'importo di euro 299.090,20 oltre IVA a titolo di quota parte dei canoni CP_1
insoluti di cui al contratto di leasing, oltre interessi convenzionali di mora. ha proposto opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo, instaurando il CP_3
relativo giudizio di merito innanzi al Tribunale di Milano (R.G. 31017/2017).
A sostegno dell'opposizione, la società utilizzatrice:
- ha fatto rilevare, in via preliminare, il difetto di procura di Parte_1
in relazione alla posizione di
[...] Controparte_1
- ha dedotto, nel merito, la nullità delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi perché superiori al tasso soglia e quindi usurari in violazione dell'art. 1815 c.c., con conseguente diritto alla restituzione di tutti gli importi indebitamente versati a tale titolo
(quantificati in euro 3.011.426,34) o, in alternativa, alla loro imputazione al capitale, e ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto;
- ha eccepito l'implicita rinuncia della concedente alla risoluzione del contratto;
pagina 4 di 11 - ha invocato, in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 1384 c.c., con conseguente diritto di ottenere la restituzione di tutti gli importi già versati, da porre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con l'importo indicato nel decreto ingiuntivo. si è costituita nel giudizio di primo grado e ha chiesto il Parte_1 rigetto dell'opposizione, evidenziando la mancata restituzione dei beni oggetto del contratto da parte di e sostenendo in ogni caso la legittimità delle clausole contrattuali in materia CP_3
di risoluzione.
nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha sollevato CP_3
ex novo la questione della illegittimità del riferimento al tasso Euribor, richiamando la
Decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 avente ad oggetto le pratiche di natura collusiva perpetrate dal panel di banche che concorre alla formazione di detto tasso.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8833/2019 depositata il 2 ottobre 2010, ha rigettato l'opposizione e ha condannato a rifondere in favore di CP_3 Parte_1
le spese di lite, quantificate in euro 15.000,00, oltre accessori.
[...]
I punti salienti della decisione di primo grado sono i seguenti.
- La doglianza relativa alla illegittimità del tasso Euribor va dichiarata inammissibile, trattandosi di una contestazione svolta in modo generico, che non è stata neppure riproposta nelle conclusioni rassegnate in udienza.
- La procura conferita a da Parte_1 Controparte_2
non ha perso efficacia a seguito della fusione di quest'ultima con Controparte_7
, atteso che la società costituita per effetto della fusione, cioè Controparte_2 CP_1
è subentrata nei rapporti in precedenza facenti capo a ciascuna delle società incorporate.
[...]
- La sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.
- Il Tasso Soglia, fondato sul T.E.G.M., è determinato in virtù di rilevazioni statistiche che non prendono in considerazione gli interessi di mora, avendo esclusivo riguardo agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito). Appare quindi irragionevole, al fine di accertare la natura usuraria degli interessi di mora, confrontare la relativa pattuizione con il Tasso Soglia così determinato, in quanto si opererebbe un raffronto tra valori non omogenei;
ad oggi, pertanto, una verifica in termini oggettivi del carattere pagina 5 di 11 usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
- La domanda di accertamento del carattere usurario della clausola relativa alla penale per estinzione anticipata del contratto è infondata, poiché la penale contrattuale è irrilevante ai fini della valutazione dell'usura oggettiva.
- La tesi prospettata dalla difesa di secondo la quale le società concedenti avrebbero CP_3
implicitamente rinunciato alla risoluzione contrattuale, è infondata, non essendo stata fornita una adeguata prova delle trattative che sarebbero state intraprese tra le parti al fine di comporre in via transattiva la controversia.
- La domanda riconvenzionale proposta da volta ad ottenere la restituzione dei CP_3
canoni versati ai sensi dell'art. 1526 c.c. è inammissibile. La disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di cui all'art. 1526 c.c. presuppone l'avvenuta restituzione della cosa, mentre nel caso concreto il complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing si trova ancora nella disponibilità della società utilizzatrice. Per le medesime ragioni, va dichiarata l'infondatezza anche della correlata eccezione di compensazione proposta da CP_3
3. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di appello: CP_3
- con il primo motivo ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la fondatezza dell'eccezione di nullità della procura conferita a Parte_1
[...]
- con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità, ex art. 1815, comma 2 c.c., delle clausole contrattuali con cui sono stati convenuti interessi e penali in favore delle concedenti, lamentando in particolare l'erroneità: - della dichiarazione di illegittimità della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora ai fini della verifica della usurarietà delle pattuizioni contrattuali;
- della statuizione sulla impossibilità di raffrontare gli interessi di mora con il Tasso Soglia;
- della esclusione della penale per l'estinzione anticipata del contratto dal computo per la valutazione dell'usura oggettiva;
- del rigetto dell'istanza di espletamento di una CTU contabile;
- con il terzo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che la condotta tenuta dalle società concedenti fosse qualificabile come rinuncia implicita ad avvalersi della risoluzione di diritto pattuita contrattualmente;
- con il quarto motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha disatteso le pretese avanzate con riferimento all'applicazione degli artt. 1526 e 1384 c.c.
pagina 6 di 11 si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il Parte_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1531/2021 depositata il 13 maggio 2021, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ha dichiarato la nullità delle clausole CP_3
contrattuali relative al tasso di interesse di mora e ha rideterminato tale tasso “nella misura legale corrente ai tempi della pattuizione”, nonché ha rigettato gli ulteriori motivi di impugnazione e ha compensato per la quota di un quarto le spese processuali di entrambi i gradi e posto la restante frazione a carico di CP_3
Più precisamente, la Corte d'Appello ha richiamato i principi enunciati nella sentenza n.19597/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e ha ricalcolato il Tasso Soglia degli interessi di mora: 1) assumendo quale base di calcolo il tasso del 3,49%, indicato come corrispondente al T.E.G.M. del periodo di riferimento;
2) applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuali (pari all'incremento medio dei tassi di mora dalla Banca d'Italia rilevato dal
D.M. del 25 marzo 2003); 3) aumentando ulteriormente il tasso così ottenuto della sua metà.
All'esito della suddetta operazione, il Tasso Soglia degli interessi di mora applicabile al contratto dedotto in causa è risultato pari all'8,385%.
Pertanto, considerato che il tasso di mora pattuito fra le parti ammonta invece al 10,51%, la
Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della clausola determinativa degli interessi di mora e ha chiarito che tale statuizione non comporta la nullità delle altre clausole relative agli interessi, né l'applicazione del secondo comma dell'art 1815 c.c., “ma soltanto la applicazione, come tasso degli interessi di mora, di quello legale corrente ai tempi, con applicazione analogica dell'art. 1284, terzo comma del codice civile”.
4. Il giudizio di Cassazione
anche in qualità di procuratrice di ha Parte_1 Controparte_1
proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, articolando tre motivi di impugnazione:
- con il primo motivo, ha censurato la sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'Appello si è limitata a richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020 e i criteri da essa dettati e ad affermare di averli applicati al caso di specie, senza tuttavia fornire la minima indicazione dell'iter logico seguito e dei presupposti del proprio ragionamento;
- con il secondo motivo ha rimarcato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., che i passi della motivazione della sentenza censurati con il primo motivo di ricorso pagina 7 di 11 incorrono anche nel vizio di difetto assoluto di motivazione perché non evidenziano il ragionamento logico giuridico adottato per addivenire alla soluzione del caso concreto;
- con il terzo motivo ha denunziato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., per avere la Corte d'appello riconosciuto l'usurarietà degli interessi di mora e la conseguente nullità della correlata clausola contrattuale, omettendo di esaminare e di dare atto del decreto ministeriale di riferimento che stabiliva i tassi soglia di usura, dal quale non poteva prescindersi anche in difetto di produzione delle parti. si è costituita nel giudizio di legittimità, sia resistendo mediante controricorso CP_3
sia proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi, entrambi incentrati sulla statuizione di rigetto pronunciata dalla Corte d'Appello con riferimento alla domanda di accertamento della intervenuta rinuncia implicita delle società concedenti alla risoluzione del contratto di leasing.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo di ricorso principale e i due motivi di ricorso incidentale e ha invece accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, rinviando alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, “perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità”.
Dalla pronuncia della Corte di Cassazione possono essere enucleati ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
i seguenti principi di diritto.
1) Le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata “non consentono di intendere se i giudici di merito abbiano fatto effettivo riferimento al decreto ministeriale di riferimento ratione temporis applicabile, nei termini (…) precisati dalle Sezioni Unite, né tanto meno chiariscono da quale atto o documento di parte sia stato rilevato il tasso del 5,24 per cento, né ancora sulla base di quali elementi avrebbero tratto il convincimento che detto tasso sarebbe la risultante dell'aumento della metà del Tasso effettivo globale medio. La motivazione si appalesa, dunque, apodittica e del tutto svincolata dalle risultanze processuali e non rende percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e non consente, conseguentemente, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento”;
2) E' indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata.
pagina 8 di 11 Atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco (cfr. sul punto, Cass., sez. 2, 04/09/2014, n. 18683, in relazione agli illeciti amministrativi che rinviino a ‹‹disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob o dalla Banca d'Italia››). Pertanto, nel caso de quo il giudice del merito non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla eventuale mancata produzione dei decreti ministeriali in parola nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione di una c.t.u. tecnico-contabile”.
5. Il presente giudizio di rinvio
Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto con atto di citazione in riassunzione da anche in qualità di procuratrice di al fine Parte_1 Controparte_1
di ottenere, a fronte dell'ordinanza di rinvio, la conferma -anche con diversa motivazione- della sentenza n. 8833/2019 del Tribunale di Milano, impugnata da CP_3
si è costituita depositando in data 7 gennaio 2025 la propria comparsa di
[...]
risposta, con la quale, in primo luogo, ha dedotto la nullità del contratto di leasing, reintroducendo il tema della illegittimità del tasso Euribor in quanto frutto di un accordo manipolativo della concorrenza, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, in secondo luogo, ha ribadito l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse di mora, richiamando le considerazioni precedentemente svolte sulla necessità di inserire nel computo anche la clausola penale.
Tali essendo le richieste delle parti, la Corte fa rilevare che sia la questione di illegittimità del riferimento al tasso Euribor sia l'eccezione relativa al computo della penale ai fini della individuazione del tasso da confrontare con il Tasso Soglia in materia di usura sono da ritenere coperte da giudicato e non possono essere riesaminate.
In particolare, la doglianza inerente al tasso Euribor è stata dichiarata inammissibile dal
Tribunale all'esito del giudizio di primo grado e la pronuncia non è stata impugnata sul punto;
la decisione del Tribunale sull'eccezione riguardante la penale è stata invece impugnata, ma è stata rigettata dalla Corte d'Appello e non più riproposta innanzi alla Corte di Cassazione.
Deve quindi procedersi esclusivamente alla nuova verifica del tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di leasing dedotto in causa, pari (secondo le concordi allegazioni delle parti) al pagina 9 di 11 10,51%, mediante confronto di esso con il Tasso Soglia risultante dal Decreto Ministeriale applicabile ratione temporis.
Essendo il contratto stato stipulato in data 8 febbraio 2006, va preso in considerazione il Decreto
Ministeriale del 20 dicembre 2005. Dalla tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale risulta che, per i contratti di leasing di valore superiore a euro 50.000,00, il Tasso Effettivo
Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato, non comprensivo degli interessi di mora, corrisponde al
5,24%.
Secondo le indicazioni della sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, per la verifica della usurarietà degli interessi di mora, il T.E.G.M. ricavabile dai
Decreti Ministeriali deve essere maggiorato della percentuale rilevata a fini statistici dalla
Banca d'Italia.
Nel caso concreto, tale maggiorazione corrisponde a 2,1 punti percentuali (v. art. 3 del D.M. 20 dicembre 2005).
Infine, il T.E.G.M. di riferimento per gli interessi di mora, “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 Legge n. 108/1996”, deve essere aumentato della metà (v. art. 2 del D.M. 20 dicembre 2005).
All'esito dell'operazione sopra descritta, il Tasso Soglia al quale raffrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora inserita nel contratto di leasing stipulato fra le parti risulta pari all'11.01% [i.e: (5,24% + 2,1%)+50%].
Pertanto, poiché, come già chiarito, il tasso di mora contrattualmente pattuito è invece pari al
10,51%, nessuna violazione della normativa antiusura è riscontrabile nella fattispecie di causa.
Dalle considerazioni sin qui svolte deriva il rigetto dell'appello proposto da con CP_3
conseguente integrale conferma della sentenza n. 8833/2019 del Tribunale di Milano.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, l'esito complessivo della lite determina la condanna di soccombente, a rifondere a sia le CP_3 Parte_1
spese del secondo grado di giudizio, culminato nella sentenza cassata, sia le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Alla relativa liquidazione si provvede avendo riguardo al
D.M. n. 147/2022, al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 260.000,01 e euro
520.000,00, come indicato nell'atto di citazione in riassunzione) e ai parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, per le quali il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
IN PROPRIO E QUALE PROCURATRICE SPECIALE Parte_1
DI avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8833/2019, pubblicata Controparte_1
il 02/10/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le spese CP_3 Parte_1
del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate, quanto ai compensi, per il giudizio di appello in euro 17.179,00, per il giudizio di cassazione in euro 10.773,00 e per il giudizio di rinvio in euro 17.179,00, il tutto oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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