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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91000332/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott.ssa Ermelinda Inchingolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 91000332/2013 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola Marino;
- attrice - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Carmine Battiante e dall'avv. Luigi Battiante;
p.i. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Carmine Battiante e dall'avv. Luigi
Battiante;
- convenuti -
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
pagina 1 di 5 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio , quale ex Amministratore Controparte_2
Unico di detta società, nonchè la per sentir dichiarare il primo responsabile, Controparte_3 ex art. 2476 c.c., degli atti di mala gestio meglio descritti in citazione, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni derivanti alla società attrice dalla inosservanza dei doveri imposti all'Amministratore dalla legge e dall'atto costitutivo, nella misura da determinarsi in corso di causa, e la seconda alla restituzione dell'importo di euro 87.000,00, indebitamente percepito, oltre interessi legali maturati e maturandi. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A sostegno della domanda, come sopra formulata, parte attrice allegava che , Controparte_2 durante lo svolgimento della carica di Amministratore Unico, si era reso responsabile del danno provocato alla a seguito di: Controparte_1
- auto-liquidazione, in sede di delibera assembleare dell'1.4.2006, del compenso pari a euro 87.000,00, per il ruolo di Amministratore Unico svolto dal 2004 al 2006, del tutto sproporzionato rispetto all'effettiva attività svolta ed inconciliabile con la situazione economico-patrimoniale della società;
-corresponsione materiale della somma di euro 87.000,00, ossia del compenso auto-liquidatosi, alla
Ortofrutticola Picchiarelli s.r.l., di cui lo stesso era socio ed Amministratore Controparte_2
Unico;
- mancata previsione, nell'ambito del verbale di nomina del ad Amministratore Unico della CP_2
del diritto al compenso annuale ed inesistenza di un contratto successivo di Controparte_1 determinazione del compenso in favore dello stesso amministratore.
La società attrice deduceva altresì che non aveva svolto attività di Controparte_2 amministrazione rilevanti che potessero giustificare il lauto compenso assegnatosi, ed infine che l'importo pari a euro 87.000,00 risultava di fatto corrisposto alla ovvero ad Controparte_3 una società con oggetto sociale neppure affine a quello della attrice, né solita svolgere prestazioni professionali amministrative in favore di altre società; concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della alla restituzione in favore della della somma Controparte_3 Controparte_1 di euro 87.000,00, oltre interessi legali maturati e maturandi, nonché la condanna di CP_2
al risarcimento dei danni ex art. 2746 c.c. nella misura da determinarsi in corso di causa. Il
[...] tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 12 luglio 2013 si costituivano in giudizio CP_2
e la contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle
[...] Controparte_3 deduzioni avversarie, e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto delle domande ex adverso proposte.
I convenuti, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, esponevano che l'odierno procedimento era una ripetizione del già instaurato giudizio di impugnazione per nullità della Delibera assembleare, assunta in data 1.4.2006, con cui era stato liquidato il compenso del Il CP_2 giudizio di impugnazione, incardinato con atto di citazione del 30.06.2006, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs
5/2003 era stato estinto con provvedimento del 28.10.2007, cui aveva prestato adesione la parte attrice.
Pertanto, oltre alla inammissibilità della domanda, essendo divenuta definitiva la delibera di liquidazione del compenso, i convenuti eccepivano anche la intervenuta prescrizione ex art. 2949 c.c.
pagina 2 di 5 dell'azione di responsabilità proposta.
Espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, la cui competenza si radicava in virtù della spiegata domanda ex art. 50 bis, comma 1, n. 5) c.p.c. (formulazione vigente ante d. lgs. 149/2022), con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da parte attrice risultano infondate e debbono essere respinte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 2949 c.c. dell'azione di responsabilità dell'amministratore, come proposta nel presente giudizio, poiché tardivamente sollevata dai convenuti nell'ambito della comparsa di risposta depositata oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 167 c.p.c.
Ciò premesso, parte attrice contesta a di essersi "autoliquidato" il compenso di Controparte_2
Euro 87.000,00 e di aver percepito tale emolumento per gli anni 2004-2005-2006; compenso in tesi del tutto sproporzionato rispetto all'attività effettivamente svolta dall'amministratore in carica e inconciliabile con le caratteristiche operative ed organizzative della società.
E' una tesi palesemente infondata alla luce dei seguenti riferimenti normativi. Il Tribunale osserva infatti che, ai sensi dell'art. 2389 comma 1 c.c., "i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea". Questa disposizione, scritta nella sedes materiae della S.P.A., non è richiamata nella disciplina della società a responsabilità limitata ma non pare sussistere ragion sufficiente per discostarsene in applicazione analogica della normativa di cui all'art. 1720 c.c. in tema di mandato (ex multis, Cass. n. 28911/2018; C. App. Milano, n. 1279/2016; Trib. Brescia, n. 415/2022 per cui
“Secondo i principi del sistema vigente, infatti, quello di amministratore di società è un contratto che la legge presume oneroso (cfr. la norma dell'art. 1709 cod. civ. dettata con riferimento allo schema generale dell'agire gestorio e senz'altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell'art. 2389 cod. civ., specificamente scritte per il tipo società per azioni) “. Deve pertanto ritenersi applicabile in via estensiva la portata precettiva dell'art. 2389 c.c. alla e quindi alla fattispecie in esame. CP_1
Inoltre, sempre per stabile e condiviso indirizzo giurisprudenziale, la deliberazione assembleare che stabilisce il compenso è valida anche se approvata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che sia anche socio (cfr. Cass. 21.3.2000 n. 3312; Cass.
3.12.2008 n. 28748), come ricorre nella fattispecie in esame. Potrebbe affermarsi che la delibera pregiudica l'interesse sociale, o è diretta al soddisfacimento di interessi extra-sociali in danno della società, se il compenso è fissato in misura irragionevole "valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione" (Cass.
3.12.2008 n. 28748). Nondimeno, ammesso che la delibera sia stata assunta in pregiudizio dell'interesse sociale e che tale pregiudizio si sostanzi nella fissazione di un compenso irragionevole, da ciò non segue la nullità della delibera, né la non spettanza pura e semplice del compenso all'amministratore, ma piuttosto l'annullabilità della deliberazione stessa ai sensi dell'art. 2373 c.c. (Cass.
3.12.2008 n. 28748; Cass. 21.3.2000 n. 3312).
Quindi, nel caso di specie, il compenso di Euro 87.000,00 deve ritenersi legittimamente stabilito a favore dell'Amministratore Unico, , dall'assemblea dei soci riunitasi l'1.04.2006 Controparte_2
(doc. 2 conv.); all'assemblea ha partecipato soltanto il socio titolare del 50% del capitale CP_2
pagina 3 di 5 sociale, ma questa circostanza non è di per sé sufficiente ad affermare l'inesistenza o nullità della delibera, per le considerazioni in diritto che precedono.
Dirimente è in ogni caso la circostanza della intervenuta definitiva efficacia della Delibera assembleare dell'1.4.2006. Consta infatti al Tribunale, a seguito di produzione documentale di parte convenuta, che la abbia a suo tempo tempestivamente impugnato (R.G. 2819/2006 Trib. Controparte_1 Foggia) la delibera dell'1.4.2006 che ha fissato il compenso di;
procedimento Controparte_2 tuttavia dichiarato estinto con ordinanza del 22.11.2007 (v. prod. parte convenuta) per inosservanza dell'art. 8 D. Lgs 5/2003 ovvero per mancata notifica dell'istanza di discussione.
Resta dunque assorbita in questa sede, per le motivazioni innanzi illustrate, la questione della pretesa sproporzione e irragionevolezza del compenso auto - liquidatosi dall'Amministratore pro tempore con Delibera assembleare dell'1.4.2006 non essendo in ogni caso ascrivibile al convenuto sulla CP_2 base delle deduzioni di parte attrice, alcun comportamento di mala gestio nella auto-liquidazione del suo compenso.
Non hanno infatti trovato riscontro nel corso del giudizio, risultando mere asserzioni difensive, le circostanze dedotte dall'attrice in merito all'irrilevante attività del durante la carica di CP_2
Amministratore Unico della alla luce delle richiamate caratteristiche operative ed CP_1 organizzative della società attrice (assenza di dipendenti, incarico di vendita degli immobili affidato ad un intermediario, redazione dei compromessi di vendita da parte di un notaio incaricato), rimaste anch'esse prive di allegazione specifica e di adeguata prova.
Inoltre, non trova fondamento alcuno neppure la dedotta gratuità dell'incarico di Amministratore Unico assunto dal negli anni 2004-2006. L'art. 10 dello Statuto della (in CP_2 Controparte_1 atti), oltre a riconoscere all'amministratore il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, prevede espressamente la facoltà dei soci di “assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica (…)”. Pertanto la liquidazione del compenso in favore dell'ex Amministratore Unico della appare legittima anche perché Controparte_1 conforme alle determinazioni statutarie.
Parte attrice contesta, inoltre, come episodio di mala gestio rilevante ai sensi dell'art. 2476 c.c., anche la indebita corresponsione del compenso di alla - di Controparte_2 Controparte_3 cui il era all'epoca anche Amministratore Unico – tanto da chiederne la ripetizione. CP_2
Anche questa tesi difensiva non coglie nel segno atteso che, in disparte ogni considerazione sulla eccepita irregolarità contabile della operazione (che era stata preventivamente autorizzata proprio dalla con scrittura privata del 23.07.2014 versata in atti) e per cui è intervenuto Controparte_1 l'accertamento della Guardia di IN (v. verbali del 27.5.2008 e 8.7.2008 – all.8 prod. parte convenuta), il cui esito non è stato reso noto nel corso del giudizio, parte attrice non allega neppure l'eventuale pregiudizio che questa operazione avrebbe determinato per la Controparte_1 essendo in ogni caso tenuta al pagamento del compenso in favore dell'ex Amministratore Unico a prescindere dalle modalità.
In definitiva, anche per tale ipotesi di mala gestio non è stato accertato quale sia il danno causato alla società per effetto della condotta posta in essere dal CP_2
pagina 4 di 5 Infatti, ai sensi dell'art. 2476 c.c., per promuovere l'azione di responsabilità, non è sufficiente la sussistenza di una condotta inadempiente degli obblighi che gravano sull'amministratore, ma è necessario un quid pluris, cioè il danno risarcibile.
Al riguardo, si è sostenuto in giurisprudenza che "Sebbene l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci abbia natura contrattuale, in tema di onere della prova non vale il principio generale di cui all'art. 1218 c.c. All'attore spetta pertanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni addebitate, del patito danno e del nesso di causalità tra le une e l'altro, incombendo su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e di fornire la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti" (Corte App.
Milano 6.6.2012).
Pertanto, chi promuove la suddetta azione deve allegare e provare sia l'esistenza di un danno concreto, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, sia la sussistenza del nesso di causalità tra tale danno e il fatto dell'amministratore inadempiente.
La non ha assolto tale onere probatorio, in quanto nessun danno concreto è Controparte_1 stato dimostrato anche a seguito del pagamento effettuato nei confronti della Controparte_4
per cui va rigettata in quanto priva di fondamento e prova, anche la domanda di ripetizione della
[...] somma di euro 87.000,00, oltre interessi.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. mod., per le fasi di studio ed introduttiva, e ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale come richiesto da parte convenuta nella nota spese versata in atti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge le domande di parte attrice;
-condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 refusione, in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.142,00, per onorari, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 4 aprile 2025
Il Giudice rel./ est. Il Presidente
dott.ssa Ermelinda Inchingolo dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott.ssa Ermelinda Inchingolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 91000332/2013 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola Marino;
- attrice - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Carmine Battiante e dall'avv. Luigi Battiante;
p.i. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Carmine Battiante e dall'avv. Luigi
Battiante;
- convenuti -
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
pagina 1 di 5 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio , quale ex Amministratore Controparte_2
Unico di detta società, nonchè la per sentir dichiarare il primo responsabile, Controparte_3 ex art. 2476 c.c., degli atti di mala gestio meglio descritti in citazione, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni derivanti alla società attrice dalla inosservanza dei doveri imposti all'Amministratore dalla legge e dall'atto costitutivo, nella misura da determinarsi in corso di causa, e la seconda alla restituzione dell'importo di euro 87.000,00, indebitamente percepito, oltre interessi legali maturati e maturandi. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A sostegno della domanda, come sopra formulata, parte attrice allegava che , Controparte_2 durante lo svolgimento della carica di Amministratore Unico, si era reso responsabile del danno provocato alla a seguito di: Controparte_1
- auto-liquidazione, in sede di delibera assembleare dell'1.4.2006, del compenso pari a euro 87.000,00, per il ruolo di Amministratore Unico svolto dal 2004 al 2006, del tutto sproporzionato rispetto all'effettiva attività svolta ed inconciliabile con la situazione economico-patrimoniale della società;
-corresponsione materiale della somma di euro 87.000,00, ossia del compenso auto-liquidatosi, alla
Ortofrutticola Picchiarelli s.r.l., di cui lo stesso era socio ed Amministratore Controparte_2
Unico;
- mancata previsione, nell'ambito del verbale di nomina del ad Amministratore Unico della CP_2
del diritto al compenso annuale ed inesistenza di un contratto successivo di Controparte_1 determinazione del compenso in favore dello stesso amministratore.
La società attrice deduceva altresì che non aveva svolto attività di Controparte_2 amministrazione rilevanti che potessero giustificare il lauto compenso assegnatosi, ed infine che l'importo pari a euro 87.000,00 risultava di fatto corrisposto alla ovvero ad Controparte_3 una società con oggetto sociale neppure affine a quello della attrice, né solita svolgere prestazioni professionali amministrative in favore di altre società; concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della alla restituzione in favore della della somma Controparte_3 Controparte_1 di euro 87.000,00, oltre interessi legali maturati e maturandi, nonché la condanna di CP_2
al risarcimento dei danni ex art. 2746 c.c. nella misura da determinarsi in corso di causa. Il
[...] tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 12 luglio 2013 si costituivano in giudizio CP_2
e la contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle
[...] Controparte_3 deduzioni avversarie, e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto delle domande ex adverso proposte.
I convenuti, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, esponevano che l'odierno procedimento era una ripetizione del già instaurato giudizio di impugnazione per nullità della Delibera assembleare, assunta in data 1.4.2006, con cui era stato liquidato il compenso del Il CP_2 giudizio di impugnazione, incardinato con atto di citazione del 30.06.2006, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs
5/2003 era stato estinto con provvedimento del 28.10.2007, cui aveva prestato adesione la parte attrice.
Pertanto, oltre alla inammissibilità della domanda, essendo divenuta definitiva la delibera di liquidazione del compenso, i convenuti eccepivano anche la intervenuta prescrizione ex art. 2949 c.c.
pagina 2 di 5 dell'azione di responsabilità proposta.
Espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, la cui competenza si radicava in virtù della spiegata domanda ex art. 50 bis, comma 1, n. 5) c.p.c. (formulazione vigente ante d. lgs. 149/2022), con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da parte attrice risultano infondate e debbono essere respinte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 2949 c.c. dell'azione di responsabilità dell'amministratore, come proposta nel presente giudizio, poiché tardivamente sollevata dai convenuti nell'ambito della comparsa di risposta depositata oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 167 c.p.c.
Ciò premesso, parte attrice contesta a di essersi "autoliquidato" il compenso di Controparte_2
Euro 87.000,00 e di aver percepito tale emolumento per gli anni 2004-2005-2006; compenso in tesi del tutto sproporzionato rispetto all'attività effettivamente svolta dall'amministratore in carica e inconciliabile con le caratteristiche operative ed organizzative della società.
E' una tesi palesemente infondata alla luce dei seguenti riferimenti normativi. Il Tribunale osserva infatti che, ai sensi dell'art. 2389 comma 1 c.c., "i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea". Questa disposizione, scritta nella sedes materiae della S.P.A., non è richiamata nella disciplina della società a responsabilità limitata ma non pare sussistere ragion sufficiente per discostarsene in applicazione analogica della normativa di cui all'art. 1720 c.c. in tema di mandato (ex multis, Cass. n. 28911/2018; C. App. Milano, n. 1279/2016; Trib. Brescia, n. 415/2022 per cui
“Secondo i principi del sistema vigente, infatti, quello di amministratore di società è un contratto che la legge presume oneroso (cfr. la norma dell'art. 1709 cod. civ. dettata con riferimento allo schema generale dell'agire gestorio e senz'altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell'art. 2389 cod. civ., specificamente scritte per il tipo società per azioni) “. Deve pertanto ritenersi applicabile in via estensiva la portata precettiva dell'art. 2389 c.c. alla e quindi alla fattispecie in esame. CP_1
Inoltre, sempre per stabile e condiviso indirizzo giurisprudenziale, la deliberazione assembleare che stabilisce il compenso è valida anche se approvata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che sia anche socio (cfr. Cass. 21.3.2000 n. 3312; Cass.
3.12.2008 n. 28748), come ricorre nella fattispecie in esame. Potrebbe affermarsi che la delibera pregiudica l'interesse sociale, o è diretta al soddisfacimento di interessi extra-sociali in danno della società, se il compenso è fissato in misura irragionevole "valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione" (Cass.
3.12.2008 n. 28748). Nondimeno, ammesso che la delibera sia stata assunta in pregiudizio dell'interesse sociale e che tale pregiudizio si sostanzi nella fissazione di un compenso irragionevole, da ciò non segue la nullità della delibera, né la non spettanza pura e semplice del compenso all'amministratore, ma piuttosto l'annullabilità della deliberazione stessa ai sensi dell'art. 2373 c.c. (Cass.
3.12.2008 n. 28748; Cass. 21.3.2000 n. 3312).
Quindi, nel caso di specie, il compenso di Euro 87.000,00 deve ritenersi legittimamente stabilito a favore dell'Amministratore Unico, , dall'assemblea dei soci riunitasi l'1.04.2006 Controparte_2
(doc. 2 conv.); all'assemblea ha partecipato soltanto il socio titolare del 50% del capitale CP_2
pagina 3 di 5 sociale, ma questa circostanza non è di per sé sufficiente ad affermare l'inesistenza o nullità della delibera, per le considerazioni in diritto che precedono.
Dirimente è in ogni caso la circostanza della intervenuta definitiva efficacia della Delibera assembleare dell'1.4.2006. Consta infatti al Tribunale, a seguito di produzione documentale di parte convenuta, che la abbia a suo tempo tempestivamente impugnato (R.G. 2819/2006 Trib. Controparte_1 Foggia) la delibera dell'1.4.2006 che ha fissato il compenso di;
procedimento Controparte_2 tuttavia dichiarato estinto con ordinanza del 22.11.2007 (v. prod. parte convenuta) per inosservanza dell'art. 8 D. Lgs 5/2003 ovvero per mancata notifica dell'istanza di discussione.
Resta dunque assorbita in questa sede, per le motivazioni innanzi illustrate, la questione della pretesa sproporzione e irragionevolezza del compenso auto - liquidatosi dall'Amministratore pro tempore con Delibera assembleare dell'1.4.2006 non essendo in ogni caso ascrivibile al convenuto sulla CP_2 base delle deduzioni di parte attrice, alcun comportamento di mala gestio nella auto-liquidazione del suo compenso.
Non hanno infatti trovato riscontro nel corso del giudizio, risultando mere asserzioni difensive, le circostanze dedotte dall'attrice in merito all'irrilevante attività del durante la carica di CP_2
Amministratore Unico della alla luce delle richiamate caratteristiche operative ed CP_1 organizzative della società attrice (assenza di dipendenti, incarico di vendita degli immobili affidato ad un intermediario, redazione dei compromessi di vendita da parte di un notaio incaricato), rimaste anch'esse prive di allegazione specifica e di adeguata prova.
Inoltre, non trova fondamento alcuno neppure la dedotta gratuità dell'incarico di Amministratore Unico assunto dal negli anni 2004-2006. L'art. 10 dello Statuto della (in CP_2 Controparte_1 atti), oltre a riconoscere all'amministratore il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, prevede espressamente la facoltà dei soci di “assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica (…)”. Pertanto la liquidazione del compenso in favore dell'ex Amministratore Unico della appare legittima anche perché Controparte_1 conforme alle determinazioni statutarie.
Parte attrice contesta, inoltre, come episodio di mala gestio rilevante ai sensi dell'art. 2476 c.c., anche la indebita corresponsione del compenso di alla - di Controparte_2 Controparte_3 cui il era all'epoca anche Amministratore Unico – tanto da chiederne la ripetizione. CP_2
Anche questa tesi difensiva non coglie nel segno atteso che, in disparte ogni considerazione sulla eccepita irregolarità contabile della operazione (che era stata preventivamente autorizzata proprio dalla con scrittura privata del 23.07.2014 versata in atti) e per cui è intervenuto Controparte_1 l'accertamento della Guardia di IN (v. verbali del 27.5.2008 e 8.7.2008 – all.8 prod. parte convenuta), il cui esito non è stato reso noto nel corso del giudizio, parte attrice non allega neppure l'eventuale pregiudizio che questa operazione avrebbe determinato per la Controparte_1 essendo in ogni caso tenuta al pagamento del compenso in favore dell'ex Amministratore Unico a prescindere dalle modalità.
In definitiva, anche per tale ipotesi di mala gestio non è stato accertato quale sia il danno causato alla società per effetto della condotta posta in essere dal CP_2
pagina 4 di 5 Infatti, ai sensi dell'art. 2476 c.c., per promuovere l'azione di responsabilità, non è sufficiente la sussistenza di una condotta inadempiente degli obblighi che gravano sull'amministratore, ma è necessario un quid pluris, cioè il danno risarcibile.
Al riguardo, si è sostenuto in giurisprudenza che "Sebbene l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci abbia natura contrattuale, in tema di onere della prova non vale il principio generale di cui all'art. 1218 c.c. All'attore spetta pertanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni addebitate, del patito danno e del nesso di causalità tra le une e l'altro, incombendo su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e di fornire la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti" (Corte App.
Milano 6.6.2012).
Pertanto, chi promuove la suddetta azione deve allegare e provare sia l'esistenza di un danno concreto, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, sia la sussistenza del nesso di causalità tra tale danno e il fatto dell'amministratore inadempiente.
La non ha assolto tale onere probatorio, in quanto nessun danno concreto è Controparte_1 stato dimostrato anche a seguito del pagamento effettuato nei confronti della Controparte_4
per cui va rigettata in quanto priva di fondamento e prova, anche la domanda di ripetizione della
[...] somma di euro 87.000,00, oltre interessi.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. mod., per le fasi di studio ed introduttiva, e ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale come richiesto da parte convenuta nella nota spese versata in atti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge le domande di parte attrice;
-condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 refusione, in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.142,00, per onorari, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 4 aprile 2025
Il Giudice rel./ est. Il Presidente
dott.ssa Ermelinda Inchingolo dott.ssa Filomena Mari
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