Decreto cautelare 22 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12433 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12433/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06419/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6419 del -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bettin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia del Decreto -OMISSIS-del 22.12.-OMISSIS- notificato in data 23.03.-OMISSIS- del Ministero dell'Interno con cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana, nonché di ogni ulteriore eventuale atto presupposto e\o successivo ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso notificato in data 24.05.-OMISSIS- e depositato in data 21.06.-OMISSIS-, parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, con cui l’intimato Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza per la concessione della cittadinanza italiana;
Rilevato che il Ministero si è costituito in giudizio in resistenza in data 20.08.-OMISSIS-, con formula di rito;
Rilevato che alla camera di consiglio del 6.09.-OMISSIS-, sentito il Ministero e valutati gli atti, la causa è stata rinviata a successiva camera di consiglio “per riapertura dell’istruttoria”;
Rilevato che successivamente, in sede di scrutinio dell’istanza cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS- del 22.02.2022 il Tribunale ha poi dato atto della insussistenza dell’interesse di parte ricorrente alla misura cautelare, “ avendo l’Amministrazione [ medio tempore ] inviato alla firma il provvedimento di concessione ”;
Considerato, infatti, che all’odierna pubblica udienza, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., parte ricorrente ha infine dichiarato la cessazione della materia del contenere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto che, stante la soddisfazione della pretesa azionata, il Collegio debba rendere una declaratoria in conformità, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto, inoltre, che la sollecita correzione dell’azione amministrativa consenta la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.