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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott. ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 914/2022 R.G., avente ad oggetto “impugnazione delibera condominiale”
e vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Vignola Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Ostuni in Piazza della Libertà n. 12 è elettivamente domiciliato;
attore
e
, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Nobile presso il cui studio a Ostuni in Piazza Genova n. 37
è elettivamente domiciliato;
convenuto
*******
Motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, , nella qualità di proprietario Parte_1 di una unità immobiliare facente parte del Condominio di “Via Giovanni Bovio n. 101” in Ostuni, ha convenuto in giudizio il medesimo, proponendo impugnazione avverso la delibera CP_1 assembleare adottata nella seduta del 10.11.2021, di cui ha chiesto, in via principale, di accertarne e dichiararne la illegittimità e, per l'effetto, annullarla;
con vittoria delle spese di lite.
Ha assunto l'attore che tale delibera aveva all'ordine del giorno, in particolare al punto b), l'approvazione dei bilanci consuntivi 2017–2018 - 2019-2020, rifatti singolarmente, anno per anno, con lo stesso ammontare, “già comunque approvato e di cui i condomini conoscono bene le singole voci e i giustificativi messi a disposizione nelle assemblee”.
Con memoria di risposta del 07.07.2022 si è costituito in giudizio il convenuto, CP_1 chiedendo il rigetto della domanda introduttiva, in via preliminare, “per totale carenza di interesse concreto ed effettivo dell'attore, valutabile in termini economici, ad agire”, nel merito, per i motivi edotti nell'atto difensivo, nonché la condanna dello al risarcimento danni per lite temerario Pt_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alle spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 15.03.2024 la causa è stata assegnata allo scrivente giudicante per la definitiva trattazione e decisione, per cui, in difetto di attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza del 19.02.2025 per la discussione orale con termine per note.
Ciò precisato, la presente controversia deve trovare soluzione sulla base dei principi di rito applicabili nella specie per le seguenti motivazioni di fatto e di diritto.
In punto di fatto, la controversia in esame trova origine, quale antecedente fattuale e logico, nella delibera precedentemente adottata dall'assemblea condominiale nella seduta del 01.03.2021, impugnata dall'odierno attore dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 2555/2021 R.G., e definito, nelle more del presente procedimento, con la sentenza di rigetto n. 1015 emessa in data 28.06.2023, passata in giudicato.
Preliminarmente, occorre osservare che, per quello che rileva ai fini del presente giudizio, il riferimento a tale procedimento deve essere contenuto nei limiti della domanda in cui lo , Pt_1 come si legge nelle sue istanze conclusive richiamate in sentenza, chiede di “accertare e dichiarare che l'amministratrice non ha presentato i bilanci, ma soltanto i piani di riparto riferiti a più anni di gestione e approvati in spregio alla normativa ex artt. 1130, 1135 c.c., per l'effetto dichiarare nulla e/o annullabile la delibera impugnata”, null'altro rilevando ai fini del contendere.
Sul punto, appare utile richiamare la citata sentenza nella parte in cui - decidendo in merito all'obbligo annuale della presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore e della pratica di sottoporre più bilanci per la relativa approvazione -, il giudice ha ritenuto, a ciò citando precedenti giurisprudenziali in materia, la validità della “… delibera assembleare per più annualità di bilancio assentite in un'unica seduta, poiché trattasi di rendiconti formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato contabilmente a quello o della annualità precedente …”: motivazione che appare oltremodo opportuno richiamare ai fini dell'identificazione sia del petitum sia causa petendi che caratterizzano i due procedimenti.
E', invero, accaduto che, a seguito dell'impugnazione da parte dello della precedente Pt_1 delibera del 01.03.2021 ed al fine di risolvere l'insorta questione tra le parti, veniva riconvocata in data 10.11.2021 una nuova assemblea condominiale per l'approvazione, questa volta separatamente, dei medesimi rendiconti relativi agli anni 2017-2018 e 2019-2020. Lo ha impugnato anche quest'ultima delibera, chiedendone la declaratoria di nullità Pt_1
e/o annullabilità, sia perchè statuisce in merito all'approvazione cumulativa di piani di riparto, e non dei bilanci, così come prescritto dalla normativa vigente inderogabile, riferiti a più anni di esercizio, sprovvisti di agganci agli anni precedenti, sia perché il non ha avuto un comportamento CP_1 improntata a canoni di buona fede, generando una fattispecie di abuso del diritto. In particolare, poi, si sofferma sui difetti della impugnata delibera oggetto del primo giudizio iscritto al n. 2555/2022 , oramai coperti dal giudicato della relativa sentenza.
Ciò posto, occorre prendere in esame tale ultima questione, da affrontare in via pregiudiziale all'esame del merito, in quanto, ove ritenuta sussistente e fondata, può definire il presente giudizio, in forza dei principi di diritto applicabili nella specie.
Ebbene, dall'esame comparativo sia dell'oggetto delle due delibere adottate sopra richiamate sia dei motivi delle rispettive impugnazioni edotte in sede giudiziaria dallo , sembra evidente Pt_1 una identità sostanzialmente rilevante dei relativi contenuti. Sta di fatto che le delibere in questione si riferiscono allo stesso oggetto poichè attengono all'approvazione dei medesimi “piani di riparto”. In altri termini, l'adozione della nuova delibera condominiale si riferisce sostanzialmente allo stesso oggetto della precedente e, comunque, fra loro collegate e connesse.
In punto di diritto, ai fini della definizione di questo procedimento, occorre fare riferimento, trovandovi specifica applicazione, alla disciplina che regola i principi del passaggio in giudicato di una sentenza che non esaurisce i propri effetti nell'ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri procedimenti successivi intercorsi tra le stesse parti e attinenti alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto.
Sul tema, "il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324
c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito)”.
In sostanza, il giudicato della sentenza relativa al precedente procedimento incide, non solo, su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nella relativa statuizione, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto, non in via incidentale, bensì in via decisionale nel merito.
In tal senso è conforme l'orientamento della giurisprudenza, laddove si assume che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Questo principio, secondo una lettura costituzionalmente orientata, per il quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto edotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce a quelle ragioni che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta in una nuova controversia con lo stesso oggetto, seppure con nuove ragioni, che ben si potevano fare valere nel primo giudizio o, comunque, in sede di gravame, che costituisce la sede naturale per la revisio prioris instantiae.
Tale analisi introduce l'applicazione del principio del ne bis in idem che preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Tale principio, dettato dall'art. 39 c.p.c. risponde a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e non consente che lo stesso giudice o giudici diversi possano statuire due volte su una identica domanda, determinando l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversie già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti iscritta posteriormente (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Sul tema, la S.C., con sentenza n. 26041 del 23.12.2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde a un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente
“nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “ collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07.04.2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
In applicazione d tale disposto, nel caso in esame deve essere dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, in quanto vertente sugli stessi fatti e sulle medesime problematiche già oggetto di valutazione nella precedente decisione.
Sotto altro profilo, occorre rilevare che il può sempre revocare una precedente CP_1 deliberazione, in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, oppure in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme ed incompatibile con la prima. Infatti, come ben chiarito dalla Suprema Corte. (cfr. Cass. sent. n. 8622/2018 e n. 8515/2018.), al si applicano le norme in tema di delibere delle CP_1 società che consentono la possibilità di annullare una precedente votazione con una nuova.
Consegue che è sempre possibile la sostituzione della vecchia delibera con una successiva. Se una delibera è nulla o annullabile per qualsiasi ragione (violazione di legge o del regolamento), è possibile la sua sostituzione con un'altra conforme al diritto. In tal caso, l'azione legale contro la prima votazione non può essere più intrapresa e, se già avviata, il giudice chiude il procedimento con la formula per «cessazione della materia del contendere»
In tale materia, occorre osservare che, secondo l'indirizzo prevalente della Suprema Corte,
“… la disposizione dell'art. 2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la delibera sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto, si verifica la cessazione della materia di contendere quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido” (Cass. Sez. II, 28/06/2004 n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.6.95 n. 6304;
Cass. n. 3159 del 1993; Cass. n. 13740 del 1992; Cass. Sez. 2 n. 2999 del 2010).
Va, altresì, aggiunto che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio allorquando sia sopravvenuta una situazione, che sia, sostanzialmente, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti e che ne abbia eliminato la posizione di contrasto, anche in ordine alla rilevanza giuridica delle eventuali vicende sopraggiunte e, perciò, abbia fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia
(Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 2003 n. 1950; Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
In conclusione, alla luce dei principi su richiamati la domanda attorea deve essere definita mediante la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale soluzione del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 914/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla presente controversia;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, 17 marzo 2025.
Il gop dott. ssa Vittoria Uggenti
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott. ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 914/2022 R.G., avente ad oggetto “impugnazione delibera condominiale”
e vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Vignola Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Ostuni in Piazza della Libertà n. 12 è elettivamente domiciliato;
attore
e
, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Nobile presso il cui studio a Ostuni in Piazza Genova n. 37
è elettivamente domiciliato;
convenuto
*******
Motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, , nella qualità di proprietario Parte_1 di una unità immobiliare facente parte del Condominio di “Via Giovanni Bovio n. 101” in Ostuni, ha convenuto in giudizio il medesimo, proponendo impugnazione avverso la delibera CP_1 assembleare adottata nella seduta del 10.11.2021, di cui ha chiesto, in via principale, di accertarne e dichiararne la illegittimità e, per l'effetto, annullarla;
con vittoria delle spese di lite.
Ha assunto l'attore che tale delibera aveva all'ordine del giorno, in particolare al punto b), l'approvazione dei bilanci consuntivi 2017–2018 - 2019-2020, rifatti singolarmente, anno per anno, con lo stesso ammontare, “già comunque approvato e di cui i condomini conoscono bene le singole voci e i giustificativi messi a disposizione nelle assemblee”.
Con memoria di risposta del 07.07.2022 si è costituito in giudizio il convenuto, CP_1 chiedendo il rigetto della domanda introduttiva, in via preliminare, “per totale carenza di interesse concreto ed effettivo dell'attore, valutabile in termini economici, ad agire”, nel merito, per i motivi edotti nell'atto difensivo, nonché la condanna dello al risarcimento danni per lite temerario Pt_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alle spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 15.03.2024 la causa è stata assegnata allo scrivente giudicante per la definitiva trattazione e decisione, per cui, in difetto di attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza del 19.02.2025 per la discussione orale con termine per note.
Ciò precisato, la presente controversia deve trovare soluzione sulla base dei principi di rito applicabili nella specie per le seguenti motivazioni di fatto e di diritto.
In punto di fatto, la controversia in esame trova origine, quale antecedente fattuale e logico, nella delibera precedentemente adottata dall'assemblea condominiale nella seduta del 01.03.2021, impugnata dall'odierno attore dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 2555/2021 R.G., e definito, nelle more del presente procedimento, con la sentenza di rigetto n. 1015 emessa in data 28.06.2023, passata in giudicato.
Preliminarmente, occorre osservare che, per quello che rileva ai fini del presente giudizio, il riferimento a tale procedimento deve essere contenuto nei limiti della domanda in cui lo , Pt_1 come si legge nelle sue istanze conclusive richiamate in sentenza, chiede di “accertare e dichiarare che l'amministratrice non ha presentato i bilanci, ma soltanto i piani di riparto riferiti a più anni di gestione e approvati in spregio alla normativa ex artt. 1130, 1135 c.c., per l'effetto dichiarare nulla e/o annullabile la delibera impugnata”, null'altro rilevando ai fini del contendere.
Sul punto, appare utile richiamare la citata sentenza nella parte in cui - decidendo in merito all'obbligo annuale della presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore e della pratica di sottoporre più bilanci per la relativa approvazione -, il giudice ha ritenuto, a ciò citando precedenti giurisprudenziali in materia, la validità della “… delibera assembleare per più annualità di bilancio assentite in un'unica seduta, poiché trattasi di rendiconti formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato contabilmente a quello o della annualità precedente …”: motivazione che appare oltremodo opportuno richiamare ai fini dell'identificazione sia del petitum sia causa petendi che caratterizzano i due procedimenti.
E', invero, accaduto che, a seguito dell'impugnazione da parte dello della precedente Pt_1 delibera del 01.03.2021 ed al fine di risolvere l'insorta questione tra le parti, veniva riconvocata in data 10.11.2021 una nuova assemblea condominiale per l'approvazione, questa volta separatamente, dei medesimi rendiconti relativi agli anni 2017-2018 e 2019-2020. Lo ha impugnato anche quest'ultima delibera, chiedendone la declaratoria di nullità Pt_1
e/o annullabilità, sia perchè statuisce in merito all'approvazione cumulativa di piani di riparto, e non dei bilanci, così come prescritto dalla normativa vigente inderogabile, riferiti a più anni di esercizio, sprovvisti di agganci agli anni precedenti, sia perché il non ha avuto un comportamento CP_1 improntata a canoni di buona fede, generando una fattispecie di abuso del diritto. In particolare, poi, si sofferma sui difetti della impugnata delibera oggetto del primo giudizio iscritto al n. 2555/2022 , oramai coperti dal giudicato della relativa sentenza.
Ciò posto, occorre prendere in esame tale ultima questione, da affrontare in via pregiudiziale all'esame del merito, in quanto, ove ritenuta sussistente e fondata, può definire il presente giudizio, in forza dei principi di diritto applicabili nella specie.
Ebbene, dall'esame comparativo sia dell'oggetto delle due delibere adottate sopra richiamate sia dei motivi delle rispettive impugnazioni edotte in sede giudiziaria dallo , sembra evidente Pt_1 una identità sostanzialmente rilevante dei relativi contenuti. Sta di fatto che le delibere in questione si riferiscono allo stesso oggetto poichè attengono all'approvazione dei medesimi “piani di riparto”. In altri termini, l'adozione della nuova delibera condominiale si riferisce sostanzialmente allo stesso oggetto della precedente e, comunque, fra loro collegate e connesse.
In punto di diritto, ai fini della definizione di questo procedimento, occorre fare riferimento, trovandovi specifica applicazione, alla disciplina che regola i principi del passaggio in giudicato di una sentenza che non esaurisce i propri effetti nell'ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri procedimenti successivi intercorsi tra le stesse parti e attinenti alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto.
Sul tema, "il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324
c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito)”.
In sostanza, il giudicato della sentenza relativa al precedente procedimento incide, non solo, su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nella relativa statuizione, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto, non in via incidentale, bensì in via decisionale nel merito.
In tal senso è conforme l'orientamento della giurisprudenza, laddove si assume che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Questo principio, secondo una lettura costituzionalmente orientata, per il quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto edotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce a quelle ragioni che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta in una nuova controversia con lo stesso oggetto, seppure con nuove ragioni, che ben si potevano fare valere nel primo giudizio o, comunque, in sede di gravame, che costituisce la sede naturale per la revisio prioris instantiae.
Tale analisi introduce l'applicazione del principio del ne bis in idem che preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Tale principio, dettato dall'art. 39 c.p.c. risponde a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e non consente che lo stesso giudice o giudici diversi possano statuire due volte su una identica domanda, determinando l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversie già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti iscritta posteriormente (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Sul tema, la S.C., con sentenza n. 26041 del 23.12.2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde a un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente
“nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “ collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07.04.2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
In applicazione d tale disposto, nel caso in esame deve essere dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, in quanto vertente sugli stessi fatti e sulle medesime problematiche già oggetto di valutazione nella precedente decisione.
Sotto altro profilo, occorre rilevare che il può sempre revocare una precedente CP_1 deliberazione, in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, oppure in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme ed incompatibile con la prima. Infatti, come ben chiarito dalla Suprema Corte. (cfr. Cass. sent. n. 8622/2018 e n. 8515/2018.), al si applicano le norme in tema di delibere delle CP_1 società che consentono la possibilità di annullare una precedente votazione con una nuova.
Consegue che è sempre possibile la sostituzione della vecchia delibera con una successiva. Se una delibera è nulla o annullabile per qualsiasi ragione (violazione di legge o del regolamento), è possibile la sua sostituzione con un'altra conforme al diritto. In tal caso, l'azione legale contro la prima votazione non può essere più intrapresa e, se già avviata, il giudice chiude il procedimento con la formula per «cessazione della materia del contendere»
In tale materia, occorre osservare che, secondo l'indirizzo prevalente della Suprema Corte,
“… la disposizione dell'art. 2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la delibera sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto, si verifica la cessazione della materia di contendere quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido” (Cass. Sez. II, 28/06/2004 n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.6.95 n. 6304;
Cass. n. 3159 del 1993; Cass. n. 13740 del 1992; Cass. Sez. 2 n. 2999 del 2010).
Va, altresì, aggiunto che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio allorquando sia sopravvenuta una situazione, che sia, sostanzialmente, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti e che ne abbia eliminato la posizione di contrasto, anche in ordine alla rilevanza giuridica delle eventuali vicende sopraggiunte e, perciò, abbia fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia
(Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 2003 n. 1950; Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
In conclusione, alla luce dei principi su richiamati la domanda attorea deve essere definita mediante la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale soluzione del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 914/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla presente controversia;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, 17 marzo 2025.
Il gop dott. ssa Vittoria Uggenti