Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1120 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti FASANO ANGELA MARIA e FASANO STEFANIA,ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] P.IVA_1
VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-resistente-
OGGETTO: danno biologo, infortunio in occasione di lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 15/05/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 03/07/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' e premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data CP_1
22/09/2022, quale addetta al governo di animali, per aver riportato un trauma, costituito da un morso d'asino, ha contestato il giudizio medico legale dell' che CP_1
ha riconosciuto un danno biologico del 5%, chiedendo il riconoscimento della maggior danno nella misura del 15%.
L convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto CP_1
della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto infra.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. , ha risposto al quesito posto Persona_1
affermando ”.. Dalla disamina della documentazione sanitaria allegata in atti e dalle risultanze dell'attuale accertamento clinicoanamnestico si evince che la signora a seguito dell'evento infortunistico del 22.9.22 Parte_1
occorsole durante l'espletamento della sua attività lavorativa e sopra descritto, riportava un “trauma cranico non commotivo, contusione escoriata coscia sx, contusione emitorace dx con flc in regione scapolare”. Terminato il periodo di malattia la signora veniva sottoposta a visita da parte dei medici Pt_1
dell' di Trapani che non le riconoscevano il diritto all'indennità in capitale CP_1
né alla costituzione di rendita.
Dall'esame della documentazione in atti ed in considerazione di quanto obiettivato nel corso del recente accertamento medico legale si evince che la signora presenti Parte_1
oggi postumi permanenti riconducibili causalmente all'evento traumatico lavorativo del 22.9.22 e suscettibili di valutazione medico legale.
Allo stato attuale presenta infatti una cicatrice alla spalla destra con limitazione ai massimi gradi dei movimenti della spalla, un ematoma organizzato alla coscia sinistra determinante sia una menomazione anatomicodisfunzionale che dell'efficienza estetica dell'arto inferiore di sinistra associato a sofferenza del nervo femorocutaneo di sinistra accertata strumentalmente mediante EMG.
Per i suddetti esiti, con riferimento alle Tabelle di cui al DM 12 luglio 2000 CP_1
(vedi codici n. 36 e 39), appare corretto complessivamente riconoscere una percentuale di danno biologico pari al 9% (nove percento).”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
( cfr relazione del 01/4/2025).
La domanda va dunque accolta con condanna dell' al pagamento CP_1
dell'indennizzo sussistendo un danno biologico nella misura accertata.
2 Le spese di lite vanno compensate per metà tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda (danno biologico in domanda 15%, riconosciuto nella misura del
9%) e per il resto seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
-condanna l' al pagamento dell'indennizzo come in motivazione;
CP_1
-compensa per metà le spese di lite, e condanna parte resistente al pagamento della restante parte in favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione ai procuratori.
-Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Trapani,10/06/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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