Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02081/2025REG.PROV.COLL.
N. 04417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Davide Iobbi e Alessandra Corvo, con domicilio digitale presso gli stessi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso contro il decreto n. 3393/19 del 15 luglio 2019, adottato dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per rigettare la sua domanda di concessione dell’equo indennizzo a seguito dell’aggravamento dell’infermità, già riconosciutagli dipendente da causa di servizio, “ -OMISSIS- trattata con artroprotesi totale e attuale limitazione funzionale ”.
2. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello e ha depositato memoria per chiederne la reiezione.
3. – Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Come documentato agli atti di causa, l’appellante aveva ottenuto, con decreto n. 1495/95 del 12 giugno 1995, il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’accertata riconducibilità a causa di servizio delle infermità (1) “ -OMISSIS- ” e (2) “ -OMISSIS- ”, ascritte, singolarmente, la prima alla ctg. 8^ tab. A e la seconda alla ctg. 7^ tab. A, per cumulo, complessivamente alla ctg. 6^ tab. A, nonché, con provvedimento mod. C n. 129/153 del 17 novembre 2017, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (3) “ -OMISSIS- ”.
Con istanza del 18 aprile 2018 aveva chiesto la concessione dell’equo indennizzo per quest’ultima infermità; con successiva istanza del 2 maggio 2018 aveva chiesto il riconoscimento dell’aggravamento delle prime due dinfermità e con ulteriore istanza del 5 maggio 2018 la concessione dell’equo indennizzo per l’aggravamento delle stesse.
5. – La Commissione medica ospedaliera si è riunita per esprimersi sia sulla idoneità al servizio del sig. -OMISSIS-, sia sulle predette istanze e, nella seduta del 21 giugno 2019 (verbale mod. B n. Z11900213), lo ha giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto.
In tale sede, sulla base del relativo giudizio diagnostico, ha constatato l’aggravamento della prima infermità, ascritta, di conseguenza, alla ctg. 6^ anziché all’8^, il non aggravamento della seconda infermità (già di 7^ ctg.) e ha attribuito alla 8^ ctg. la terza infermità (verbale del 21 giugno 2019 cit., quadro EI/PP). Ha, quindi, ritenuto che la menomazione complessiva conseguente a tutte le infermità dipendenti da causa di servizio (escluse quelle non dipendenti da causa di servizio od oggetto di domanda non tempestiva) sia da ascrivere alla 4^ ctg. ( ibidem ).
6. – Con il provvedimento impugnato in primo grado (decreto n. 3393/19 cit.), il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza di attribuzione dell’equo indennizzo per la frattura -OMISSIS- del femore destro con la motivazione che “ la nuova ascrivibilità della patologia in argomento, in applicazione della Tab. FI annessa al D.P.R. 23.12.1978 n. 915, non modifica la menomazione dell’integrità fisica complessiva già indennizzata all’interessato con il precedente decreto e che, pertanto, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 686/57 non è consentito procedere alla liquidazione di un più favorevole equo indennizzo rispetto a quello già percepito ”.
7. – Con il ricorso introduttivo del giudizio innanzi al T.a.r. il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento di quel decreto e il riconoscimento del diritto dell’equo indennizzo per la frattura del femore, in misura corrispondente a una menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica ricondotta alla ctg. 4^ tab. A, detratto quanto già liquidatogli con il decreto n. 1495/95, oltre interessi dal giorno della domanda.
8. – Il T.a.r., rilevando, in via preliminare, che il ricorrente « non ha impugnato il distinto decreto n. 3392/19 del 15.7.2019 – oggetto in particolare del secondo motivo di ricorso - col quale l’Amministrazione ha respinto la domanda presentata il 5.5.2018 (contenente la richiesta di concessione dell’equo indennizzo per l’aggravamento delle infermità: “Insufficienza ventilatoria secondaria a BPCO a fenotipo bronchitico severo evoluto in enfisema postbronchitico con severo deficit ventilatorio prevalentemente ostruttivo alle PFR”; e “Gastroduodenopatia diffusa iperemico-erosiva”, riconosciute dipendenti da causa di servizio con il decreto del Comando Generale n. 1495/95 del 12/06/1995) ”, ha affermato che la circostanza che entrambe le istanze siano state oggetto dell’unico verbale della Commissione Medica Ospedaliera “ non dispensava l’interessato dall’impugnare i distinti decreti sopra citati successivamente adottati dal Comando generale ”.
Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso avverso il decreto n. 3393/19, e come tale meritevole di reiezione, perché “ il ricorrente omette di specificare in modo chiaro e compiuto gli specifici vizi che inficerebbero il giudizio tecnico espresso dalla C.M.O., operando una confusione con la parte di valutazione riferita alla distinta domanda del 5.5.2019 definita col decreto n. 3392/19 ”, nonché alla luce dei limiti del sindacato sui giudizi tecnico-discrezionali, perché la valutazione espressa dalla Commissione medica ospedaliera sarebbe immune dai vizi di assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali.
Sulla scorta di tali motivazioni, ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso e in parte lo ha respinto.
9. – L’appello è affidato a due motivi di gravame.
Con il primo, l’appellante sostiene che il T.a.r. ha erroneamente ritenuto essenziale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso contro il decreto n. 3393/19, che il ricorrente impugnasse anche il decreto n. 3392/19 (con cui era stata respinta la domanda di concessione dell’equo indennizzo per l’aggravamento delle infermità originarie), sull’errato presupposto che nel secondo motivo del ricorso egli avesse argomentato in ordine a quest’ultimo; in tale motivo, infatti, non aveva contestato il decreto n. 3392/19, ma dedotto in ordine alla contraddittorietà del decreto n. 3393/19 rispetto alla valutazione medico-legale della C.M.O. di cui al richiamato verbale del 21 giugno 2019 e al giudizio diagnostico ivi formulato.
Con il secondo, si duole dell’errore dell’affermazione del T.a.r. secondo cui egli aveva omesso di specificare, in modo chiaro e compiuto, i vizi del giudizio tecnico espresso dalla C.M.O., affermando che il primo giudice non si era avvisto che il ricorrente non aveva contestato la valutazione della C.M.O., bensì ne aveva chiesto la totale applicazione, poiché la C.M.O. aveva accertato e riconosciuto il peggioramento della menomazione complessiva della sua integrità fisica, psichica e sensoriale rispetto a quella, ascritta alla 8^ ctg., indennizzata con il decreto n. 1495/95, attestandone l’ascrivibilità alla ctg. 4^ tab. A.
10. – E’ vero quanto sostenuto dall’appellante in merito al fatto che, in primo grado, egli non aveva contestato la legittimità del decreto n. 3392/19, ma sostenuto l’inconciliabilità del decreto n. 3393/19 con il verbale della C.M.O. del 21 giugno 2019. Tuttavia, la circostanza è irrilevante ai fini del buon esito della domanda giudiziale, del cui contenuto si è detto sopra al § 7, meritando questa di essere interamente respinta nel merito.
11. – Come si è detto in precedenza, con l’istanza del 2 maggio 2018 il militare aveva chiesto il riconoscimento dell’aggravamento delle due infermità per le quali aveva già ottenuto, nell’anno 1995, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, ascritte rispettivamente alla 8^ ctg. (la bronchite cronica) e alla 7^ ctg. (la gastroduodenite sospetta ulcerosa) e quindi, per cumulo, alla 6^ ctg.
La tardività in parte qua dell’istanza aveva fatto sì che gli fosse negata la concessione dell’equo indennizzo per l’aggravamento della prima infermità (pur altrimenti passata dalla 8^ alla 6^ ctg.), mentre per la seconda infermità la C.M.O. aveva escluso che si fosse verificato un aggravamento.
Quanto all’infermità consistente nella frattura -OMISSIS- del femore destro, occorsagli nell’anno 2017 e parimenti già riconosciuta dipendente da causa di servizio, la domanda di ascrivibilità tabellare ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, presentata il 18 aprile 2018, era nuova e la C.M.O. ha ritenuto tale infermità ascrivibile alla 8^ ctg. tab. A.
12. – Una volta escluso l’aggravamento delle prime due infermità (per tardività della domanda, la prima; per mancato aggravamento, la seconda) ai fini specifici del riconoscimento dell’equo indennizzo, con un atto che l’odierno appellante non ha impugnato né riteneva di aver interesse a impugnare (v. pag. 11 appello), si tratta di stabilire in che termini dovesse avvenire il loro cumulo, sempre ai medesimi fini, con l’infermità consistente nella frattura -OMISSIS- del femore destro.
13. – Il primo comma dell’art. 57 (“Cumulo di menomazioni dell’integrità fisica”) del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, dispone che “ Nel caso in cui l’impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell’integrità fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell’integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo ”.
Quanto ai “ Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità ”, l’art. 18 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, in materia di pensioni di guerra, applicabile anche per l’equo indennizzo ai pubblici dipendenti (Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2008, n. 5293), precisa che “ In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l’invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all’annessa tabella F-1 ”.
Tanto presuppone che ciascuna invalidità sia formalmente ascritta ad una categoria, per il che assume rilievo, giova ancora ribadire, il mancato riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità “ -OMISSIS- ” ai fini precipui dell’equo indennizzo.
14. – Facendo applicazione di queste regole, alla categoria 7^ cui è ascritta l’invalidità più grave riconosciuta all’appellante ai fini dell’equo indennizzo (cioè la “ -OMISSIS- ”) deve essere aggiunta quella risultante dal cumulo delle altre due infermità (la “ -OMISSIS- ” di categoria 8^ e la “ -OMISSIS- ” parimenti di categoria 8^), le quali ultime assommano, secondo la tabella F-1 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, alla categoria 7^.
Pertanto, il complesso delle tre infermità è ascritto alla 6^ categoria, poiché, in base alla tabella F-1, il cumulo di un’infermità di categoria 7^ con altra infermità di categoria 7^ corrisponde alla categoria 6^.
Trattandosi di un esito rigidamente vincolato, non ha rilievo il fatto, su cui si basa principalmente l’appellante, che secondo la C.M.O. la menomazione complessiva conseguente a tutte le infermità dipendenti da causa di servizio sarebbe da ascrivere alla 4^ categoria.
15. – Poiché la 6^ categoria della tabella A è la medesima in base alla quale fu liquidato all’appellante il primo indennizzo, risulta immune da critiche la motivazione che regge il provvedimento impugnato in primo grado (“ la nuova ascrivibilità della patologia in argomento, in applicazione della Tab. FI annessa al D.P.R. 23.12.1978 n. 915, non modifica la menomazione dell’integrità fisica complessiva già indennizzata all’interessato con il precedente decreto ”).
16. – In conclusione, per queste ragioni, il rigetto della domanda proposta con il ricorso di primo grado deve essere confermato, con diversa motivazione, e l’appello, di conseguenza, respinto.
17. – Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore dell’appellato, che liquida nella somma complessiva di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.