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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 212/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Massimo Mancusi. Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Rizzo e Maria Chiara Marras. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 24 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atit.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/4/2022 agiva in giudizio dianzi al Parte_1
Tribunale G.L. di Marsala e premesso che in data 15/09/2020 egli aveva presentato domanda per il riconoscimento della Naspi;
che in data 16/9/2020 l' aveva rigettato la CP_1 domanda con la seguente motivazione: “reiezione per mancato riacquisto capacità lavorativa” sul presupposto della concorrenza dello stato di malattia;
che ciò nonostante in data 11/01/2021, rivista la propria posizione, l' aveva comunicato l'accoglimento CP_1 della domanda di NASPI con decorrenza dal 09\10\2020 , in coincidenza con la cessazione dello stato di malattia . Ciò premesso esponeva che , essendosi accertata la incompatibilità con altra prestazione in godimento (assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 15031337) a partire dall'1/6/2021
l' aveva sospeso la prestazione e , quantunque nelle more il vesse esercitato CP_1 Pt_1
l'opzione a favore della NASPI, l'ente non aveva provveduto a ripristinarla. Chiedeva pertanto accertarsi “il diritto del sig. alla Naspi come da domanda del Parte_1
15/09/2020, con decorrenza da 01/06/2021 ossia dalla sospensione del pagamento della prestazione” e condannarsi l' alla concessione del beneficio in parola. CP_1
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 19/10/2022 il G.L. ha rigettato la domanda sul rilievo che fosse circostanza pacifica che il certificato di idoneità al lavoro fosse stato rilasciato in data 9/10/2020 con decorrenza dall'8/10/020 e che nondimeno fino a tale data il ricorrente doveva essere ritenuto in malattia con il corollario che , allo stato degli atti, era stata documentata la insussistenza alla data della domanda
(15/9/2020) della idoneità al lavoro con conseguente “incompatibilità tra la prestazione oggetto della domanda e la indennità di malattia al tempo erogata”. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal lavoratore il quale sottolinea in fatto la lettura fuorviante della vicenda processuale formulata dal G.L. atteso che alla base della sospensione della prestazione vi era la rilevata concorrenza con altra prestazione previdenziale e deduce che importanza preponderante avrebbe dovuto essere tributata alla circostanza che lo stato di disoccupazione poteva coesistere con la titolarità della prestazione previdenziale che non escludeva una sia pure residua capacità lavorativa. Resiste anche in questo grado l' il quale insiste nell'opporre rilevanza decisiva al CP_1 diverso thema decidendum, a suo dire non adeguatamente coltivato dall'appellante, concernente l'inconciliabilità della prestazione richiesta con il fatto che il ricorrente versasse in stato di malattia. Ciò posto l'appello appare fondato.
La necessità di fare ordine sugli esatti termini della controversia procede dalla evidente asimmetria tra la causa petendi della domanda formulata dal e le ragioni, Pt_1 oggettivamente distoniche , poste a base della decisione di rigetto. Ed invero, aveva dedotto e documentato il he a fronte dell'iniziale rigetto della Pt_1 domanda di NASPI formulata in data 15/9/2020 – “per mancato riacquisto della capacità lavorativa” - in data 11/1/2021 l' aveva poi riconosciuto la prestazione per n. 728 CP_1 giorni ed aveva iniziato ad erogarla a decorrere dal 9/10/2020 in coincidenza con la cessazione dello stato di malattia come attestato dal certificato di idoneità al lavoro. Solo a partire dall'1/6/2021 la NASPI era stata sospesa verosimilmente a causa dell'accertata concorrenza/incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità del quale il ra risultato titolare. Pt_1
Se così è , la motivazione posta a base della sentenza di primo grado, adesiva alle difese spiegate dall' , di legare alla coesistenza dello stato di malattia – e della correlata CP_1 indennità - l'insussistenza del diritto alla NASPI palesa una lettura incompleta e fuorviante del materiale probatorio il quale, piuttosto, palesa una realtà difforme da quella rappresentata in sentenza atteso che la materia del contendere ineriva non tanto alla sussistenza ab origine del diritto alla NASPI quanto alla legittimità della sospensione della prestazione già concessa.
Incontestata la circostanza riguardante la correttezza e tempestività dell'esercizio dell'opzione tra la prestazione previdenziale la NASPI da parte del la sola Pt_1 ragione di diniego sopra esposta , cui l' riconduce efficacia ostativa , deve CP_1 conclusivamente essere ritenuta destituita di fondamento. Quanto considerato giustifica l'accoglimento del proposto gravame. Dovrà per l'effetto dichiararsi che ha diritto al ripristino della Naspi a Parte_1 partire dall'1 giugno 2021 con conseguente condanna dell' all'erogazione della CP_1 prestazione con la decorrenza predetta e gli accessori di legge. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando , in riforma della sentenza n. 994/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 19 ottobre 2022, dichiara che ha diritto al Parte_1 ripristino della Naspi a partire dall'1 giugno 2021 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 all'erogazione della prestazione con la decorrenza predetta e gli accessori di legge. Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, CP_1 rispettivamente, in complessivi € 1.800,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi
€ 2.100,00 per il giudizio di appello oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Sergio Massimo Mancusi . Palermo 24 aprile 2025 Il Consigliere est . Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco